Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . I ricorsi che sono stati proposti dalla sig.ra Feyaerts e dal sig . de Szy-Tarisse riguardano, in sostanza, il fatto che la Commissione non avrebbe rispettato la vostra sentenza 11 luglio 1985 ( 1 ), con la quale - ricordiamolo - la Corte ha annullato varie decisioni di nomina di ex dipendenti assunti con contratti speciali ( in prosieguo : "dipendenti CS ") dell' Agenzia europea di cooperazione ( in prosieguo "AEC "), fra i quali i ricorrenti, nella parte in cui fissavano il grado e lo scatto degli interessati .
2 . Con decisione 3 febbraio 1986, la Commissione ha reinquadrato i ricorrenti con effetto dalla data della loro nomina come dipendenti in prova, e cioè dal 1° luglio 1982, attribuendo il grado A5, 7° scatto, al sig . de Szy-Tarisse e il grado C3, 7° scatto, alla sig.ra Feyaerts . I supplementi di stipendio connessi a tale decisione sono stati versati agli interessati insieme alla loro retribuzione del mese di aprile 1986 .
3 . Il primo mezzo dedotto dai ricorrenti è diretto a contestare la data fissata dalla Commissione per il loro reinquadramento . Essi ritengono che una corretta esecuzione della vostra sentenza avrebbe dovuto portare a scegliere il giorno della loro assunzione in qualità di agenti temporanei .
4 . E da notare che nella vostra sentenza si indica che le
"decisioni di nomina dei ricorrenti come dipendenti in prova devono essere annullate nella parte in cui inquadrano i ricorrenti in gradi o scatti meno favorevoli di quelli che essi avevano al servizio dell' AEC" ( 2 ).
5 . E incontestato che l' inquadramento nel grado e nello scatto stabilito dalla Commissione non è inferiore a quello che gli interessati avevano in seno all' AEC . Ma, deve ritenersi che la Commissione abbia ignorato i dettami della vostra sentenza per essersi basata sulla data della nomina in qualità di dipendente in prova?
6 . La sentenza 11 luglio 1985 non forniva alcuna indicazione quanto alla data dalla quale far decorrere l' inquadramento . D' altra parte, la Corte ha dichiarato che
"l' assunzione e la nomina dei dipendenti CS dell' AEC da parte della Commissione costituiscono un' assunzione al di fuori delle istituzioni e l' applicazione delle disposizioni dello statuto contemplate a questo fine non può implicare alcuna illegittimità" ( 3 ).
In proposito si deve rilevare che la Commissione ha applicato ai ricorrenti l' art . 8 della decisione 61/IX/81, facendoli beneficiare, all' atto dell' inquadramento, dell' anzianità corrispondente al periodo di servizio in qualità di agente temporaneo .
7 . Infine, faccio mie le osservazioni della Commissione secondo cui l' assunzione in qualità di agente temporaneo non è stata impugnata in tempo utile . In effetti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, e cioè che non era necessario impugnare ciascun singolo atto, ma bastava "agire contro l' atto finale", si deve sottolineare che l' assunzione come agente temporaneo e la nomina in ruolo costituiscono, com' é stato indicato nella sentenza 11 luglio 1985, due atti autonomi ( 4 ). Stando così le cose, è ormai impossibile rimettere in discussione la validità dell' assunzione dei ricorrenti in qualità di agenti temporanei .
8 . Vi propongo, perciò, di disattendere il mezzo dei ricorrenti inteso ad ottenere che il loro inquadramento abbia effetto a decorrere dalla loro assunzione come agenti temporanei .
9 . Gli interessati chiedono che la Commissione venga condannata al pagamento di interessi di mora tanto sui supplementi di stipendio corrisposti a seguito del reinquadramento effettuato in base alla sentenza 11 luglio 1985, quanto su quelli che risulterebbero da un nuovo reinquadramento in esecuzione della sentenza da emanare . Tenuto conto della soluzione che vi propongo di adottare, ci si può limitare a prendere in esame solo il primo di questi due punti .
10 . Nella sentenza Delhez la Corte ha affermato che
"un obbligo di corrispondere interessi moratori può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto al suo ammontare o quanto meno determinabile sulla base di comprovati elementi obiettivi" ( 5 ).
Ora, il credito principale non poteva essere considerato determinabile prima che fosse stata adottata la decisione 6 febbraio 1986 . Poiché, infatti, nella sentenza 11 luglio 1985 la Corte ha rimesso alla Commissione il compito di procedere ad un nuovo inquadramento degli interessati, soltanto quest' ultimo era tale da fissare gli elementi obiettivi in base ai quali determinare il credito in questione .
11 . Resta l' ipotesi prospettata nella suddetta sentenza Delhez, secondo cui
"potrebbe porsi la questione del se un obbligo di pagare interessi moratori debba essere ammesso nel caso in cui la determinazione stessa dell' importo della retribuzione dovuta sia intervenuta con un ritardo ingiustificato" ( 6 ).
12 . Nella fattispecie, la Commissione ha adottato la decisione di reinquadramento circa sei mesi dopo che la vostra sentenza aveva annullato la decisione iniziale d' inquadramento degli interessati . Certamente, questo termine non costituisce la prova di una particolare diligenza, ma, tenuto conto della necessità che l' amministrazione trovasse, in una situazione pur sempre complicata, una soluzione conforme alle prescrizioni della vostra sentenza, non lo si può ritenere esagerato .
13 . Col terzo mezzo, i ricorrenti sostengono che, applicando gli artt . 5, 31 e 32 dello statuto, i loro gradi e scatti dovrebbero risultare superiori a quelli ch' essi avevano al momento del licenziamento da parte dell' AEC .
14 . Per esaminare questa censura, si devono anzitutto ricordare i principi che si applicano in materia . Al riguardo, dalla vostra costante giurisprudenza ( 7 ), del resto richiamata nella sentenza 1° luglio 1985, si desume che l' autorità avente il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale al fine di valutare l' esperienza professionale anteriore delle persone ammesse fra i dipendenti di ruolo, per quanto concerne sia la natura e la durata dell' esperienza stessa, sia la relazione più o meno stretta ch' essa può avere col posto da coprire .
15 . Il sig . de Szy-Tarisse sostiene ch' egli dovrebbe essere inquadrato in A4/4 . Egli fa valere che a vari ex dipendenti CS della AEC, la cui esperienza professionale era pari o inferiore alla sua, è stato concesso il reinquadramento in A4 . I fascicoli personali degli interessati sono stati versati agli atti dalla Commissione, la quale afferma che la durata dell' esperienza professionale del ricorrente era di quindici anni, di cui otto alle dipendenze dell' AEC, e come tale nettamente inferiore a quella dei suoi colleghi . Il sig . de Szy-Tarisse ha contestato questo dato, affermando ch' egli possedeva un' esperienza professionale di circa diciannove anni . In udienza, tuttavia, la Commissione ha precisato, questa volta senza essere contraddetta, che in realtà il ricorrente faceva rientrare nella durata dell' esperienza da lui vantata un periodo corrispondente al grado B, che non poteva esser preso in considerazione per il grado A . Di conseguenza, non è provata la dedotta arbitrarietà dell' inquadramento, né risulta che siano stati superati i limiti del potere discrezionale di cui ho testé parlato .
16 . Da parte sua, la sig.ra Feyaerts sostiene che la Commissione avrebbe dovuto attribuirle il grado C2, in ragione della sua anzianità di servizio e dei suoi eccellenti rapporti informativi . La convenuta nega, in ogni caso, che l' interessata avrebbe potuto beneficiare dell' applicazione dell' art . 3 della decisione 61/IX/81 secondo cui non si possono effettuare nomine nei gradi C3-C2, norma che la Corte, nella sentenza De Santis ( 8 ), ha ritenuto legittima .
17 . La ricorrente contesta, tuttavia, tale punto di vista, osservando che se, contrariamente alle prescrizioni di questo testo, essa ha ottenuto un inquadramento in C3, sarebbe stato possibile all' amministrazione concederle un inquadramento in C2 .
18 . Si deve osservare che l' art . 3 della decisione 61/IX/81, relativo alla possibilità di nominare un dipendente, in deroga a quanto disposto dall' art . 1, al grado superiore delle carriere di base e delle carriere intermedie, dev' essere inteso, secondo la vostra giurisprudenza,
"come un' eccezione alle regole generali d' inquadramento e come una decisione che rientra, in ogni caso, nel potere discrezionale dell' amministrazione" ( 9 ).
19 . Alla Commissione era quindi lecito ritenere, senza superare i limiti del suo potere discrezionale, che né le qualifiche dell' interessata né le esigenze del servizio fossero tali da giustificare un inquadramento al grado C2 .
20 . Restano le richieste formulate dai ricorrenti quanto al danno materiale e morale . Poiché esse costituiscono un corollario della domanda di reinquadramento che io vi propongo di respingere, non è necessario prenderle in esame .
21 . Di conseguenza, concludo nel senso che dovreste
- respingere i ricorsi;
- condannare le parti a sopportare le proprie spese .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Cause riunite da 66 a 68 e da 136 a 140/83, Hattet e a . / Commissione, sentenza 11 luglio 1985, Racc . pag . 2459 .
( 2 ) Causa Hattet, precitata, punto 25 della motivazione ( il corsivo è mio ).
( 3 ) Causa Hattet, precitata, punto 23 della motivazione .
( 4 ) Causa Hattet, precitata, punto 22 della motivazione .
( 5 ) Causa 264/83, sentenza 30 settembre 1986, Racc . 1986, pag . 2749, punto 20 della motivazione .
( 6 ) Punto 23 della motivazione .
( 7 ) Causa 190/82, Blomefield, sentenza 1° dicembre 1983, Racc . pag . 3981; causa 17/83, Angelidis, sentenza 12 luglio 1984, Racc . pag . 2907 .
( 8 ) Causa 186/84, sentenza 6 giugno 1985, Racc . pag . 1723 .
( 9 ) Causa 219/84, Powell, sentenza 21 gennaio 1987, Racc . 1987, pag . 339, punto 8 della motivazione
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