Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione da parte di Stati terzi - Potere discrezionale delle istituzioni comunitarie - Portata del sindacato giurisdizionale
( Regolamenti del Consiglio nn . 3017/79 e 2176/84 )
2 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Svolgimento dell' indagine - Chiusura del procedimento per il solo motivo della mancanza di danno - Ammissibilità
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, artt . 2, 4, n . 1, e 12, n . 1 )
3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Periodo di riferimento - Potere discrezionale della Commissione
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4 )
4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Svolgimento del procedimento - Durata superiore ad un anno - Ammissibilità - Presupposto - Durata ragionevole
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 7, n . 9 )
Massima
1 . Anche in presenza di un potere discrezionale conferito alle istituzioni comunitarie dalla normativa comunitaria in materia di difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di Stati terzi, la Corte è chiamata a verificare se le istituzioni abbiano rispettato le garanzie procedurali accordate dalla predetta normativa e se non abbiano commesso errori manifesti nella loro valutazione dei fatti o tralasciato di prendere in considerazione elementi essenziali o incluso nella loro motivazione considerazioni tali da configurare uno sviamento di potere .
2 . L' art . 4, n . 1, del regolamento n . 2176/84 non vieta che, a seconda delle circostanze, l' esistenza del pregiudizio che le industrie comunitarie asseriscono di aver subito venga verificata indipendentemente dalle altre due condizioni richieste per l' istituzione di dazi antidumping, ossia la constatazione definitiva del dumping e la necessità di agire nell' interesse della Comunità . Risulta del resto dagli artt . 2 e 4 del regolamento di base che l' accertamento del dumping e quello del pregiudizio si fondano su fattori diversi, i quali possono quindi essere esaminati separatamente .
Anche se gli artt . 4, n . 1, e 12, n . 1, del regolamento subordinano l' istituzione di un dazio antidumping definitivo all' esistenza di un nesso di causalità tra il dumping ed il pregiudizio sofferto dall' industria comunitaria, la constatazione della mancanza di un pregiudizio è sufficiente a giustificare la chiusura del procedimento senza l' imposizione di un dazio antidumping .
3 . La durata eccessiva del procedimento che precede l' istituzione di dazi antidumping non obbliga affatto a discostarsi dalla prassi comunitaria elaborata dalla Commissione, per l' accertamento del pregiudizio, nell' ambito dell' ampio potere discrezionale ad essa spettante in forza dell' art . 4 del regolamento n . 2176/84, prassi che consiste nel prendere in esame un periodo di circa quattro anni, purché il suddetto periodo copra il semestre immediatamente anteriore all' avvio del procedimento e consenta di accertare l' eventuale pregiudizio rispetto al momento in cui sono eventualmente adottati provvedimenti di difesa .
4 . Il termine di un anno contemplato dall' art . 7, n . 9, del regolamento n . 2176/84 per lo svolgimento del procedimento antidumping è ordinatorio e non perentorio, come risulta sia dalla lettera della citata disposizione, sia dalla natura del procedimento antidumping, il cui svolgimento non dipende soltanto dalla diligenza delle autorità comunitarie . Discende tuttavia da questa disposizione che il procedimento antidumping non deve protrarsi oltre un termine ragionevole, da valutare in base alle circostanze di ciascun caso specifico .
( La motivazione della presente sentenza è sostanzialmente identica a quella della sentenza pronunciata lo stesso giorno 28 novembre 1989 nella causa C-121/86, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a . / Consiglio, Racc . pag . 3919 ).
Parti
Nella causa C-129/86,
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . Yannos Kranidiotis, segretario speciale nel Ministero degli affari esteri, coadiuvato dal sig . Stelios Perrakis, consigliere giuridico nel servizio delle Comunità europee presso il Ministero degli affari esteri, e dalla sig.ra Eleni Marinou, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . D . Yannopoulos all' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai suoi agenti sigg . Erik Stein, consigliere giuridico, e Christos Mavrakos, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda a norma dell' art . 173 del trattato CEE intesa ad ottenere l' annullamento della decisione 86/59 del Consiglio del 6 marzo 1986, che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte ( sinterizzata ) originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord ( GU L 70, pag . 41 ), e di ogni altra decisione connessa, precedente o successiva,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e C.N . Kakouris, presidenti di sezione, T . Koopmans, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Diez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .
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