Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Dipendenti - Ricorso - Atto che reca pregiudizio - Nozione - Scheda stipendio che non menzioni l' indennità di espatrio - Esclusione
( Statuto dei dipendenti, artt . 90 e 91 )
2 . Dipendenti - Retribuzione - Indennità d' espatrio - Presupposti - Domanda - Esclusione - Termine di prescrizione opponibile alla domanda - Insussistenza
( Statuto dei dipendenti, allegato VII, art . 4, n . 2 )
Massima
1 . La trasmissione della scheda mensile di stipendio ha l' effetto di far decorrere il termine d' impugnazione contro un provvedimento amministrativo qualora dallo stesso documento risulti chiaramente l' esistenza di detto provvedimento .
L' omissione dell' indennità di espatrio nella scheda mensile di stipendio non può essere equiparata a una decisione di rifiuto qualora l' amministrazione sia stata in grado di accertare che l' interessato possedeva i requisiti dell' indennità solo dopo che questi ne aveva fatto domanda .
In un caso del genere, l' atto che reca pregiudizio è costituito dalla reiezione della domanda .
2 . Nessuna disposizione dello statuto obbliga il dipendente a presentare domanda per ottenere l' indennità di espatrio, dato che il diritto alla stessa sorge nel momento in cui sussistono tutte le condizioni stabilite dall' art . 4, n . 2, dell' allegato VII dello statuto .
Nessuna disposizione dello statuto fissa poi un termine di prescrizione per quanto riguarda la presentazione della domanda intesa ad ottenere tale indennità .
Parti
Nella causa 159/86,
Michele Canters, dipendente della Commissione delle Comunità europee, in servizio presso lo Stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerca, con l' avv . Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione della Repubblica italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Victor Biel, 18 A, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie Wolfcarius, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv . Aloyse May, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto presso il sig . G . Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnnet, Kirchberg, Lussemburgo,
convenuta,
causa avente ad oggetto l' annullamento del diniego di pagare al ricorrente l' indennità di espatrio dal 4 maggio 1978,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U . Everling e Y . Galmot, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 20 aprile 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate nell' udienza del 31 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 1° luglio 1986, il sig . Michele Canters, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso mirante all' annullamento della decisione 1° aprile 1986 con cui la Commissione ha respinto il suo reclamo inteso ad ottenere l' indennità di espatrio dal 4 maggio 1978 .
2 Il Canters, cittadino della Repubblica federale di Germania, è in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra dal 27 ottobre 1975 . Il 12 marzo 1985 egli chiedeva di fruire dell' indennità di espatrio contemplata dall' art . 4 dell' allegato VII dello statuto, dal 4 maggio 1978, data di entrata in vigore del regolamento n . 912/78 ( GU L 119, pag . 1 ) che ha istituito detta indennità . La Commissione gli attribuiva però l' indennità di cui trattasi soltanto dal 1° marzo 1985, poiché la domanda era stata presentata in quel mese .
3 Con decisione 1° aprile 1986 la Commissione respingeva il reclamo che il Canters aveva presentato ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto .
4 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
5 La Commissione eccepisce l' irricevibilità del ricorso sostenendo che il reclamo è stato presentato oltre il termine stabilito dall' art . 90, n . 2, dello statuto . A questo proposito essa deduce che, siccome l' indennità di espatrio non figurava nelle schede di stipendio dei mesi maggio 1978 - febbraio 1985, queste devono essere considerate atti recanti pregiudizio e che il rigetto del reclamo costituisce semplicemente una conferma delle precedenti decisioni di diniego del pagamento di detta indennità contenute nelle schede di stipendio . La Commissione aggiunge che il ricorrente non può dedurre ora un' irregolarità che nel caso di specie è soltanto la conseguenza diretta del suo atteggiamento passivo .
6 Si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, richiamata in particolare nella sentenza 15 giugno 1976 ( causa 1/76, Wack / Commissione, Racc . pag . 1017 ), la trasmissione della scheda mensile di stipendio ha l' effetto di far decorrere i termini d' impugnazione contro una decisione amministrativa quando dallo stesso documento risulti chiaramente l' esistenza di detta decisione .
7 Questo presupposto manca nel caso di specie . Infatti, l' omissione dell' indennità di espatrio nelle schede mensili di stipendio del ricorrente non implicava necessariamente che la Commissione gliene negava il diritto . Com' è stato peraltro ammesso nel controricorso, la Commissione ha appreso che il ricorrente possedeva i requisiti per l' attribuzione dell' indennità di espatrio solo quando egli ne ha fatto domanda .
8 Da quanto precede emerge che la decisione 1° aprile 1986 con cui la Commissione si è rifiutata di accogliere la domanda del ricorrente costituisce l' atto che arreca pregiudizio a quest' ultimo . Poiché il reclamo contro detta decisione è stato presentato entro i termini di cui all' art . 90, n . 2, dello statuto, l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione dev' essere respinta .
Sul merito
9 Il ricorrente sostiene di soddisfare, date la sua cittadinanza e la sua sede di servizio, le condizioni obiettive alle quali l' art . 4, n . 2, dell' allegato VII dello statuto subordina l' attribuzione dell' indennità di espatrio . Orbene, la Commissione, sapendo che nel caso di specie dette condizioni erano soddisfatte, avrebbe dovuto liquidare automaticamente l' indennità a partire dal momento stesso della sua istituzione, senza che a tal fine fosse necessaria la domanda del ricorrente . La decisione di rigetto 1° aprile 1986 della Commissione costituirebbe pertanto violazione dell' art . 62 dello statuto e dell' art . 16 dell' allegato VII dello stesso, poiché il diritto all' indennità di cui trattasi, la quale costituisce parte integrante della retribuzione cui il dipendente non può rinunciare, sarebbe imprescrittibile .
10 La Commissione deduce che all' epoca della revisione dello statuto avvenuta nel 1978 i suoi uffici avevano attirato due volte l' attenzione di tutti i dipendenti sull' istituzione dell' indennità di espatrio e che toccava quindi al ricorrente far presente di aver diritto a detta indennità . A sostegno di questa tesi essa invoca la giurisprudenza della Corte secondo la quale, quando un' amministrazione incaricata di assicurare il pagamento di migliaia di stipendi e di assegni incorra in un errore, non si può paragonare la situazione di detta amministrazione con quella del dipendente che ha un interesse personale a verificare i suoi emolumenti mensili . Peraltro, l' indennità di espatrio non potrebbe essere considerata di natura imprescrittibile, poiché, al pari di altri assegni, può essere tolta al dipendente che non soddisfi più le condizioni alle quali essa è subordinata .
11 Si deve ricordare che, a tenore dell' art . 4, n . 2, dell' allegato VII dello statuto, il dipendente che, non avendo e non avendo mai avuto la cittadinanza dello Stato nel cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa le condizioni stabilite per la concessione dell' indennità di dislocazione, ha diritto a un' indennità di espatrio pari a un quarto dell' indennità di dislocazione . E assodato che il ricorrente, cittadino tedesco, ma residente in Italia al momento dell' entrata in servizio, aveva diritto all' indennità di espatrio .
12 Si deve poi rilevare che nessuna disposizione dello statuto prescrive agli interessati di presentare domanda per ottenere il diritto all' indennità di espatrio, il quale sorge nel momento in cui sussistono tutte le condizioni stabilite dalla citata disposizione .
13 Infine, lo statuto non fissa alcun termine di prescrizione per quanto riguarda il diritto ad un' indennità del genere .
14 Da quanto precede deriva che la decisione impugnata, negando il pagamento dell' indennità di espatrio spettante al ricorrente dal maggio 1978, è in contrasto con l' art . 4, n . 2, dell' allegato VII dello statuto e pertanto dev' essere annullata .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 A tenore dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché la Commissione è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico .
Dispositivo
Per questi motivi
LA CORTE ( terza sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) La decisione 1° aprile 1986 con cui la Commissione ha negato al ricorrente l' indennità di espatrio per il periodo 4 maggio 1978 - 30 aprile 1985 è annullata .
2 ) La Commissione è condannata alle spese .
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