Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Il governo belga non contesta l' effettiva esistenza dell' inadempimento contestatogli dalla Commissione nella presente causa . Esso riconosce esplicitamente la necessità dell' adozione di provvedimenti interni per assicurare l' adeguamento del diritto belga alla direttiva del Consiglio 4 ottobre 1982 n . 82/714/CEE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ( GU L 301, pag . 1 ).
2 . Il governo convenuto giustifica il ritardo nella trasposizione di questa direttiva, che, ai sensi dell' art . 22, avrebbe dovuto avvenire entro il 1° gennaio 1985, con il fatto di trovarsi di fronte ad un problema di delimitazione di competenze tra due Ministeri per quanto riguarda il rilascio dei certificati comunitari di conformità, istituiti dalla direttiva, nonché con la necessità di procedere ad un coordinamento interno ai fini dell' adeguamento di diverse normative nazionali .
3 . Ora, "secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può far valere norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive" ( 1 ). Allo stesso modo, "non è lecito agli Stati membri richiamarsi a difficoltà interne d' ordine amministrativo per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dal diritto comunitario" ( 2 ).
4 . Posso quindi solo suggerirvi di accogliere le conclusioni della Commissione e di dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 4 ottobre 1982 n . 82/714, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato . Ne consegue che lo Stato membro convenuto deve essere condannato alle spese .
(*) Lingua processuale : il francese .
( 1 ) Vedansi, in particolare, le sentenze 24 novembre 1987, cause 124 e 125/86, Commissione / Italia, Racc . pag 4661 e 4669, punto 6 della motivazione .
( 2 ) Vedansi, in particolare, sentenza 17 giugno 1987, causa 394/85, Commissione / Italia, Racc . pag . 2741, punto 12 della motivazione .
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