Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Trattato CEE - Campo d' applicazione ratione materiae - Aiuto attribuito agli studenti per il mantenimento e gli studi - Inapplicabilità delle disposizioni del trattato - Limiti - Spese di accesso all' insegnamento
( Trattato CEE, artt . 7 e 128 )
2 . Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Nozione - Aiuto attribuito per il mantenimento e gli studi in vista del proseguimento di studi universitari con scopo professionale - Inclusione
( Regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 7, n . 2 )
3 . Libera circolazione delle persone - Lavoratore - Nozione - Persona che intraprenda degli studi dopo aver svolto un' attività lavorativa - Conservazione della qualità di lavoratore - Presupposti
( Regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 7, n . 2 )
4 . Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Attribuzione subordinata alla durata dell' attività lavorativa - Inammissibilità
( Regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 7, n . 2 )
Massima
1 . Benché le condizioni d' accesso alle preparazioni professionali, ivi compresi gli studi universitari in generale, rientrino nel campo d' applicazione del trattato ai sensi dell' art . 7 di questo, l' aiuto attribuito da uno Stato membro ai propri cittadini quando intraprendono studi del genere ne è tuttavia escluso, nello stato attuale di sviluppo del diritto comunitario, a meno che l' aiuto stesso abbia lo scopo di coprire le spese d' iscrizione od altre spese, in particolare scolastiche, necessarie per l' accesso all' insegnamento .
2 . Costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68 l' aiuto attribuito per il mantenimento e per gli studi in vista della prosecuzione di studi universitari sanzionati da una qualifica professionale .
3 . Il cittadino di un altro Stato membro che abbia intrapreso, nello stato ospitante, dopo avervi svolto attività lavorative, studi universitari sanzionati da un diploma professionale, dev' essere considerato tuttora in possesso della qualità di lavoratore e come tale atto a fruire dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, purché tuttavia vi sia un rapporto fra l' attività lavorativa già svolta e gli studi di cui trattasi .
4 . Il diritto ai vantaggi sociali ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68 non può dipendere dalla condizione, stabilita dallo Stato membro ospitante, di una durata minima di attività lavorativa previa nel territorio di questo stato .
Parti
Nel procedimento 39/86,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Hannover nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Sylvie Lair, studentessa, cittadina francese, con domicilio in Hannover,
e
Università di Hannover,
domanda vertente in particolare sull' interpretazione dell' art . 7 del trattato CEE e dell' art . 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ),
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di Sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, C . Kakouris, R . Joliet, T.F . O' Higgins e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore
considerate le osservazioni presentate :
- per la sig.ra Sylvie Lair, dall' avv . H . Vogt,
- per la Repubblica federale di Germania, dal sig . M . Zuleeg, agente,
- per il regno di Danimarca, dal sig . L . Mikaelsen, agente,
- per il Regno Unito, dai sigg . R.N . Ricks, H.R.L . Purse e D . Donaldson QC, agenti,
- per la Commissione, dai sigg . J . Pipkorn e J.R . Currall, agenti,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 21 maggio 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 17 settembre 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 novembre 1985, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 1986, il Verwaltungsgericht di Hannover ha proposto, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti in particolare sull' interpretazione dell' art . 7 del trattato CEE e dell' art . 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ).
2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento promosso dalla sig.ra Lair, ricorrente nella causa principale ( in prosieguo : la "ricorrente "), contro il rifiuto dell' università di Hannover, resistente nella causa principale ( in prosieguo : l' "università "), di concederle un sussidio per il mantenimento e la formazione allo scopo di compiere i suoi studi universitari .
3 Risulta dagli atti che la ricorrente è una cittadina francese residente dal 1° gennaio 1979 nella Repubblica federale di Germania, ove ha lavorato come impiegata di banca fino al 30 giugno 1981 prima di conoscere, fra il 1° luglio 1981 ed il 30 settembre 1984, un' alternanza di periodi di disoccupazione e di riqualificazione, inframezzati da brevi periodi di attività lavorativa, l' ultimo dei quali è terminato il 21 luglio 1983 . Dal 1° ottobre 1984, essa segue all' università studi di romanistica e germanistica . Nella causa principale, non si contesta che detti studi siano sanciti da un titolo qualificante all' esercizio di un' attività professionale .
4 Ai sensi del § 8 della legge federale tedesca sulla promozione dell' istruzione ( Bundesausbildungsfoerderungsgesetz, in prosieguo : "BAfoeG ") nella versione pubblicata il 6 giugno 1983 ( BGBl.I, pag . 645, con corrigendum a pag . 1680 ) e successivamente modificata, è concesso un sussidio per la formazione, compresi gli studi universitari, oltre ai cittadini tedeschi, a talune categorie di stranieri, in particolare a coloro che abbiano soggiornato sul territorio federale per un periodo complessivo di cinque anni prima dell' inizio del ciclo d' istruzione legittimante all' assegno, esercitandovi una regolare attività lavorativa; ai cittadini tedeschi non è imposta la condizione di un qualsiasi periodo di precedente attività lavorativa .
5 Secondo il § 1 della BAfoeG, hanno diritto a tale sussidio i candidati che non dispongano di altri mezzi per assicurare la loro sussistenza e finanziare la loro formazione . Il sussidio è concesso, fra l' altro, per una formazione "volta all' acquisizione di una qualificazione professionale" culminante con un diploma professionale ( ved . § 7 della BAfoeG ). Esso è attribuito "per il mantenimento e per la formazione" ed è fissato a livello forfettario, per diverse categorie di beneficiari, dai §§ 12-14 bis, senza distinzione fra le esigenze del mantenimento e quelle della formazione . Conformemente al § 17 della BAfoeG, quando gli studi si compiono all' università, il sussidio è concesso sotto forma di un prestito senza interessi da rimborsare mediante versamenti frazionati a partire dal quinto anno dal compimento della durata massima della formazione per la quale è stato concesso . Ai sensi del § 10, n . 3, della BAfoeG, di norma non è concesso alcun sussidio al candidato che abbia compiuto il trentesimo anno di età all' inizio del ciclo di formazione legittimante al sussidio stesso .
6 Il sussidio sollecitato dalla ricorrente le è stato rifiutato dall' università in quanto ella non soddisfaceva la condizione imposta agli stranieri per la concessione di detto sussidio, ossia l' aver esercitato un' attività lavorativa nella Repubblica federale di Germania per almeno cinque anni . Infatti, secondo l' università, possono essere presi in considerazione come periodi di attività lavorativa ai sensi del § 8 della BAfoeG soltanto i periodi durante i quali lo straniero svolge un' attività lavorativa versando a tal titolo imposte ed oneri sociali che consentono, in definitiva, alla Repubblica federale di Germania di effettuare investimenti sociali come il sussidio accordato per il mantenimento e la formazione .
7 Adita dalla ricorrente che ha impugnato detta decisione, la giurisdizione nazionale si pone la questione se la ricorrente possa pretendere un sussidio in forza del combinato disposto del § 8 della BAfoeG, da un lato, e degli artt . 48 e 49 del trattato CEE e dell' art . 7 del regolamento n . 1612/68, dall' altro, ovvero, nell' ipotesi negativa, se il rifiuto di detto sussidio costituisca una violazione del principio di non discriminazione sancito dall' art . 7, 1° comma, del trattato CEE .
8 E in considerazione di ciò che la giurisdizione nazionale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni :
"1 ) Se in base al diritto comunitario si debba ritenere che i cittadini degli Stati membri della Comunità europea i quali si siano recati come lavoratori nel territorio di un altro Stato membro ed intraprendano ivi, cessando l' attività lavorativa, studi universitari che culminano nel rilascio di un titolo qualificante all' esercizio di un' attività professionale ( nella fattispecie studi di romanistica e di germanistica ) abbiano diritto per questo all' attribuzione dell' assegno di studio ( Ausbildungsfoerderung ) concesso in quanto vantaggio sociale a tutti i cittadini dell' altro Stato membro in ragione della loro capacità e delle loro disagiate condizioni economiche .
2 ) Se costituisca discriminazione contrastante con l' art . 7 del trattato CEE il fatto che uno Stato membro conceda ai propri cittadini, in ragione della loro capacità e delle loro disagiate condizioni economiche, un assegno di studio per il compimento di studi universitari che culminano nel rilascio di un titolo qualificante all' esercizio di un' attività professionale, ma subordini la concessione dell' assegno di studio ai cittadini di un altro Stato membro, relativamente agli studi suddetti, all' ulteriore condizione che essi abbiano svolto nel suo territorio un' attività lavorativa per almeno 5 anni prima di iniziare gli studi ".
9 Per una più ampia esposizione del contesto giuridico e dei fatti della causa principale, nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
10 E opportuno esaminare, innanzitutto, la seconda questione della giurisdizione nazionale, la quale pone il problema generale se uno studente abbia diritto al sussidio in parola, in virtù della sola qualità di cittadino di un altro Stato membro .
Sull' interpretazione dell' art . 7 del trattato CEE ( seconda questione )
11 La questione mira sostanzialmente a sapere se l' art . 7, 1° comma, del trattato CEE si applichi ad un sussidio per il mantenimento e la formazione concesso da uno Stato membro ai cittadini nazionali per il compimento di studi universitari .
12 In via preliminare, devesi ricordare che nella sentenza 13 febbraio 1985 ( Gravier, causa 293/83, Racc . pag . 606 ), la Corte ha affermato che una disparità di trattamento fondata sulla cittadinanza dev' essere considerata una discriminazione vietata dall' art . 7 del trattato CEE allorché essa si situa nel campo d' applicazione di detto trattato e che le condizioni d' accesso alla formazione professionale rientrano in detto campo . Nella sentenza 2 febbraio 1988 ( Blaizot, causa 24/86, Racc . 1988, pag . 379 ), la Corte ha precisato che gli studi universitari presentano in generale i requisiti necessari per essere considerati parte della formazione professionale ai sensi del trattato CEE .
13 Per contro, nelle citate sentenze la Corte non ha dovuto pronunciarsi sulla questione se un cittadino di altro Stato membro che intraprenda tali studi abbia diritto ad un sussidio statale concesso ai cittadini nazionali .
14 Solo in quanto un tale sussidio miri a coprire le spese d' iscrizione o altre spese, in particolare scolastiche, necessarie per l' accesso all' istruzione, risulta dalla citata sentenza 13 febbraio 1985 che esso rientra, a titolo di condizione d' accesso alla formazione professionale, nel campo d' applicazione del trattato CEE, per cui trova applicazione il divieto di discriminazione in base alla nazionalità sancito dall' art . 7 del trattato CEE .
15 Salvo questa riserva, si deve riconoscere che, nell' attuale fase di evoluzione del diritto comunitario, un sussidio agli studenti per il mantenimento e la formazione esula, in linea di principio, dal campo d' applicazione del trattato CEE ai sensi dell' art . 7 . Esso infatti rientra, da un lato, nella politica dell' istruzione, in quanto tale non soggetta alla competenza delle istituzioni comunitarie ( v . citata sentenza 13 febbraio 1985 ) e, dall' altro, nella politica sociale, di competenza degli Stati membri quando non sia disciplinata da specifiche disposizioni del trattato CEE ( vedasi sentenza 9 luglio 1987, Germania e altri / Commissione, cause cause riunite 281, da 283 a 285 e 287/85, politica migratoria, Racc . 1987, pag . 3203 ).
16 La seconda questione va dunque risolta nel senso che, nell' attuale fase di evoluzione del diritto comunitario, l' art . 7, 1° comma, del trattato CEE, si applica ad un sussidio per il mantenimento e la formazione concesso da uno Stato membro ai cittadini nazionali al fine del compimento di studi universitari solo in quanto esso miri a coprire le spese di iscrizione o altre spese, in particolare scolastiche, necessarie per l' accesso all' istruzione .
Sull' interpretazione dell' art . 7 del regolamento n . 1612/68 ( prima questione )
17 La prima questione relativa all' interpretazione dell' art . 7 del regolamento n . 1612/68 presenta tre distinti aspetti che concernono, rispettivamente, i seguenti punti :
- se un sussidio per il mantenimento e la formazione concesso per il compimento di studi universitari sanciti da un titolo qualificante all' esercizio di un' attività professionale costituisca un "vantaggio sociale" ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68;
- se si possa ritenere che il cittadino di un altro Stato membro che intraprenda studi universitari nello stato ospitante, dopo avervi svolto un' attività lavorativa, abbia conservato la sua condizione di "lavoratore" e possa dunque, in virtù di essa, avvalersi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68;
- se, infine, uno Stato membro ospitante possa subordinare il diritto agli "stessi vantaggi sociali", ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, alla condizione di un periodo minimo di precedente attività lavorativa sul proprio territorio .
Quanto alla nozione di vantaggio sociale
18 Onde definire la nozione di vantaggio sociale ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, devesi, innanzitutto, ricordare che detto regolamento è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli artt . 48 e 49 del trattato CEE nel campo della libertà di circolazione dei lavoratori . Questa rientra nella libertà di circolazione delle persone di cui all' art . 3, lett . c ), del trattato CEE, e nelle libertà fondamentali garantite da detto trattato .
19 Un lavoratore cittadino di uno Stato membro che si sia avvalso di tale libertà fondamentale, ex art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, gode nello Stato membro ospitante "degli stessi vantaggi sociali (...) dei lavoratori nazionali ".
20 Oltre al diritto specifico di cui all' art . 7, n . 1, di detto regolamento, ossia il diritto di non ricevere un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne qualsiasi condizione d' impiego e di lavoro, in particolare in materia di reintegrazione professionale o ricollocamento, fanno parte dei "vantaggi sociali" tutti gli altri vantaggi che, ai sensi del terzo 'considerando' del medesimo regolamento, garantiscono al lavoratore migrante la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione sociale .
21 In tale prospettiva, la Corte ha ritenuto che dal complesso delle norme di tale regolamento, nonché dallo scopo perseguito, risulta che i vantaggi che esso estende ai lavoratori cittadini di altri Stati membri sono tutti quelli che, connessi o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente riconosciuti ai lavoratori nazionali, in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare pertanto atta a facilitare la loro mobilità all' interno della Comunità ( sentenze 27 marzo 1985, Hoeckx, causa 249/83, Racc . pag . 973 e Scrivner, causa 122/84, Racc . pag . 1029 ).
22 Ne consegue che un lavoratore cittadino di un altro Stato membro, che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, ha, come tale, lo stesso diritto dei lavoratori nazionali a tutti i vantaggi che facilitino a questi ultimi la qualificazione professionale e la promozione sociale .
23 Devesi ora esaminare se un sussidio come quello del caso di specie rientri nella nozione di vantaggio sociale come sopra interpretata . In proposito, va rilevato che un tale sussidio, concesso per il mantenimento dello studente e per la sua formazione, è, specialmente dal punto di vista del lavoratore, particolarmente idoneo a contribuire alla sua qualificazione professionale e a facilitare la sua promozione sociale . Inoltre, il sussidio, nonché il rimborso di prestazioni ricevute, nel diritto nazionale sono collegati alle risorse di cui dispone l' interessato e dipende dunque da criteri sociali .
24 Detto sussidio costituisce dunque un vantaggio sociale ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68 .
25 E stato sostenuto dinanzi alla Corte che l' applicazione di detto n . 2 è esclusa dall' art . 7, n . 3, del regolamento n . 1612/68, visto lo specifico contenuto di quest' ultima disposizione, secondo la quale il lavoratore cittadino di un altro Stato membro "fruisce altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell' insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione ".
26 Al riguardo, si deve dichiarare che, affinché un istituto d' insegnamento possa essere considerato una scuola professionale ai sensi della norma di cui sopra, non è sufficiente che vi sia impartita una formazione professionale . La nozione di scuola professionale è più ristretta e si riferisce esclusivamente agli istituti che impartiscono solo un' istruzione inserita in un' attività lavorativa ovvero strettamente collegata a questa, in particolare durante l' apprendistato . Non è questo il caso delle università .
27 Tuttavia, se è vero che l' art . 7, n . 3, di detto regolamento prevede uno specifico vantaggio sociale, non per questo ne consegue che un sussidio concesso per il mantenimento e la formazione, allo scopo di compiere studi in un istituto che non rientra nella nozione di scuola professionale ai sensi di tale norma, non possa essere considerato un vantaggio sociale ex art . 7, n . 2 .
28 Il primo aspetto della prima questione va dunque risolto nel senso che un sussidio concesso per il mantenimento e la formazione, allo scopo di compiere studi universitari sanciti da un titolo qualificante all' esercizio di un' attività professionale, costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68 .
Quanto alla nozione di lavoratore
29 In proposito, i tre Stati membri che hanno presentato osservazioni sostengono che un soggetto perde la veste giuridica di lavoratore, cui sono subordinati i vantaggi sociali, allorché rinuncia, nello stato ospitante, o alla precedente attività lavorativa oppure, nel caso di disoccupazione, alla ricerca di un' occupazione, allo scopo di compiervi studi a tempo pieno . La Commissione contesta tale punto di vista .
30 Devesi innanzitutto dichiarare che né il tenore dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68 né quello degli artt . 48 o 49 del trattato CEE danno esplicita risposta alla questione se un lavoratore migrante che interrompa la propria attività lavorativa nello stato ospitante, onde intraprendervi studi universitari sanciti da un titolo qualificante all' esercizio di un' attività professionale, conservi la condizione di lavoratore migrante ai sensi di detto art . 7 .
31 Se dalla lettera delle norme citate non emerge un' esplicita risposta a detta questione, il diritto comunitario contiene tuttavia elementi che indicano come i diritti garantiti ai lavoratori migranti non dipendano necessariamente dall' esistenza o dalla prosecuzione di un rapporto di lavoro .
32 Per quel che riguarda i cittadini di un altro Stato membro che non abbiano ancora contratto un rapporto di lavoro nello stato ospitante, devesi innanzitutto rilevare che l' art . 48, n . 3, lett . a ) e b ), del trattato CEE, riconosce loro il diritto di rispondere ad offerte di lavoro effettive e di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri . Queste norme hanno trovato attuazione nel titolo I, parte prima, del regolamento n . 1612/68 .
33 Quanto ai soggetti che abbiano precedentemente esercitato, nello Stato membro ospitante, un' attività salariata reale ed effettiva ai sensi della giurisprudenza della Corte ( sentenze 23 marzo 1982, Levin, causa 53/81, Racc . pag . 1035, e 3 giugno 1986, Kempf, causa 139/85, Racc . pag . 1746 ), ma il cui rapporto di lavoro è cessato, secondo talune disposizioni comunitarie essi continuano ad essere considerati lavoratori .
34 Così, in primo luogo, l' art . 48, n . 3, lett . d ), del trattato CEE, considera lavoratori coloro che rimangono sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego . Il regolamento della Commissione 29 giugno 1970, n . 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego ( GU L 142, pag . 24 ), e che ha attuato la succitata norma del trattato, garantisce, a certe condizioni, al lavoratore che abbia cessato l' attività lavorativa, nonché ai membri della sua famiglia, il diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro . In secondo luogo, la direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 360, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 13 ) vieta agli Stati membri, date certe condizioni, di ritirare ai lavoratori migranti la carta di soggiorno per il solo fatto che essi non occupano più un impiego . Infine, secondo l' art . 7, n . 1, del regolamento n . 1612/68, un lavoratore migrante divenuto disoccupato non può essere trattato diversamente dai lavoratori nazionali trovantisi nella medesima situazione, per quanto concerne la reintegrazione professionale o il ricollocamento .
35 Va ancora rilevato che l' art . 7, n . 3, del regolamento n . 1612/68, riconosce ai lavoratori migranti il diritto di fruire, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell' insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione . Ebbene, tale diritto ad un insegnamento specifico, garantito dalla legislazione comunitaria, non dipende dalla continuativa esistenza di un rapporto di lavoro .
36 Devesi dunque dichiarare che taluni diritti connessi alla condizione di lavoratore sono garantiti ai lavoratori migranti anche se questi non sono più inseriti in un rapporto di lavoro .
37 Nel campo dei sussidi per l' istruzione universitaria, tale nesso fra la condizione di lavoratore ed un sussidio per il mantenimento e la formazione, allo scopo di compiere studi universitari, presuppone tuttavia una continuità fra l' attività lavorativa precedentemente svolta e gli studi intrapresi, nel senso che deve esistere una relazione fra l' oggetto degli studi e la precedente attività lavorativa . Detta condizione di continuità non può tuttavia essere richiesta nel caso di un lavoratore migrante, divenuto disoccupato non per sua volontà, e che sia costretto dalla situazione del mercato del lavoro ad operare una riconversione professionale in altro settore di attività .
38 Questa concezione della libertà di circolazione dei lavoratori migranti corrisponde del resto all' attuale evoluzione delle carriere professionali . Lo svolgimento continuativo di una carriera è difatti meno frequente che in passato . Succede dunque che attività lavorative siano interrotte da periodi di formazione, riconversione o riqualificazione .
39 Il secondo aspetto della prima questione va dunque risolto nel senso che un cittadino di altro Stato membro che abbia intrapreso nello stato ospitante, dopo avervi svolto un' attività lavorativa, studi universitari sanciti da un diploma professionale, conserva la veste giuridica di lavoratore che gli consente di avvalersi dell' art . 7, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 1612/68, a condizione, tuttavia, che esista una relazione fra la precedente attività lavorativa e gli studi in questione .
Quanto alla determinazione di un periodo minimo di precedente attività lavorativa come condizione per la concessione dei medesimi vantaggi sociali
40 In proposito, i tre Stati membri che hanno presentato osservazioni sostengono che qualsiasi Stato membro può esigere dal cittadino di un altro Stato membro che chieda la concessione di un sussidio per il mantenimento e la formazione allo scopo di compiere studi universitari, un periodo minimo di precedente attività lavorativa sul proprio territorio . La Commissione contesta tale punto di vista .
41 Va sottolineato, al riguardo, che lo studente cittadino di altro Stato membro può aspirare ad un simile sussidio per la formazione universitaria solo in veste di lavoratore ai sensi dell' art . 48 del trattato CEE e del regolamento n . 1612/68 . Dalla giurisprudenza della Corte ( vedansi sentenze 19 marzo 1964, Unger, causa 75/63, Racc . pag . 347, e 23 marzo 1982, Levin, causa 53/81, Racc . pag . 1035 ), risulta che la nozione di lavoratore ha portata comunitaria e che la sua definizione non può dipendere da criteri stabiliti dalle normative nazionali .
42 Di conseguenza, gli Stati membri non possono subordinare unilateralmente la concessione dei vantaggi sociali, previsti dall' art . 7, n . 2, di detto regolamento, ad un certo periodo di attività lavorativa ( vedasi sentenza 6 giugno 1985, Frascogna, causa 157/84, Racc . pag . 1744 ).
43 Nella misura in cui l' argomentazione dei tre Stati membri in questione è motivata dalla preoccupazione di prevenire taluni abusi, che potrebbero presentarsi, ad esempio, quando elementi oggettivi consentano di stabilire che un lavoratore entri in uno Stato membro al solo scopo di fruirvi del sistema di sussidi agli studenti, dopo un brevissimo periodo di attività lavorativa, va osservato che simili abusi non sono coperti dalle norme comunitarie in causa .
44 Il terzo aspetto della prima questione va dunque risolto nel senso che il diritto ai medesimi vantaggi sociali ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68 non può essere assoggettato alla condizione, imposta dallo Stato membro ospitante, di un periodo minimo di precedente attività lavorativa svolta sul territorio di detto stato .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
45 Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania, dal regno di Danimarca, dal Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Hannover, con ordinanza 19 novembre 1985, dichiara :
1 ) Nell' attuale fase di evoluzione del diritto comunitario, l' art . 7, n . 1, del trattato CEE, si applica ad un sussidio per il mantenimento e la formazione, concesso da uno Stato membro ai cittadini nazionali per il compimento di studi universitari, solo in quanto detto sussidio sia destinato a coprire le spese di iscrizione o altre spese, in particolare scolastiche, necessarie per l' accesso all' istruzione .
2 ) Un sussidio per il mantenimento e la formazione, allo scopo di compiere studi universitari sanciti da un titolo qualificante all' esercizio di un' attività professionale, costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità .
3 ) Un cittadino di altro Stato membro che, dopo aver svolto un' attività lavorativa nello stato ospitante, vi abbia intrapreso studi universitari sanciti da un diploma professionale, conserva la veste giuridica di lavoratore che gli consente di avvalersi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, a condizione, tuttavia, che vi sia una relazione fra la precedente attività lavorativa e gli studi in questione .
4 ) Il diritto agli stessi vantaggi sociali, ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, non può essere assoggettato alla condizione, imposta dallo Stato membro ospitante, di un periodo minimo di precedente attività lavorativa svolta sul territorio di detto stato .
Full & Egal Universal Law Academy