Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . CECA - Produzione - Disciplina delle quote di produzione e di consegna per l' acciaio - Istituzione ed elementi essenziali della disciplina - Necessità di parere conforme del Consiglio - Adeguamento delle quote d' imprese che subiscano le conseguenze della restrizione dei mercati d' esportazione - Competenza propria della Commissione
( Trattato CECA, art . 58 )
2 . CECA - Produzione - Disciplina delle quote di produzione e di consegna per l' acciaio - Adeguamento di disposizioni che consenta la determinazione su base equa - Uso da parte della Commissione del procedimento contemplato per l' istituzione delle quote - Sviamento di potere
( Trattato CECA, artt . 33 e 58; decisione generale n . 3485/85, art . 5 )
Massima
1 . L' art . 58 del trattato CECA dev' essere interpretato nel senso che esso stabilisce che il parere conforme del Consiglio è necessario unicamente per l' istituzione e per gli elementi essenziali del sistema delle quote e che spetta alla Commissione, in forza dei suoi poteri, precisare nei particolari detto sistema onde fissare equamente le quote .
Ne consegue che, mentre il parere conforme del Consiglio è necessario nel caso di una proposta di adeguamento generale delle quote di tutto un gruppo d' imprese caratterizzate dalla loro struttura e quindi da un dato permanente, lo stesso non vale nel caso della proposta mirante all' adeguamento delle quote attribuite a delle imprese in relazione al rapporto fra le loro esportazioni e le loro consegne sul mercato comune durante un determinato periodo precedente l' istituzione della disciplina delle quote . Dato infatti che era prevedibile, sin dall' istituzione della disciplina, che un andamento particolarmente sfavorevole sul mercato di esportazione avrebbe potuto rendere necessario l' adeguamento di detto rapporto onde consentire alla Commissione di adempiere l' obbligo di fissare le quote equamente, l' adeguamento stesso deve considerarsi parte della precisazione nei particolari del sistema, per la quale il consenso del Consiglio non è necessario .
2 . I poteri attribuiti alla Commissione dal trattato CECA sarebbero sviati dal loro scopo legittimo se risultasse che la Commissione se ne sia valsa allo scopo esclusivo o, quanto meno determinante, di eludere una procedura appositamente contemplata dal trattato per far fronte alle circostanze nelle quali essa si trova . Lo stesso vale se la Commissione, servendosi illegittimamente della procedura contemplata per l' istituzione della disciplina delle quote, omette di esercitare i propri poteri per adottare le norme che essa ritiene necessarie per garantire l' equità delle quote .
Ciò avviene quando, dopo aver concluso, previo esame della particolare situazione di varie imprese, che il rapporto fra le quote di produzione di tali imprese e la parte delle quote stesse che può essere consegnata nell' interno del mercato comune dovrebbe essere adeguato onde determinare equamente le quote, la Commissione non adotta, a norma dell' art . 58, n . 2, le disposizioni che questa constatazione esige, bensì si limita a sottoporre al Consiglio un progetto a norma dell' art . 58, n . 1, e, in mancanza di parere conforme del Consiglio, adotta una nuova decisione generale la quale lascia immutata la disciplina delle quote .
E quindi viziato da sviamento di potere e deve perciò essere annullato l' art . 5 della decisione della Commissione n . 3485/85, nella parte in cui non consente di determinare le quote di consegna in un modo che la Commissione ritiene equo nei riguardi delle imprese il cui rapporto fra la quota di produzione e la quota di consegna è notevolmente inferiore alla media comunitaria .
Parti
Nelle cause riunite 33, 44, 110, 226 e 285/86,
Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, con sede in Salzgitter, rappresentata dagli avv.ti Deringer, Tessin, Herrmann e Sedemund, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
e
Hoogovens Groep BV, con sede in IJmuiden, rappresentata dagli avv.ti B.H . ter Kuile e F.O.W . Vogelaar, patrocinanti presso lo Hoge Raad dei Paesi Bassi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal consigliere giuridico Rolf Waegenbauer e dal sig . Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
cause aventi ad oggetto l' annullamento dell' art . 5 della decisione della Commissione 27 novembre 1985, n . 3485/85/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione di taluni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 340, pag . 5 ), nonché delle decisioni individuali della Commissione 30 dicembre 1985 e 21 marzo 1986, che fissano le quote della Stahlwerke Peine-Salzgitter AG rispettivamente per il primo e per il secondo trimestre del 1986, 14 luglio 1986 ( modificata dalla decisione 5 agosto 1986 ) e 6 ottobre 1986 ( modificata dalla decisione 28 novembre 1986 ) che fissano le quote della Hoogovens Groep BV rispettivamente per il terzo e per il quarto trimestre del 1986,
LA CORTE,
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, f.f . di presidente, O . Due e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, K . Bahlmann, C . Kakouris, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . RUEhl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 22 ottobre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 1° dicembre 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 febbraio 1986, la Stahlwerke Peine-Salzgitter Aktiengesellschaft ( in prosieguo : la "Stahlwerke Peine-Salzgitter ") ha proposto, a norma dell' art . 33, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso ( causa 33/86 ) volto all' annullamento dell' art . 5 della decisione generale della Commissione 27 novembre 1985, n . 3485/85, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica ( GU L 340, pag . 5 ), nella parte in cui non contempla la possibilità di adeguare equamente la parte di quote di produzione che può essere consegnata nel mercato comune ( quota di consegna ), nel caso di imprese la cui quota di consegna sia molto inferiore alla media comunitaria .
2 Con atti depositati il 17 febbraio e il 9 maggio 1986, la Stahlwerke Peine-Salzgitter ha proposto, a norma della sopraccitata disposizione del trattato CECA, due ricorsi ( cause 44/86 e 110/86 ) volti all' annullamento delle decisioni individuali della Commissione che la riguardano, in data 30 dicembre 1985 e 21 marzo 1986, nella parte in cui fissano le quote di consegna di tale impresa per le categorie Ia, Ib, Ic e III, rispettivamenteper il primo e per il secondo trimestre del 1986 .
3 Con atti depositati il 20 agosto e il 20 novembre 1986, la Hoogovens Groep BV ( in prosieguo : "Hoogovens ") ha proposto, a norma della sopraccitata disposizione del trattato CECA, due ricorsi ( cause 226/86 e 285/86 ) volti all' annullamento, per intero o almeno in parte, delle decisioni individuali della Commissione 14 luglio 1986 ( modificata dalla decisione 5 agosto 1986 ) e 6 ottobre 1986 ( modificata dalla decisione 28 novembre 1986 ), relative alle quote di tale impresa, rispettivamente per il terzo e per il quarto trimestre del 1986, nonché la decisione generale della Commissione n . 3485/85 .
4 I cinque ricorsi si basano essenzialmente sull' illegittimità della precitata decisione generale n . 3485/85, e segnatamente dell' art . 5 di essa .
5 Con ordinanza 30 giugno 1987, la Corte ( sesta sezione ), considerando la connessione esistente fra le cinque cause, ne ha ordinato la riunione al fini della trattazione orale e della sentenza . La Hoogovens veniva ammessa ad intervenire nella causa 33/86 a sostegno delle conclusioni della ricorrente .
6 In forza del sistema di sorveglianza e di quote di produzione di taluni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica, la Commissione fissa trimestralmente le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune con riguardo alle produzioni e alle quantità di riferimento stabilite al momento dell' istituzione del sistema stesso, e applicando a tali produzioni e quantità di riferimento taluni tassi di riduzione stabiliti ogni tre mesi .
7 Le ricorrenti sono imprese siderurgiche . La Stahlwerke Peine-Salzgitter produce, fra l' altro, merci rientranti nelle categorie Ia, Ib, Ic e III . La Hoogovens produce in particolare merci comprese nelle categorie Ia e Ib . Per tutte queste categorie, il rapporto tra la quota di produzione e la parte di tale quota che può essere consegnata nel mercato comune ( rapporto I : P ) è eccezionalmente sfavorevole nel caso delle ricorrenti, sia in via assoluta, sia in relazione alla media comunitaria, arrivando talvolta ad essere inferiore al 25 % di questa . E pacifico che tale rapporto I : P sfavorevole è fonte di difficoltà economiche eccezionali per le ricorrenti .
8 La Commissione, essendole note tali difficoltà, esprimeva più volte l' intenzione di riesaminare il problema del rapporto I : P, prima di prorogare per un nuovo periodo di due anni la disciplina delle quote . Dopo aver sentito il comitato consultivo, essa chiedeva al Consiglio di emettere parere conforme per nuove norme di cui si faceva menzione in una comunicazione indirizzatagli dalla Commissione stessa il 25 settembre 1985, e riguardante "l' introduzione di una disciplina di quote di produzione conformemente all' art . 58 del trattato CECA dopo il 31 dicembre 1985 ". La Commissione vi dichiarava che vi era stata una profonda modifica delle correnti di scambio siderurgiche tra la Comunità e il resto del mercato e che era opportuno riesaminare la situazione delle imprese il cui rapporto tra la parte delle quote di produzione destinata ad essere consegnata sul mercato comune e le quote di produzione complessive era, per il complesso dei prodotti del sistema, assai inferiore alla media comunitaria, giacché tali situazioni non erano più adeguate allo scopo della politica siderurgica comunitaria e la Commissione intendeva riportare, per la produzione dell' impresa, il rapporto I : P ad un valore che non fosse inferiore di 10 punti, in percentuale, alla media comunitaria .
9 Il Consiglio esaminava tale documento il 29 ottobre 1985 . In risposta ad una domanda posta dalla Corte, il Consiglio dichiarava di non dare parere conforme all' adeguamento del rapporto I : P .
10 Il 27 novembre 1985 la Commissione emanava la decisione generale n . 3485/85, la quale non contemplava l' adeguamento del rapporto I : P che era stato proposto dalla Commissione al Consiglio . L' art . 5 di detta decisione dispone che la Commissione fissa trimestralmente, per ciascuna impresa, le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune rifacendosi alle produzioni ed alle quantità di riferimento e applicando a tali produzioni e quantità di riferimento dei tassi di riduzione . La Commissione è autorizzata, entro certi limiti, a procedere, se necessario e su domanda dell' impresa interessata, all' adeguamento delle quote in tal modo fissate, ma tale adeguamento - le cui modalità sono fissate dall' articolo suddetto - non può far sì che le quote superino un determinato massimale per trimestre, per il complesso delle categorie di un' impresa .
11 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità ( causa 33/86 )
12 La Commissione eccepisce l' irricevibilità del ricorso solo nella causa 33/86, intentata dalla Stahlwerke Peine-Salzgitter contro la decisione generale n . 3485/85 . Essa sostiene che la ricorrente non ha provato che la decisione costituisca, nei suoi confronti, uno sviamento di potere .
13 Secondo l' art . 33, 2° comma, del trattato CECA, le imprese o le associazioni di cui all' art . 48 possono proporre ricorso contro le decisioni individuali che le riguardano o contro le decisioni generali che esse ritengono viziate da sviamento di potere nei loro riguardi .
14 E opportuno ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, perché il ricorso sia ricevibile è sufficiente che la ricorrente sia un' impresa o un' associazione d' imprese che possieda i requisiti di cui agli artt . 33, 2° comma, e 48, del trattato CECA, e che essa abbia dedotto lo sviamento di potere nei suoi confronti, indicando in modo adeguato i motivi da cui tale sviamento di potere, a suo parere, deriva . Questi presupposti sussistono nella presente causa . Rientra invece nell' esame del merito la questione se l' esistenza di un simile sviamento di potere, nei riguardi della ricorrente, sia effettivamente provata .
15 Ne consegue che il ricorso nella causa 33/86 è ricevibile .
Nel merito ( cause 33, 44, 110, 226 e 285/86 )
16 Tra le parti è pacifico che il Consiglio non ha dato l' assenso al progetto della Commissione di modificare le quote di consegna nel caso di determinate imprese il cui rapporto I : P è molto sfavorevole . La questione che si pone è se la Commissione dovesse chiedere il parere conforme del Consiglio o, al contrario, se avesse dovuto agire da sola e abbia omesso di farlo .
17 Secondo la Stahlwerke Peine-Salzgitter e la Hoogovens, emerge dalla stessa lettera dell' art . 58, n . 2, del trattato CECA che la fissazione di quote su una base equa è di esclusiva competenza della Commissione . Secondo la ripartizione di competenze di cui all' art . 58, il consenso del Consiglio sarebbe obbligatorio unicamente per il principio dell' istituzione della disciplina delle quote, mentre la Commissione sarebbe competente in via esclusiva per la determinazione di quote eque .
18 La Commissione sostiene che il fatto che il parere conforme del Consiglio sia necessario a norma dell' art . 58, n . 1, del trattato CECA, per istituire una disciplina di quote non può significare che i particolari organizzativi, la proroga o la modifica di tale disciplina possano essere decisi senza il consenso del Consiglio . Conformemente alle norme della decisione generale in vigore, per l' adozione della quale il parere conforme del Consiglio è necessario a norma dell' art . 58, n . 1, la Commissione fisserebbe le quote equamente ai sensi dell' art . 58, n . 2 . Sussisterebbe dunque uno stretto nesso fra i nn . 1 e 2 di detto art . 58, i quali proprio per ciò non potrebbero essere considerati separatamente .
19 La Commissione sostiene di poter modificare la decisione generale - onde procedere agli adeguamenti di quote per ragioni di equità - solo nell' ambito della procedura a tal uopo prevista, vale a dire modificando la decisione generale in seguito a parere conforme del Consiglio, oppure ricorrendo all' art . 18 della decisione generale in vigore che autorizza la Commissione agli adattamenti necessari mediante decisione generale, in particolare qualora vi siano profondi mutamenti sul mercato siderurgico .
20 Nel caso in esame, dopo che il Consiglio aveva emesso parere negativo sulle proposte della Commissione relative alla necessità di modificare il rapporto I : P, sarebbe stato impossibile per la Commissione non tener conto di tale voto nell' adottare la decisione generale n . 3485/85 . Per quanto riguarda il ricorso all' art . 18, poiché la decisione generale n . 234/84 veniva a scadenza, non sarebbe stato possibile fondare l' adeguamento di quote sull' art . 18 di essa . Lo stesso art . 18 è stato poi inserito nella decisione n . 3485/85, ma una decisione basata su tale norma non sarebbe stata concepibile in una data così vicina a quella dell' adozione della decisione generale e in mancanza di mutamenti profondi .
21 L' art . 58 del trattato CECA, al n . 1, 1° comma, e al n . 2, 1° comma, così dispone :
"1 . In caso di riduzione della domanda, l' Alta Autorità, se reputa che la Comunità si trovi in un periodo di crisi manifesta e che i modi d' azione previsti dall' art . 57 non permettano di contrastarvi, deve, dopo consultazione del comitato consultivo e con parere conforme del Consiglio, stabilire una disciplina di quote di produzione integrata, per quanto necessario, con i provvedimenti previsti dall' art . 74 .
(...)
2 . L' Alta Autorità, in base a studi fatti in collaborazione con le imprese e le associazioni d' imprese, stabilisce le quote equamente, tenuto conto dei principi definiti agli artt . 2, 3 e 4 . Essa può, segnatamente, regolare il saggio di produzione delle aziende mediante imposizioni adeguate sulle quantità eccedenti un limite di riferimento fissato con decisione generale .
(...)"
22 Si deve ricordare che la Corte, nella sentenza 11 maggio 1983 ( Kloeckner-Werke AG / Commissione, causa 244/81, Racc . pag . 1451 ) ha osservato che, istituendo una forma di concertazione fra la Commissione e il Consiglio, l' art . 58 non ne ha fissato le modalità . La Corte ha deciso che le esigenze dell' art . 58 sono soddisfatte qualora questa collaborazione porti all' assenso del Consiglio circa la disciplina di quote che la Commissione si propone di istituire, senza che sia necessario obbligare le due istituzioni ad esaminare insieme un preciso progetto di decisione . Emerge da questa sentenza che l' art . 58 va interpretato nel senso che il parere conforme del Consiglio è necessario unicamente per l' istituzione e per i tratti essenziali della disciplina delle quote e che spetta alla Commissione, in forza dei suoi poteri, precisare nei particolari detta disciplina, onde fissare equamente le quote .
23 Come la Corte ha affermato, da ultimo nella sentenza 21 febbraio 1984 ( Walzstahl-Vereinigung e Thyssen AG / Commissione, cause 140, 146, 221 e 226/82, Racc . pag . 951 ), i poteri attribuiti alla Commissione dal trattato CECA sarebbero sviati dal loro scopo legittimo se risultasse che la Commissione se ne sia valsa allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di eludere una procedura appositamente contemplata dal trattato per far fronte alle circostanze nelle quali essa si trova . Lo stesso vale se la Commissione, servendosi illegittimamente della procedura contemplata per l' istituzione della disciplina delle quote, omette di esercitare i propri poteri per adottare le norme ch' essa ritiene necessarie per garantire l' equità delle quote .
24 Allo scopo di determinare se vi sia stato un siffatto sviamento di procedura nel caso in esame, si deve quindi accertare anzitutto se la Commissione avesse il potere di adottare la decisione di modifica del rapporto I : P senza parere conforme del Consiglio . In caso affermativo, il fatto che la Commissione si sia considerata vincolata, nell' emanare l' art . 5 della decisione n . 3485/85, dalla risposta negativa del Consiglio di cui aveva chiesto il parere conforme, può effettivamente costituire uno sviamento di potere .
25 Emerge dalla precitata sentenza della Corte che il parere conforme del Consiglio, di cui all' art . 58, n . 1, è necessario nel caso di una proposta di adeguamento generale delle quote di tutto un gruppo di imprese caratterizzate dalla loro struttura .
26 Tuttavia, bisogna fare una distinzione tra l' adeguamento di quote di tutto un gruppo d' imprese caratterizzate dalla loro struttura, quindi, da un lato, permanente, e l' adeguamento delle quote delle imprese di cui trattasi, caratterizzate dal rapporto tra le esportazioni e le consegne nel mercato comune in un determinato periodo precedente l' istituzione della disciplina delle quote . Senza questa istituzione, tale rapporto poteva modificarsi in relazione alla congiuntura sul mercato comune e sul mercato d' esportazione . Era dunque prevedibile, sin dall' istituzione della disciplina, che un andamento particolarmente sfavorevole sul mercato di esportazione avrebbe potuto rendere necessario l' adeguamento di detto rapporto onde consentire alla Commissione di adempiere l' obbligo di fissare le quote equamente . L' adeguamento deve quindi considerarsi parte della precisazione nei particolari del sistema, per la quale il consenso del Consiglio non è necessario .
27 Nel caso di specie, la Commissione ha esaminato la situazione particolare di imprese quali la Stahlwerke Peine-Salzgitter e la Hoogovens, come è prescritto dall' art . 58, n . 2, ed è giunta alla conclusione che il rapporto I : P di tali imprese doveva essere adeguato per determinare le quote equamente . Tuttavia, la Commissione non ha adottato, ai sensi dell' art . 58, n . 2, le norme che questa constatazione esigeva, ma si è limitata a sottoporre al Consiglio un progetto, a norma dell' art . 58, n . 1 . In mancanza di parere conforme del Consiglio, essa ha adottato la nuova decisione generale n . 3485/85, la quale conservava immutato il sistema delle quote . Non procedendo alla modifica del rapporto I : P da essa ritenuta necessaria per stabilire le quote equamente, a norma dell' art . 58, n . 2, la Commissione ha perseguito uno scopo diverso da quello che tale norma gli imponeva di raggiungere, commettendo in tal modo uno sviamento di potere . Poiché la Commissione aveva accertato la necessità di porre rimedio allo squilibrio del rapporto I : P, che caratterizzava la situazione particolare d' imprese quali le ricorrenti, si deve ritenere che lo sviamento di potere è stato commesso nei confronti delle ricorrenti .
28 Si deve dunque constatare che l' art . 5 della decisione generale n . 3485/85 è viziato da sviamento di potere nei riguardi delle ricorrenti e va di conseguenza annullato .
29 Le decisioni individuali concernenti la Stahlwerke Peine-Salzgitter del 30 dicembre 1985 e del 21 marzo 1986, poiché si basano parzialmente sull' art . 5 della decisione generale n . 3485/85, vanno annullate nella parte in cui fissano le quote di consegna di tale impresa per le categorie Ia, Ib, Ic e III, rispettivamente per il primo e per il secondo trimestre del 1986 .
30 Così pure, le decisioni individuali 14 luglio 1986 ( modificata con decisione 5 agosto 1986 ) e 6 ottobre 1986 ( modificata con decisione 28 novembre 1986 ), relative alla Hoogovens, poiché si basano in parte sull' art . 5 della decisione generale n . 3485/85, vanno annullate nella parte in cui fissano le quote di consegna di tale impresa rispettivamente per il terzo e per il quarto trimestre del 1986 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) L' art . 5 della decisione della Commissione 27 novembre 1985, n . 3485, è annullato nella parte in cui non consente di determinare le quote di consegna in un modo che la Commissione ritiene equo nei riguardi delle imprese il cui rapporto tra la quota di produzione e la quota di consegna è notevolmente inferiore alla media comunitaria .
2 ) Le decisioni individuali 30 dicembre 1985 e 21 marzo 1986, adottate dalla Commissione nei riguardi della Stahlwerke Peine-Salzgitter Aktiengesellschaft sono annullate nella parte in cui fissano le quote di consegna di tale impresa per le categorie Ia, Ib, Ic e III rispettivamente per il primo e per il secondo trimestre del 1986 .
3 ) Le decisioni individuali della Commissione 14 luglio 1986 ( modificata con decisione 5 agosto 1986 ) e 6 ottobre 1986 ( modificata con decisione 28 novembre 1986 ) concernenti il gruppo Hoogovens BV sono annullate nella parte in cui fissano le quote di consegna di tale impresa rispettivamente per il terzo e per il quarto trimestre del 1986 .
4 ) La Commissione è condannata alle spese .
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