Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illegittimità - Danno - Nesso causale
( Trattato CEE, art . 215, 2° comma )
2 . Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto normativo che implica scelte di politica economica - Atti di un procedimento antidumping - Violazione grave di una norma giuridica superiore
( Trattato CEE, art . 215, 2° comma )
3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Svolgimento del procedimento - Durata superiore ad un anno - Ammissibilità - Presupposto - Durata ragionevole
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 7, n . 9 )
4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Istituzione di dazi antidumping - Proposta della Commissione - Potere di decisione del Consiglio - Portata
Massima
1 . In forza dell' art . 215, 2° comma, del trattato CEE e dei principi generali cui detta norma fa rinvio, la responsabilità della Comunità presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, relative all' illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, all' effettività del danno ed all' esistenza di un nesso causale fra il comportamento stesso e il danno lamentato ( giurisprudenza consolidata, vedansi sentenze 28 aprile 1971, causa 4/69, Luetticke / Commissione, Racc . pag . 325; 2 luglio 1974, causa 153/73, Holz & Willemsen / Consiglio e Commissione, Racc . pag 675; 17 dicembre 1981, cause riunite da 197 a 200, 243, 245 e 247/80, Ludwigshafener Walzmuehle / Consiglio e Commissione, Racc . pag . 3211 ).
2 . Gli atti adottati dal Consiglio e dalla Commissione nell' ambito di un procedimento volto all' eventuale adozione di provvedimenti antidumping sono atti normativi che implicano scelte di politica economica . Secondo una giurisprudenza costante, la responsabilità della Comunità per tali atti sussiste unicamente in caso di violazione grave di una norma giuridica superiore intesa a tutelare i singoli ( vedasi sentenza 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schoeppenstedt / Consiglio, Racc . pag . 975 ).
3 . Il termine di un anno contemplato dall' art . 7, n . 9, del regolamento n . 2176/84 per lo svolgimento del procedimento antidumping è ordinatorio e non perentorio, come risulta sia dalla lettera della citata disposizione, sia dalla natura del procedimento antidumping, il cui svolgimento non dipende soltanto dalla diligenza delle autorità comunitarie . Discende tuttavia da questa disposizione che il procedimento antidumping non deve protrarsi oltre un termine ragionevole, da valutare in base alle circostanze di ciascun caso specifico ( vedasi sentenza pronunciata lo stesso giorno 28 novembre 1989 nella causa C-121/86, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a . / Consiglio, Racc . pag . 3919 ).
4 . In base all' art . 12 del regolamento n . 2176/84 il Consiglio è competente a decidere su tutte le condizioni che devono ricorrere per l' istituzione di un dazio antidumping, senza essere obbligato ad accettare ogni proposta all' uopo presentata dalla Commissione ( vedasi sentenza pronunciata lo stesso giorno 28 novembre 1989 nella causa C-121/86, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a . / Consiglio, Racc . pag . 3919 ).
Parti
Nella causa C-122/86,
1 ) Anonymos Etaireia Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE,
2 ) Makedonikoi Lefkolithoi Metalleftiki, Viomichaniki kai Naftiliaki Etaireia AE,
3 ) Ellinikoi Lefkolithoi Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia AE,
4 ) Magnomin Geniki Metalleftiki Etaireia AE, Metalleftiki Emporiki kai Metapoiitiki,
società di diritto greco, tutte con sede sociale in Atene, con l' avv . Panagiotis Bernitsas del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Aloyse May, 31, Grand-rue,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, sigg . Dimitrios Gouloussis e John Temple Lang, e dal sig . Theofanis Christoforou, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
e
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai suoi agenti Erik Stein, consigliere giuridico, e Christos Mavrakos, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuti,
avente ad oggetto un' azione intentata, ai sensi degli artt . 178 e 215, 2° comma, del trattato CEE, per ottenere il risarcimento dei danni causati alle ricorrenti dalla decisione 86/59 del Consiglio del 6 marzo 1986, che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte ( sinterizzata ) originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord ( GU L 70, pag . 41 ), nonché dalla decisione del Consiglio COM(83 ) 341 di non adottare la proposta di regolamento recante istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni in causa,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e C.N . Kakouris, presidenti di sezione, T . Koopmans, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Diez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Le ricorrenti sono condannate alle spese .
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