Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Divieto di smerciare i succedanei di un prodotto alimentare - Inammissibilità - Giustificazione - Tutela dei consumatori - Lealtà dei negozi commerciali - Insussistenza
( Trattato CEE, art . 30 )
2 . Libera circolazione delle merci - Provvedimenti nazionali in deroga - Divieto - Sostegno della politica seguita nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato - Giustificazione inammissibile
Massima
1 . Uno Stato membro, per vietare lo smercio nel proprio territorio di succedanei di un prodotto alimentare, non può trincerarsi dietro le esigenze di tutela dei consumatori e di lealtà dei negozi commerciali, adducendo i rischi di confusione circa la natura del succedaneo e di frodi derivanti dallo smercio di prodotti che costituiscano delle imitazioni servili . Detti scopi possono infatti essere conseguiti con provvedimenti meno restrittivi dal punto di vista della libera circolazione delle merci, in particolare mediante un adeguato sistema di denominazione e di etichettatura .
2 . Quando la Comunità abbia istituito un' organizzazione comune di mercato agricolo in un determinato settore, gli Stati membri devono astenersi dall' adottare qualsiasi provvedimento unilaterale, anche se questo è considerato necessario per conseguire gli scopi della politica agricola comune . Spetta alla Comunità, non già ad uno Stato membro, trovare una soluzione per qualsiasi problema nell' ambito di detta politica .
I provvedimenti nazionali di sostegno di una politica comune della Comunità non possono porsi in contrasto con uno dei principi fondamentali, come quello della libera circolazione delle merci, qualora non siano giustificati da motivi ammessi dallo stesso diritto comunitario .
Parti
Nella causa 76/86,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Joern Sack, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata, inizialmente, dal sig . Martin Seidel, Ministerialrat presso il Bundeswirtschaftsministerium, ed il sig . Peter Rohland, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, e, successivamente, dal sig . Martin Seidel, in qualità di agente, assistito dall' avv . Michael Loschelder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata della Repubblica federale di Germania,
convenuta,
sostenuta dalla
Repubblica francese, rappresentata, inizialmente, dal sig . Gilbert Guillaume, directeur des affaires juridiques presso il Ministère des affaires étrangères, in qualità di agente, e, successivamente, dalla sig.ra Edwige Belliard, vicedirettore presso la stessa direzione, in qualità di agente, assistita dal sig . Bernard Botte, addetto dell' amministrazione centrale presso lo stesso ministero, agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia,
interveniente,
causa avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, vietando la messa in commercio sul mercato tedesco di succedanei del latte regolarmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art . 30 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G.F . Mancini, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : J.A . Pompe, cancelliere aggiunto
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 22 febbraio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 28 febbraio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso ex art . 169 del trattato CEE diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, vietando la messa in commercio sul mercato tedesco dei succedanei del latte regolarmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art . 30 del trattato CEE .
2 Ai sensi del § 36, n . 1, della "Milchgesetz" ( legge sul latte ) del 31 luglio 1930 ( RGBl . I, pag . 421 ) è fatto divieto, nella Repubblica federale, di imitare il latte ed i prodotti lattiero-caseari destinati all' alimentazione umana nonché di porre in vendita, vendere o mettere in commercio in altra maniera tali imitazioni . Per effetto del combinato disposto del n . 2 del predetto § 36 e del § 12, n . 2, della "Margarinegesetz" ( legge sulla margarina ), nel testo del 1° luglio 1975 ( BGBl . I, pag . 1841 ), il predetto divieto non si applica né alla margarina, né alla margarina semigrassa .
3 Ritenendo che il divieto di importazione e messa in commercio di succedanei del latte regolarmente prodotti e commercializzati in un altro Stato membro costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione, ai sensi dell' art . 30 del trattato CEE, non giustificata né dall' art . 36 del trattato stesso, né da altri motivi di interesse generale od esigenze imperative, la Commissione ha avviato una procedura ex art . 169 del trattato CEE .
4 In pendenza del procedimento dinanzi alla Corte, il Consiglio ha emanato il regolamento n . 1898 del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all' atto della loro commercializzazione ( GU L 182, pag . 36 ), che fissa, all' art . 2, i requisiti ai quali il latte ed i prodotti lattiero-caseari devono rispondere perché possa essere utilizzata la denominazione di "latte" ovvero una serie di denominazioni protette indicate in allegato . Ai sensi del successivo art . 5, sino al termine del quinto periodo di applicazione dell' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ), vale a dire sino al 31 marzo 1989, gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, mantenere le rispettive normative nazionali che limitano la fabbricazione e la commercializzazione nel loro territorio dei prodotti non conformi alle condizioni di cui all' art . 2 .
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
6 Il governo federale eccepisce l' irricevibilità del ricorso, rilevando che il regolamento n . 1898/87 avrebbe sensibilmente modificato i termini giuridici della fattispecie "de qua ". Sostiene, pertanto, che avrebbe dovuto essere posto in condizione di esprimersi in merito nell' ambito della procedura precontenziosa prevista dall' art . 169, 1° comma, del trattato . Avendo la Commissione omesso di riaprire la fase precontenziosa, il presente ricorso sarebbe da considerarsi irricevibile .
7 La Commissione osserva che gli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda sono già stati esposti nell' ambito della procedura preliminare al presente giudizio e che si astiene dall' invocare alcuna violazione del nuovo regolamento . Di conseguenza, i diritti di difesa non sarebbero stati lesi in alcun modo .
8 Occorre ricordare al riguardo che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, enunciata da ultimo nelle sentenze 7 maggio 1987, Commissione / Belgio ( causa 186/85, Racc . 1987, pag . 2029, punto 13 della motivazione ) e 14 luglio 1988, Commissione / Belgio ( causa 298/86, Racc . 1988, pag . 4343, punto 10 della motivazione ), l' oggetto del ricorso a norma dell' art . 169 del trattato è determinato dalla procedura precontenziosa contemplata da tale disposizione ed il parere motivato della Commissione e il ricorso devono fondarsi sugli stessi argomenti e sugli stessi mezzi di guisa che la Corte non può esaminare una censura che non sia stata formulata nel parere motivato .
9 Va rilevato che nella specie la Commissione non ha mosso alcuna nuova censura a seguito dell' emanazione del regolamento n . 1898/87 e che l' entrata in vigore di quest' ultimo non aggrava affatto la posizione della convenuta . Al contrario, questa ne trae nuovi argomenti per negare che il divieto nazionale controverso violi il diritto comunitario . Non sussiste, quindi, alcuna compressione dei diritti di difesa ed il ricorso resta ricevibile .
Sul merito
10 In limine, il governo federale sottolinea, preliminarmente, che il divieto posto dal § 36 della "Milchgesetz" si applica solamente ai prodotti che, per le loro caratteristiche apparenti, costituiscono imitazioni del latte e dei prodotti lattiero-caseari . Nulla vieterebbe, al contrario, di porre in commercio nella Repubblica federale prodotti di sostituzione che presentano caratteristiche differenti .
11 Va osservato, al riguardo, che anche se, durante l' intero iter procedurale, la Commissione si è complessivamente riferita ai succedanei del latte, è pacifico che la norma nazionale in oggetto riguarda unicamente quei prodotti di sostituzione che, presentando caratteristiche apparenti analoghe a quelle del latte, sono con questo confondibili . Non può, pertanto, sussistere alcun dubbio in ordine all' oggetto del presente giudizio e nulla osta a che la Corte esamini se il divieto nazionale così definito sia compatibile con l' art . 30 del trattato CEE .
12 Nella sentenza 23 febbraio 1988, Commissione / Repubblica francese ( causa 216/84, Racc . 1988, pag . 793 ), la Corte ha dichiarato che, in mancanza di norme comuni o armonizzate sulla fabbricazione e sulla vendita di succedanei del latte, spetta agli Stati membri disciplinare, ciascuno sul suo territorio, tutto ciò che riguarda la composizione, la fabbricazione e la vendita di detti prodotti ( punto 6 della motivazione ).
13 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte, dagli artt . 30 e seguenti del trattato CEE emerge che l' applicazione di una tale normativa nazionale ai prodotti importati da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricati e messi in commercio, è compatibile con il trattato stesso solo se imposta per motivi di interesse generale indicati all' art . 36 o da esigenze imperative inerenti, in particolare, alla lealtà in commercio ed alla tutela dei consumatori . Ne discende, inoltre che gli Stati membri possono invocare i suddetti motivi di interesse generale o esigenze imperative per giustificare provvedimenti restrittivi delle importazioni solo qualora nessun altro provvedimento meno restrittivo sotto il profilo della libera circolazione delle merci sia idoneo al conseguimento dello stesso scopo .
14 Appare, quindi, opportuno esaminare in successione, alla luce della predetta giurisprudenza, i diversi argomenti svolti dal governo federale per giustificare il divieto di qualsiasi operazione commerciale relativa ai prodotti in questione .
Sulla lealtà in commercio e la difesa dei consumatori
15 Il governo federale, sostenuto dal governo francese, ritiene che il provvedimento di cui è causa sia imposto da esigenze imperative inerenti alla lealtà in commercio ed alla difesa dei consumatori . Il fatto che le disposizioni della "Milchgesetz" si applichino unicamente ai prodotti confondibili con il latte comproverebbe che tale è appunto la loro funzione e finalità . Il divieto che ne discende sarebbe, inoltre, conforme al principio di proporzionalità, poiché nessun' altra misura meno radicale sarebbe sufficiente per tutelare il consumatore dai rischi d' inganno, derivanti in particolare dalla messa in commercio di prodotti che costituiscono imitazioni servili .
16 Nella citata sentenza 23 febbraio 1988, la Corte si è pronunciata sul divieto posto da una disposizione legislativa francese analoga al § 36 della "Milchgesetz ". Essa ha dichiarato che l' informazione del consumatore poteva essere garantita, in particolare, mediante un' adeguata etichettatura e che tale possibilità sussiste anche quando i prodotti sono venduti mediante distributori automatici di bevande nonché, in via di principio, nei luoghi di ristorazione collettiva . Se, in quest' ultima ipotesi, un' informazione completa e particolareggiata dei consumatori può incontrare talune difficoltà, tale problema si pone per tutti i prodotti alimentari offerti nei luoghi suddetti . Non vi è alcuna ragione particolare che imponga di informare con maggiore precisione i consumatori nel caso di succedanei del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( punto 10 della motivazione ). Occorre aggiungere che considerazioni analoghe si applicano in ordine alla necessità di impedire la concorrenza sleale .
17 Parimenti risulta dalla giurisprudenza della Corte ( sentenza 16 dicembre 1980, Fietje, causa 27/80, Racc . pag . 3839, punto 11 della motivazione ) che provvedimenti nazionali, imposti dall' esigenza di garantire la corretta denominazione dei prodotti, di evitare qualsiasi confusione nella mente del consumatore ed assicurare la lealtà in commercio, non sono in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dagli artt . 30 e seguenti del trattato CEE . Non sono dunque contrarie al diritto comunitario le norme nazionali che, garantendo una corretta informazione dei consumatori, evitano qualsiasi confusione . Ma la norma di cui è causa va, però, oltre tale garanzia .
18 Ne consegue che un divieto assoluto di porre in commercio succedanei del latte non è necessario al fine di assicurare la lealtà in commercio e la difesa dei consumatori e che, pertanto, il primo mezzo difensivo del governo federale deve essere respinto .
Sulla necessità del provvedimento controverso al fine di conseguire gli obiettivi della politica agricola comune
19 Per quanto riguarda la tesi del governo federale, secondo la quale il divieto di porre in commercio i prodotti in questione sarebbe necessario per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune, la Corte ha già affermato nelle sentenze 23 febbraio 1988 ( citata, punti 18 e 19 della motivazione ), 14 luglio 1988, Drei Glocken ( causa 407/85, Racc . 1988, pag . 4233, punto 26 della motivazione ) e 2 febbraio 1989, Commissione / Repubblica federale di Germania ( causa 274/87, Racc . 1989, pag . ..., punti 21 e 22 della motivazione ) che, quando la Comunità abbia istituito un' organizzazione comune di mercato in un determinato settore, gli Stati membri debbono astenersi dall' emanare unilateralmente qualsiasi provvedimento rientrante, per detto motivo, nella competenza della Comunità . Spetta, pertanto, alla Comunità e non agli Stati membri trovare una soluzione a qualsiasi problema nell' ambito della politica agricola comune .
20 Occorre aggiungere, in tale contesto, che provvedimenti nazionali, anche intesi a coadiuvare una politica comune della Comunità, non possono porsi in contrasto con un principio fondamentale della Comunità stessa, nel caso di specie col principio della libera circolazione delle merci, senza essere giustificati da motivi riconosciuti dal diritto comunitario .
21 In considerazione di quanto precede, il provvedimento controverso non può essere giustificato da esigenze della politica agricola comune . Se ne deve concludere che esso è contrario al divieto stabilito dall' art . 30 del trattato CEE .
Sulla legittimità del provvedimento controverso alla luce dell' art . 5 del regolamento n . 1898/87
22 Il governo federale, sostenuto dal governo francese, interpreta, inoltre, l' art . 5 del regolamento n . 1898/87, a tenore del quale gli Stati membri possono, per un periodo determinato, "nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, mantenere le rispettive normative nazionali che limitano la fabbricazione e la commercializzazione nel loro territorio dei prodotti non conformi alle condizioni di cui all' art . 2 del presente regolamento", nel senso che la normativa tedesca di cui trattasi può, in ogni caso, restare in vigore .
23 Detto argomento non può essere accolto . Senza che sia necessario risolvere la questione se la disposizione citata abbia efficacia retroattiva, è sufficiente rilevare che essa giustifica il mantenimento in vigore di una normativa nazionale solo a condizione che le norme generali del trattato CEE siano rispettate . Orbene, come la Corte ha appena rilevato, la normativa controversa è in contrasto con l' art . 30 del trattato CEE e pertanto non soddisfa le condizioni stabilite dall' art . 5 del regolamento n . 1898/87 .
24 In base a quanto precede, l' inadempimento risulta accertato . Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica federale di Germania, vietando la messa in commercio sul mercato tedesco dei succedanei del latte regolarmente fabbricati e posti in commercio in altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda . Poiché la convenuta è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese; le spese della parte interveniente sono poste a suo carico .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) La Repubblica federale di Germania, vietando la messa in commercio sul mercato tedesco dei succedanei del latte regolarmente fabbricati e posti in commercio in altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del trattato CEE .
2 ) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese . La Repubblica francese sopporterà le proprie spese .
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