Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Il solo punto di disaccordo tra la Commissione ed il governo italiano in questa causa riguarda l' ampiezza dell' inadempimento . Secondo la Commissione, l' inadempimento è costituito dalla mancata trasposizione delle direttive del Consiglio nn . 82/242 ( 1 ) e 82/243 ( 2 ). Il governo italiano sostiene che la legislazione interna contiene già disposizioni che consentono di raggiungere alcune delle finalità perseguite da dette direttive di modo che l' inadempimento, che esso non contesta, consiste solo nell' applicazione parziale delle stesse direttive .
2 . La vostra giurisprudenza insiste sull' obbligo degli Stati membri di garantire la "piena attuazione" delle direttive comunitarie ( 3 ). Come ha ammesso il governo convenuto, ciò non si è verificato in Italia . Inoltre, voi avete sempre considerato che le difficoltà che derivano dalle procedure legislative interne non possono giustificare un inadempimento .
3 . Concludo, pertanto, suggerendovi di dichiarare che :
- non adottando, nel termine stabilito, i provvedimenti necessari per garantire effettivamente la piena attuazione delle direttive del Consiglio 31 marzo 1982, n . 82/242, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici, e n . 82/243, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato;
- la Repubblica italiana è condannata alle spese .
(*) Traduzione dal francese
( 1 ) Direttiva del Consiglio 31 marzo 1982, n . 82/242, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici ( GU L 109 del 22 aprile 1982, pag . 1 ).
( 2 ) Direttiva del Consiglio 31 marzo 1982, n . 82/243, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici ( GU L 109 del 22 aprile 1982, pag . 18 ).
( 3 ) Vedansi, in particolare, le cause 29/84, Commissione / Repubblica federale di Germania, sentenza 23 maggio 1985, Racc . pag . 1661, in particolare a pag . 1673, punto 23; 363/85, Commissione / Repubblica italiana, sentenza 9 aprile 1987, Racc . pag . 1733, punto 7; 247/85, Commissione / Regno del Belgio, sentenza 8 luglio 1987, Racc . pag . 3029, punto 9; 262/85, Commissione / Repubblica italiana, sentenza 8 luglio 1987, Racc . pag . 3073, punto 9 .
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