Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Ricorso d' annullamento - Ricorso contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio - Successiva emanazione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo di aliquota inferiore - Conseguenze per quanto riguarda l' interesse ad agire
( Trattato CEE, art . 173 )
2 . Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardino direttamente ed individualmente - Regolamento che istituisce dei dazi antidumping - Importatori associati all' esportatore, i cui prezzi di rivendita sono stati utilizzati per determinare il margine di dumping o per calcolare il dazio antidumping
( Trattato CEE, art . 173, secondo comma )
3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Importazioni da paesi che non abbiano un' economia di mercato - Aspetto da prendersi in considerazione in primo luogo - Prezzo effettivamente praticato per un prodotto analogo in un paese terzo con economia di mercato - Prodotti considerati similari - Caratteristiche fisiche non sufficientemente differenti per escludere la similarità - Presa in considerazione per un adeguamento - Presupposti
( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2176/84, art . 2, nn . 5, 9, 10 e 12 )
4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Fattori da prendere in considerazione - Pluralità - Potere discrezionale delle istituzioni - Diminuzione della quota di mercato dei prodotti importati oggetto di dumping - Fattore non decisivo
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4, n . 2 )
5 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Immediata entrata in vigore - Trasgressione del principio della certezza del diritto - Insussistenza
( Trattato CEE, art . 191; regolamenti del Consiglio nn . 2176/84 e 864/87 )
Massima
1 . Quando gli importi garantiti come dazio antidumping provvisorio sono stati riscossi, ai sensi del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, all' aliquota del dazio definitivo, nessuna conseguenza giuridica derivante dal regolamento che istituisce un dazio provvisorio e su cui si possa fondare un interesse all' impugnazione di quest' ultimo può essere fatta valere da un importatore che abbia dovuto pagare detti importi .
Sarebbe tuttavia possibile, nel contesto di una richiesta di risarcimento, ma solo per quanto riguarda gli importi costituiti in garanzia a norma del regolamento che istituisce il dazio antidumping provvisorio e poi svincolati a causa del fatto che l' aliquota del dazio definitivo è risultata inferiore a quella del dazio provvisorio, riconoscere l' interesse a far dichiarare la nullità di questo regolamento purché si sia lamentato un danno relativo ai detti importi .
2 . Benché i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping abbiano, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, essi riguardano direttamente ed individualmente, fra gli altri, gli importatori i cui prezzi di rivendita servono da riferimento per la definizione del margine di dumping o per il calcolo del dazio antidumping stesso .
3 . Ai sensi dell' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84, nel caso di importazioni in provenienza da paesi la cui economia non si fonda sul mercato, il valore normale è determinato in maniera appropriata ed equa, in primo luogo, in base al prezzo al quale un prodotto simile di un paese terzo a economia di mercato è realmente venduto sul mercato interno di tale paese . Ai sensi dell' art . 2, n . 12, di detto regolamento, per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato .
Differenze in dette caratteristiche, che non bastano ad escludere la similarità ai sensi della citata disposizione, fra il prodotto di riferimento per la determinazione del valore normale e quelli assertivamente oggetto di dumping, possono eventualmente essere prese in considerazione all' atto di un adeguamento del valore normale ai sensi dell' art . 2, nn . 9 e 10, del regolamento, purché la parte che chiede l' adeguamento provi che la richiesta è giustificata ( v . sentenze 7 maggio 1987, Nachi Fujikoshi / Consiglio, causa 255/84, Racc . pag . 1861; Nippon Seiko / Consiglio, causa 258/84, Racc . pag . 1923; Minebea / Consiglio, causa 260/84, Racc . pag . 1975 ).
4 . Ai sensi dell' art . 4, n . 2, del regolamento n . 2176/84, la valutazione del danno si basa su di un insieme di fattori, uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo .
Pertanto la riduzione della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping non osta alla rilevazione di un danno notevole da esse causato purché la rilevazione avvenga sulla scorta di diversi fattori, come prevede detta disposizione .
5 . Non si può addebitare al Consiglio di aver leso la legittima aspettativa di certezza del diritto degli operatori economici interessati avendo stabilito, a norma dell' art . 191, primo comma, del Trattato, l' entrata in vigore di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, dato che detti operatori, vista l' istituzione da parte della Commissione di un dazio provvisorio e la sua proroga da parte del Consiglio fino all' entrata in vigore di un regolamento che istituisce misure definitive, non potevano ignorare la possibilità dell' imminente istituzione del dazio .
( Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 4, la motivazione è sostanzialmente identica a quella della sentenza 11 luglio 1990, Neotype Techmashexport / Commissione e Consiglio, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Racc . pag . 0000 ).
Parti
Nelle cause riunite C-304/86,
Enital SpA, con sede in Milano ( Italia ), rappresentata e difesa dall' avv . Dino Ranieri, del foro di Como, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . E . de March, consigliere giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta dal
Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, con sede in Parigi, con gli avv.ti Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
interveniente,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento ( CEE ) della Commissione 30 settembre 1986, n . 3019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kw ed inferiore o pari a 75 kw, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica ( GU L 280, pag . 68 ),
e C-185/87,
Enital SpA, con sede in Milano ( Italia ), con l' avv . Dino Ranieri, del foro di Como, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg . H.-J . Lambers, direttore del servizio giuridico, e E . Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore del servizio affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dal
Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, con sede in Parigi, con gli avv.ti Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
e dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . E . de March, consigliere giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 marzo 1987, n . 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kw ed inferiore o pari a 75 kw, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio ( GU L 83, pag . 1 ),
LA CORTE ( Quinta Sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, M . Zuleeg, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) I ricorsi sono respinti .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese
quelle degli intervenienti .
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