Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Ricorso d' annullamento - Ricorso diretto contro una decisione che confermi una decisione non impugnata entro il termine - Irricevibilità
( Trattato CEE, art . 173 )
2 . Ricorso per carenza - Carenza - Nozione - Omissione di agire - Azione che non dia soddisfazione - Esclusione
( Trattato CEE, art . 175 )
Massima
1 . E' irricevibile il ricorso d' annullamento diretto contro una decisione puramente confermativa di una precedente decisione non impugnata entro il termine .
2 . L' art . 175 del trattato si riferisce alla carenza costituita dall' omissione di statuire o di prendere posizione, non già all' adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero desiderato o ritenuto necessario .
Parti
Nelle cause riunite 166 e 220/86,
Irish Cement Limited, società di diritto irlandese, con sede in Dublino, rappresentata dal sig . Philippe Bentley, Barrister of Lincoln' s Inn, e dal sig . John Ratcliff, Barrister of the Middle Temple, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Stanbrook and Hooper, 7, Val-Sainte-Croix,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig . Thomas F . Cusak, e con domicilio eletto presso il sig . G . Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo,
convenuta,
aventi ad oggetto la dichiarazione che la Commissione ha omesso, in violazione del trattato, di comunicare alla ricorrente l' instaurazione di un procedimento ex art . 93, n . 2, del trattato nonché l' annullamento di una decisione della Commissione stessa, adottata dopo l' esperimento del primo ricorso, di non avviare un procedimento in forza del medesimo articolo,
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente della terza sezione, f.f . di presidente della quinta sezione, Sir Gordon Slynn, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 18 ottobre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 novembre 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 luglio 1986, l' Irish Cement Limited, con sede in Dublino, ha proposto, a norma dell' art . 175, 3° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Commissione ha omesso, contravvenendo al trattato, di inviarle un atto che la informasse dell' instaurazione di un procedimento a norma dell' art . 93, n . 2, vertente sulla concessione di un aiuto finanziario alla Sean Quinn Quarries Limited ( in prosieguo : "SQQL ") da parte del Northern Irish Development Board, come le aveva chiesto la ricorrente con lettera 28 marzo 1986 ( causa 166/86 ).
2 Con atto depositato il 12 agosto 1986 la stessa ricorrente ha proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 14 luglio 1986 di non instaurare il procedimento a norma dell' art . 93, n . 2, del trattato per quanto riguarda l' aiuto di cui sopra . Nello stesso atto introduttivo la ricorrente chiedeva del pari alla Corte, a norma dell' art . 175, 3° comma, del trattato, di dichiarare che la Commissione non ha ancora preso posizione su tutti i punti ricordati nella lettera che essa le aveva inviato il 28 marzo precedente ( causa 220/86 ).
3 Con lettera 17 aprile 1985, inviata al direttore generale della concorrenza e intitolata "artt . 92 e 93 del trattato CEE", la ricorrente presentava un "reclamo ufficiale" avverso la concessione di un aiuto alla SQQL destinato a coprire dal 30 al 50% del costo dell' investimento previsto per la costruzione di un cementificio in Derrylin County Fermanagh, Irlanda del Nord . A sostegno del reclamo essa deduceva che siffatto aiuto provoca una distorsione della concorrenza in quanto essa stessa non aveva ottenuto dal governo irlandese che un aiuto del 10% del costo dell' investimento effettuato per consentire l' aumento della produzione di cemento nei suoi stabilimenti di Limerick . Inoltre, essa invocava la situazione eccedentaria della produzione di cemento nell' intera isola dell' Irlanda nonché i danni che sarebbero derivati nei suoi confronti dalla realizzazione dell' investimento progettato . Onde consentire alla Commissione di valutare questo danno, la ricorrente proponeva di fornirle ulteriori informazioni purché fossero trattate in modo riservato .
4 Con lettera 14 maggio 1985 il direttore generale della concorrenza rispondeva alla ricorrente che l' aiuto era stato concesso conformemente ai principi di coordinamento relativi ai sistemi di aiuti regionali, fissati dalla Commissione nella comunicazione agli Stati membri del 21 dicembre 1978 ( GU 1979, C 31, pag . 9 ). Il direttore generale precisava che le autorità nazionali potevano concedere aiuti fino al 50% dei progetti d' investimento, senza notificarli previamente alla Commissione e che così stando le cose non era di alcuna utilità per la ricorrente fornire altri particolari .
5 Il 28 marzo 1986 la ricorrente inviava al direttore generale della concorrenza una nuova lettera, nella quale osservava che la Commissione non disponeva degli elementi necessari per valutare le ripercussioni settoriali dell' aiuto, conformemente al principio n . 11 dei principi di coordinamento . Alla lettera allegava un memorandum per dimostrare che l' aiuto non avrebbe dovuto esser messo in atto senza previa notifica alla Commissione, date le sue conseguenze settoriali . Quest' aiuto non sarebbe servito per creare nuovi posti di lavoro, ma avrebbe solo trasferito dei posti e quindi non poteva considerarsi compatibile col mercato comune ai sensi dell' art . 92, n . 3, del trattato . Di conseguenza la ricorrente chiedeva alla Commissione anzitutto di instaurare il procedimento contemplato all' art . 93, n . 2, del trattato e di comunicarle che questo procedimento era stato instaurato e quindi di modificare i principi di coordinamento affinché un aiuto regionale non potesse essere concesso senza previa comunicazione alla Commissione e senza che le ripercussioni settoriali dello stesso aiuto venissero prese in considerazione, in ogni caso, prima di dichiararlo compatibile col mercato comune .
6 Con lettera 14 luglio 1986 il direttore generale della concorrenza rispondeva alla ricorrente come segue :
"Come abbiamo già indicato nella precedente lettera del 14 maggio 1985, l' aiuto concesso alla Sean Quinn Quarries Limited per la costruzione di un cementificio nell' Irlanda del Nord rientra in un regime di aiuti che la Commissione ha ritenuto compatibile col mercato comune conformemente all' art . 92, n . 3, del trattato CEE . La Commissione non è quindi in grado d' interferire nella concessione di questo aiuto ."
7 E' questa la decisione 14 luglio 1986 avverso la quale la ricorrente ha proposto ricorso d' annullamento il 12 agosto 1986 nella causa 220/86 .
8 Per una più ampia esposizione degli antefatti, della procedura, dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
9 Si deve anzitutto rilevare che, con la lettera del 14 maggio 1985, il direttore generale della concorrenza si è pronunciato su un "reclamo ufficiale" proposto avverso la concessione dell' aiuto litigioso alla SQQL in base agli artt . 92 e 93 del trattato . Siffatto reclamo non poteva avere altro scopo che l' instaurazione del procedimento di cui all' art . 93, n . 2, del trattato, instaurazione che il direttore generale della concorrenza ha negato indicando, come già si è detto, che l' aiuto era conforme ai principi di coordinamento fissati per la materia e poteva essere concesso senza previa notifica alla Commissione .
10 Sono queste le considerazioni alla luce delle quali va interpretata la parte finale della lettera 14 maggio 1985, secondo la quale non è di "alcuna utilità" per la ricorrente fornire altri particolari . I motivi invocati dalla Commissione le impedivano in ogni caso di interferire nella concessione dell' aiuto e quindi la ricorrente non poteva legittimamente ritenere che, fornendo ulteriori particolari, la Commissione avrebbe riesaminato la questione .
11 La lettera del 14 maggio 1985 costituisce quindi una decisione adottata dalla Commissione che respinge il reclamo relativo all' aiuto concesso alla SQQL . Essa implica dunque effetti giuridici definitivi nei confronti della ricorrente . E' pacifico che questa decisione non è stata impugnata dinanzi alla Corte entro il termine prescritto .
12 La ricorrente sostiene che, nella lettera 14 luglio 1986, la Commissione si è basata su elementi di fatto e di diritto diversi da quelli della prima lettera . La ricorrente indica in particolare che la Commissione si era resa conto, quando aveva inviato la lettera 14 luglio 1986, del fatto che il sistema di aiuti, nel cui ambito era stato concesso l' aiuto litigioso, era lo "standard capital grants scheme" e non il "selective financial assistance scheme", citato erroneamente nella lettera 14 maggio 1985 . Di conseguenza, a suo parere, si dovrebbe considerare la lettera del 14 luglio 1986 come una nuova decisione, che può essere impugnata separatamente a norma dell' art . 173 del trattato .
13 Quest' assunto non può essere accolto, poiché l' errore di identificazione del sistema di aiuti non consente di ravvisare nella decisione del 1986 una nuova decisione . Infatti, dal momento che l' entità dell' aiuto non eccedeva i limiti fissati secondo i principi di coordinamento, era irrilevante quale dei due sistemi vigenti nell' Irlanda del Nord fosse stato usato nella fattispecie .
14 La ricorrente sostiene poi che la decisione del 1986 aveva un oggetto diverso da quello del 1985 . Nella prima lettera, la Commissione si sarebbe pronunciata sul reclamo della ricorrente che contestava l' aiuto concesso alla SQQL, in quanto questo superava l' entità dell' aiuto concesso alla ricorrente dalle autorità della Repubblica irlandese . Nella seconda lettera, la Commissione si sarebbe pronunciata su un reclamo che aveva un oggetto più ampio, poiché si riferiva a qualsiasi aiuto, concesso dalle autorità dell' Irlanda del Nord nel settore del cemento .
15 Nemmeno quest' assunto può essere accolto . Infatti, in forza della sua motivazione, la decisione 14 maggio 1985 escludeva qualsiasi possibilità di controllo dell' aiuto concesso alla SQQL, tanto nel caso in cui detto controllo vertesse sull' intero l' aiuto, quanto nel caso in cui vertesse solo sulla parte di questo aiuto eccedente l' ammontare di quello di cui aveva fruito la ricorrente .
16 Così stando le cose e, senza che sia necessario stabilire se la ricorrente sia direttamente ed individualmente interessata dalla decisione 14 luglio 1986, si deve concludere che questa decisione è una semplice conferma di quella del 14 maggio 1985 e che il ricorso con il quale è stata impugnata è irricevibile .
17 Quanto al reclamo per carenza ( causa 166/86 ) e alle relative conclusioni formulate nell' ambito del secondo reclamo ( causa 220/86 ), basterà rilevare che la Commissione, nella lettera 14 maggio 1985, aveva preso posizione sulla domanda che la ricorrente aveva ribadito nella lettera 28 marzo 1986, di instaurare il procedimento a norma dell' art . 93, n . 2, e che, come la Corte ha deciso nella sentenza 13 luglio 1971 ( Komponistenverband, causa 8/71, Racc . pag . 705 ), l' art . 175 riguarda la carenza costituita dall' astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione e non l' adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero auspicato o ritenuto necessario .
18 Ne consegue che il ricorso fondato sull' art . 175, 3° comma, del trattato deve del pari essere dichiarato irricevibile .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda . La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è irricevibile .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese .
Full & Egal Universal Law Academy