Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità - Spagna - Disposizioni di diritto derivato modificate dall' atto di adesione - Modifica ulteriore - Procedura
( Atto di adesione del 1985, art . 8 )
2 . Agricoltura - Politica agricola comune - Scopi - Contemperamento - Potere discrezionale delle istituzioni - Stabilizzazione del mercato dei latticini - Riduzione delle quantità di latte esenti dal prelievo supplementare
(( Trattato CEE, art . 39, n . 1, lett . b ); regolamenti del Consiglio nn . 1335/86 e 1343/86 ) ))
3 . Diritto comunitario - Principi - Tutela del legittimo affidamento - Limiti - Applicazione di una nuova disciplina agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la disciplina precedente - Modifica di una normativa in materia agricola già modificata dall' atto di adesione di uno Stato membro
4 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione fra produttori o consumatori - Divieto - Portata - Provvedimenti di riduzione della produzione lattiera - Atteggiamento solidale imposto a tutti i produttori - Applicazione alla Spagna
( Trattato CEE, art . 40, n . 3, 2° comma )
5 . Agricoltura - Politica agricola comune - Regolamenti - Procedura di elaborazione - Distinzione fra regolamenti di base e regolamenti di esecuzione - Regolamento d' esecuzione adottato secondo i criteri e le procedura prescritte dal regolamento di base - Legittimità
( Trattato CEE, art . 43, n . 2, 3° comma )
Massima
1 . L' art . 8 dell' atto di adesione della Spagna consente alle istituzioni della Comunità di modificare in futuro, secondo la procedura normalmente prescritta per la modifica delle disposizioni di diritto comunitario derivato, gli atti che esse hanno adottato e che sono stati modificati dall' atto di adesione .
2 . Nel perseguire scopi della politica agricola comune, le istituzioni comunitarie devono provvedere al contemperamento permanente che può essere richiesto da eventuali contraddizioni fra questi scopi separatamente considerati e, se del caso, dare all' uno o all' altro di essi la precedenza temporanea resa necessaria da fatti o circostanze economiche in considerazione delle quali esse adottano le proprie decisioni .
Ad esempio, per conseguire lo scopo del regime del prelievo supplementare sul latte, cioè la stabilizzazione del mercato dei latticini, caratterizzato da eccedenze strutturali dovute allo squilibrio fra l' offerta e la domanda, il Consiglio, ad onta delle conseguenze di un provvedimento del genere per il reddito degli agricoltori, aveva il potere di decidere, coi regolamenti nn . 1335/86 e 1343/86, di ridurre del 3% i quantitativi complessivi garantiti esenti da detto prelievo, senza trasgredire l' art . 39 del trattato .
3 . Il campo d' applicazione del principio del legittimo affidamento non può essere esteso fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi alle conseguenze future di situazioni sorte sotto la disciplina anteriore, e ciò in particolare in un campo come quello delle organizzazioni comuni dei mercati il cui scopo implica appunto il costante adattamento in relazione alle variazioni della situazione economica nei vari settori agricoli .
Questo principio non può essere disatteso qualora la disciplina anteriore derivi, nella sua ultima versione, da una modifica recata dall' atto di adesione di uno Stato membro ad una normativa preesistente .
4 . Il principio di non discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità, sancito dall' art . 40, n . 3, 2° comma, del trattato, impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate in modo uguale, a meno che un trattamento del genere non sia obiettivamente giustificato . I provvedimenti inerenti all' organizzazione comune dei mercati e in particolare i congegni d' intervento della stessa non possono quindi essere differenziati, a seconda delle regioni o delle condizioni di produzione o di consumo, se non in base a criteri obiettivi che garantiscano la ripartizione proporzionata dei vantaggi e degli svantaggi fra gli interessati, senza distinguere fra i territori degli Stati membri .
A proposito dell' applicazione di un provvedimento mirante alla riduzione della produzione lattiera, la Spagna, benché sia deficitaria in questo campo e non abbia contribuito alla creazione delle eccedenze, non si trova in una situazione talmente diversa da quella degli altri Stati membri da giustificare l' esigenza che i suoi produttori si sottraggano al comportamento solidale, imposto dalla situazione del mercato di cui trattasi, che devono tenere nello stesso modo tutti i produttori della Comunità .
5 . Non si può pretendere che tutti i particolari della normativa riguardante la politica agricola comune siano stabiliti dal Consiglio secondo il procedimento di cui all' art . 43 del trattato . Questa norma è rispettata qualora gli elementi essenziali della materia disciplinata siano stati stabiliti in conformità a detto procedimento; le disposizioni di attuazione dei regolamenti di base possono tuttavia essere adottate in base a detti regolamenti vuoi dalla Commissione, vuoi dal Consiglio, secondo una procedura diversa da quella di cui all' art . 43 .
Non costituisce quindi trasgressione di questa disposizione l' adozione, da parte del Consiglio, di un regolamento d' esecuzione, senza sentire il Parlamento, ma facendo salvi i criteri e la procedura prescritti dal regolamento di base .
Parti
Nella causa 203/86,
regno di Spagna, rappresentato dal ministro degli affari esteri, Madrid, calle Francisco Silvela, 82, nella persona del sig . Luis Javier Casanova Fernández, segretario generale per le Comunità europee, in qualità di agente, assistito dal sig . Rafael García-Valdecasas Fernandez, membro del servizio giuridico dello Stato per la Corte di giustizia delle Comunità europee, dal sig . Alfonso Dastis Quecedo, consigliere presso la direzione generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dal sig . Francisco Lamas García Pardo, capo del servizio del latte e dei prodotti lattiero-caseari presso il ministero dell' agricoltura, della pesca e dell' alimentazione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Spagna, 4 e 6, boulevard Emmanuel Servais, 2535-Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . Antonio Sacchettini, direttore presso il servizio giuridico del Consiglio, e dal sig . Arthur Brautigam, amministratore principale presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra Carmen Lopéz, avvocato del foro di Madrid, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore presso la direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Denise Sorasio, suo consigliere giuridico, e dal sig . Daniel Calleja, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
interveniente,
causa avente ad oggetto l' annullamento del regolamento del Consiglio 6 maggio 1986, n . 1335, che modifica il regolamento n . 804/68 relativo all' organizzazione comune del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 119, pag . 19 ), e del regolamento del Consiglio 6 maggio 1986, n . 1343, che modifica il regolamento n . 857/84 recante le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 119, pag . 34 ),
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco e J.C . Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, Y . Galmot e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 16 dicembre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 febbraio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 4 agosto 1986, il regno di Spagna ha proposto a questa Corte, in forza dell' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all' annullamento del regolamento del Consiglio 6 maggio 1986, n . 1335, che modifica il regolamento n . 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 119, pag . 19 ), e del regolamento del Consiglio 6 maggio 1986, n . 1343, che modifica il regolamento n . 857/84 recante le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 119, pag . 34 ).
2 Secondo il regno di Spagna, i regolamenti impugnati sono illegittimi in quanto prescrivono una riduzione del 3% dei quantitativi globali garantiti, assegnati alla Spagna dall' atto di adesione, per il latte consegnato alle latterie e per il latte venduto direttamente ai consumatori .
3 Per l' esposizione dei fatti e dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo soltanto per quanto necessario al ragionamento della Corte .
I - Mezzi dedotti contro entrambi i regolamenti impugnati
a ) Sulla violazione di forme sostanziali
4 Il regno di Spagna fa valere che il Consiglio, adottando i regolamenti impugnati a maggioranza qualificata e contro il voto della Spagna, ha commesso una violazione di forme sostanziali . A suo avviso, i quantitativi globali garantiti, fissati nell' atto di adesione, costituiscono condizioni per l' ammissione del nuovo Stato membro e fanno quindi parte di un accordo fra gli Stati membri e lo Stato candidato, accordo che non potrebbe essere modificato senza il consenso di tutte le parti contraenti .
5 In proposito si deve constatare, com' è stato giustamente rilevato dal Consiglio, che l' art . 8 dell' atto di adesione permette alle istituzioni di modificare in avvenire, secondo la procedura normalmente applicata per le modifiche delle disposizioni di diritto derivato, gli atti da esse emanati e modificati dall' atto di adesione .
6 Ne consegue che i quantitativi globali garantiti da applicare per la Spagna, quali figurano nell' allegato I, capitolo XIV, dell' atto di adesione sotto forma di modifiche dei regolamenti del Consiglio nn . 804/68 e 857/84, potevano essere modificati seguendo il procedimento prescelto .
7 Il mezzo basato sulla violazione di forme sostanziali dev' essere perciò disatteso .
b ) Sulla violazione dell' art . 39, n . 1, lett . b ), del trattato CEE
8 Il regno di Spagna sostiene che la riduzione del 3% dei quantitativi globali garantiti, assegnati alla Spagna dall' atto di adesione, è in contrasto con l' obiettivo fondamentale della politica agricola comune enunciato nell' art . 39, n . 1, lett . b ), del trattato e consistente nell' assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola . Esso si riferisce in particolare alle conseguenze economiche e sociali che una siffatta riduzione comporterebbe in talune regioni spagnole ove il settore lattiero-caseario, caratterizzato da aziende familiari di piccole dimensioni, rappresenta il 70% circa dell' attività agricola . Inoltre, esso considera che, dal punto di vista dell' economia nazionale in generale, lo sviluppo del regime di riscatto delle quote del latte, regime istituito col regolamento del Consiglio 6 maggio 1986, n . 1336 ( GU L 119, pag . 21 ), implica una diminuzione della produzione lattiera spagnola che avrebbe effetti economici e sociali sfavorevoli per i produttori che cessino la loro attività .
9 Il Consiglio sostiene che, nell' esercizio del proprio potere discrezionale, esso aveva dovuto conciliare i vari obiettivi fissati dall' art . 39 del trattato dando la preferenza, nella fattispecie, alla stabilizzazione del mercato . Tuttavia, esso rileva che sono stati predisposti altri provvedimenti per evitare che la riduzione del 3% dei quantitativi globali garantiti influisca sul livello delle quote dei singoli produttori .
10 In proposito, si deve anzitutto rilevare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nel perseguire obiettivi della politica agricola comune, le istituzioni comunitarie devono garantire la conciliazione permanente che può essere richiesta da eventuali contraddizioni fra questi obiettivi considerati separatamente e, se del caso, dare all' uno o all' altro di essi la preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze di natura economica in considerazione dei quali esse adottano le proprie decisioni ( in particolare, sentenza 20 ottobre 1977, causa 29/77, Roquette Frères, Racc . pag . 1835 ).
11 I regolamenti impugnati devono essere valutati nell' ambito della normativa comunitaria di cui fanno parte . La riduzione contestata è un provvedimento che s' inquadra nel regime del prelievo supplementare, istituito coi regolamenti del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856 e n . 857, il cui scopo è la stabilizzazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, caratterizzato da eccedenze strutturali derivanti da uno squilibrio tra l' offerta e la domanda . E per la realizzazione di questo scopo, e tenuto conto dell' andamento del mercato, che è sembrato necessario ridurre del 3% i quantitativi globali garantiti .
12 Si deve poi constatare che il Consiglio ha adottato, nello stesso giorno, i regolamenti impugnati e il regolamento n . 1336/86, che istituisce un regime comunitario di riscatto dei quantitativi di riferimento dei singoli produttori, al fine di evitare incidenze negative sulle loro quote o, quanto meno, fare in modo che queste non subiscano una riduzione sostanziale .
13 Inoltre, e per consentire il graduale adattamento degli agricoltori alla nuova situazione, è stato previsto che il regime istituito dai regolamenti impugnati sarebbe entrato in vigore soltanto un anno dopo la loro pubblicazione e a scaglioni .
14 Infine, il Consiglio ha affermato, senza essere contraddetto dal regno di Spagna, che l' adozione dei regolamenti criticati era giustificata dal fatto che la soluzione alternativa, consistente in una riduzione dei prezzi d' intervento dei prodotti lattiero-caseari, avrebbe avuto sui redditi degli agricoltori conseguenze molto più negative di quelle prodotte dai regolamenti in questione .
15 Stando così le cose, non si può ritenere che il Consiglio, decidendo di ridurre del 3% i quantitativi globali garantiti, abbia ignorato l' art . 39 del trattato .
16 Il mezzo basato sulla violazione dell' art . 39, n . 1, lett . b ), del trattato deve perciò essere disatteso .
c ) Sulla violazione del principio del legittimo affidamento
17 Il regno di Spagna sostiene che la modifica apportata, solo pochi mesi dopo l' adesione, ai quantitativi globali garantiti fissati dall' atto di adesione lede il legittimo affidamento della Spagna e degli operatori economici spagnoli sul mantenimento in vigore di detti quantitativi, in quanto condizioni per l' adesione, durante il periodo di adattamento concesso allo Stato aderente per il settore lattiero-caseario o, quanto meno, durante il periodo di cinque anni contemplato in proposito dai regolamenti nn . 856/84 e 857/84 . Esso sottolinea, inoltre, che gli operatori spagnoli potevano far valere un interesse legittimo in ragione dell' esistenza di una normativa nazionale, anteriore all' adesione della Spagna, che favoriva l' incremento della produzione in questo paese .
18 Il Consiglio e la Commissione oppongono, in sostanza, che il principio del legittimo affidamento non può impedire l' adozione dei provvedimenti richiesti dall' adattamento del settore lattiero-caseario alla realtà del momento .
19 Si deve osservare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la sfera d' applicazione del principio del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l' impero della disciplina anteriore, e ciò in particolare in un campo come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica per l' appunto un continuo adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica nei vari settori agricoli ( cfr ., fra l' altro, sentenza 14 gennaio 1987, causa 278/84, Repubblica federale di Germania / Commissione, Racc . pag . 1 ).
20 Questo principio non può essere disatteso per il fatto che i quantitativi globali garantiti, assegnati al regno di Spagna, sono stati fissati nell' atto di adesione, che ha modificato su questo punto i regolamenti n . 804/68 e n . 857/84 . Com' è stato sopra rilevato, le disposizioni di tale atto aventi lo scopo o l' effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti emanati dalle istituzioni comunitarie possono infatti, in conformità all' art . 8 dello stesso atto, essere modificate secondo le norme stabilite per la modifica delle disposizioni di diritto derivato .
21 Dalle precedenti considerazioni risulta che il mezzo basato sulla violazione del principio del legittimo affidamento dev' essere disatteso .
d ) Sulla violazione del divieto di discriminazione
22 Il regno di Spagna sostiene che i regolamenti impugnati violano il divieto di discriminazione in quanto si applicano indistintamente a tutti i produttori di latte degli Stati membri della Comunità, mentre la situazione specifica del settore lattiero-caseario spagnolo avrebbe richiesto un trattamento differenziato . In proposito, il regno di Spagna rileva, anzitutto, che la Spagna, paese deficitario di prodotti lattiero-caseari, non ha contribuito alla formazione delle eccedenze comunitarie, né beneficiato dei meccanismi di sostegno dei prezzi creati dall' organizzazione comune di mercato in questione e, inoltre, che le strutture produttive del settore lattiero-caseario spagnolo presentano un grado di efficienza molto inferiore alla media comunitaria .
23 A suo avviso, l' adozione dei regolamenti impugnati, senza aver tenuto conto di questi elementi obiettivi, costituisce un comportamento arbitrario del Consiglio . Inoltre, questi regolamenti, che implicano una diminuzione della produzione di latte, recano pregiudizio agli operatori spagnoli e creano una discriminazione permanente nei loro confronti .
24 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, assume che, nell' esercizio del potere discrezionale di cui dispone nella valutazione dei dati economici e delle situazioni di fatto, esso ha considerato che la situazione del settore lattiero-caseario in Spagna non era diversa da quella dello stesso settore negli altri Stati membri e che, di conseguenza, l' adozione di un regime particolare per la Spagna non era giustificata . L' argomento tratto dal fatto che la Spagna non ha contribuito alla formazione delle eccedenze comunitarie è, a suo avviso, contrastante col principio di solidarietà .
25 Si deve anzitutto ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il divieto di discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità, sancito dall' art . 40, n . 3, 2° comma, del trattato CEE, impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che un siffatto trattamento sia obiettivamente giustificato . I provvedimenti inerenti all' organizzazione comune dei mercati ed in particolare i meccanismi d' intervento non possono quindi essere differenziati, a seconda delle regioni o delle condizioni di produzione o di consumo, se non in funzione di criteri obiettivi che garantiscano una proporzionale ripartizione dei vantaggi e degli svantaggi fra gli interessati, senza distinguere fra i territori degli Stati membri .
26 In proposito, si deve constatare che il Consiglio, nel ritenere che le caratteristiche del settore lattiero-caseario spagnolo fatte valere dal regno di Spagna non erano tali da giustificare che a questo Stato venisse riservato un trattamento diverso e da escludere perciò l' applicazione uniforme della riduzione dei quantitativi globali garantiti nell' intera Comunità, non è incorso in un errore manifesto nella valutazione dei fatti .
27 In effetti, per quanto riguarda anzitutto le strutture produttive del settore lattiero-caseario spagnolo, il Consiglio ha giustamente rilevato, come viene ammesso dallo stesso regno di Spagna, che la specificità di questo settore è stata riconosciuta nell' atto di adesione e che sono state previste opportune modalità di transizione .
28 Quanto poi al fatto che gli agricoltori spagnoli non hanno beneficiato dei meccanismi di sostegno dei prezzi istituiti dall' organizzazione comune di mercato dei prodotti lattiero-caseari, si deve osservare, in primo luogo, che il settore lattiero-caseario, così come altri settori agricoli e industriali spagnoli, è stato sottoposto a condizioni diverse da quelle in cui si trovavano gli stessi settori nella Comunità e, in secondo luogo, che la Spagna ha accettato, con riserva delle disposizioni transitorie stabilite dall' atto di adesione, l' applicazione della disciplina comunitaria ormai acquisita .
29 Infine, non può essere accolta neppure la tesi del regno di Spagna secondo cui il divieto di discriminazione esigerebbe che la riduzione della produzione di latte non venisse applicata alla Spagna perché questo Stato è deficitario di prodotti lattiero-caseari e non ha contribuito alle eccedenze comunitarie . La riduzione dei quantitativi globali garantiti è infatti un provvedimento inteso ad ovviare allo squilibrio tra l' offerta e la domanda dei prodotti lattiero-caseari e richiede, com' è stato affermato dalla Corte nella sentenza 9 luglio 1985 ( causa 179/84, Bozzetti, Racc . pag . 2301 ), uno sforzo di solidarietà cui devono partecipare allo stesso modo tutti i produttori della Comunità .
30 Dalle precedenti considerazioni risulta che il mezzo basato sulla violazione del divieto di discriminazione deve essere disatteso .
II - Mezzi dedotti contro il regolamento n . 1343/86
a ) Sulla mancata consultazione del Parlamento europeo
31 Il regno di Spagna sostiene che il regolamento n . 1343/86, essendo stato adottato dal Consiglio senza che venisse rispettata la procedura di consultazione contemplata dall' art . 43, n . 2, del trattato, dev' essere annullato per violazione di forme sostanziali . Esso rileva, in particolare, che il regolamento del Consiglio n . 1335/86, che contiene un provvedimento avente effetti analoghi a quello stabilito col regolamento n . 1343/86, è stato adottato previa consultazione del Parlamento europeo .
32 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, considera ch' esso non era tenuto a consultare il Parlamento europeo, in quanto il regolamento n . 1343/86, come il regolamento n . 857/84, è un regolamento d' attuazione, destinato a porre in atto le disposizioni della normativa di base . Esso osserva, inoltre, che il Parlamento europeo, nel parere emesso sul "pacchetto prezzi 1986/1987", ha proposto di effettuare una nuova riduzione generale del 3% delle quote del latte ( GU 1986, C 120, pag . 88, punto 76 ).
33 Si deve constatare anzitutto che il regolamento impugnato modifica il regolamento n . 857/84, adottato in base all' art . 5 quater del regolamento di base e in conformità alla procedura da questo stabilita; ora, questa procedura, a differenza di quella contemplata dall' art . 43, n . 2, del trattato, non prevede la consultazione del Parlamento europeo .
34 Va poi rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( sentenza 16 giugno 1987, causa 46/86, Romkes, Racc . pag . 2671 ), non si può pretendere che tutti i particolari della normativa riguardante la politica agricola comune vengano stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all' art . 43 . Questa norma è rispettata qualora gli elementi essenziali della materia da disciplinare siano stati stabiliti in conformità alla suddetta procedura; le disposizioni di attuazione dei regolamenti di base possono tuttavia essere adottate in base a questi regolamenti, sia dalla Commissione, sia dal Consiglio, seguendo una procedura diversa da quella dell' art . 43 . Ora, il governo spagnolo non ha dimostrato che la fissazione dei quantitativi globali garantiti per le vendite dirette costituisca un elemento essenziale della normativa in questione .
35 Di conseguenza, risulta che il regolamento impugnato, recante attuazione dell' art . 5 quater del regolamento n . 804/68, è stato validamente adottato dal Consiglio, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di base nel settore lattiero-caseario, e che perciò il mezzo tratto dalla pretesa violazione di quanto disposto dall' art . 43, n . 2, del trattato dev' essere disatteso .
b ) Sulla violazione dell' art . 190 del trattato CEE
36 Il regno di Spagna sostiene che il regolamento n . 1343/86 è in contrasto con l' art . 190 del trattato CEE perché nel preambolo manca qualsiasi riferimento all' art . 43, n . 2, di detto trattato . A suo avviso, l' art . 190 impone l' indicazione della norma del trattato sulla quale le istituzioni fondano la propria competenza ad adottare gli atti di diritto derivato .
37 Com' è stato giustamente sostenuto dal Consiglio, il regolamento n . 1343/86 è un regolamento d' attuazione, che soddisfa l' esigenza relativa all' indicazione della base giuridica se, nel preambolo, viene menzionata la disposizione del regolamento di base in forza della quale esso è stato adottato . Ora, dal preambolo del regolamento n . 1343/86 risulta espressamente che questo testo è fondato sull' art . 5 quater, n . 6, del regolamento n . 804/68 .
38 Conseguentemente, anche il mezzo basato sulla violazione dell' art . 190 del trattato dev' essere disatteso .
39 Da quanto precede risulta che il ricorso dev' essere respinto in ogni sua parte .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Il regno di Spagna è rimasto soccombente . Le spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente, vanno quindi poste a suo carico .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Le spese, comprese quelle dell' interveniente, sono poste a carico del regno di Spagna .
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