Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Ricorso per inadempimento - Prova dell' inadempimento - Onere incombente alla Commissione - Deduzione in giudizio di elementi che dimostrino l' inadempimento - Confutazione a carico dello Stato membro convenuto
( Trattato CEE, art . 169 )
2 . Stati membri - Obblighi - Compito di sorveglianza affidato alla Commissione - Dovere degli Stati membri - Collaborazione alle indagini ed ai procedimenti giurisdizionali in fatto di inadempimento di Stato
( Trattato CEE, artt . 5, 155, 164 e 169 )
Massima
1 . Benché, in caso di procedimento per inadempimento a norma dell' art . 169 del trattato, spetti alla Commissione provare l' asserito inadempimento, lo Stato membro convenuto non può limitarsi, qualora la Commissione abbia fornito elementi sufficienti per dimostrare l' inadempimento, a negarne l' esistenza . Esso deve invece contestare in modo sostanziale e particolareggiato i dati prodotti e le conseguenze che ne derivano . In mancanza di ciò, i fatti allegati si devono considerare provati .
2 . A norma dell' art . 5 del trattato, gli Stati membri devono facilitare alla Commissione lo svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, a norma dell' art . 155, nel vigilare sull' applicazione delle norme del trattato nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso . Costituisce quindi per uno Stato membro inadempimento dei suoi obblighi il rifiuto di collaborare con la Commissione in occasione di indagini da questa condotte per accertare se normative e prassi in vigore in detto Stato costituissero trasgressioni del diritto comunitario . Il rifiuto di collaborare è tanto più grave quando continua dinanzi alla Corte . Esso impedisce alla Corte stessa di svolgere il compito assegnatole dall' art . 164 del trattato e costituisce quindi un grave ostacolo per l' amministrazione della giustizia .
Parti
Nella causa 272/86,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Senofonte Yataganas, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Giorgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . Nicos Frangakis, consigliere giuridico addetto alla sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee e dal sig . Asteris Pliakos, agente del Ministero del commercio, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata, 117, Val Sainte Croix,
convenuta,
causa avente ad oggetto la declaratoria che, vietando le importazioni di olio di oliva dagli altri Stati membri e dai paesi terzi, nonché le esportazioni dello stesso prodotto, salvo l' olio d' oliva vergine delle qualità extra e fine confezionato in imballaggi di contenuto non superiore ai 5 litri, e non trasmettendo alla Commissione le informazioni prescritte a questo scopo, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 30, 34 e 5 del trattato CEE, nonché del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n . 136, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( GU 172, pag . 3025 ) ed in particolare dell' art . 3 dello stesso regolamento,
LA CORTE,
composta dai signori : Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, Y . Galmot, C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : J.L . da Cruz Vilaça
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 23 febbraio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 28 aprile 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 novembre 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far accertare che, vietando le importazioni di olio di oliva dagli altri Stati membri e dai paesi terzi, nonché le esportazioni dello stesso prodotto, ad eccezione dell' olio di oliva vergine delle qualità extra e fine confezionato in imballaggi di contenuto non superiore a 5 litri, e non comunicando alla Commissione le informazioni prescritte a questo scopo, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 30, 34 e 5 del trattato CEE, nonché del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n . 136, relativo ad un' organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi ( GU 172, pag . 3025 ) ed in particolare dell' art . 3 dello stesso .
2 Avendo ricevuto reclami da vari operatori economici, secondo i quali le importazioni di olio di oliva nella Repubblica ellenica davano luogo a problemi, il 13 agosto 1984 la Commissione inviava un telex alle autorità elleniche nel quale dichiarava che, a partire dall' adesione della Repubblica ellenica, non era stata importata in Grecia alcuna partita di olio d' oliva, né dagli Stati membri né dai paesi terzi . Prendendo spunto dalle lagnanze di un operatore italiano che per due volte avrebbe tentato di importare in Grecia olio d' oliva senza ottenere l' autorizzazione delle competenti autorità, la Commissione chiedeva se le importazioni di olio d' oliva di origine comunitaria nella Repubblica ellenica potevano effettuarsi liberamente, conformemente alla normativa comunitaria, ed in particolare a quali formalità amministrative fossero subordinate le importazioni stesse . Dopo due solleciti della Commissione, la Repubblica ellenica rispondeva, il 4 aprile 1985, che l' importazione di olio d' oliva da paesi della Comunità era libera .
3 Quanto alle esportazioni, il 1° febbraio 1985 la Commissione inviava un telex al ministro greco dell' agricoltura, nel quale dichiarava di esser stata informata che il governo ellenico aveva adottato provvedimenti che vietavano - o quanto meno assoggettavano a talune condizioni - l' esportazione di olio d' oliva vergine sfuso delle qualità extra e fine negli altri Stati membri e nei paesi terzi . Con lettera 14 febbraio 1985, il ministro greco dell' agricoltura informava la Commissione che la prolungata siccità dell' anno precedente aveva provocato una scarsità di olio d' oliva delle qualità extra e fine sul mercato greco, con immediate ripercussioni sui prezzi . Così stando le cose, il governo ellenico avrebbe deciso di non consentire temporaneamente le esportazioni di queste due qualità di olio d' oliva . Il ministro chiedeva che gli uffici competenti della Commissione cercassero una soluzione a questo problema eccezionale concertandosi con gli uffici competenti del ministro greco dell' agricoltura .
4 Il 24 aprile 1985 la Commissione diffidava il governo greco a presentare le sue osservazioni sull' addebito che detti ostacoli all' importazione e all' esportazione, nonché l' omissione di fornire le informazioni richieste, costituivano infrazione degli artt . 30, 34 e 5 del trattato CEE nonché del regolamento ( CEE ) n . 136/66 . Non avendo ottenuto risposta, il 21 ottobre 1985 la Commissione emanava un parere motivato nel quale si ribadivano essenzialmente gli argomenti già esposti nella lettera di diffida .
5 Con lettera 6 marzo 1986 il governo ellenico rispondeva che un calo eccezionale della produzione di olio d' oliva delle categorie extra e fine nella stagione 1984/85 aveva provocato un notevole aumento dei prezzi . Onde normalizzare il mercato e tutelare il reddito dei consumatori, il governo ellenico si era visto costretto ad adottare provvedimenti di carattere provvisorio, per non autorizzare l' esportazione delle sole categorie summenzionate . Le importazioni di olio d' oliva erano libere .
6 Il 10 aprile 1976 la Commissione inviava al governo ellenico una lettera di diffida ulteriore, nella quale si faceva carico alla Repubblica ellenica non solo di continuare ad applicare il divieto di esportare olio d' oliva extra e fine, ma di averlo esteso anche a tutti gli altri tipi di olio di oliva commestibile, nonché all' olio destinato all' industria . Era consentita solo l' esportazione di olio extra e fine imballato in recipienti di contenuto non superiore ai 5 litri .
7 Dato che questa lettera non aveva seguito, la Commissione emetteva un ulteriore parere motivato il 26 giugno 1986 . Con lettera 18 luglio 1986, le autorità elleniche segnalavano alla Commissione che, negli ulteriori due mesi, operatori privati e cooperative avevano esportato 55 OOO tonnellate di olio d' oliva commestibile sfuso . In seguito, la Commissione proponeva il presente ricorso .
8 Rispondendo ad una domanda della Corte, il governo ellenico dichiarava di aver adottato provvedimenti di controllo per l' esportazione delle qualità extra e fine durante il periodo 10 gennaio - 10 maggio 1985 . Il periodo sarebbe stato prorogato fino al 10 giugno 1985 .
9 A norma dell' art . 21 del suo statuto, la Corte ha poi invitato il governo ellenico, con lettere 23 ottobre 1987, 14 gennaio 1988 e 27 gennaio 1988, ad illustrare le formalità amministrative e a produrre le norme che disciplinavano l' importazione e l' esportazione d' olio d' oliva dal 1984 .
10 Nella lettera del 26 novembre 1987 il governo ellenico negava, eccezion fatta per i provvedimenti temporanei in fatto di esportazione soprammenzionati, l' esistenza di qualsiasi disposizione restrittiva in fatto di importazione e di esportazione di olio di oliva . Nella lettera 24 gennaio 1988 il governo ellenico ammetteva l' esistenza di una prassi amministrativa bancaria . La trafila prescritta consisteva in una domanda da presentarsi alla Banca di Grecia o ad una delle sue filiali locali, con la duplice finalità di consentire agli interessati di procedere ad importazioni o ad esportazioni, nonché ad evitare la fuga di divise . Nel telex del 3 febbraio 1988 il governo forniva alcune informazioni su detto procedimento . A suo dire, l' esame delle domande si effettuava "sotto il profilo dei problemi valutari" e nel contempo doveva accertare che "il prezzo unitario della merce non fosse molto inferiore ai prezzi correnti noti ".
11 Tuttavia il governo greco non ha prodotto alcuna disposizione . Nemmeno all' udienza i suoi rappresentanti sono stati in grado di presentarne .
12 Per una più ampia esposizione dei fatti, del procedimento, dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in seguito solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
Sull' esistenza di restrizioni delle esportazioni e delle importazioni di olio d' oliva
13 La Repubblica ellenica ammette di aver vietato le esportazioni d' olio d' oliva delle qualità extra e fine durante il periodo 10 gennaio - 10 giugno 1985 . A questo proposito sostiene che le restrizioni erano giustificate dalla penuria di olio d' oliva delle qualità in questione .
14 Per il periodo successivo al 10 giugno 1985, la Commissione sostiene non solo che la Repubblica ellenica ha continuato a vietare l' esportazione di olio d' oliva delle qualità extra e fine, ma che ha esteso il divieto a tutti i tipi di olio di oliva commestibile, nonché all' olio lampante . Era consentita l' esportazione unicamente dell' olio d' oliva commestibile confezionato in imballaggi di contenuto non superiore ai 5 litri .
15 La Commissione fa inoltre carico alla Repubblica ellenica di aver vietato l' importazione d' olio d' oliva . Tra il 1981 e il 1986 la Repubblica ellenica avrebbe importato solo 2 005 tonnellate d' olio d' oliva raffinato proveniente dall' Italia, del resto immediatamente riesportato . La Commissione sostiene quindi che il mercato greco dell' olio d' oliva è rimasto inaccessibile per molto tempo .
16 La Repubblica ellenica ha ribattuto che, salvo le restrizioni dell' esportazione dal gennaio al giugno del 1985, le esportazioni e le importazioni di olio d' oliva nella Repubblica ellenica erano libere . Essa sostiene in proposito che nel periodo indicato sono stati esportati notevoli quantitativi . Quanto alle importazioni la Repubblica ellenica assume che non vi era interesse da parte degli operatori economici, poiché la domanda poteva essere soddisfatta dalla produzione nazionale .
17 Si deve ricordare che, come la Corte ha deciso nelle sentenze 25 marzo 1982 ( Commissione c Paesi Bassi, cause 96/81 e 97/81, Racc . pag . 1791 e pag . 1819 ), nell' ambito di un procedimento per inadempimento, a norma dell' art . 169 del trattato, spetta alla Commissione dimostrare l' esistenza dell' asserito inadempimento . E quindi d' uopo accertare se la Commissione abbia dimostrato l' esistenza di restrizioni dell' esportazione e dell' importazione di olio d' oliva, praticate dal governo ellenico in ispregio del trattato .
18 A questo proposito, il governo ellenico ha ammesso, rispondendo alle reiterate domande della Corte, che era necessario seguire una prassi amministrativa bancaria per controllare l' uso delle divise . La Commissione ha dichiarato dinanzi alla Corte di non contestare, nell' ambito della presente causa, detta procedura amministrativa come tale . Essa assume tuttavia che l' applicazione di detto procedimento si risolve in effettive restrizioni degli scambi .
19 Restrizioni in questo senso per l' esportazione d' olio d' oliva sono state ammesse dal governo ellenico per il periodo 10 gennaio - 10 giugno 1985 . Per il periodo successivo, la Commissione ha addotto i reclami di vari operatori economici della Comunità, nonché del governo italiano che dichiaravano l' esistenza di tentativi infruttuosi e reiterati di esportare e di importare olio d' oliva sfuso . All' udienza, i rappresentanti del governo ellenico non hanno potuto confutare in modo convincente i fatti esposti in detti reclami . Inoltre, i dati prodotti dalla Commissione indicano che, salvo per l' olio d' oliva vergine di qualità extra e fine confezionato in imballaggi contenenti non più di 5 litri, l' esportazione di olio di oliva è stata effettuata solo in via eccezionale .
20 Quanto alle importazioni, è pacifico che, salvo un piccolo quantitativo immediatamente riesportato, nessuna partita d' olio d' oliva è stata importata nella Repubblica ellenica dal 1981 e ciò nonostante una penuria che si è protratta, a detta del governo ellenico negli anni 1984 e 1985 sul suo mercato a causa di un cattivo raccolto . Non convince la spiegazione fornita dal governo ellenico, secondo la quale i prezzi dell' olio di oliva negli altri Stati membri, e in particolare in Italia, erano più alti che nella Repubblica ellenica, sicché non era possibile vendere sul mercato greco l' olio di questi Stati membri . Infatti le domande di vari operatori economici prodotte a questo scopo dalla Commissione dimostrano che vi era interesse ad importare olio d' oliva nella Repubblica ellenica . Il governo greco non è riuscito a spiegare perché queste domande non siano state accolte entro un termine ragionevole .
21 E perciò d' uopo constatare che la Commissione ha fornito elementi sufficienti per dimostrare che il governo ellenico ha praticato restrizioni all' esportazione e all' importazione di olio d' oliva . Poiché la prassi amministrativa vigeva indistintamente per i rapporti della Repubblica ellenica con gli Stati membri e con i paesi terzi, le restrizioni nei confronti di questi ultimi vanno presunte . Così stando le cose, incombeva alla Repubblica ellenica confutare in modo sostanziale e particolareggiato i dati prodotti e le conseguenze che ne derivano . Poiché il governo ellenico non ha fornito alla Corte alcun elemento in proposito, si devono considerare provati i fatti allegati dalla Commissione .
Sull' infrazione degli artt . 30 e 34 del trattato
22 A norma degli artt . 30 e 34 del trattato, le restrizioni quantitative dell' importazione e dell' esportazione, nonché qualsiasi misura d' effetto equivalente, sono vietate tra gli Stati membri . L' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 136/66 vieta le stesse restrizioni negli scambi con i paesi terzi . Nella fattispecie, la restrizioni praticate dalla Repubblica ellenica sopra nominate costituiscono infrazione di queste disposizioni .
23 D' altro canto si deve ricordare che, come la Corte ha già ripetutamente deciso ( vedasi sentenza 7 febbraio 1984, Jongeneel Kaas, causa 237/83, Racc . pag . 483 ), gli Stati membri sono tenuti, se vi è un regolamento che istituisce un' organizzazione comune di mercato in un determinato settore, ad astenersi dall' adottare qualsiasi misura che possa derogarvi o menomarla . Il regolamento ( CEE ) n . 136/66 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi non consente agli Stati membri di prendere iniziative unilaterali . Restringendo l' esportazione e l' importazione dell' olio di oliva, la Repubblica ellenica ha perciò disconosciuto i sistemi e i principi che governano l' organizzazione dei mercati nel settore dei grassi .
24 La Repubblica ellenica, se riteneva che nel settore dell' olio d' oliva talune difficoltà economiche imponessero l' adozione di misure di salvaguardia, avrebbe dovuto valersi dei procedimenti contemplati dal regolamento ( CEE ) n . 136/66, in particolare dall' art . 13 . Il fatto che la Commissione non abbia risposto ad una lettera del ministro ellenico dell' agricoltura che chiedeva una soluzione per questi problemi non esime la Repubblica ellenica dall' osservanza delle norme comunitarie vigenti in materia .
25 Si deve perciò constatare che, vietando le importazioni di olio di oliva da altri Stati membri e da paesi terzi, nonché le esportazioni dello stesso prodotto, salvo per quel che riguarda l' olio d' oliva vergine di qualità extra e fine, confezionato in imballaggi non superiori ai 5 litri di contenuto, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma degli artt . 30 e 34 del trattato CEE e del regolamento ( CEE ) n . 136/66 .
Sulla contravvenzione all' art . 5 del trattato
26 La Commissione ritiene inoltre che il governo ellenico, omettendo di fornire alla Commissione le informazioni richieste e tardando eccessivamente a trasmetterle, sia venuto meno agli obblighi che gli incombono a norma dell' art . 5 del trattato .
27 La Repubblica ellenica ha ribattuto che gli eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni e dei dati non sono dovuti alla mancanza di spirito di collaborazione con la Commissione, bensì alla ripartizione delle competenze tra i vari uffici dello stato .
28 Emerge dal fascicolo che la Commissione ha chiesto alla Repubblica ellenica, più volte, quali fossero le formalità amministrative alle quali erano soggette le importazioni di olio di oliva . La risposta non è mai stata fornita .
29 Solo dopo reiterate richieste della Corte, basate sull' art . 21 dello statuto, di conoscere le formalità amministrative e le disposizioni di legge nazionali che disciplinavano l' importazione e l' esportazione dell' olio d' oliva dal 1984, la Repubblica ellenica ha infine ammesso l' esistenza di una prassi amministrativa bancaria in materia . Tuttavia la Repubblica ellenica non ha prodotto alcuna norma, neppure di natura puramente interna, sulla quale detta prassi si sarebbe basata .
30 Si deve ricordare che gli Stati membri sono tenuti, a norma dell' art . 5 del trattato CEE, a facilitare alla Commissione lo svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, a norma dell' art . 155 del trattato CEE, nel vegliare sull' applicazione delle norme del trattato nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso trattato . E questo lo scopo per cui la Commissione ha formulato la sua richiesta .
31 Il rifiuto del governo ellenico di collaborare con la Commissione ha impedito a questa istituzione di prendere conoscenza di una prassi amministrativa e di verificare se comportasse ostacoli per gli scambi di olio d' oliva . Questa mancanza di collaborazione è tanto più grave in quanto è continuata dinanzi alla Corte . Questa non è in grado di svolgere il compito che le viene assegnato dall' art . 164 del trattato, cioè garantire il rispetto del diritto nell' interpretazione e nell' applicazione del trattato, se un governo non dà seguito alle sue domande . La condotta del governo ellenico ha perciò costituito nella fattispecie un grave ostacolo per l' amministrazione della giustizia .
32 Così stando le cose, si deve dichiarare che, non trasmettendo alla Commissione le informazioni richieste, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell' art . 5 del trattato .
33 Dal complesso delle considerazioni che precedono si desume che è d' uopo dichiarare che :
- vietando le importazioni d' olio d' oliva dagli altri Stati membri e dai paesi terzi nonché le esportazioni dello stesso prodotto, salvo per l' olio d' oliva vergine della qualità extra e fine, confezionato in imballaggi di contenuto non superiore ai 5 litri, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 30 e 34 del trattato, nonché del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 136/66, del 22 settembre 1966, relativo all' organizzaione comune dei mercati nel settore dei grassi, ed in particolare dell' art . 3 dello stesso;
- non trasmettendo alla Commissione le informazioni richieste in merito, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell' art . 5 del trattato .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è fatta richiesta . La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e va condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Vietando le importazioni d' olio d' oliva dagli altri Stati membri e dai paesi terzi nonché le esportazioni dello stesso prodotto, salvo per l' olio d' oliva vergine della qualità extra e fine, confezionato in imballaggi di contenuto non superiore ai 5 litri, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 30 e 34 del trattato, nonché del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 136/66, del 22 settembre 1966, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, ed in particolare dell' art . 3 dello stesso .
2 ) Non trasmettendo alla Commissione le informazioni richieste in merito, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell' art . 5 del trattato .
3 ) Le spese sono poste a carico della Repubblica ellenica .
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