Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Dato che la trattazione orale non ha fornito elementi nuovi e che i fatti non sono contestati, posso presentare immediatamente le mie conclusioni, che saranno, del resto, assai brevi .
2 . L' art . 8 della direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio ( gruppo 718 CITI ), nonché dei depositari ( gruppo 720 CITI ) ( 1 ), dispone che gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Il termine di diciotto mesi è scaduto il 2 gennaio 1984 .
3 . Il governo italiano riconosce di non aver soddisfatto ai propri obblighi, ma fa presente che è in fase di elaborazione un disegno di legge per l' attuazione della direttiva suddetta .
4 . Va osservato che tale circostanza non può far scomparire l' inadempimento addebitato . Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni inerenti al suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive ( 2 ).
5 . Di conseguenza, vi propongo di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le norme necessarie per conformarsi alla direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE e di condannarla alle spese, a norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Pubblicata nella GU L 213 del 21.7.1982, pag . 1 .
( 2 ) Sentenza 24 novembre 1987, causa 125/86, Commissione / Italia, Racc . 1987, pag . 4669, punto 6 della motivazione; e nello stesso senso, più di recente, la sentenza 14 gennaio 1988, cause riunite da 227 a 230/85, Commissione / Belgio, Racc . 1988, pag . 12, punto 10 della motivazione o la sentenza 27 aprile 1988, causa 225/86, Commissione / Italia, Racc . 1988, pag . 0000, punto 10 della motivazione .
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