Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione da parte di Stati terzi - Potere discrezionale delle istituzioni comunitarie - Portata del sindacato giurisdizionale
( Regolamenti del Consiglio nn . 3017/79 e 2176/84 )
2 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Svolgimento dell' indagine - Chiusura del procedimento per il solo motivo della mancanza di danno - Ammissibilità
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, artt . 2, 4, n . 1, e 12, n . 1 )
3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Periodo di riferimento - Potere discrezionale della Commissione
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4 )
4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Svolgimento del procedimento - Durata superiore ad un anno - Ammissibilità - Presupposto - Durata ragionevole
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 7, n . 9 )
5 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Istituzione di dazi antidumping - Proposta della Commissione - Potere di decisione del Consiglio - Portata
Massima
1 . Anche in presenza di un potere discrezionale conferito alle istituzioni comunitarie dalla normativa comunitaria in materia di difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di Stati terzi, la Corte è chiamata a verificare se le istituzioni abbiano rispettato le garanzie procedurali accordate dalla predetta normativa e se non abbiano commesso errori manifesti nella loro valutazione dei fatti o tralasciato di prendere in considerazione elementi essenziali o incluso nella loro motivazione considerazioni tali da configurare uno sviamento di potere .
2 . L' art . 4, n . 1, del regolamento n . 2176/84 non vieta che, a seconda delle circostanze, l' esistenza del pregiudizio che le industrie comunitarie asseriscono di aver subito venga verificata indipendentemente dalle altre due condizioni richieste per l' istituzione di dazi antidumping, ossia la constatazione definitiva del dumping e la necessità di agire nell' interesse della Comunità . Risulta del resto dagli artt . 2 e 4 del regolamento di base che l' accertamento del dumping e quello del pregiudizio si fondano su fattori diversi, i quali possono quindi essere esaminati separatamente .
Anche se gli artt . 4, n . 1, e 12, n . 1, del regolamento subordinano l' istituzione di un dazio antidumping definitivo all' esistenza di un nesso di causalità tra il dumping ed il pregiudizio sofferto dall' industria comunitaria, la constatazione della mancanza di un pregiudizio è sufficiente a giustificare la chiusura del procedimento senza l' imposizione di un dazio antidumping .
3 . L' art . 4 del regolamento n . 2176/84 conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale circa il periodo da prendere in considerazione ai fini dell' accertamento del pregiudizio nell' ambito di un procedimento antidumping . Basandosi su di un periodo di circa quattro anni, la Commissione non ha fatto altro che conformarsi alla prassi comunitaria in materia .
4 . Il termine di un anno contemplato dall' art . 7, n . 9, del regolamento n . 2176/84 per lo svolgimento del procedimento antidumping è ordinatorio e non perentorio, come risulta sia dalla lettera della citata disposizione, sia dalla natura del procedimento antidumping, il cui svolgimento non dipende soltanto dalla diligenza delle autorità comunitarie . Discende tuttavia da questa disposizione che il procedimento antidumping non deve protrarsi oltre un termine ragionevole, da valutare in base alle circostanze di ciascun caso specifico .
5 . In base all' art . 12 del regolamento n . 2176/84 il Consiglio è competente a decidere su tutte le condizioni che devono ricorrere per l' istituzione di un dazio antidumping, senza essere obbligato ad accettare ogni proposta all' uopo presentata dalla Commissione .
Parti
Nel procedimento 121/86,
- Anonymos Etaireia Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE
- Makedoniki Lefkolithoi Metalleftiki Viomichaniki kai Naftiliaki Etaireia AE
- Ellinikoi Lefkolithoi Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki Etaireia AE
- Magnomin Geniki Metalleftiki Etaireia AE, Metalleftiki Emporiki kai Metapoiitiki
società di diritto greco, tutte con sede sociale ad Atene, con l' avv . Panagiotis Bernitsas del foro di Atene e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Aloyse May, 31, Grand-rue,
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai suoi agenti Erik Stein, consigliere giuridico, e Christos Mavrakos, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda a norma dell' art . 173 del trattato CEE intesa ad ottenere l' annullamento della decisione 86/59 del Consiglio del 6 marzo 1986, che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte ( sinterizzata ) originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord ( GU L 70, pag . 41 ), e di ogni altra decisione connessa, precedente o successiva,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e C.N . Kakouris, presidenti di sezione, T . Koopmans, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza come modificata in seguito alla trattazione orale del 16 maggio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 luglio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 23 maggio 1986, la società Anonymos Etaireia Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE ed altre tre società di diritto greco hanno chiesto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, l' annullamento della decisione 86/59 del Consiglio del 6 marzo 1986, che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte ( sinterizzata ) originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord ( GU L 70, pag . 41 ), e di ogni altra decisione connessa, precedente o successiva .
2 Nel giugno 1982 le ricorrenti, produttrici di magnesite naturale calcinata a morte, richiamandosi alle disposizioni del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n . 3017, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di "dumping" o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 339, pag . 1 ), denunciavano alla Commissione le pratiche di dumping di cui sarebbero state oggetto le importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord .
3 Poiché dall' inchiesta preliminare era risultata l' esistenza di una pratica di dumping e di vari elementi comprovanti il verificarsi di un pregiudizio per la corrispondente industria comunitaria, la Commissione, con il regolamento 22 dicembre 1982, n . 3542 ( GU L 371, pag . 5 ), istituiva un dazio antidumping provvisorio, in vigore per un periodo di quattro mesi decorrente dal 1° gennaio 1983, prorogato per un periodo di due mesi dal regolamento del Consiglio 25 aprile 1983, n . 991 ( GU L 110, pag . 27 ).
4 Il 9 giugno 1983 la Commissione proponeva al Consiglio di istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesite cui si riferiva la denuncia . Dopo aver esaminato in modo approfondito la comparabilità dei prodotti in causa, il Consiglio decideva però di non adottare il regolamento proposto dalla Commissione .
5 Il 19 aprile 1985 le imprese denuncianti trasmettevano alla Commissione nuovi elementi che costituivano i principi di prova di una pratica di dumping e di un pregiudizio causato dalle importazioni cinesi di magnesite naturale calcinata a morte . La Commissione proseguiva quindi le sue indagini basandosi sul regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176 ( GU L 201, pag . 1, in prosieguo : il "regolamento di base "), che ha sostituito il summenzionato regolamento del Consiglio n . 3017/79 . Al termine della sua inchiesta, la Commissione giungeva alla conclusione che l' industria comunitaria non subiva più alcun pregiudizio di rilievo . Di conseguenza, essa proponeva al Consiglio di chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata a morte originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord . Il Consiglio accoglieva la proposta adottando, il 6 marzo 1986, la summenzionata decisione 86/59, che chiude il procedimento antidumping avviato per tali importazioni .
6 A sostegno del loro ricorso per annullamento, le ricorrenti fanno valere il difetto di motivazione della decisione del Consiglio 86/59 e la violazione delle norme di diritto contenute nel regolamento di base nonché l' esistenza di uno sviamento di potere . Secondo le società ricorrenti, la fondatezza dei suddetti mezzi trova conferma nei dati contenuti nei fascicoli non riservati della Commissione .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle part, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Giova ricordare, preliminarmente, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte ( si veda, in particolare, sentenza 14 luglio 1988, Fediol, causa 187/85, Racc . 1988, pag . 4155, punto 6 della motivazione ) anche in presenza di un potere discrezionale conferito alle istituzioni della Comunità, la Corte è chiamata a verificare se queste ultime abbiano rispettato le garanzie procedurali accordate dal regolamento di base e se non abbiano commesso errori manifesti nella loro valutazione dei fatti o tralasciato di prendere in considerazione elementi essenziali o incluso nella loro motivazione considerazioni tali da configurare uno sviamento di potere .
9 Alla luce di queste considerazioni occorre esaminare i vari mezzi dedotti in giudizio .
Sul mezzo fondato sulla carenza di motivazione
10 Con tale mezzo, le ricorrenti fanno valere, in particolare, che la decisione controversa non tiene conto dell' esistenza di un dumping ed è fondata unicamente su elementi di raffronto che non provano la mancanza di un pregiudizio per l' industria comunitaria .
11 Quanto al fatto che la Commissione, dopo aver constatato la mancanza di un pregiudizio di rilievo per l' industria comunitaria, ha ritenuto inutile proseguire le indagini sull' asserita esistenza di pratiche di dumping, va rilevato che l' art . 4, n . 1, del regolamento di base non vieta che, a seconda delle circostanze, l' esistenza del pregiudizio assertivamente subito dalle industrie comunitarie venga verificata indipendentemente dalle altre due condizioni richieste per l' istituzione di dazi antidumping, ossia la constatazione definitiva del dumping e la necessità di agire nell' interesse della Comunità . Risulta del resto dagli artt . 2 e 4 del regolamento di base che l' accertamento del dumping e quello del pregiudizio si fondano su fattori diversi che possono quindi essere esaminati separatamente .
12 Per quanto riguarda il pregiudizio, dai punti della motivazione della decisione controversa si evince che le autorità comunitarie hanno tenuto conto di vari elementi di fatto, da cui si ricava in sostanza che le importazioni del prodotto in esame non hanno inciso sulla corrispondente produzione comunitaria e dunque che non sussiste un pregiudizio tale da giustificare l' istituzione di un dazio antidumping definitivo .
13 Le constatazioni formulate in merito attengono infatti all' aumento della produzione comunitaria, all' aumento dell' utilizzazione della capacità produttiva di ciascuno dei produttori comunitari, all' aumento delle loro vendite sul mercato comunitario e della loro quota di mercato nonché alla crescita dei loro prezzi di vendita medi, dei loro utili e del numero dei dipendenti .
14 E' opportuno rilevare, innanzitutto, che la valutazione che si è così compiuta, che non appare arbitraria né illogica, è conforme ai criteri stabiliti dall' art . 4, n . 2, per l' esame del pregiudizio .
15 Va poi osservato che, anche se gli artt . 4, n . 1, e 12, n . 1, del regolamento di base subordinano l' istituzione di un dazio antidumping o compensativo definitivo all' esistenza di un nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio sofferto dall' industria comunitaria, la constatazione della mancanza di un pregiudizio è sufficiente a giustificare la chiusura della procedura senza l' imposizione di un dazio antidumping .
16 Conseguentemente, il mezzo fondato sulla carenza di motivazione deve essere respinto .
Sul mezzo fondato sulla violazione delle norme giuridiche contenute nel regolamento di base
17 Con questo secondo mezzo, le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, la violazione dell' art . 7, n . 1, lett . c ), del regolamento di base, ai sensi del quale l' inchiesta relativa alle pratiche di dumping deve riguardare un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedente l' inizio della procedura, disposizione che si applicherebbe anche all' inchiesta relativa al pregiudizio . Ora, secondo le società ricorrenti, la Commissione non aveva affatto preso in considerazione i dati relativi al 1985, che sarebbero determinanti ai fini della prova della gravità del pregiudizio sofferto dall' industria comunitaria .
18 Tale argomento non può essere condiviso . Dagli atti di causa risulta infatti che sia i dati relativi ai sei mesi precedenti l' avviso dell' avvio del procedimento, del 29 giugno 1982, sia i dati relativi al periodo precedente l' avviso di prosecuzione del procedimento, del 19 giugno 1985, sono stati tenuti presenti ai fini della verifica tanto dell' asserito pregiudizio quanto dell' esistenza di un dumping . Tale considerazione non viene contraddetta dal fatto che la prosecuzione dell' inchiesta su quest' ultimo punto non sia stata ritenuta necessaria .
19 Indubbiamente, la decisione controversa non menziona espressamente i dati relativi ai primi mesi del 1985 . Cionondimeno bisogna ammettere che una siffatta omissione non costituisce un vizio che possa incidere sulla validità dell' atto, in quanto tali dati compaiono nel documento di lavoro trasmesso al comitato consultivo antidumping il 13 novembre 1985 ed in quanto la Commissione ha indicato ai produttori greci i motivi per i quali a suo parere gli stessi non erano tali da modificare la constatazione della mancanza di un pregiudizio di rilievo .
20 Del pari va ricordato che l' art . 4 del regolamento di base conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale circa il periodo da prendere in considerazione ai fini dell' accertamento del pregiudizio . Ora, le ricorrenti non hanno addotto alcun argomento dal quale si possa dedurre che, nella fattispecie, la Commissione ha ecceduto il potere discrezionale a sua disposizione . Dagli atti di causa risulta, al contrario, che la Commissione ha preso in considerazione un periodo di circa quattro anni, conformemente alla prassi comunitaria seguita in materia .
21 Le ricorrenti fanno valere, in secondo luogo, che la procedura è durata quattro anni e mezzo, il che sarebbe in contrasto con l' art . 7, n . 9, del regolamento di base nonché con i principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di soluzione delle controversie entro un termine ragionevole .
22 Va rilevato, a tal proposito, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 12 maggio 1989, Continentale Produkten-Gesellschaft Erhardt-Renken GmbH & Co . ( causa 246/87, Racc . 1989, pag . 1151, punto 8 della motivazione ), che il termine di un anno contemplato dall' art . 7, n . 9, del regolamento di base è ordinatorio e non perentorio . Tale interpretazione si ricava sia dalla lettera della disposizione, secondo cui l' inchiesta dev' essere "di norma" conclusa entro tale termine, sia dalla natura del procedimento antidumping, il cui svolgimento non dipende unicamente dalla diligenza delle autorità comunitarie . Tuttavia va precisato che da questa disposizione discende che il procedimento antidumping non deve protrarsi oltre un termine ragionevole, da valutare in base alle circostanze di ciascun caso specifico .
23 Nella fattispecie risulta che il procedimento è durato più a lungo del normale, essendosi protratto per circa quattro anni . Tuttavia dagli atti emerge che a causa di alcune circostanze particolari, menzionate nella motivazione della decisione controversa, in particolare a causa della complessità del procedimento e dei pareri discordi degli esperti, le autorità comunitarie non hanno potuto chiuderlo entro il termine di un anno .
24 Le ricorrenti fanno valere, in terzo luogo, che, nonostante la loro nuova domanda tendente alla riapertura del procedimento nel 1985 nei confronti della sola Repubblica popolare cinese, la Commissione ha preferito proseguire il procedimento in corso, che riguardava allo stesso tempo la Cina e la Corea del Nord .
25 Giova rilevare, in proposito, alla luce dei dati figuranti nel documento di lavoro trasmesso al comitato consultivo antidumping il 13 novembre 1985, che durante il periodo di riferimento le importazioni in provenienza dalla Cina hanno subito una contrazione ancora più forte che il totale delle importazioni in provenienza da questi due paesi . Stando così le cose, occorre constatare che anche se le istituzioni della Comunità avessero proceduto ad un esame separato dei dati relativi alla Cina, il risultato dell' inchiesta non sarebbe stato diverso .
26 Si deve, infine, constatare che il fatto che la denuncia presentata dall' industria comunitaria il 19 aprile 1985 riguardasse solo le importazioni in provenienza dalla Cina è comunque irrilevante, poiché il procedimento, iniziato nel 1982 e riguardante congiuntamente la Cina e la Corea del Nord, non era ancora stato chiuso .
27 Da quanto sopra discende che anche il secondo mezzo deve essere respinto .
Sul mezzo fondato sullo sviamento di potere
28 Con il terzo mezzo, le ricorrenti fanno valere che la decisione controversa costituisce sviamento di potere, in quanto sarebbero stati ampiamente ecceduti i limiti del potere discrezionale della Commissione e in quanto il Consiglio sarebbe intervenuto nel giugno 1983 nell' esame del merito della questione della comparabilità dei prodotti, il che sarebbe in contrasto con le finalità perseguite dal legislatore comunitario .
29 Va tuttavia rilevato che il regolamento di base conferisce alle autorità comunitarie un ampio potere discrezionale e che le ricorrenti non hanno addotto alcun elemento di fatto il quale permetta di concludere che nella fattispecie la Commissione ha ecceduto il margine di discrezionalità a sua disposizione .
30 Circa il fatto che il Consiglio abbia esaminato la questione della comparabilità dei prodotti nel giugno 1983, occorre sottolineare che ai sensi dell' art . 12 del regolamento di base, "quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l' esistenza di dumping o di una sovvenzione durante il periodo oggetto dell' inchiesta e di un conseguente pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un' azione comunitaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione presentata previa consultazione, impone un dazio definitivo antidumping o compensativo ". Da tale disposizione discende che il Consiglio è competente a decidere su tutte le condizioni che devono ricorrere per l' istituzione di un dazio antidumping, senza essere obbligato ad adottare ogni proposta all' uopo presentata dalla Commissione .
31 Pertanto anche questo mezzo deve essere respinto .
Sul mezzo fondato sull' inesattezza dei dati utilizzati
32 Le ricorrenti contestano l' esattezza dei dati su cui si basa la decisione controversa, nei limiti in cui essi sarebbero in contraddizione tanto con le statistiche ufficiali quanto con le decisioni, proposte e constatazioni anteriori della Commissione . Le ricorrenti fanno rilevare in particolare che i fascicoli non riservati della Commissione non contengono i formulari relativi alle importazioni di magnesite naturale in provenienza dalla Corea del Nord a partire dal 1982 e alle importazioni dello stesso prodotto in provenienza dalla Cina a partire dal secondo semestre del 1983 .
33 Quanto all' esattezza dei dati menzionati nella decisione controversa, va innanzitutto sottolineato che nella fattispecie le autorità comunitarie potevano legittimamente basarsi sui dati specifici emersi dall' inchiesta condotta dalla Commissione, anche se tali dati non coincidono con le statistiche comunitarie . Infatti, come risulta dagli atti di causa, durante l' inchiesta è emerso che la magnesite naturale calcinata a morte era classificata nel codice Nimexe sotto voci diverse e che le statistiche ufficiali non facevano alcuna distinzione per i prodotti il cui tenore di MgO si situa tra l' 85 e il 92%, vale a dire i soli prodotti cui si riferiva il procedimento antidumping . Del pari è assodato che i motivi della divergenza dei dati utilizzati nella motivazione della decisione controversa rispetto a quelli risultanti dalle statistiche ufficiali sono stati spiegati ai produttori greci mediante la comunicazione della Commissione del 4 febbraio 1986 .
34 Occorre poi rilevare che i dati su cui si basano le constatazioni e le proposte precedenti della Commissione erano, nella maggior parte dei casi, dati provvisori, che pertanto potevano essere modificati nel corso dell' inchiesta .
35 Inoltre, si desume dall' economia del regolamento di base che il pregiudizio deve essere stabilito in relazione al momento dell' adozione di un eventuale atto istitutivo di misure di protezione, il che giustifica il fatto che i dati indicati nella proposta di decisione presentata dalla Commissione nel 1983 siano stati aggiornati al momento della sua proposta del 1986 che ha dato luogo all' adozione della decisione controversa .
36 Quanto alla censura fondata sulla mancanza dei formulari relativi alle importazioni di magnesite naturale in provenienza dalla Corea del Nord a partire dal 1982 ed alle importazioni dello stesso prodotto in provenienza dalla Cina a partire dal secondo semestre del 1983, va subito osservato che la Commissione ha chiarito che detti formulari avevano carattere riservato e che proprio per questo motivo essi non figuravano nei fascicoli trasmessi alle ricorrenti . Sta di fatto, però, che le ricorrenti sono state varie volte informate dalla Commissione dei dati utilizzati nell' inchiesta relativa al pregiudizio .
37 Va ricordato poi che la decisione controversa si basa su un complesso di dati riguardanti non solo le importazioni del prodotto controverso nella Comunità, ma anche l' aumento della produzione comunitaria, l' aumento dell' utilizzazione della capacità produttiva di ciascuno dei produttori comunitari, l' aumento delle vendite di questi ultimi sul mercato comunitario, l' incremento della quota di mercato da essi detenuta, la crescita dei loro prezzi di vendita medi, il miglioramento dei loro utili e l' aumento del numero di occupati .
38 Conseguentemente non è stato dimostrato che le autorità comunitarie abbiano commesso errori manifesti di valutazione ovvero abbiano omesso di prendere in considerazione elementi essenziali .
39 Pertanto, il mezzo fondato sull' inesattezza dei dati contenuti nei fascicoli non riservati della Commissione non può essere accolto e il ricorso deve essere respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Le ricorrenti sono condannate alle spese .
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