Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Diritti d' autore - Normativa nazionale che autorizzi, in caso di uso pubblico di supporti del suono importati, la riscossione, oltre al diritto di rappresentazione, di un ulteriore diritto di riproduzione non contemplato dalle leggi dello Stato membro di provenienza - Ammissibilità
(Trattato CEE, artt. 30 e 36)
Massima
Gli artt. 30 e 36 del Trattato vanno interpretati nel senso che non ostano all' applicazione di una normativa nazionale che consenta ad una società nazionale di gestione dei diritti d' autore di riscuotere, per l' esecuzione pubblica di opere registrate su supporti del suono, oltre al diritto di rappresentazione, un compenso detto diritto complementare di riproduzione meccanica, nemmeno qualora siffatto diritto non sia contemplato dallo Stato membro in cui detti supporti sono stati regolarmente messi in commercio.
(In questa sentenza, la Corte, pronunciandosi sugli artt. 30 e 36 del Trattato negli stessi termini di cui alla sentenza 9 aprile 1987, Basset / SACEM, causa 402/85, Racc. pag. 1747, risolve una questione sostanzialmente identica).
Parti
Nel procedimento C-270/86,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d' appel di Parigi, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
J. Cholay,
Società "Bizon' s Club"
e
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 di detto Trattato,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori M. Díez de Velasco, presidente di sezione, C.N. Kakouris e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
(motivazione non riprodotta)
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d' appel di Parigi con ordinanza 9 aprile 1986, così come interpretata con ordinanza 21 gennaio 1987, dichiara:
Dispositivo
Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE vanno interpretati nel senso che non ostano all' applicazione di una normativa nazionale che consenta ad una società nazionale di gestione di diritti d' autore di riscuotere, per l' esecuzione pubblica a mezzo di supporti del suono, oltre al diritto di rappresentazione, un compenso detto "diritto complementare di riproduzione meccanica", anche qualora un siffatto diritto complementare non sia contemplato dallo Stato membro in cui detti supporti sono stati regolarmente messi in commercio.
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