Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Ricorso d' annullamento - Ricorso diretto contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio - Adozione nelle more del giudizio di un regolamento, del pari impugnato, che istituisca un dazio antidumping definitivo della stessa entità - Ricorso divenuto privo d' oggetto - Non luogo a provvedere
( Trattato CEE, art . 173 )
2 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Importazioni da paesi che non abbiano un' economia di mercato - Aspetto da prendersi in considerazione in primo luogo - Prezzo effettivamente praticato per un prodotto analogo in un paese terzo con economia di mercato
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2, n . 5 )
3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale e del prezzo d' esportazione - Adeguamenti diretti a consentire un valido confronto - Fattori che possono giustificare gli adeguamenti
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2, nn . 9 e 10 )
4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Fattori da prendere in considerazione - Volume delle importazioni che costituiscono oggetto del dumping - Valutazione complessiva, non già esportatore per esportatore, degli effetti delle importazioni
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4, n . 2 )
5 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Proposte di impegni in fatto di prezzi - Accettazione - Potere discrezionale delle istituzioni
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 10 )
Massima
1 . Il ricorso diretto contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio diviene privo d' oggetto, di guisa che non vi è per la Corte più motivo di statuire, qualora detto regolamento sia sostituito nelle more del giudizio da un altro, del pari impugnato dal ricorrente, che istituisce un dazio antidumping definitivo e le somme garantite dal dazio provvisorio siano state riscosse, a norma del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, nell' entità da questo stabilita .
2 . Nel contesto del procedimento per la determinazione di dazi antidumping, il valore normale della merce che costituisce oggetto di dumping dev' essere stabilito, nel caso d' importazioni da paesi che non abbiano un' economia di mercato, secondo quanto stabilisce l' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84 . Questa disposizione - la quale mira ad evitare che vengano presi in considerazione prezzi e costi di paesi che non abbiano un' economia di mercato in quanto normalmente non sono la risultante delle forze che operano sul mercato - dà la precedenza al prezzo praticato per una merce analoga in un paese terzo con economia di mercato .
3 . Nel contesto del procedimento per determinare i dazi antidumping, l' art . 2, nn . 9 e 10, del regolamento n . 2176/84, ai fini di un confronto valido fra i prezzi d' esportazione ed il valore normale, dopo che questi siano già stati calcolati secondo i metodi prescritti a tale scopo, contempla adeguamenti in ragione delle differenze che influiscono sulla paragonabilità dei prezzi, sotto l' aspetto delle caratteristiche fisiche della merce, delle quantità, delle condizioni di vendita, degli oneri all' importazione e delle imposte indirette . Questi adeguamenti vanno effettuati esclusivamente a causa di differenze relative ai fattori summenzionati .
4 . Quando si tratta di valutare il danno causato dal dumping, il volume delle importazioni, a norma dell' art . 4, n . 2, del regolamento n . 2176/84, è solo uno degli aspetti da prendere in considerazione .
Quando le merci che costituiscono oggetto di dumping provengono da vari paesi, gli effetti delle importazioni devono, in linea di principio, essere valutati complessivamente . Risponde agli scopi perseguiti dal regolamento soprammenzionato il consentire alle autorità comunitarie di esaminare l' effetto del complesso di tali importazioni per l' industria comunitaria e, di conseguenza, di adottare provvedimenti adeguati nei confronti di tutti gli esportatori, anche se il volume delle esportazioni di ciascuno di essi è modesto .
5 . Nessuna disposizione del regolamento n . 2176/84 obbliga le istituzioni comunitarie ad accettare le proposte d' impegni in fatto di prezzi formulate dagli operatori economici coinvolti nelle indagini che hanno preceduto l' istituzione di dazi antidumping . Dall' art . 10 di detto regolamento emerge al contrario che spetta alle istituzioni valutare se gli impegni proposti siano accettabili .
Le istituzioni restano entro i limiti del loro potere discrezionale quando respingono, previo esame, una proposta d' impegni per il motivo che l' aumento dei prezzi proposto è insufficiente per eliminare il danno, che esso si estende su un periodo troppo lungo ed è subordinato ad una condizione di cui esse non possono controllare l' osservanza .
Parti
Nelle cause riunite 294/86 e 77/87,
Technointorg, con sede in Mosca, con l' avv . Eduard Marissens, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains ( causa 294/86 ),
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . John Temple Lang, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l' annullamento, ai sensi degli artt . 173 e 174 del trattato CEE, del regolamento della Commissione 9 settembre 1986, n . 2800, "che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di congelatori originari dell' URSS, accetta gli impegni assunti nell' ambito della procedura relativa alle importazioni di alcuni tipi di congelatori originari della Iugoslavia e della Repubblica democratica tedesca e chiude la procedura stessa, nonché chiude la procedura relativa alle importazioni di alcuni tipi di congelatori" ( GU L 259, pag . 14 ), e in particolare del suo art . 1,
e
Technointorg, con sede in Mosca, con l' avv . Eduard Marissens, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains ( causa 77/87 ),
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori H.-L . Lambers, direttore del suo servizio giuridico, ed E.H . Stein, consigliere giuridico presso lo stesso servizio, assistiti dall' avv . Francis Jacobs, Queen' s Counsel, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . John Temple Lang, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
interveniente,
causa avente ad oggetto l' annullamento, ai sensi degli artt . 173 e 174 del trattato CEE, del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1986, n . 29/87, "che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di congelatori originari dell' Unione Sovietica" ( GU 1987, L 6, pag . 1 ),
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida, U . Everling, Y . Galmot e R . Joliet, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : J.A . Pompe, vice cancelliere
vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 1° giugno 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate nell' udienza del 6 luglio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti depositati in cancelleria rispettivamente il 26 novembre 1986 e il 18 marzo 1987, la Technointorg ha proposto a questa Corte, in forza dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, due ricorsi di cui il primo, registrato col numero 294/86, mira all' annullamento del regolamento della Commissione 9 settembre 1986, n . 2800, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di congelatori originari dell' Unione Sovietica ( GU L 259, pag . 14; in prosieguo : il "regolamento provvisorio "), e in particolare del suo art . 1, e il secondo, registrato col numero 77/87, mira all' annullamento del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1986, n . 29/87, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di congelatori originari dell' Unione Sovietica ( GU L 6, pag . 1; in prosieguo "il regolamento definitivo "), nella misura in cui questi regolamenti riguardano la Technointorg .
2 Con atti separati, anch' essi depositati il 26 novembre 1986 e il 18 marzo 1987, la Technointorg ha proposto due domande di provvedimenti urgenti, di cui la prima intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione, nei suoi confronti, del regolamento provvisorio, e la seconda intesa alla sospensione dell' esecuzione, nei suoi confronti, del regolamento definitivo, finché la Corte non abbia statuito sui ricorsi proposti in via principale .
3 Con ordinanze del presidente della Corte rispettivamente 17 dicembre 1986 e 9 aprile 1987, le suddette domande di provvedimenti urgenti sono state respinte, con riserva della decisione sulle spese .
4 Con ordinanza 8 maggio 1987, la Corte ha ammesso l' intervento della Commissione nella causa 77/87, a sostegno delle conclusioni del Consiglio .
5 Con ordinanza 8 luglio 1987, le cause 294/86 e 77/87 sono state riunite ai fini del procedimento e della sentenza .
6 La Technointorg esporta nella Comunità congelatori di tipo armadio ( codici Nimexe 84.15 - 41 e 46 ) originari dell' Unione Sovietica . Nel settembre 1985 il Comitato europeo dei fabbricanti di elettrodomestici presentava alla Commissione, in nome di produttori che rappresentavano in pratica la totalità della produzione comunitaria di congelatori, un reclamo secondo cui le importazioni di alcuni tipi di congelatori originari della Repubblica democratica tedesca, dell' Unione Sovietica e della Iugoslavia costituivano oggetto di pratiche di dumping e arrecavano pregiudizio all' industria comunitaria .
7 Nel corso del procedimento antidumping iniziato in base al regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ), la Commissione riteneva necessario distinguere, fra i congelatori che assertivamente costituivano oggetto di dumping, i modelli di tipo cofano ( codice Nimexe 84.15 - 32 ) dai modelli di tipo armadio ( codici Nimexe 84.15 - 41 e 46 ), poiché tali prodotti non erano "prodotti simili" ai sensi della normativa comunitaria .
8 Per i modelli di tipo cofano, la Commissione decideva, con l' art . 4 del regolamento provvisorio, di chiudere il procedimento antidumping . Per contro, per i modelli di tipo armadio, mentre accettava gli impegni assunti dagli esportatori della Iugoslavia e della Repubblica democratica tedesca e chiudeva l' inchiesta nei loro confronti, la Commissione istituiva, con l' art . 1 del suddetto regolamento, un dazio antidumping provvisorio del 33% sui congelatori originari dell' Unione Sovietica .
9 A norma del suo art . 6, 2° comma, questo regolamento si applicava, relativamente all' imposizione del dazio antidumping provvisorio, solo per un periodo di quattro mesi o fino all' adozione, da parte del Consiglio, di misure definitive prima della scadenza di detto periodo . In pendenza della causa promossa per il suo annullamento, esso veniva sostituito dal regolamento definitivo, impugnato dalla Technointorg col secondo ricorso, proposto il 18 marzo 1987 .
10 Con telex 20 marzo 1986, la Commissione ha sostenuto che il ricorso nella causa 294/86, mirante all' annullamento del regolamento provvisorio, è divenuto privo di oggetto dal momento che questo regolamento non è più in vigore . Nelle sue osservazioni presentate il 6 aprile 1987, la Technointorg ha fatto valere che il Consiglio, ordinando la riscossione degli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio, si è limitato a dare esecuzione al regolamento della Commissione e che essa stessa potrebbe pretendere il rimborso di detti importi soltanto qualora la Corte annulli il regolamento che li ha istituiti . Essa sostiene inoltre di aver interesse ad impugnare il regolamento provvisorio, in quanto potrebbe basarsi su qualsiasi vizio di legittimità accertato dalla Corte per chiedere un risarcimento di danni .
11 Si deve quindi, in via preliminare, stabilire se la Technointorg continui ad aver interesse all' impugnazione del regolamento provvisorio, anche dopo che questo è stato sostituito dal regolamento definitivo .
12 In proposito si deve osservare che, tenuto conto del fatto che gli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio sono stati riscossi, a norma dell' art . 2 del regolamento definitivo, secondo l' aliquota del dazio imposto definitivamente, la Technointorg non può far valere alcun effetto giuridico derivante dal regolamento provvisorio .
13 Quanto all' interesse consistente nella possibilità, per la Technointorg, di far dichiarare nullo il regolamento provvisorio al fine di chiedere, su tale base, un risarcimento di danni, si deve rilevare che la Technointorg potrebbe dedurre l' illegittimità del regolamento definitivo a sostegno di una domanda di riparazione di eventuali danni causati dal regolamento provvisorio .
14 Stando così le cose, si deve concludere che il ricorso nella causa 294/86 è divenuto privo di oggetto e che perciò non vi è luogo a statuire in proposito .
15 La Corte si limiterà quindi all' esame dei mezzi dedotti nell' ambito della causa 77/87 .
16 Per quanto riguarda il contesto normativo e gli antefatti della causa, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati qui di seguito solo per quanto necessario al ragionamento della Corte .
A - Sulla violazione del principio generale relativo al rispetto del diritto alla difesa
17 La Technointorg fa valere che la Commissione e il Consiglio non hanno tenuto conto della procura data al sig . Astakhov, il quale la rappresentava nel procedimento antidumping di cui trattasi, e, in particolare, che la Commissione non gli ha chiesto alcuna informazione, né gli ha inviato il questionario destinato agli esportatori, contrariamente a quanto disposto dall' art . 7, n . 1, lett . b ), del suddetto regolamento n . 2176/84 . Essa contesta, quindi, l' addebito relativo al rifiuto di collaborazione, che le viene mosso nei punti 2 e 3 del regolamento definitivo .
18 Al riguardo si deve constatare anzitutto che, com' è provato dai documenti contenuti nel fascicolo di causa, copie del questionario destinato agli esportatori e l' avviso di apertura dell' inchiesta antidumping sono stati trasmessi, per raccomandata, alla Technointorg al suo indirizzo di Mosca . In effetti, dalla ricevuta dell' ufficio postale prodotta in causa risulta che questo invio ha avuto luogo il 17 dicembre 1985, e la Technointorg, in un telex da lei inviato alla Commissione il 18 febbraio 1986, ha accusato ricevuta del questionario ed ha chiesto una proroga del termine per la risposta . In udienza, la Technointorg ha inoltre ammesso di non aver mai risposto a detto questionario .
19 In tali circostanze, poiché la Technointorg ha avuto essa stessa la possibilità di fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie e si è astenuta dal farlo, le autorità comunitarie avevano il diritto di fondarsi sui dati di cui disponevano, e non è necessario stabilire se il sig . Astakhov sia stato o meno posto in grado, dalla Commissione, di partecipare al procedimento .
20 Il primo mezzo deve perciò essere disatteso .
B - Sul difetto di motivazione, in contrasto con l' art . 190 del trattato CEE
21 La Technointorg sostiene che la motivazione contenuta nei punti 14, 17 e 18 del regolamento definitivo, per quanto riguarda, rispettivamente, la determinazione della sua quota di mercato, la nozione di interesse della Comunità e l' imposizione del dazio secondo l' aliquota del 33%, è insufficiente .
22 In merito all' argomento della Technointorg relativo al fatto che il Consiglio non avrebbe risposto alla sua affermazione secondo cui l' aumento della sua quota di mercato nel Regno Unito e nel Belgio non significava che fosse aumentata la sua quota sull' intero mercato comunitario, basta rilevare che il punto 14 del regolamento definitivo indica che il consumo nella Comunità rimaneva stabile, mentre le importazioni originarie dell' Unione Sovietica aumentavano di oltre 20 000 unità dal 1981 al 1985 . D' altra parte, il punto 13 dello stesso regolamento rimanda alle dettagliate constatazioni fatte in proposito dalla Commissione nel regolamento provvisorio, e in particolare nel punto 23 .
23 Quanto al rifiuto di accettare le obiezioni sollevate dalla Peja Import BV, uno degli importatori comunitari ai quali la Commissione ha chiesto informazioni e presso i quali ha effettuato accertamenti, ed in particolare il suo argomento relativo all' interesse della Comunità a non far cessare le importazioni nei Paesi Bassi di congelatori originari dell' Unione Sovietica, onde evitare misure di ritorsione, il punto 17 del regolamento definitivo indica in modo adeguato che le difficoltà incontrate dall' industria comunitaria e l' importanza economica e sociale di quest' ultima sono le ragioni che hanno indotto il Consiglio a concludere che l' interesse della Comunità esigeva l' istituzione di un dazio antidumping definitivo .
24 Infine, relativamente all' imposizione di questo dazio secondo l' aliquota del 33%, il punto 18 del regolamento definitivo precisa che il dazio del 33%, inferiore al margine di dumping determinato, è necessario per eliminare il pregiudizio arrecato all' industria comunitaria, tenuto conto del prezzo di vendita necessario per garantire un equo profitto ai produttori efficienti della Comunità .
25 Da quanto precede risulta che il mezzo relativo all' insufficienza di motivazione dev' essere disatteso .
C - Sulla determinazione del valore normale in base al prezzo praticato sul mercato iugoslavo
26 La Technointorg fa valere che la Commissione non ha sufficientemente motivato la scelta della Iugoslavia come paese analogo .
27 Questo argomento è infondato . Il punto 6 del regolamento definitivo espone, in modo sufficientemente chiaro, i motivi per i quali la Commissione non ha accolto le obiezioni formulate in proposito dalla Technointorg .
28 Quest' ultima contesta poi il fatto che il valore normale sia stato determinato in base al prezzo praticato sul mercato iugoslavo . Basandosi sulle caratteristiche che differenziano il mercato iugoslavo da quello sovietico riguardo al livello dei redditi e ai metodi di fabbricazione dei congelatori, la Technointorg ritiene che il valore normale in Iugoslavia avrebbe dovuto essere costruito . Essa considera che, non accettando alcuno degli adeguamenti da lei suggeriti per neutralizzare le suddette caratteristiche, la Commissione e il Consiglio abbiano determinato il valore normale in modo irragionevole e inopportuno, in contrasto con l' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84 .
29 Si deve rilevare, in primo luogo, che l' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84 stabilisce che, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un' economia di mercato, il valore normale è determinato in maniera appropriata ed equa, in base a ) al prezzo al quale un prodotto simile di un paese terzo ad economia di mercato è realmente venduto, b ) al valore costruito di un prodotto simile in un paese terzo ad economia di mercato, oppure, c ) qualora questi criteri non forniscano una base adeguata, al prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto . Lo scopo di questa disposizione è quello di evitare che vengano presi in considerazione prezzi o costi di paesi non aventi un' economia di mercato, i quali, normalmente, non sono la risultante delle forze che si spiegano sul mercato .
30 Si deve rilevare, in secondo luogo, che il valore costruito, nel sistema dell' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84, ha la funzione di servire come sostituto del prezzo di vendita sul mercato interno del paese di produzione o d' esportazione in quanto base per la determinazione del valore normale . Perciò, non si deve ricorrere al valore costruito se non quando le circostanze facciano apparire illogico servirsi del prezzo interno . Questo valore dev' essere calcolato in modo che i risultati ottenuti siano il più possibile vicini al valore normale fondato sul prezzo interno . Le istituzioni dispongono in proposito di un potere discrezionale e la Technointorg non ha provato ch' esse se ne siano servite in modo errato, scegliendo, nella fattispecie, di basare il valore normale sui prezzi praticati sul mercato interno iugoslavo .
31 L' argomento della Technointorg secondo cui il valore normale avrebbe dovuto essere costruito, al fine di tener conto delle allegate differenze fra la Iugoslavia e l' Unione Sovietica, non può essere accolto . Le caratteristiche specifiche dei mercati devono esser prese in considerazione nell' ambito del raffronto tra il valore normale e il prezzo all' esportazione, alle condizioni stabilite dall' art . 2, nn . 9 e 10, del regolamento n . 2176/84 . Le istituzioni non hanno quindi agito in modo errato, determinando il valore normale in base al prezzo praticato sul mercato iugoslavo .
32 Questo mezzo dev' essere perciò disatteso .
D - Sul raffronto tra il prezzo all' esportazione e il valore normale
33 La Technointorg fa valere che la Commissione e il Consiglio, rifiutando di prendere in considerazione gli adeguamenti relativi alle allegate caratteristiche del mercato iugoslavo, con riguardo, in particolare, al livello dei redditi ed ai metodi di fabbricazione in Unione Sovietica, hanno violato l' art . 2, nn . 9 e 10, del regolamento n . 2176/84 . A suo avviso, l' obbligo di procedere ad un valido confronto, stabilito da questo articolo, implica che si dovrebbe procedere ad adeguamenti supplementari, anche se questi non sono espressamente previsti nell' art . 2, n . 10, che non conterrebbe un elenco tassativo .
34 In proposito si deve osservare che l' art . 2, nn . 9 e 10, per stabilire un valido confronto fra il prezzo all' esportazione e il valore normale, dopo che questi siano già stati calcolati secondo i metodi contemplati a tale scopo, prevede adeguamenti in ragione delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, a livello delle caratteristiche fisiche del prodotto, delle quantità, delle condizioni di vendita, degli oneri all' importazione e delle imposte indirette . Tali adeguamenti devono essere apportati esclusivamente in ragione di differenze relative ai fattori summenzionati, com' é stato affermato dalla Corte nella sentenza 7 maggio 1987 ( causa 255/84, Nachi Fujikoshi Corporation / Consiglio, Racc . 1987, pag . 1884 ).
35 Ora, le differenze allegate dalla Technointorg riguardano il livello dei salari ed i costi elevati delle parti componenti dei congelatori, e non rientrano, quindi, in alcuna delle categorie menzionate nell' art . 2, nn . 9 e 10, del regolamento n . 2176/84 .
36 Il suddetto mezzo dev' essere perciò disatteso .
E - Sulla determinazione del pregiudizio
37 Secondo la Technointorg, il pregiudizio sarebbe inferiore a quello determinato dal Consiglio e dalla Commissione . In proposito essa assume, in sostanza, che il mercato comunitario dei congelatori si suddivide in due fasce distinte : quella superiore, occupata dalla maggior parte dei produttori comunitari, comprenderebbe i congelatori più perfezionati e più cari; quella inferiore, occupata dai produttori dell' Europa orientale e da una minima parte dell' industria comunitaria, comprenderebbe i congelatori più semplici e meno cari . La Technointorg sostiene che i suoi congelatori, essendo prodotti poco costosi, non possono recare pregiudizio se non alla produzione comunitaria della fascia inferiore e che, perciò, l' effetto delle importazioni sull' insieme della produzione comunitaria non può essere che minimo .
38 In proposito si deve constatare che la Technointorg non ha fornito alcun elemento di prova che permetta di non considerare tutti i congelatori di tipo armadio come prodotti simili, ai sensi dell' art . 4, nn . 1 e 5, del regolamento n . 2176/84 .
39 Anche se le autorità comunitarie hanno raffrontato i congelatori sovietici con i modelli comunitari meno cari, ai fini della determinazione della sottoquotazione del prezzo dei primi, a norma dell' art . 4, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 2176/84, ciò non implica che altri modelli comunitari non entrino in concorrenza con i congelatori sovietici e che le importazioni dei prodotti di cui trattasi non incidano sull' insieme della produzione comunitaria .
40 La Technointorg mette in rilievo, inoltre, la modesta entità del volume delle sue esportazioni nella Comunità, che sarebbe pari, nel 1985, a 20 000 unità, ed afferma che né il Consiglio né la Commissione hanno dimostrato come le sue importazioni, considerate isolatamente, abbiano potuto causare un pregiudizio all' industria comunitaria .
41 Per quanto riguarda il numero delle unità esportate dalla Technointorg, si deve constatare che, secondo l' art . 4, n . 2, del regolamento n . 2176/84, il volume delle importazioni è solo uno dei fattori da prendere in considerazione per determinare il pregiudizio . Va inoltre ricordato che, quando, come nella fattispecie, i prodotti che costituiscono oggetto di dumping provengono da vari paesi, gli effetti di tali importazioni devono, in via di principio, essere valutati globalmente . Risponde agli scopi perseguiti dal regolamento n . 2176/84 il fatto che le autorità comunitarie possano esaminare l' effetto dell' insieme di tali importazioni sull' industria comunitaria e, di conseguenza, adottare i provvedimenti adeguati nei confronti di tutti gli esportatori, anche se il volume delle esportazioni di ciascun singolo esportatore è relativamente modesto .
42 La Technointorg sostiene poi che le istituzioni comunitarie non hanno motivato, nel determinare l' entità del pregiudizio, la loro conclusione relativa ad un effetto di cumulo . Questo argomento è infondato . I motivi addotti in proposito nei punti da 11 a 15 del regolamento definitivo, che confermano, in particolare, le constatazioni fatte dalla Commissione nel punto 24 del regolamento provvisorio, sono sufficienti per soddisfare l' esigenza posta dall' art . 190 del trattato .
43 Di conseguenza, il suddetto mezzo dev' essere disatteso .
F - Sul rifiuto di accettare gli impegni offerti
44 Secondo la Technointorg, la Commissione, rifiutando di accettare gli impegni offerti e persino di discuterne il contenuto, ha violato l' art . 10, nn . 1 e 3, del regolamento n . 2176/84, l' art . 190 del trattato CEE e il divieto di discriminazione .
45 Per quanto riguarda l' allegata violazione dell' art . 10, nn . 1 e 3, del suddetto regolamento, si deve anzitutto ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( in particolare, sentenza 7 maggio 1987, causa 255/84, Nachi Fujikoshi Corporation / Consiglio, Racc . 1987, pag . 1884 ), nessuna norma del regolamento n . 2176/84 vincola le istituzioni ad accettare proposte di impegni relative ai prezzi . Al contrario, risulta dall' art . 10 di tale regolamento che spetta alle istituzioni valutare se gli impegni proposti sono accettabili .
46 Inoltre, dai documenti del fascicolo risulta che la Commissione, pur avendo rifiutato d' incontrare la Technointorg, ha tuttavia esaminato le sue proposte e l' ha invitata ad esprimere il suo punto di vista sulle critiche da essa formulate in merito a tali proposte .
47 In particolare, dai telex 18 novembre 1986 e 28 novembre 1986, nonché dalla lettera 11 dicembre 1986, inviati dalla Commissione alla Technointorg, risulta che gli impegni offerti non sono stati accettati per tre motivi : a ) gli aumenti di prezzo proposti erano nettamente inferiori a quelli che avrebbero consentito di eliminare il pregiudizio; b ) questi aumenti di prezzo erano scaglionati su un periodo di vari anni e il tasso massimo di aumento sarebbe stato raggiunto solo nel 1989-1990; c ) l' aumento di prezzo massimo del 25% era subordinato all' entrata in funzione di un nuovo stabilimento, condizione il cui rispetto sfuggiva al controllo della Commissione . La Technointorg non ha contestato l' esattezza di queste circostanze .
48 Si deve infine constatare che, rifiutando di accettare gli impegni offerti dalla Technointorg, per i motivi sopra indicati, che sono sufficienti e sono stati portati a conoscenza dell' interessata, la Commissione non ha superato i limiti del proprio potere discrezionale .
49 Per quanto riguarda l' asserita violazione del divieto di discriminazione, si deve rilevare che il fatto che la Commissione abbia rifiutato di accettare gli impegni offerti dalla Technointorg, mentre aveva accettato quelli offerti dagli esportatori della Repubblica democratica tedesca e della Iugoslavia, non costituisce una discriminazione arbitraria . In effetti, com' é precisato nel punto 34 del regolamento provvisorio, gli impegni proposti da questi esportatori comportavano aumenti di prezzo sufficienti per eliminare il pregiudizio ed era possibile controllarne la corretta attuazione . Per contro, com' è stato già indicato, gli impegni offerti dalla Technointorg erano manifestamente insufficienti e, in questo caso, non erano soddisfatte le condizioni necessarie per consentire alla Commissione di controllare se venissero rispettati .
50 Anche l' ultimo mezzo dedotto dalla Technointorg dev' essere quindi disatteso e il ricorso nella causa 77/87 va respinto in ogni sua parte .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
51 Per quanto riguarda la causa 77/87, a norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La Technointorg è rimasta soccombente . Essa deve quindi essere condannata alle spese relative sia al procedimento principale, sia al procedimento d' urgenza, comprese quelle sostenute dall' interveniente, che ne ha fatto domanda .
52 Per quanto riguarda la causa 294/86, a norma dell' art . 69, § 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa . Poiché la Technointorg è rimasta soccombente nell' impugnazione del regolamento definitivo, che ha sostituito il regolamento provvisorio, nella causa 294/86 le spese relative sia al procedimento principale sia al procedimento d' urgenza devono essere poste a suo carico .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Non vi è luogo a statuire sul ricorso proposto nella causa 294/86 .
2 ) Il ricorso proposto nella causa 77/87 è respinto .
3 ) In entrambe le cause, la ricorrente è condannata alle spese relative sia ai procedimenti principali, sia ai procedimenti d' urgenza, comprese quelle sostenute dall' interveniente .
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