Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ravvicinamento delle legislazioni - Veicoli a motore - Dispositivi d' illuminazione e di segnalazione luminosa - Direttiva 76/756 - Natura esauriente - Normativa nazionale che imponga l' osservanza di una prescrizione non contemplata dalla direttiva - Inammissibilità
( Direttiva del Consiglio 76/756, emendata dalla direttiva 83/276, art . 2, n . 1 )
Massima
La direttiva 76/756, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' installazione di dispositivi d' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore, emendata dalla direttiva 83/276, ha natura esauriente ed i veicoli conformi alle prescrizioni tecniche in essa contenute devono poter circolare liberamente nel mercato comune . Uno Stato membro non può quindi esigere unilateralmente dai costruttori che vi si sono attenuti l' osservanza di una prescrizione che detta direttiva non contiene .
Parti
Nella causa 60/86,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . E . White, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, rappresentata dal sig . B . McHenry del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata britannica, 28, boulevard Royal,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che il Regno Unito, vietando, in violazione della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' installazione dei dispositivi d' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( GU L 262, pag . 1 ), l' uso di veicoli a motore prodotti dal 1° ottobre 1986 e messi in circolazione dal 1° aprile 1987 senza essere muniti di dispositivi di illuminazione "dim-dip", è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base al trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, f.f . di presidente, O . Due e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, C . Kakouris, T.F . O' Higgins e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : G.F . Mancini
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 15 ottobre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 23 febbraio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 marzo 1986, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno Unito, vietando, in violazione della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' installazione dei dispositivi d' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( GU L 262, pag . 1 ), l' uso di veicoli a motore prodotti dal 1° ottobre 1986 e messi in circolazione dal 1° aprile 1987 senza essere muniti di dispositivi d' illuminazione "dim-dip", è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base al trattato CEE .
2 Un dispositivo d' illuminazione "dim-dip" quale menzionato nel ricorso è definito nelle "Road Vehicles Lighting Regulations, 1984" ( regolamento del 1984 sulle luci dei veicoli su strada ) ( SI del 1984, n . 821; in prosieguo : il "regolamento nazionale ") come un dispositivo che corrisponde alle prescrizioni elencate nella parte I, allegato III del regolamento nazionale . Infatti, in base a tali prescrizioni, quando le luci anteriori obbligatorie del veicolo a motore sono accese ed il motore è in funzione o il contatto è innestato, il dispositivo "dim-dip" fa funzionare contemporaneamente e automaticamente o i fari anabbaglianti con un' intensità ridotta o due "luci di città" separate . Dal fascicolo risulta che il dispositivo d' illuminazione "dim-dip" può essere vuoi materialmente distinto da altri dispositivi vuoi incorporato negli altri dispositivi .
3 Il paragrafo 16 del regolamento nazionale di cui trattasi vieta l' uso sulle strade del Regno Unito dei veicoli a motore messi in circolazione dal 1° aprile 1987 e fabbricati dal 1° ottobre 1986 qualora non siano muniti di un tale dispositivo d' illuminazione .
4 La direttiva n . 76/756/CEE, relativa all' installazione dei dispositivi d' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore, costituisce una delle direttive specifiche considerate dalla direttiva quadro 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( GU L 42, pag . 1 ). La direttiva n . 76/756/CEE, come modificata dalla direttiva 83/276/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1983 ( GU L 151, pag . 47 ), stabilisce all' art . 2, n . 1, che :
"Gli Stati membri non possono :
- rifiutare per un tipo di veicolo l' omologazione CEE o l' omologazione di portata nazionale,
- rifiutare o vietare la vendita, l' immatricolazione, la messa in circolazione o l' utilizzazione dei veicoli,
adducendo come motivo l' installazione dei dispositivi d' illuminazione e di segnalazione luminosa, obbligatori o facoltativi, elencati dal punto 1.5.7 al punto 1.5.20 dell' allegato I, se questi dispositivi sono installati in conformità delle prescrizioni di cui all' allegato I ".
5 Per una più ampia illustrazione della normativa nazionale, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
6 La Commissione sostiene che in forza dell' art . 2, n . 1, della direttiva 76/756/CEE l' uso di un veicolo a motore non può essere rifiutato per motivi concernenti l' installazione dei dispositivi d' illuminazione e di segnalazione se questi dispositivi sono installati sul veicolo di cui trattasi in conformità alle prescrizioni di cui all' allegato I . Essa rileva che l' obbligo di non rifiutare l' omologazione per modello e l' obbligo di non vietare l' uso di veicoli a motore sono concepiti come complementari e formulati in modo che le prescrizioni tecniche siano esattamente le stesse .
7 Il governo britannico ha invece fatto valere il senso letterale dell' art . 2, n . 1, della direttiva 76/756/CEE, asserendo che l' espressione "questi dispositivi" può riferirsi solo ai dispositivi elencati dal punto 1.5.7 al punto 1.5.20 dell' allegato I . Secondo tale governo, la direttiva 76/756/CEE non istituisce un' armonizzazione esauriente dell' installazione dei dispositivi d' illuminazione e di segnalazione luminosa di modo che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre prescrizioni supplementari, quali l' installazione del dispositivo d' illuminazione "dim-dip ".
8 Bisogna innanzitutto far presente che in base al quarto considerando della direttiva quadro 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, "è opportuno che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del veicolo vengano definite in direttive particolari ". Inoltre, la direttiva quadro prende in considerazione l' istituzione di una procedura di omologazione comunitaria per ciascun tipo di veicolo al fine di consentire il controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche armonizzate fin dal momento in cui tutti i vari elementi o caratteristiche del veicolo sono definiti da direttive particolari . Una tale procedura non è stata ancora introdotta dato che taluni elementi o caratteristiche del veicolo non sono definiti da alcuna direttiva particolare . Tuttavia, nell' attesa e a titolo transitorio, la direttiva 70/156/CEE stabilisce che l' omologazione in base alle prescrizioni comunitarie può essere effettuata "man mano che entreranno in vigore le direttive particolari relative ai vari elementi o caratteristiche del veicolo e, per il resto, in base alle prescrizioni nazionali" ( settimo considerando e art . 10 ).
9 Come è già stato precisato, la direttiva 76/756/CEE è la direttiva particolare ai sensi della direttiva 70/156/CEE, che definisce le prescrizioni tecniche armonizzate relative all' installazione dei dispositivi d' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi . Se, in base al terzo considerando della direttiva 76/756/CEE, le prescrizioni comuni concernenti la costruzione dei dispositivi d' illuminazione e di segnalazione luminosa devono costituire oggetto di altre direttive particolari, tale non è il caso dell' installazione di tali dispositivi . Poiché la formulazione dell' art . 2, n . 1, si riferisce ai "dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa obbligatori o facoltativi" riportati all' allegato I, essa comporta che l' allegato I elenca tutti i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa considerati necessari o ammissibili sui veicoli a motore ( i punti da 1.5.1 a 1.5.6 definiscono solo taluni metodi di montaggio per questi tipi di luci ).
10 Come risulta dal fascicolo, il motivo per cui i dispositivi "dim-dip" non sono stati inclusi nel testo, neanche come dispositivi facoltativi, è che essi non sono stati considerati ammissibili allo stato attuale del progresso tecnologico dal gruppo tecnico degli esperti nazionali . Non è stato nemmeno ritenuto opportuno adattare, successivamente alla sua entrata in vigore, la direttiva 76/756/CEE ai progressi tecnologici, in base alla procedura contemplata all' art . 13 della direttiva 70/156/CEE ed all' art . 5 della direttiva 76/756/CEE, includendo nel campo di applicazione di quest' ultima i dispositivi "dim-dip ".
11 Tale interpretazione del carattere tassativo dell' elenco dei dispositivi d' illuminazione e di segnalazione luminosa contenuto all' allegato I della direttiva è conforme all' obiettivo della direttiva 70/156/CEE che è di ridurre, se non di eliminare, gli ostacoli agli scambi all' interno della Comunità che derivano dal fatto che le prescrizioni tecniche obbligatorie differiscono da uno Stato membro all' altro ( vedansi il primo e secondo considerando della direttiva 70/156/CEE ). Tale obiettivo si traduce, nel contesto della direttiva 76/756/CEE, nell' obbligo imposto agli Stati membri di adottare le stesse prescrizioni "a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni" ( secondo considerando ).
12 Ne deriva che gli Stati membri non possono richiedere unilateralmente ai costruttori che si sono conformati alle prescrizioni tecniche armonizzate della direttiva 76/756/CEE il rispetto di una prescrizione non contemplata da tale direttiva dato che i veicoli a motore conformi alle prescrizioni tecniche contemplate da tale direttiva devono poter circolare liberamente nel mercato comune .
13 Bisogna quindi riconoscere che vietando, in violazione della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, l' uso di veicoli a motore fabbricati dal 1° ottobre 1986 e messi in circolazione dal 1° aprile 1987 senza essere muniti di un dispositivo d' illuminazione "dim-dip", il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base al diritto comunitario .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Il convenuto è risultato soccombente e va quindi condannato alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il Regno Unito, vietando, in violazione della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' installazione dei dispositivi d' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, l' uso di veicoli a motore fabbricati dal 1° ottobre 1986 e messi in circolazione dal 1° aprile 1987 senza essere muniti di un dispositivo d' illuminazione "dim-dip", è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base al trattato CEE .
2 ) Il Regno Unito è condannato alle spese .
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