Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - La materia del contendere
1 . Nella controversia sulla quale mi pronuncio oggi, la Commissione chiede che venga constatato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE in quanto non ha adottato tempestivamente le misure necessarie per porre in atto la direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, "sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci" ( 1 ).
2 . Per la tutela delle acque, la direttiva prescrive ( art.4 ) che entro due anni dalla notifica della stessa, vale a dire entro luglio 1980, gli Stati membri procedano ad una prima designazione di "acque salmonicole e ciprinicole ". In base ai programmi elaborati dagli Stati membri, entro l' ulteriore termine di cinque anni dalla designazione devono essere raggiunti i valori concreti che gli Stati membri devono fissare in base alle disposizioni della direttiva .
3 . Nella fase precontenziosa, nella quale la ricorrente ha rilevato che la legislazione italiana non è conforme alla direttiva, la convenuta ha obiettato che la direttiva non contiene alcun valore da raggiungere concretamente; l' iniziativa deve invece essere lasciata agli Stati membri . Inoltre, si sta elaborando un "testo unico" che dovrebbe provvedere alla messa in atto di diverse direttive in materia di acque . D' altra parte questi lavori sono stati ritardati, cosicché non è stato possibile approvare la legge nel corso della fase precontenziosa .
4 . Solo nel controricorso la convenuta - ammettendo che nella fase precontenziosa vi è stata un' esposizione ambigua ed incompleta - ha comunicato che la suddivisione delle competenze, in base alla normativa allora vigente, offriva già tutte le possibilità necessarie per la regolare messa in atto della direttiva . Inoltre, per il territorio della provincia autonoma di Bolzano era già stata effettuata una designazione . Questi argomenti non sono stati contestati dalla ricorrente, che tuttavia ha confermato il petitum, motivandolo con il rilievo che attualmente, dopo un periodo di circa nove anni, rimane ancora privo di tutela quasi il 98% delle acque ai sensi della direttiva 78/659/CEE .
B - Esame della controversia
5 . a ) Dal momento che la ricorrente non ha contestato l' esposizione della situazione giuridica da parte della convenuta, con la quale quest' ultima ha illustrato la suddivisione di competenze già esistente, si può ritenere che in base alle leggi vigenti sussistano le possibilità di porre correttamente in atto la direttiva . La designazione prescritta rientra quindi nella competenza del Ministero dell' agricoltura e delle foreste e la definizione pratica delle acque da tutelarsi è di competenza delle regioni . Invece per l' elaborazione dei programmi e per la sorveglianza è competente il Ministero dell' ambiente . Poiché la ricorrente non ha espresso dubbi né circa questa suddivisione dei compiti, né quanto ai testi legislativi che attribuiscono le competenze, si deve presumere che essa abbia rinunciato alle censure relative alla mancanza degli strumenti normativi necessari per la trasposizione della direttiva .
6 . b ) Oltre all' obbligo di emanare le necessarie norme di legge, di regolamento ed amministrative, l' art . 17 della direttiva impone anche l' obbligo di comunicare questi provvedimenti . La ricorrente, nell' atto introduttivo, aveva dedotto anche l' inosservanza di quest' obbligo . Poiché le norme sulla suddivisione delle competenze non sono state emanate appositamente per l' attuazione della direttiva, ci si può chiedere se questa disciplina generale potesse costituire oggetto dell' obbligo di comunicazione di cui all' art . 17 della direttiva . Comunque la ricorrente, dopo che la situazione legislativa è stata illustrata nel controricorso, non ha più stigmatizzato questo ritardo nella comunicazione come autonomo inadempimento, ma ne ha semplicemente tratto motivo per giustificare di essere all' oscuro quanto alle attività già intraprese, anche se di poco conto .
7 . La negligenza nel chiarire la situazione giuridica si dovrebbe quindi considerare come parte dell' incompleta e parzialmente anche ambigua esposizione della convenuta nella sua condotta precontenziosa e in tutta la fase che ha preceduto la controversia, cosa di cui si dovrà tenere conto nella pronuncia sulle spese .
8 . c ) Contro l' addebito secondo il quale i provvedimenti necessari per la messa in atto non sono stati adottati, tanto nel senso di una sufficiente definizione delle acque come prima fase quanto nel senso dell' elaborazione dei programmi per il raggiungimento dei parametri come seconda fase, la convenuta non si è sostanzialmente difesa . Il patrono della convenuta ha anzi, nella fase orale, riconosciuto espressamente che "vi è un difetto di inadempimento da parte della Repubblica italiana" e che "questo insufficiente adempimento è determinato da una insufficiente definizione di acque ". Rispondendo ad una precisa domanda, il rappresentante della convenuta ha ribadito che "da parte nostra non vi è contestazione che vi sia una carenza di trasposizione ". Si può quindi rilevare che la convenuta ammette di non aver adempiuto i propri obblighi .
9 . Per il resto, mi sia ancora consentito ricordare che anche la definizione, operata nel frattempo regolarmante, delle acque per la zona della provincia di Bolzano è tardiva . Il termine di due anni è scaduto nel luglio 1980, mentre la definizione è stata effettuata solo nel gennaio 1981 .
10 . Di conseguenza il ricorso va interamente accolto . Poiché la censura di omessa elaborazione di norme di legge, di regolamento ed amministrative si deve ricollegare all' insufficienza di comunicazioni da parte della convenuta, la rinuncia a detta censura non può implicare alcun vantaggio per la convenuta quanto alle spese . La pronunzia sulle spese va emessa a norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura della Corte .
C - Conclusione
Concludo quindi proponendovi di
11 . 1 . Condannare la Repubblica italiana, per inosservanza degli obblighi che le incombono in virtù del trattato CEE, in quanto non ha adottato tempestivamente i provvedimenti necessari per porre in atto la direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci .
12 . 2 . Condannare la Repubblica italiana alle spese .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU 1978, L 222, pag . 1 e seguenti .
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