Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG
( Trattato CEE, art . 190 )
2 . Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Principi - Regolarità delle spese effettuate per l' intervento - Obblighi degli Stati membri - Potere di controllo della Commissione - Portata
( Regolamento del Consiglio n . 729/70, artt . 8, n . 1, e 9 )
3 . Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Rifiuto di prendere in carico le spese dovute ad irregolarità nell' applicazione della normativa comunitaria - Contestazione da parte dello Stato membro - Onere della prova
( Regolamento del Consiglio n . 729/70 )
Massima
1 . La decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG, con cui si nieghi di porre a carico di questo una parte delle spese dichiarate, non richiede una motivazione particolareggiata qualora il governo interessato abbia partecipato al processo di elaborazione delle decisioni e conosca quindi il motivo per cui la Commissione ritiene di non dover porre a carico del FEAOG le somme in contestazione ( vedasi sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito / Commissione, Racc . pag . 1749 ).
2 . A norma dell' art . 8, n . 1, del regolamento n . 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, spetta agli Stati membri accertarsi della realtà e della regolarità delle operazioni finanziate dal FEAOG . La Commissione, benché non sia suo compito il controllare la regolarità dei singoli provvedimenti d' intervento sin dalla loro esecuzione, può per contro valersi del potere di controllo attribuitole dall' art . 9 dello stesso regolamento in qualsiasi momento e in particolare quando riceve delle informazioni che consentano di dubitare dell' efficacia dei controlli nazionali .
3 . Qualora la Commissione rifiuti di porre a carico del FEAOG talune spese, per il motivo che esse sono state causate da trasgressioni della normativa comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a questo Stato provare che sussistono i presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla Commissione ( vedasi sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito / Commissione, Racc . pag . 1749 ).
Parti
Nella causa 214/86,
Repubblica ellenica, rappresentata dai suoi agenti sigg . S . Perrakis, consigliere giuridico presso il servizio delle Comunità europee del Ministero degli affari esteri, V . Zorbas, consigliere giuridico del Ministero dell' economia nazionale, e M . Tsotsanis, giurista presso il Ministero dell' agricoltura, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della propria ambasciata, 117, Val-Sainte-Croix,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg . D . Gouloussis e P . Karpenstein, ambedue consiglieri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta all' annullamento della decisione 86/441/CEE della Commissione del 20 giugno 1986, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica ellenica per le spese dell' esercizio 1982 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 256, pag . 24 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet, F . Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Diez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario .
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