Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Ricorso per inadempimento - Termine impartito allo Stato membro nel parere motivato - Cessazione successiva dell' inadempimento - Interesse alla prosecuzione dell' azione
( Trattato CEE, art . 169 )
2 . Stati membri - Obblighi - Esecuzione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
Parti
Nella causa 283/86,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Etienne Lasnet, consigliere giuridico della Commissione, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il sig . Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig . Jan Devadder, consigliere aggiunto presso il ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement, in qualità di agente, con domicilio eletto presso l' ambasciata del Belgio a Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il far dichiarare che il regno del Belgio, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE ( GU L 213, pag . 1 ), relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio ( gruppo 718 CITI ), nonchè dei depositari ( gruppo 720 CITI ), è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva nonchè dagli artt . 189, 3° comma, e 5, 1° comma, del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori : A.J . Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling e Y . Galmot, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 25 febbraio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 25 febbraio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 novembre 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso ex art . 169 del trattato CEE, volto a far dichiarare che il regno del Belgio, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio, gruppo 718 CITI, nonché dei depositari, gruppo 720 CITI ( GU L 213, pag . 1 ) è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva nonché dagli artt . 189, 3° comma, e 5, 1° comma, del trattato CEE .
2 Ai sensi dell' art . 8 della direttiva n . 82/470/CEE, gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il termine di 18 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Detto termine è spirato il 2 gennaio 1984 .
3 Non avendo ricevuto dal governo belga, entro il termine prescritto, alcuna comunicazione relativa ai provvedimenti di attuazione di detta direttiva, la Commissione gli ha notificato, il 16 aprile 1985, una lettera d' intimazione invitandolo a presentare, entro due mesi, le sue osservazioni in merito . Le osservazioni del governo belga, comunicate con lettere datate 2 e 28 agosto 1985, non sono state considerate soddisfacenti dalla Commissione, che ha quindi emesso, l' 11 aprile 1986, un parere motivato ex art . 169, 1° comma, del trattato . In risposta a detto parere il governo belga, con lettera 4 settembre 1986, ha reso note le difficoltà che avevano impedito l' adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva . Constatato che il regno del Belgio non aveva ancora emanato detti provvedimenti, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento .
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
5 Il governo belga riconosce di non avere ancora emanato tutte le disposizioni interne necessarie all' attuazione della direttiva . Esso ha affermato in udienza che, per quel che concerne gli agenti di viaggio, la legislazione belga era attualmente conforme alle prescrizioni della direttiva, a seguito dell' emanazione del regio decreto 22 ottobre 1987, che modifica il regio decreto 30 giugno 1966 sulla disciplina giuridica delle agenzie di viaggio . Quanto agli ausiliari dei trasporti, il governo belga ha segnalato che è stato elaborato un disegno di legge onde modificare la legge 26 giugno 1967 sulla disciplina giuridica degli ausiliari dei trasporti di merci, ma che detto disegno non era ancora stato sottoposto all' approvazione del Parlamento, a causa dello scioglimento delle camere alla fine dell' anno precedente .
6 La censura relativa all' omessa adozione di provvedimenti d' attuazione della direttiva relativi agli agenti di viaggio dev' essere esaminata dalla Corte . Infatti, pur se si consideri che la legislazione emanata dal regno del Belgio abbia fatto venir meno l' inadempimento, il che la Commissione contesta poiché non sono state designate le autorità e gli enti nazionali competenti, come richiesto dagli artt . 4 e 7 della direttiva, è costante giurisprudenza della Corte che, ove l' inadempimento sia eliminato dopo il termine impartito ex art . 169, 2° comma, del trattato, vi è ancora interesse alla prosecuzione dell' azione .
7 Al riguardo, devesi ricordare che, come da costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive .
8 Si deve dunque dichiarare che il regno del Belgio, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del trattato CEE .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché il convenuto è rimasto soccombente, va condannato alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del trattato CEE .
2 ) Il regno del Belgio è condannato alle spese .
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