Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Concorrenza - Norme comunitarie - Obblighi degli Stati membri - Normativa intesa a rafforzare gli effetti di intese preesistenti - Nozione
( Trattato CEE, artt . 5, 85 e 86 )
2 . Concorrenza - Norme comunitarie - Obblighi degli Stati membri - Normativa che riservi un' esenzione fiscale ai frutti di determinati depositi a risparmio - Compatibilità - Limiti
(( Trattato CEE, artt . 3, lett . f ), 5 e 85 ) ))
3 . Libera prestazione dei servizi - Attività bancarie - Realizzazione in armonia con la graduale liberalizzazione della circolazione dei capitali - Costituzione di depositi di risparmio - Liberalizzazione non effettuata
( Trattato CEE, artt . 59, 61, n . 2, e 67 )
4 . Disposizioni fiscali - Tributi interni - Disposizioni del trattato - Campo d' applicazione - Nozione di prodotti - Depositi a risparmio - Esclusione
( Trattato CEE, artt . 61, n . 2, 67 e 95 )
Massima
1 . Benché di per sé gli artt . 85 e 86 del trattato riguardino unicamente il comportamento delle imprese, non già i provvedimenti di legge o di regolamento degli Stati membri, tuttavia detti articoli, letti congiuntamente all' art . 5 del trattato, impongono agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, sia pure di legge o di regolamento, tali da rendere praticamente inefficaci le norme sulla concorrenza che valgono per le imprese . Ciò avviene ad esempio se uno Stato membro ordina o agevola la conclusione d' intese in contrasto con l' art . 85 o ne rafforza gli effetti, ovvero toglie alla propria normativa la natura statuale, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d' intervento in materia economica .
La normativa adottata da uno Stato membro, per essere considerata intesa a rafforzare gli effetti d' intese preesistenti, deve limitarsi a riprodurre in tutto o in parte degli accordi conclusi da operatori economici, incitando gli operatori stessi a garantirne l' osservanza .
2 . La disposizione di legge o di regolamento di uno Stato membro che riservi un' esenzione fiscale contemplata, in fatto d' imposta sul reddito, a favore del frutto di una determinata categoria di depositi a risparmio, ai depositi per i quali siano rispettati i tassi d' interesse ed i premi massimi stabiliti mediante regolamento, non è incompatibile con gli obblighi imposti agli Stati membri dall' art . 5 del trattato, in relazione agli artt . 3, lett . f ), e 85, qualora la disposizione stessa non si sia limitata a far propri tanto il metodo di limitazione della retribuzione dei depositi, quanto il livello massimo dei tassi adottati mediante intese o pratiche concordate preesistenti .
3 . La normativa di uno Stato membro che riservi un' esenzione fiscale ai depositi a risparmio costituiti in moneta nazionale presso istituti bancari aventi la sede legale nel territorio nazionale, nello stato attuale del diritto comunitario non è incompatibile con gli artt . 59 e seguenti del trattato . La libertà di prestazione dei servizi bancari in fatto di costituzione di depositi a risparmio è infatti connessa, a norma dell' art . 61, n . 2, del trattato, alla liberalizzazione dei movimenti di capitali la quale, in questo settore, non è ancora stata realizzata .
4 . I risparmi depositati nell' una o nell' altra moneta presso istituti bancari entrano nel campo d' applicazione degli artt . 61, n . 2, e 67 del trattato e quindi non sono dei prodotti ai sensi dell' art . 95 dello stesso trattato .
Parti
Nel procedimento 267/86,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Vredegerecht ( giudice di pace ) del cantone di Beveren ( Belgio ), nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Pascal Van Eycke, residente in Beveren,
e
Aspa SA, con sede in Anversa,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . da 59 a 66, 85, 86 e 95 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, f.f . di presidente, J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, C.N . Kakouris, R . Joliet e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : G.F . Mancini
cancelliere : D . Louterman, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per il sig . Van Eycke, dall' avv . J . Cerfontaine, del foro di Anversa,
- per il regno del Belgio, dagli avv.ti G . van Hecke e K . Lenaerts, e dai sigg . R . Hoebaer e R . Devyver, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . T . van Rijn, in qualità di agente, assistito dal sig . R . Overhoff,
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 25 novembre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 aprile 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 28 ottobre 1986, pervenuta alla Corte il 30 ottobre successivo, il Vredegerecht del cantone di Beveren ( Belgio ) ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt . da 59 a 66, 85, 86 e 95, del predetto trattato onde essere messo in grado di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che riserva ad una determinata categoria di depositi a risparmio il beneficio di un' esenzione fiscale, in materia di imposta sul reddito realizzato sotto forma di interessi creditori .
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il Van Eycke ( in prosieguo : l' "attore ") e la società per azioni Aspa, un istituto finanziario belga, vertente sul tasso degli interessi creditori di un deposito a risparmio che l' attore intendeva costituire presso l' Aspa . Dagli atti risulta che l' attore, dopo aver preso conoscenza della pubblicità dell' Aspa relativa ai tassi di interesse sui depositi a risparmio, si presentava presso detto istituto finanziario per costituire un deposito a risparmio alle condizioni pubblicizzate . Quando, successivamente, l' Aspa gli comunicava di essere tenuta, in base al regio decreto 13 marzo 1986, ad applicare condizioni meno favorevoli di quelle reclamizzate, l' attore adiva il giudice nazionale onde sentir dichiarare che l' Aspa non poteva avvalersi di detto regio decreto per giustificare una modifica delle condizioni da essa praticate sui depositi a risparmio, poiché detto decreto violava l' art . 85 e seguenti del trattato CEE .
3 Il regio decreto soprammenzionato, per essere meglio compreso, dev' essere collocato nel suo contesto giuridico ed economico, caratterizzato dall' esistenza in Belgio, da lunga data, di un' esenzione fiscale a favore di una parte dei redditi da depositi a risparmio che era stata introdotta per ragioni sociali e al fine di promuovere il risparmio e le cui modalità di base sono disciplinate dall' art . 19, n . 7, del codice delle imposte sui redditi .
4 Quando, agli inizi degli anni '80, un numero crescente di istituti di risparmio istituiva una politica di tassi elevati, il governo belga, volendo limitare la portata dell' esenzione fiscale, la subordinava, con legge 28 dicembre 1983, a talune condizioni da definirsi con regio decreto .
5 Il regio decreto 29 dicembre 1983, adottato in esecuzione della legge sopracitata, in sostanza, subordinava la concessione dell' esenzione fiscale a due condizioni : la remunerazione dei depositi a risparmio doveva essere costituita, da un lato, da un interesse di base per il quale era previsto un limite massimo corrispondente al tasso medio minimo praticato sul mercato considerato, e, dall' altro, da un premio di fedeltà o di incremento che poteva essere liberamente fissato da ciascun istituto finanziario .
6 Successivamente, le autorità monetarie del Belgio ritenevano che la concorrenza nel settore dei premi di fedeltà o di incremento fosse troppo accentuata e andasse in senso contrario alla generale tendenza al ribasso dei tassi di interesse che caratterizzava i restanti strumenti di risparmio . Siccome il mantenimento dei tassi di interesse creditori nel settore dei depositi a risparmio ad un livello elevato aveva come conseguenza, a parere delle medesime autorità, il mantenimento dei tassi debitori ad un livello altrettanto elevato con effetti nefasti per l' attività economica del paese e il debito pubblico, la commissione bancaria del Belgio rivolgeva nel settembre 1985 una raccomandazione agli enti finanziari intesa a limitare la remunerazione dei depositi a risparmio . Essa sfociava il 30 dicembre 1985 nella conclusione di un accordo di autodisciplina tra le banche, le casse di risparmio private e gli istituti pubblici di credito per effetto del quale i tassi di detta remunerazione venivano ridotti al limite massimo del 7 %.
7 Siccome detto accordo non veniva rispettato dalla totalità degli istituti finanziari, il Ministero delle finanze optava per un regime nel quale i pubblici poteri avrebbero determinato direttamente le soprammenzionate condizioni di esenzione fiscale .
8 Detto regime veniva istituito con il soprammenzionato regio decreto 13 marzo 1986 che fissava direttamente tanto il tasso massimo dell' interesse di base quanto il tasso massimo del premio di fedeltà o di incremento .
9 In questo contesto, il giudice a quo, su conformi conclusioni delle parti della causa principale, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 . Se la disciplina di legge, istituita con regio decreto 29 dicembre 1983 e confermata, pur con alcune modifiche, dal regio decreto 13 marzo 1986, in ordine alla remunerazione che può essere corrisposta dagli istituti finanziari per i risparmi da essi raccolti, disciplina che - come recezione legislativa degli accordi interbancari preesistenti o di comportamenti paralleli volti alla limitazione della remunerazione dei depositi a risparmio - consiste nell' imporre detta remunerazione :
a ) in primo luogo come tasso di interesse uniforme per tutti gli operatori sul mercato,
b ) in secondo luogo, come margine che detti operatori devono rispettare nel determinare la remunerazione stessa,
pena la perdita totale, da parte dei risparmiatori, del regime fiscale agevolato in essere per i depositi a risparmio ordinari, sia compatibile con le regole di concorrenza comunitarie dettate dagli artt . 85 e seguenti del trattato CEE .
2 . Se, e solo in caso di soluzione in senso affermativo della questione sub a ), l' imposizione, oltre ad un tasso di interesse uniforme per l' interesse di base corrisposto dagli istituti finanziari, di un margine massimo per il premio di fedeltà e/o per il premio di accrescimento, eventualmente dovuti, con l' esclusione di ogni altra forma di concorrenza in materia di raccolta di depositi a risparmio, a pena della perdita del regime fiscale agevolato menzionato alla questione n . 1 ( RD 13 marzo 1986, art . 1 ), sia compatibile con le regole di concorrenza comunitarie dettate dagli artt . 85 e seguenti del trattato CEE ;
3 . Se la concessione di agevolazioni fiscali, fra cui l' esonero totale dalla ritenuta liberatoria anticipata sui valori mobiliari a favore dei soli depositi a risparmio in franchi belgi costituiti unicamente presso istituti finanziari stabiliti in Belgio, comporti una discriminazione nei confronti di depositi analoghi raccolti da istituti finanziari non stabiliti in Belgio o espressi in altre valute o formule valutarie e/o se, di conseguenza, la concessione di tali agevolazioni fiscali sia ancora compatibile con le disposizioni degli artt . da 59 a 66 nonché dell' art . 95 del trattato CEE ".
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, del contesto della normativa nazionale e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo se necessario alla del ragionamento della Corte .
Sulla competenza della Corte
11 Il governo belga sostiene, in primo luogo, che la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal giudice a quo non è ammissibile poiché da una serie di circostanze emerge il carattere puramente fittizio della controversia di cui alla causa principale . In secondo luogo, esso afferma che l' interpretazione del diritto comunitario richiesta nel caso di specie non può essere sotto alcun aspetto pertinente ai fini della decisione del giudizio principale . Infatti, il regio decreto 13 marzo 1986 non impedirebbe assolutamente alla società Aspa di applicare le sue precedenti condizioni di risparmio più favorevoli per l' attore e non verrebbe pertanto in nessun modo implicato nel giudizio principale .
12 Si deve a questo proposito rilevare che dagli elementi di fatto indicati nella sentenza di rinvio non emerge in modo palese che, in realtà, ci si trovi di fronte ad una controversia fittizia .
13 Per quanto riguarda il secondo argomento dedotto dal governo belga, è sufficiente ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, confermata con sentenza 12 giugno 1986 ( cause riunite 98, 162 e 258/85, Bertini, Racc . 1986, pag . 1893 ), è competenza del giudice nazionale valutare, alla luce dei fatti di causa, la necessità di una questione pregiudiziale .
14 Per questi motivi si deve procedere all' esame delle questioni sollevate dal giudice a quo .
Sulla prima e sulla seconda questione
15 Dette questioni debbono essere intese come dirette, in sostanza, a sapere se una norma nazionale di legge o di regolamento che riservi il beneficio di un' esenzione fiscale che è contemplata, in materia di imposta sul reddito, a favore del reddito derivante da una determinata categoria di depositi a risparmio, ai soli depositi per i quali siano rispettati i tassi di interesse ed i premi massimi stabiliti mediante regolamento, sia compatibile o meno con gli obblighi derivanti, per gli Stati membri, dal combinato disposto dell' art . 5 del trattato CEE e degli artt . 3, lett . f ), e 85 del medesimo trattato .
16 Occorre ricordare, a questo proposito, che gli artt . 85 e 86 del trattato, di per sé, riguardano soltanto la condotta delle imprese e non provvedimenti di legge o di regolamento degli Stati membri . Dalla costante giurisprudenza della Corte, tuttavia, emerge che gli artt . 85 e 86, letti congiuntamente con l' art . 5 del trattato, fanno obbligo agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche aventi il carattere di legge o di regolamento, idonei a rendere praticamente inefficaci le norme di concorrenza da applicarsi alle imprese . Tale caso ricorre, secondo la medesima giurisprudenza, quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l' art . 85, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d' intervento in materia economica .
17 Bisogna in primo luogo osservare che, secondo quanto accertato dal giudice a quo, esistevano, prima del sopravvenire della normativa controversa, accordi interbancari o pratiche concordate intese a limitare la remunerazione dei depositi a risparmio . Né da detti accertamenti, né dalle osservazioni presentate alla Corte risulta però che la normativa in questione abbia potuto essere diretta ad imporre o ad agevolare la stipula di nuovi accordi ovvero l' attuazione di nuove pratiche . Al fine di valutare, alla luce dei criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte, l' effettiva portata di siffatta normativa, è opportuno pertanto limitarsi ad esaminare, da un lato, se questa possa essere considerata come diretta a rafforzare gli effetti degli accordi preesistenti e, dall' altro, se talune circostanze non siano tali da toglierle il carattere di normativa statale .
18 A proposito del primo punto, è sufficiente notare che secondo la giurisprudenza della Corte, affinché una normativa possa essere considerata come diretta a rafforzare gli effetti di accordi preesistenti, deve limitarsi a recepire in tutto o in parte gli elementi di accordi intervenuti tra operatori economici obbligando o incoraggiando detti operatori ad assicurarne l' osservanza . Se è vero che la perdita totale del beneficio del regime fiscale privilegiato vigente per i depositi a risparmio costituisce un importante incentivo al rispetto della normativa controversa, da nessun accertamento operato dal giudice a quo risulta che detta normativa si sia limitata a convalidare il metodo di limitazione della remunerazione dei depositi ovvero il livello massimo dei tassi adottati mediante gli accordi o le pratiche preesistenti . E tuttavia compito del giudice a quo incentrare su tale punto la sua indagine qualora ritenga che possano sussistere dubbi a questo riguardo .
19 A proposito del secondo punto, dalla normativa controversa emerge che le pubbliche autorità si sono riservate il potere di stabilire esse stesse i tassi massimi di remunerazione dei depositi a risparmio e che non hanno delegato tale responsabilità ad alcun operatore privato . Questa normativa riveste così un carattere pubblico . Questo carattere non può essere messo in discussione dalla semplice circostanza, sottolineata dall' attore nel giudizio principale, che dal preambolo del regio decreto 13 marzo 1986 emerge che detto decreto è stato adottato previa concertazione con i rappresentanti delle associazioni degli istituti di credito .
20 La prima e la seconda questione vanno pertanto risolte nel senso che una norma nazionale di legge o di regolamento che riservi il beneficio di un' esenzione fiscale - contemplata, in materia di imposta sul reddito, a favore della remunerazione ricavata da una determinata categoria di depositi a risparmio - ai soli depositi per i quali siano rispettati i tassi di interesse e i premi massimi stabiliti mediante regolamento non è incompatibile con gli obblighi che derivano per gli Stati membri dal combinato disposto dell' art . 5 del trattato CEE e degli artt . 3, lett . f ), e 85, dello stesso trattato, fatta salva la possibilità, per il giudice nazionale, di procedere eventualmente ad un esame per accertare se la disposizione controversa non si sia limitata a recepire tanto il metodo di limitazione della remunerazione dei depositi quanto il livello massimo dei tassi massimi adottati mediante accordi o pratiche concordate preesistenti .
Sulla terza questione
21 Con questa questione, il giudice a quo intende sapere, in sostanza, se una norma nazionale di legge o di regolamento che riservi l' esenzione fiscale sopra descritta ai soli depositi a risparmio costituiti in moneta nazionale presso istituti finanziari con sede sociale nello Stato membro interessato sia compatibile o meno con gli artt . da 59 a 66 nonché 95 del trattato CEE .
22 Quanto al problema se una normativa fiscale di questo tipo, che riguarda la remunerazione di una determinata categoria di depositi a risparmio costituiti presso banche, sia compatibile o meno con gli artt . 59 e seguenti del trattato CEE, relativi alla libera circolazione dei servizi, occorre ricordare che, ai sensi dell' art . 61, n . 2, del medesimo trattato, la liberalizzazione dei servizi delle banche che sono vincolati a movimenti di capitale dev' essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali .
23 Orbene, la costituzione di depositi a risparmio rientra nella categoria di movimenti di capitali denominata "costituzione e alimentazione di conti correnti e di deposito, rimpatrio od impiego di disponibilità in conto corrente o in deposito presso istituti di credito" che figura rispettivamente sull' elenco D dell' allegato I della prima direttiva del Consiglio 11 maggio 1960, per l' applicazione dell' art . 67 del trattato ( GU L 43 del 12.7.1960, pag . 921 ) e sull' elenco C dell' allegato I sostituito con direttiva 86/566 del Consiglio, del 17 novembre 1986, che modifica la prima direttiva ( GU L 332, pag . 22 ). Questi movimenti di capitali non sono ancora stati liberalizzati .
24 Di conseguenza, nel caso di specie non può aversi violazione delle disposizioni del trattato CEE relative alla libera circolazione dei servizi delle banche in materia di movimenti di capitali .
25 Per quanto riguarda, infine, l' applicabilità dell' art . 95 del trattato CEE alla normativa fiscale controversa, è sufficiente osservare che il divieto di imposizioni interne discriminatorie o protezionistiche contemplato da detto articolo riguarda soltanto i "prodotti" di altri Stati membri . Orbene, i risparmi depositati in questa o in quella moneta rientrano, come è stato in precedenza menzionato, nella sfera d' applicazione degli artt . 61, n . 2, e 67, del trattato CEE . Essi non costituiscono pertanto prodotti ai sensi dell' art . 95 dello stesso trattato .
26 Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che una norma nazionale di legge o di regolamento che riservi l' esenzione fiscale dinanzi descritta ai soli depositi a risparmio costituiti in moneta nazionale presso istituti finanziari con sede sociale nello Stato membro interessato non è incompatibile con gli artt . da 59 a 66, nonché 95 del trattato CEE .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Le spese sostenute dal regno del Belgio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Vredegerecht del cantone di Beveren, con sentenza 28 ottobre 1986, dichiara :
1 ) Una norma nazionale di legge o di regolamento che riservi il beneficio di un' esenzione fiscale - contemplata, in materia di imposta sul reddito, a favore della remunerazione ricavata da una determinata categoria di depositi a risparmio - ai soli depositi per i quali siano rispettati i tassi di interesse e i premi massimi stabiliti mediante regolamento non è incompatibile con gli obblighi che derivano per gli Stati membri dal combinato disposto dell' art . 5 del trattato CEE e degli artt . 3, lett . f ), e 85, dello stesso trattato, fatta salva la possibilità, per il giudice nazionale, di procedere eventualmente ad un esame per accertare se la disposizione controversa non si sia limitata a recepire tanto il metodo di limitazione della remunerazione dei depositi, quanto il livello massimo dei tassi adottati mediante accordi o pratiche concordate preesistenti .
2 ) Una norma nazionale di legge o di regolamento che riservi l' esenzione fiscale dinanzi descritta ai soli depositi a risparmio costituiti in moneta nazionale presso istituti finanziari con sede sociale nello Stato membro interessato non è incompatibile con gli artt . da 59 a 66, nonché 95 del trattato CEE .
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