Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Smercio dei prodotti - Disparità fra le legislazioni nazionali - Ostacoli per gli scambi intracomunitari - Ammissibilità - Presupposti - Necessità rispetto ad esigenze imperative del diritto comunitario - Tutela dell' ambiente
( Trattato CEE, art . 30 )
2 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Sistema obbligatorio di resa degli imballi delle birre e delle bibite - Giustificazione - Tutela dell' ambiente - Ammissibilità - Obbligo di usare unicamente imballaggi autorizzati - Sproporzione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 30 )
Massima
1 . In mancanza di una normativa comune sul commercio dei prodotti di cui trattasi, gli ostacoli per la libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità fra le normative nazionali devono essere accettati qualora una siffatta disciplina nazionale, che si applichi indistintamente alle merci nazionali ed a quelle importate, possa essere giustificata in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative del diritto comunitario e proporzionata al fine perseguito, nel senso che esso costituisce il provvedimento che crea meno ostacoli per la libertà degli scambi . La tutela dell' ambiente, giacché costituisce uno scopo essenziale della Comunità, è una di dette esigenze .
2 . L' obbligo imposto, da una normativa nazionale, ai produttori ed importatori, nel contesto di un sistema che autorizza lo smercio della birra e delle bibite unicamente in imballi che possano essere riutilizzati, di creare un sistema di consegna e di restituzione degli imballaggi vuoti dev' essere considerato necessario per conseguire gli scopi perseguiti in fatto di tutela dell' ambiente, di guisa che le limitazioni che ne derivano per la libera circolazione delle merci non appaiono sproporzionate .
Viceversa l' obbligo per i produttori stranieri, vuoi di usare unicamente imballaggi che siano stati approvati dalle autorità nazionali, autorizzazione che può essere negata anche se il produttore è disposto a garantire la riutilizzazione degli imballaggi ritirati, vuoi di non vendere annualmente più di una certa quantità di bevande in imballaggi non autorizzati, va considerato sproporzionato e, quindi, inammissibile, giacchè il sistema di resa degli imballaggi non autorizzati, pur non garantendo, a differenza del sistema istituito per gli imballaggi autorizzati, una percentuale massima di riutilizzazione, è atto a tutelare l' ambiente, tanto più che le quantità di bevande che possono essere importate sono limitate, rispetto al consumo nazionale nel suo complesso, a causa dell' effetto restrittivo dell' esigenza della resa .
Parti
Nella causa 302/86,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . R . Wainwright e dal sig . J . Christoffersen, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta dal
Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra S.J . Hay, Treasury Solicitor, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata britannica, 14, boulevard Roosevelt,
interveniente,
contro
regno di Danimarca, rappresentato dal sig . J . Molde, consigliere giuridico presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Danimarca, 11b, boulevard Joseph II,
convenuto,
causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che, introducendo ed applicando il regime obbligatorio di restituzione degli imballaggi per la birra e le bibite istituito con decreto 2 luglio 1981, n . 397, il regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art . 30 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, O . Due, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, C.N . Kakouris, R . Joliet e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 15 marzo 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 24 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Con atto depositato in cancelleria il 1° dicembre 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, in forza dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, introducendo ed applicando il regime obbligatorio di restituzione degli imballaggi per la birra e le bibite istituito con decreto 2 luglio 1981, n . 397, il regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art . 30 del trattato CEE .
Il regime di cui la Commissione contesta la compatibilità col diritto comunitario è caratterizzato dall' obbligo, imposto ai produttori, di vendere la birra e le bibite unicamente in imballaggi che possano essere riutilizzati . Tali imballaggi devono essere autorizzati dall' ente nazionale per la tutela dell' ambiente, che può rifiutare l' autorizzazione per un nuovo tipo d' imballaggio, in particolare qualora ritenga che l' imballaggio non sia tecnicamente idoneo ad un sistema di restituzione, che il sistema di restituzione previsto dagli interessati non garantisca l' effettiva riutilizzazione di una sufficiente percentuale d' imballaggi, o qualora sia già stato autorizzato un imballaggio di pari capacità, accessibile e adatto allo stesso uso .
La suddetta normativa è stata modificata col decreto 16 marzo 1984, n . 95, il quale ha ammesso, a condizione che venga creato un sistema di deposito e di restituzione, l' uso di imballaggi non autorizzati, esclusi quelli metallici, entro un limite massimo di 3 000 hl annui per ciascun produttore, ovvero nell' ambito di operazioni effettuate da produttori stranieri allo scopo di sondare il mercato .
Con ordinanza 8 maggio 1987 il governo del Regno Unito è stato ammesso ad intervenire nella causa, a sostegno delle conclusioni della Commissione .
Per una più ampia esposizione degli antefatti, delle varie fasi del procedimento e dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono in prosieguo riportati solo in quanto necessari al ragionamento della Corte .
Per risolvere la questione controversa si deve anzitutto rilevare che, in conformità ad una costante giurisprudenza ( sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe, Racc . pag . 649; sentenza 10 novembre 1982, causa 261/81, Rau, Racc . pag . 3961 ), in mancanza di una normativa comune sul commercio dei prodotti di cui trattasi, gli ostacoli per la libera circolazione intracomunitaria che derivano da disparità fra le normative nazionali devono essere accettati qualora una siffatta disciplina nazionale, che si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possa essere giustificata in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative del diritto comunitario . Tale disciplina deve inoltre essere proporzionata al fine perseguito . Uno Stato membro, se può scegliere fra vari provvedimenti idonei a raggiungere lo stesso scopo, è tenuto ad optare per il mezzo che implica meno ostacoli per la libertà degli scambi .
Nella fattispecie, il governo danese sostiene che il regime obbligatorio di restituzione degli imballaggi per la birra e le bibite vigente in Danimarca è giustificato da una esigenza imperativa attinente alla tutela dell' ambiente .
La tutela dell' ambiente è già stata considerata dalla Corte, nella sentenza 7 febbraio 1985 ( causa 240/83, Association de défense des brûleurs d' huiles usagées, Racc . pag . 531 ), come "uno degli scopi essenziali della Comunità", che, in quanto tale, può giustificare talune limitazioni del principio della libera circolazione delle merci . Questa valutazione è d' altronde confermata dall' Atto unico europeo .
In base a quanto precede si deve perciò ritenere che la tutela dell' ambiente costituisce un' esigenza imperativa, che può limitare l' applicazione dell' art . 30 del trattato .
La Commissione fa valere che la normativa danese viola il principio di proporzionalità, in quanto la salvaguardia dell' ambiente potrebbe essere ottenuta con mezzi meno restrittivi per gli scambi intracomunitari .
In proposito si deve ricordare che, nella suddetta sentenza 7 febbraio 1985, la Corte ha precisato che i provvedimenti adottati in materia ambientale non devono "eccedere le restrizioni inevitabili giustificate dal perseguimento dello scopo d' interesse generale costituito dalla tutela dell' ambiente ".
Stando così le cose, è necessario accertare se le limitazioni che la normativa controversa impone alla libera circolazione delle merci siano necessarie per raggiungere gli scopi perseguiti dalla normativa stessa .
Per quanto riguarda, anzitutto, l' obbligo di creare un sistema di deposito e di restituzione degli imballaggi vuoti, si deve constatare che tale obbligo è un elemento indispensabile di un regime inteso a garantire la riutilizzazione degli imballaggi ed appare quindi necessario per raggiungere gli scopi perseguiti dalla normativa controversa . Di conseguenza, le restrizioni che questa impone alla libera circolazione delle merci non possono essere considerate sproporzionate .
Si deve poi esaminare l' obbligo, imposto ai produttori e agli importatori, di usare unicamente imballaggi autorizzati dall' ente nazionale per la tutela dell' ambiente .
Il governo danese ha indicato, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, che il funzionamento dell' attuale sistema di deposito e restituzione sarebbe compromesso se il numero degli imballaggi autorizzati dovesse superare la trentina, poiché i dettaglianti che applicano il sistema non sarebbero disposti ad accettare un numero troppo elevato di tipi di bottiglie, a causa dell' aumento delle spese di gestione e delle maggiori esigenze di spazio per il deposito in magazzino che ne deriverebbero . Per questo motivo, finora, l' ente ha fatto in modo che le nuove autorizzazioni siano normalmente accompagnate dalla revoca di autorizzazioni precedenti .
Benché questi argomenti non siano privi di un certo peso, si deve tuttavia constatare che il sistema attualmente in vigore in Danimarca consente alle autorità danesi di rifiutare l' autorizzazione ad un produttore straniero, anche se questi sia disposto a garantire la riutilizzazione degli imballaggi restituiti .
In tale situazione, il produttore straniero che, nonostante tutto, intenda vendere in Danimarca sarebbe costretto a fabbricare o ad acquistare imballaggi di un tipo già autorizzato, il che comporterebbe notevoli costi supplementari a suo carico e renderebbe quindi molto difficile l' importazione dei suoi prodotti sul mercato danese .
Per eliminare questo ostacolo, il governo danese ha modificato la disciplina nazionale col suddetto decreto 16 marzo 1984, n . 95, ai sensi del quale ciascun produttore può commercializzare fino a 3 000 hl annui di birra o bibite in imballaggi non autorizzati, purché abbia creato un sistema di deposito e di restituzione degli imballaggi .
La Commissione critica la disciplina del decreto n . 95, secondo cui il quantitativo di birra e di bibite che può essere posto in commercio annualmente da ciascun produttore è limitato a 3 000 hl, in quanto, a suo avviso, tale limitazione non è necessaria per raggiungere gli scopi perseguiti dalla normativa .
In proposito si deve osservare che, certo, il sistema di restituzione esistente per gli imballaggi autorizzati garantisce un tasso massimo di riutilizzazione e quindi un grado molto elevato di tutela dell' ambiente, in quanto gli imballaggi vuoti possono essere restituiti presso qualsiasi dettagliante di bevande, mentre gli imballaggi non autorizzati, tenuto conto dell' impossibilità di creare anche per loro un sistema così completo, possono essere restituiti unicamente presso il dettagliante che ha venduto le bevande in essi contenute .
Tuttavia, il sistema di restituzione degli imballaggi non autorizzati è idoneo a tutelare l' ambiente e riguarda d' altronde, per le bevande importate, solo quantitativi limitati rispetto al consumo complessivo danese, dato l' effetto restrittivo esercitato sulle importazioni dalla condizione relativa alla restituzione degli imballaggi . Stando così le cose, una limitazione del quantitativo dei prodotti che possono essere commercializzati dagli importatori è sproporzionata rispetto allo scopo perseguito .
Si deve perciò dichiarare che, limitando, col decreto 16 marzo 1984, n . 95, a 3 000 hl annui per produttore il quantitativo di birra e di bibite che può essere posto in commercio in imballaggi non autorizzati, per quanto riguarda le importazioni di questi prodotti da altri Stati membri, il regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art . 30 del trattato CEE .
Per il resto, il ricorso dev' essere respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, secondo il § 3, 1° comma, dello stesso articolo, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi . Poiché il ricorso può essere accolto solo in parte, le spese devono essere compensate . Il governo del Regno Unito, interveniente, dovrà sopportare le proprie spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Limitando, col decreto 16 marzo 1984, n . 95, a 3 000 hl annui per produttore il quantitativo di birra e di bibite che può essere posto in commercio in imballaggi non autorizzati, per quanto riguarda le importazioni di questi prodotti da altri Stati membri, il regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art . 30 del trattato CEE .
2 ) Per il resto, il ricorso è respinto .
3 ) Le spese sono compensate . La parte interveniente sopporterà le proprie spese .
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