Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Estensione dell' oggetto della domanda pregiudiziale in spregio della competenza del giudice nazionale - Esclusione
( Trattato CEE, art . 177 )
2 . Concorrenza - Intese - Posizione dominante - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Presupposto per l' applicazione delle norme comunitarie
( Trattato CEE, artt . 85 e 86 )
3 . Concorrenza - Posizione dominante - Nozione
( Trattato CEE, art . 86 )
4 . Concorrenza - Posizione dominante - Mercato di cui trattasi - Determinazione - Fornitura d' impianti telefonici da parte delle imprese autorizzate nel contesto di un monopolio nazionale - Mercato nazionale
( Trattato CEE, art . 86 )
5 . Concorrenza - Posizione dominante - Esistenza - Detenzione di una rilevante quota di mercato - Indizio insufficiente
( Trattato CEE, art . 86 )
Massima
1 . La Corte, né a richiesta di una parte nella causa principale, né a richiesta di un' istituzione che si sia valsa della facoltà di sottoporre osservazioni, può estendere l' oggetto della questione sottopostale in via pregiudiziale qualora risulti che tale estensione, espressamente chiesta da una parte al giudice nazionale, non è stata da questo ammessa .
2 . L' interpretazione del presupposto del pregiudizio per il commercio fra Stati membri, che figura negli artt . 85 e 86 del trattato, deve prendere come punto di partenza il suo scopo, che è quello di delimitare il campo di applicazione del diritto comunitario della concorrenza . Ricade quindi sotto il diritto comunitario qualsiasi intesa o qualsiasi pratica che possa influire, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, sulle correnti di scambio fra gli Stati membri ed ostacolare in tal modo la compenetrazione economica voluta dal trattato, realizzando una scompartimentazione del mercato .
3 . La posizione dominante di cui all' art . 86 del trattato è caratterizzata da una situazione di potenza economica detenuta da un' impresa, la quale le attribuisce il potere di ostacolare il persistere di una concorrenza effettiva sul mercato dandogli la possibilità di comportamenti indipendenti, in misura rilevante, dai concorrenti e dalla clientela .
4 . Non ricadono sotto il divieto dell' art . 86 del trattato le prassi contrattuali, sia pure abusive, di un' impresa di impianti telefonici la quale detenga una quota rilevante di un mercato regionale in uno Stato membro, qualora detta impresa non occupi una posizione dominante sul mercato nazionale degli impianti telefonici . Solo questo può infatti essere preso in considerazione in detto settore d' attività, giacché solo su di esso le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee, tenuto conto dell' esistenza di un monopolio delle telecomunicazioni dal quale deriva che la fornitura d' impianti telefonici può essere proposta unicamente, da un lato, dall' amministrazione delle poste e telecomunicazioni, e, dall' altro, da installatori privati ai quali è parzialmente delegato l' esercizio del monopolio, mediante autorizzazioni valide per l' intero territorio nazionale .
5 . Benché il fatto che un' impresa detenga una quota di mercato di grande rilevanza possa essere un indizio significativo dell' esistenza di una posizione dominante, tale circostanza, considerata isolatamente, non è necessariamente decisiva, ma dev' essere presa in considerazione insieme ad altri fattori .
Parti
Nel procedimento 247/86,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal de grande instance di Strasburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Société alsacienne et lorraine de télécommunications et d' électronique ( Alsatel ),
e
Novasam SA,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 86 del trattato CEE,
LA CORTE ( sesta sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente di sezione, G.C . Rodríguez Iglesias, T . Koopmans, K . Bahlmann e C.N . Kakouris, giudici,
avvocato generale : G.F . Mancini
cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per l' Alsatel, attrice nella causa principale, dall' avv . M . Mayer,
- per la società Novasam, convenuta nella causa principale, dall' avv . L . Anstett-Gardea,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig.ra C . Durans e dalla sig.ra N . Coutrelis,
vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 17 novembre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 31 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 17 settembre 1986, precisata e completata con sentenza del 10 dicembre successivo, pervenute in cancelleria rispettivamente il 2 ottobre e il 29 dicembre, il tribunal de grande instance di Strasburgo ha sottoposto a questa Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 86 del trattato .
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra la Société alsacienne et lorraine de télécommunications et d' électronique ( Alsatel, in prosieguo : l' "attrice ") e la Novasam SA, impresa appaltatrice di opere e servizi ( in prosieguo : la "convenuta "), a proposito della pretesa fatta valere dalla prima società nei confronti della seconda e relativa ad un indennizzo equivalente a tre quarti delle annualità restanti sulla durata di tre contratti di locazione-manutenzione di impianti telefonici disdetti anticipatamente dalla convenuta . Gli impianti di cui trattasi, ciascuno comprendente più apparecchi, rientrano nella categoria dei cosiddetti impianti complessi .
3 Dalla sentenza di rinvio risulta che i contratti di locazione e manutenzione di materiale telefonico che l' attrice sottopone alla firma dei suoi clienti hanno una durata iniziale di 15 anni, ma sono rinnovati per la stessa durata qualora, a seguito di modifiche dell' impianto, il canone iniziale subisca un aumento almeno pari al 25 %.
4 Secondo il giudice nazionale, il contratto comporta a carico del conduttore un obbligo di esclusiva per ogni cambiamento, spostamento, estensione, messa in servizio di nuove linee e, in generale, per ogni modifica dell' impianto . Quest' obbligo vieterebbe, di fatto, al conduttore di rivolgersi a qualunque altro fornitore di materiale per tutta la durata del contratto . Le modifiche dell' impianto implicano la stipulazione di clausole aggiuntive per le quali il prezzo è indeterminato e, tenuto conto dell' obbligo di esclusiva imposto ai conduttori, potrebbe essere fissato unilateralmente dall' attrice .
5 Avendo la convenuta fatto valere che i contratti da lei disdetti erano in contrasto con le norme sulla concorrenza del trattato CEE, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se, tenuto conto della parte rilevante che l' Alsatel detiene sul mercato regionale, dai contratti redatti da tale società risulti uno sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi dell' art . 86 del trattato CEE ".
6 Per gli antefatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati qui di seguito soltanto in quanto necessario al ragionamento della Corte .
7 Poiché la Commissione e la convenuta hanno chiesto alla Corte di esaminare i problemi ad essa sottoposti non soltanto alla stregua dell' art . 86 del trattato, al quale unicamente si riferisce la questione del giudice nazionale, ma anche in base all' art . 85, è opportuno rilevare immediatamente che la Corte non può procedere in tal senso .
8 Dal fascicolo risulta infatti che nel caso di specie il giudice nazionale, unico competente, nell' ambito del sistema dell' art . 177, a valutare la pertinenza delle questioni d' interpretazione del diritto comunitario allo scopo di definire la controversia sottopostagli, ha implicitamente rifiutato, menzionando nella questione soltanto l' art . 86, d' interpellare la Corte circa l' interpretazione dell' art . 85 del trattato, nonostante l' espressa richiesta formulata in tal senso dalla convenuta, nel corso del procedimento principale .
9 Per risolvere la questione formulata dal giudice a quo, è opportuno ricordare anzitutto che l' art . 86 del trattato vieta, in quanto il commercio fra gli Stati membri possa venirne pregiudicato, lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso . Ora, secondo la convenuta e la Commissione, le clausole imposte dall' attrice, nei contratti da essa conclusi, relativamente alla durata e al prezzo sarebbero di fatto costitutive di un abuso di posizione dominante .
10 In proposito si deve rilevare che, mentre l' obbligo, imposto ai conduttori, di rivolgersi esclusivamente all' installatore per qualsiasi modifica dell' impianto può essere giustificato dalla circostanza che l' apparecchiatura resta di proprietà dell' installatore, il carattere indeterminato del prezzo per le clausole aggiuntive rese necessarie da tali modifiche, il fatto ch' esso viene fissato unilateralmente dall' installatore e l' automatico rinnovo del contratto per 15 anni nel caso in cui dette modifiche implichino un aumento del canone in misura superiore al 25% possono invece costituire condizioni di transazione non eque, vietate, in quanto pratiche abusive, dall' art . 86 del trattato, qualora ricorrano tutte le condizioni per potere applicare questo articolo .
11 La prima condizione di applicazione del suddetto articolo è il pregiudizio per il commercio fra Stati membri . Per interpretare tale condizione, che risulta dagli artt . 85 e 86 del trattato, si deve prendere come punto di partenza il suo scopo, che è quello di delimitare il campo di applicazione del diritto comunitario della concorrenza . Rientra così nella sfera del diritto comunitario qualsiasi intesa o qualsiasi pratica che possa influire, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, sulle correnti di scambio fra gli Stati membri ed ostacolare in tal modo la compenetrazione economica voluta dal trattato . Questa condizione sarebbe soddisfatta, in particolare, se le clausole contrattuali soprammenzionate avessero l' effetto di limitare le importazioni di materiale telefonico in provenienza da altri Stati membri, provocando perciò un isolamento del mercato . Nessun elemento del fascicolo di causa consente di presumere che ciò avvenga nella fattispecie . Spetta tuttavia al giudice nazionale procedere agli accertamenti di fatto necessari in proposito .
12 La seconda condizione posta dall' art . 86 è l' esistenza di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso . Una siffatta posizione dominante è caratterizzata, secondo la giurisprudenza della Corte ( cfr . sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin, Racc . pag . 3461 ), da una situazione di potenza economica grazie alla quale l' impresa che la detiene è in grado di ostacolare il persistere di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi ed ha la possibilità di comportarsi, in misura rilevante, in modo indipendente dai concorrenti e dalla clientela .
13 Per stabilire se una siffatta posizione dominante esista in un caso come quello di specie, è necessario determinare la potenza economica dell' impresa in questione sul mercato di cui trattasi, che dev' essere delimitato tanto sotto il profilo delle attività considerate, quanto sotto quello della sua estensione geografica .
14 A tal fine, si deve tener conto dei seguenti elementi di fatto, che risultano dal fascicolo : i contratti che sono all' origine della causa principale hanno ad oggetto la locazione e la manutenzione d' impianti telefonici; in ragione del monopolio delle telecomunicazioni esistente in Francia, gli impianti telefonici possono essere forniti soltanto dall' amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, da un lato, e, dall' altro, da installatori privati, come l' Alsatel, cui è parzialmente delegato l' esercizio del monopolio; questi installatori privati devono essere autorizzati dall' amministrazione; infine, le autorizzazioni concesse valgono sul piano nazionale .
15 Ne consegue che il mercato nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee per poter valutare la potenza economica dell' impresa considerata è quello degli impianti telefonici nell' intero territorio francese .
16 La Commissione ha tuttavia sostenuto che, all' interno del mercato globale degli impianti telefonici, sarebbe possibile distinguere, dal punto di vista delle attività di cui trattasi, un mercato della locazione-manutenzione di materiale telefonico e che, su questo piano, data in particolare l' importanza del fattore manutenzione, la concorrenza fra gli installatori si esplicherebbe in primo luogo nell' ambito locale e regionale . E perciò su questo mercato geografico parziale che dovrebbe essere valutata la situazione degli installatori, onde accertare se essi detengano o meno una posizione dominante per quanto riguarda il mercato della locazione-manutenzione di impianti telefonici .
17 In proposito si deve osservare che, poiché si tratta di stabilire se l' impresa abbia una potenza economica che le consenta di ostacolare il persistere di una concorrenza effettiva, non si può distinguere, come mercato da prendere in considerazione, quello della locazione-manutenzione, quando risulta che gli utenti hanno la scelta fra questa modalità contrattuale e quella dell' acquisto delle stesse attrezzature . La tesi della Commissione sul carattere non intercambiabile di dette modalità, essendo basata unicamente sull' ipotesi degli utenti che abbiano già optato per la locazione-manutenzione, non può essere accolta .
18 Nessun elemento del fascicolo consente di presumere che l' attrice detenga una posizione dominante sull' intero territorio francese . Per contro, la sola circostanza di fatto indicata nella sentenza di rinvio a proposito della potenza economica dell' impresa è la parte rilevante detenuta dalla stessa sul mercato regionale .
19 In proposito si deve rilevare che una siffatta constatazione non è sufficiente a provare l' esistenza di una posizione dominante dell' impresa considerata . Anzitutto, infatti, dalla giurisprudenza della Corte si desume che, seppure la detenzione di cospicue quote di mercato può costituire un indizio significativo dell' esistenza di una posizione dominante, tale circostanza, considerata isolatamente, non è necessariamente decisiva e deve invece essere presa in considerazione insieme ad altri fattori ( cfr . sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann - La Roche, Racc . pag . 461 ). Inoltre, da quanto precede risulta che, in circostanze come quelle della fattispecie, la potenza economica dell' impresa può essere valutata soltanto nell' ambito geografico dell' intero territorio nazionale .
20 Se il fatto che l' attrice detiene una cospicua quota del mercato regionale fosse il risultato di un' intesa fra gli installatori autorizzati, mirante alla ripartizione dei mercati regionali, una siffatta intesa dovrebbe ricadere sotto l' art . 85 del trattato . Soltanto qualora una siffatta ripartizione venisse attuata da più imprese facenti parte dello stesso gruppo potrebbe applicarsi, in conformità alla giurisprudenza della Corte, l' art . 86 ( cfr . sentenze 8 giugno 1971, causa 78/70, Deutsche Grammophon, Racc . pag . 487, e 16 dicembre 1975, cause riunite da 40 a 48, 50, da 54 a 56, 111, 113 e 114/73, Suiker Unie, Racc . pag . 1663 ).
21 La Commissione ha tuttavia suggerito alla Corte di valutare se un parallelismo di comportamenti - segnatamente in materia di prezzi e di condizioni di transazione - da parte di più imprese indipendenti, che non lasci alla clientela alcuna possibilità di negoziare le clausole contrattuali da stipulare, possa dar luogo ad una posizione dominante collettiva, soggetta all' art . 86 del trattato .
22 In proposito si deve rilevare che la Corte non può prendere in considerazione una siffatta ipotesi, estranea alla situazione di fatto prospettata dal giudice nazionale, e basata unicamente su informazioni di cui disporrebbe la Commissione e che, come questa stessa ammette, non sarebbero sufficientemente precise . Qualora ritenga che vi siano indizi dell' esistenza di pratiche incompatibili con le norme del trattato in materia di concorrenza, la Commissione dovrebbe valersi dei poteri di accertamento che le sono attribuiti per vegliare all' applicazione di dette norme .
23 La questione sollevata dal giudice nazionale dev' essere quindi risolta nel senso che non sono soggette al divieto di cui all' art . 86 del trattato CEE pratiche contrattuali, anche abusive, di un' impresa d' impianti telefonici che detiene una quota rilevante del mercato regionale in uno Stato membro, dal momento che detta impresa non ha una posizione dominante sul mercato da prendere in considerazione, che é, nella fattispecie, il mercato nazionale degli impianti telefonici .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( sesta sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal tribunal de grande instance di Strasburgo con sentenza 17 settembre 1986, precisata e completata con sentenza 10 dicembre 1986, dichiara :
L' art . 86 del trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che non sono soggette al divieto sancito da questo articolo le pratiche contrattuali, anche abusive, di un' impresa d' impianti telefonici che detiene una quota rilevante del mercato regionale in uno Stato membro, dal momento che quest' impresa non ha una posizione dominante sul mercato da prendere in considerazione, che é, nella fattispecie, il mercato nazionale degli impianti telefonici .
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