Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardino direttamente ed individualmente - Decisione del Consiglio recante nomina dei membri del Comitato economico e sociale - Ricorso di un' organizzazione sindacale che non rappresenti, sul piano nazionale, un' intera categoria economica e sociale - Irricevibilità - Ricorso di un candidato proposto da uno Stato membro - Ricevibilità
( Trattato CEE, artt . 173, 2° comma, 193 e 195 )
2 . Comitato economico e sociale - Composizione - Potere discrezionale del Consiglio - Rappresentanza di tutti gli elementi di ciascuna categoria della vita economica e sociale da parte di cittadini di ciascuno Stato membro - Impossibilità
( Trattato CEE, art . 195, n . 1 )
3 . Comitato economico e sociale - Procedimento per la nomina dei membri - Obbligo del Consiglio di esaminare la rappresentatività di tutti i candidati inclusi negli elenchi nazionali e di consultare la Commissione sulle nomine in progetto - Portata
( Trattato CEE, artt . 194 e 195 )
Massima
1 . Tenuto conto delle norme stabilite dall' art . 195 del trattato per quanto riguarda la composizione del Comitato economico e sociale, l' organizzazione sindacale che rappresenti, sul piano nazionale, soltanto uno degli elementi costitutivi di una delle categorie della vita economica e sociale ai sensi dell' art . 193, non già l' intera categoria, non si trova in una situazione che le attribuisca il diritto di essere presa in considerazione dal Consiglio quando esso adotta la decisione relativa alla composizione di detto Comitato . Essa non può quindi essere considerata individualmente riguardata, ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato, da detta decisione .
E invece direttamente ed individualmente riguardato dalla stessa decisione il candidato proposto da uno Stato membro e non prescelto dal Consiglio .
2 . L' adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale in seno al Comitato economico e sociale, di cui all' art . 195, n . 1, 2° comma, del trattato, dev' essere garantita sul piano comunitario . Per provvedere a questa rappresentanza, partendo dagli elenchi di candidati inviatigli dagli Stati membri, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale, tanto più che, tenuto conto del numero limitato di posti in seno al Comitato, è escluso che tutti gli elementi di ciascuna categoria della vita economica e sociale siano rappresentati da cittadini di ciascuno Stato membro .
3 . Nel procedimento per la nomina dei membri del Comitato economico e sociale, disciplinato dagli artt . 194 e 195 del trattato, il Consiglio deve esaminare la rappresentatività di tutti i candidati inclusi negli elenchi stesi sul piano nazionale, senza essere vincolato dalla distinzione, effettuata dagli Stati membri, fra candidati proposti in via principale e candidati alternativi, prima di procedere alla nomina dei membri del Comitato secondo i criteri stabiliti dall' art . 195 .
Per quanto riguarda l' obbligo di sentire la Commissione, stabilito dall' art . 195, 2° comma, il Consiglio deve consultare la Commissione sulle scelte ch' esso intende fare in base alle proposte nazionali, quindi sulla composizione del Comitato nel suo complesso, non già sulle proposte come tali .
Parti
Nella causa 297/86,
1 ) Confederazione italiana dirigenti di azienda ( CIDA ),
2 ) Fausto d' Elia,
3 ) Pierluigi Marchesi,
con l' avv . Andrea Giardina, del foro di Napoli, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Charles Turk, 4, rue Nicolas Welter,
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . Raffaello Fornasier, direttore del servizio giuridico del Consiglio, assistito dal sig . Antonio Lucidi, membro di detto ufficio, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . J . Kaeser, Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dal
Regno di Spagna, rappresentato dal sig . Francisco Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario della segreteria di stato per le Comunità europee, e dal sig . Rafael Garcia-Valdecasas y Fernàndez, capo del servizio giuridico per la Corte di giustizia delle Comunità europee, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
interveniente,
causa avente ad oggetto il ricorso, proposto a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, diretto all' annullamento della decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo 21 settembre 1986 - 20 settembre 1990, emergente dalla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 30 settembre 1986, C 244, della composizione del Comitato economico e sociale,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling e Y . Galmot, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 25 febbraio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 24 marzo 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 novembre 1986, la Confederazione italiana dirigenti di azienda ( in prosieguo : "CIDA ") e i signori d' Elia e Marchesi, presidente e, rispettivamente, vicepresidente di detta Confederazione, hanno proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione del Consiglio 15 settembre 1986, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale ( in prosieguo : "CES "), per il periodo 21 settembre 1986 - 20 settembre 1990 ( G.U . n . C 244, pag . 2 ).
2 Ai fini del rinnovo del CES per il suddetto periodo, a norma dell' art . 195 del trattato CEE, gli Stati membri inviavano al Consiglio, nel luglio e nell' agosto 1986, elenchi contenenti un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai loro cittadini . Dopo aver ricevuto detti elenchi, il segretariato generale del Consiglio inviava alla Commissione, al fine di consultarla, ciascun elenco nazionale . La Commissione esprimeva parere favorevole sulle candidature nazionali .
3 Nell' elenco presentato dal governo italiano figuravano i nominativi di 48 candidati, che erano suddivisi in tre gruppi di 16 persone rappresentanti i datori di lavoro, i lavoratori e le altre categorie economiche e sociali, delle quali 8 erano proposte in via principale e 8 in via alternativa . I signori d' Elia e Marchesi erano il primo e, rispettivamente, l' ottavo dei candidati alternativi del gruppo III ( altre categorie economiche e sociali ).
4 Nella riunione del 5 settembre 1986 il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso il Consiglio stendeva un elenco contenente i candidati nazionali presentati in via principale . Con decisione 15 settembre 1986 il Consiglio ha nominato, in base a detto elenco, i membri del CES fra i quali non figurano i signori d' Elia e Marchesi .
5 I ricorrenti impugnano la decisione del Consiglio motivando essenzialmente che la composizione del CES non tiene conto della necessità di garantire l' adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale . La decisione sarebbe inoltre viziata da sviamento di potere .
6 Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
7 Il Consiglio ed il regno di Spagna sostengono che il ricorso non è ricevibile con riguardo all' art . 173, 2° comma, del trattato . Essi osservano che, siccome la decisione impugnata ha ad oggetto la nomina dei membri del CES, le persone nominate sono le sole destinatarie di detta decisione . I ricorrenti non avrebbero dimostrato che la decisione del Consiglio li riguarda direttamente ed individualmente .
8 I ricorrenti sostengono invece che il ricorso è ricevibile . La decisione del Consiglio riguarderebbe direttamente ed individualmente la CIDA poiché nella composizione del CES non figurerebbe più alcun membro di detta organizzazione che rappresenta tutti i dirigenti italiani di impresa . I signori d' Elia e Marchesi figuravano nell' elenco dei 48 candidati proposti dal governo italiano e sarebbero quindi sufficientemente identificati e distinguibili da ogni altra persona .
9 A norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un singolo può proporre ricorso per annullamento avverso una decisione di cui non sia destinatario, purché tale decisione lo riguardi direttamente e individualmente . Si deve pertanto stabilire se, per quanto la CIDA e i signori d' Elia e Marchesi non figurino fra i destinatari della decisione impugnata, questa li riguardi comunque direttamente ed individualmente .
10 A questo proposito si deve ricordare che, come la Corte ha più volte affermato ( vedasi, da ultimo, la sentenza 2 febbraio 1988, cause riunite 67, 68 e 70/85, van der Kooy, Racc . 1988, pag . 219 ), i terzi possono essere riguardati individualmente da una decisione diretta ad un' altra persona soltanto qualora detta decisione li tocchi a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo al destinatario .
11 Diversamente dall' art . 18 del trattato CECA che attribuisce alle organizzazioni rappresentative il diritto di presentare candidati per la nomina dei membri del Comitato consultivo, l' art . 195 del trattato CEE non attribuisce loro tale diritto . Questo articolo stabilisce il principio che la composizione del CES deve tener conto della necessità di garantire l' adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale . Un' organizzazione come la CIDA, che rappresenta, nell' ambito nazionale, soltanto uno degli elementi costitutivi della categoria dei lavoratori ai sensi dell' art . 193 del trattato e non l' intera categoria, non si trova in una situazione che le attribuisca il diritto di essere presa in considerazione dal Consiglio quando esso adotta la sua decisione . Non si può pertanto ritenere che la CIDA sia riguardata individualmente ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato .
12 Di conseguenza, il ricorso della CIDA è irricevibile .
13 Per quanto riguarda gli altri due ricorrenti, vale a dire i signori d' Elia e Marchesi, si deve rilevare che essi figuravano nell' elenco dei 48 candidati proposti dal governo italiano e fra i quali il Consiglio ha nominato i 24 membri italiani del CES . Detti ricorrenti erano quindi sufficientemente identificati e - per il fatto di non essere stati nominati - direttamente riguardati ai sensi dell' art . 173, 2° comma, del trattato . L' eccezione d' irricevibilità sollevata dal Consiglio nei loro confronti dev' essere pertanto respinta .
Nel merito
14 I signori d' Elia e Marchesi deducono a sostegno del ricorso due mezzi, relativi alla violazione del trattato e, rispettivamente, allo sviamento di potere .
Sul mezzo relativo alla violazione del trattato
15 I ricorrenti deducono innanzitutto che il Consiglio, adottando la decisione impugnata, non ha adempiuto l' obbligo di garantire l' adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale, prescritto dall' art . 195 del trattato . Detta rappresentanza dovrebbe essere garantita contemporaneamente a livello comunitario e sul piano nazionale . In effetti, l' inadeguatezza della rappresentanza sul piano nazionale si tradurrebbe necessariamente, come nel caso di specie, nell' inadeguatezza della composizione complessiva del CES .
16 Il Consiglio e il governo del regno di Spagna sostengono che i ricorrenti non hanno dimostrato che i membri del CES non rappresentino adeguatamente le categorie cui appartengono o che la composizione del Comitato non sia idonea a garantire un adeguato dosaggio nella rappresentanza delle varie categorie . Il fatto che un' organizzazione nazionale non sia rappresentata nel CES non implicherebbe in alcun modo la violazione dell' art . 195 del trattato .
17 Si deve ricordare che a norma dell' art . 4, n . 2, del trattato, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive . Il CES ha quindi la funzione di facilitare il compito delle due istituzioni sul piano comunitario . Ne consegue che l' adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale nell' ambito del CES, contemplata dall' art . 195, n . 1, 2° comma, del trattato, dev' essere garantita a livello comunitario .
18 Per stabilire se nella fattispecie sia stato ottemperato al suddetto precetto, si deve osservare che la citata disposizione attribuisce al Consiglio un ampio potere discrezionale . Dal fascicolo non emerge che il Consiglio abbia esercitato detto potere in modo manifestamente erroneo . A questo proposito, è sufficiente ricordare che i dirigenti d' azienda non costituiscono una categoria ai sensi dell' art . 195 del trattato, la cui rappresentanza nel CES sia tassativamente prescritta . Peraltro, si deve rilevare che detti dirigenti sono già rappresentati nel CES da un membro della Confédération générale des cadres francese .
19 Non si può accogliere la tesi dei ricorrenti secondo cui il Consiglio deve anche vigilare affinché gli elenchi nazionali tengano conto della necessità di garantire l' adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale a livello nazionale . Infatti, tenuto conto del numero limitato di seggi, è escluso che tutti gli elementi di ciascuna categoria della vita economica e sociale siano rappresentati da cittadini di ciascuno degli Stati membri .
20 Di conseguenza, il primo mezzo dev' essere respinto .
Sul mezzo relativo allo sviamento di potere
21 Con questo mezzo i ricorrenti sostengono che il Consiglio ha adottato la decisione impugnata con la sola intenzione di rispettare alla lettera le proposte nazionali, nominando esclusivamente i candidati proposti in via principale, senza tentare di garantire l' adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale . Per corroborare la loro tesi i ricorrenti menzionano vari elementi attestanti, a loro avviso, che la decisione impugnata è viziata da sviamento di potere . In particolare deducono la mancanza di discussione nell' ambito del Consiglio sulla nuova composizione del CES, e le modalità, incompatibili con l' art . 195, n . 2, del trattato CEE, secondo le quali il Consiglio ha consultato la Commissione .
22 Il Consiglio e il governo del regno di Spagna sostengono invece che i ricorrenti non hanno provato che le nomine non siano state effettuate nell' interesse generale della Comunità e che l' accoglimento della proposta italiana non risponda allo scopo di garantire l' adeguata rappresentanza delle varie categorie socioeconomiche .
23 Si deve rilevare, innanzitutto, che il procedimento di nomina dei membri del CES è disciplinato dagli artt . 194 e 195 del trattato . Detti articoli prescrivono che ogni Stato membro invii al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini . Previa consultazione della Commissione e, eventualmente, dopo aver sentito le organizzazioni europee che rappresentano i vari settori economici e sociali interessati all' attività della Comunità, il Consiglio delibera all' unanimità .
24 Per quanto riguarda l' obbligo del Consiglio di nominare i membri in base ad un elenco contenente un numero di candidati doppio di quello dei seggi da coprire, si deve rilevare che il Consiglio non è vincolato dalla distinzione effettuata dagli Stati membri fra candidati proposti in via principale e candidati alternativi . Infatti spetta al Consiglio e non ai governi nazionali valutare la rappresentatività dei candidati che gli sono proposti . Ne consegue che il Consiglio deve esaminare la rappresentatività di tutti i candidati figuranti negli elenchi nazionali prima di procedere alla nomina dei membri del CES in base ai criteri stabiliti nell' art . 195 .
25 Nella fattispecie è assodato che la controversa decisione del Consiglio 15 settembre 1986 è stata adottata secondo il procedimento dei "punti della parte A", contemplato dal regolamento interno del Consiglio 24 luglio 1979 ( GU L 268, pag . 1 ) per i quali un' approvazione è possibile senza discussione . Dal verbale della seduta del Consiglio 15 settembre 1986 risulta che non vi è stata discussione .
26 Tuttavia dal procedimento svoltosi dinanzi alla Corte emerge che nell' ambito del Comitato dei rappresentanti permanenti è stato effettuato un esame relativamente ai candidati proposti quando è stato redatto l' elenco finale da presentare al Consiglio . Non è apparso alcun elemento che consenta di concludere che, in occasione di detto esame, la rappresentatività dei candidati non sia stata presa in considerazione . Tale censura non può pertanto essere accolta .
27 I ricorrenti rimproverano inoltre al Consiglio di non aver consultato la Commissione sulla composizione del CES . La Commissione sarebbe stata infatti consultata di volta in volta sulle proposte presentate dai vari Stati membri e non sulla composizione complessiva del CES .
28 A questo proposito si deve osservare come dal contesto dell' art . 195, n . 2, prima frase, del trattato, emerga che questa disposizione, prescrivendo la consultazione della Commissione, miri a consentire alla stessa di aiutare il Consiglio nel compito di garantire l' adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale nell' ambito del CES . Il Consiglio deve quindi consultare la Commissione sulle scelte che intende operare in base alle proposte nazionali e non su queste proposte in sé e per sé .
29 Nel caso di specie il Consiglio ha inviato di volta in volta gli elenchi nazionali al segretariato generale della Commissione che, di volta in volta, ha emesso parere favorevole sulle candidature presentate . Pertanto, nella fase suddetta la Commissione non ha potuto esaminare se la composizione complessiva del CES rispondesse a quanto prescritto dall' art . 195, n . 1, 2° comma, del trattato .
30 Tuttavia, la Commissione, che ha assistito alla riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti svoltasi il 5 settembre 1986, ha avuto modo, in quell' occasione, di pronunziarsi sulla composizione complessiva del CES come era configurata al momento della redazione dell' elenco finale da presentare al Consiglio . La censura formulata a questo proposito dai ricorrenti dev' essere quindi disattesa .
31 Infine i ricorrenti deducono che l' intenzione del Consiglio di non mettere in discussione le proposte nazionali è attestata dal fatto che esso non ha chiesto il parere delle organizzazioni europee rappresentative .
32 A questo proposito è sufficiente ricordare che l' art . 195, n . 2, seconda frase, del trattato non impone al Consiglio l' obbligo di consultare le organizzazioni europee rappresentative . Detta disposizione contempla semplicemente la facoltà del Consiglio di sentire dette organizzazioni qualora lo ritenga necessario .
33 Di conseguenza, neanche il mezzo relativo allo sviamento di potere può essere accolto .
34 Dato che nessuno dei mezzi dedotti dai ricorrenti è stato accolto, il ricorso dev' essere respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda . I ricorrenti, essendo rimasti soccombenti, devono essere condannati in solido alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso della Confederazione italiana dirigenti di azienda è irricevibile .
2 ) I ricorsi dei signori d' Elia e Marchesi sono respinti .
3 ) I ricorrenti sono condannati in solido alle spese .
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