Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Bilancia dei pagamenti - Liberalizzazione dei pagamenti - Trasferimenti di divise relativi agli scambi di merci - Duplice mercato dei cambi - Obbligo imposto agli esportatori di cedere le divise relative alle loro vendite sul mercato regolamentato - Ammissibilità - Discriminazione a causa della cittadinanza - Insussistenza
( Trattato CEE, artt . 7 e 106 )
Massima
Nello stato attuale del diritto comunitario, la normativa nazionale che prescriva agli esportatori di farsi versare le divise relative alle loro vendite tramite banca e di cederle sul mercato regolamentato dei cambi e che quindi vieti loro di farsi pagare in biglietti di banca non ostacola la libertà dei pagamenti relativi agli scambi di merci in modo incompatibile con l' art . 106 del trattato .
Una normativa del genere, anche se crea una disparità di trattamento rispetto agli esportatori stabiliti in altri Stati membri, non implica una discriminazione ai sensi dell' art . 7 del trattato, qualora riguardi tutte le persone interessate secondo criteri obiettivi e indipendentemente dalla loro cittadinanza .
Parti
Nel procedimento 308/86,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla cour d' appel del Granducato di Lussemburgo, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Pubblico ministero
e
Lambert,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 3, lettere a ) e b ), 5, 7, 31, 32, 34, 67, n . 2, e 106 del trattato CEE,
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, U . Everling, Y . Galmot, R . Joliet e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : B . Pastor, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per il Lambert, imputato, nella fase orale, dall' avv . Frank,
- per il governo lussemburghese, dal sig . J . Guill, agente, accompagnato dal sig . P . Le Roy, perito,
- per il governo belga, dall' avv . Waelbroeck,
- per il governo italiano, dal sig . M . Conti, agente,
- per il governo francese, nella fase orale, dal sig . G . de Bergues, agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . J . Amphoux, agente,
vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale dell' 11 febbraio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 31 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 25 novembre 1986, giunta alla cancelleria della Corte il 9 dicembre 1986, la cour d' appel del Granducato di Lussemburgo ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, cinque questioni pregiudiziali sull' interpretazione di varie disposizioni del trattato, in particolare, degli artt . 7, 67 e 106 onde valutare la compatibilità con detti articoli di una disciplina che prescrive agli esportatori di farsi versare le divise relative alle loro vendite per via bancaria e di cederle sul mercato regolamentato dei cambi, e che vieta loro, di conseguenza, di farsi pagare in biglietti di banca .
2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una lite tra il Pubblico ministero ed un commerciante di bestiame lussemburghese, il sig . Lambert . Questi aveva accettato dei biglietti di banca, parte in moneta straniera ( DM e HFL ) parte in BFR/LFR, per alcune vendite di bestiame in Germania e nei Paesi Bassi durante gli anni 1981-1983 . E stato processato dinanzi al tribunal d' arrondissement de Diekirch per aver trasgredito l' art . 8, 2° comma, del regolamento I relativo alle importazioni ed esportazioni ( Mém . A 1964, pag . 1422, Mém . B . 1964, pag . 10456 ), adottato nella sua versione iniziale nel 1955 dall' Institut belgo-luxembourgeois du change ( in prosieguo : "IBLC ").
3 L' art . 8, 2° comma, del regolamento I stabilisce le modalità di pagamento per i negozi d' esportazione . Questa disposizione recita :
"a ) (...).
b ) Il pagamento in valuta estera dev' essere riscosso o nell' Unione economica belgo-lussemburghese o all' estero, sotto forma di versamento sul conto o di assegno . Entro gli otto giorni dal ricevimento, la valuta estera dev' essere ceduta sul mercato regolamentato (...).
c ) Il pagamento in franchi belgi o in franchi lussemburghesi deve essere riscosso mediante addebito di un conto estero 'convertibile' aperto presso una banca autorizzata ".
4 Sul mercato regolamentato il tasso di cambio è fissato quotidianamente dai banchieri autorizzati, riuniti in camera di compensazione, sotto il controllo della Banca nazionale del Belgio . Questo tasso è mantenuto entro i margini convenuti nell' ambito del Sistema monetario europeo, eventualmente mediante interventi della Banca nazionale che si serve a questo scopo delle riserve di cambio dell' Unione economica belgo-lussemburghese ( in prosieguo : "UEBL "). Stabilendo che tutte le rimesse di divise relative alle esportazioni di merci devono effettuarsi su questo mercato, l' art . 8, 2° comma, del regolamento I si propone di riservare queste divise al finanziamento delle importazioni e contribuire così a garantire l' equilibrio della bilancia dei pagamenti dell' UEBL, in modo da limitare gli interventi della Banca nazionale ed a preservare le riserve di cambio dell' UEBL .
5 Onde garantire che le divise provenienti dalle esportazioni siano effettivamente convogliate sul mercato regolamentato, l' art . 8, 2° comma, del regolamento I prescrive agli esportatori di farsi versare le divise stesse tramite banca . E loro vietato quindi di farsi pagare in biglietti di banca . I movimenti di biglietti di banca sono considerati dall' IBLC non già come pagamenti correnti, bensì come movimenti di capitali, dato che è impossibile accertare con esattezza un rapporto tra questi movimenti ed i negozi sottostanti . I movimenti di biglietti di banca fanno quindi parte del mercato libero, mercato sul quale il cambio è determinato dalla domanda e dall' offerta .
6 Durante una parte del periodo in questione, la situazione congiunturale nell' ambito dell' UEBL aveva causato la debolezza del BFR/LFR . Questa debolezza era nettamente più accentuata sul mercato libero che su quello regolamentato . Il cambio delle monete straniere sul mercato libero aveva perciò superato del 5-10% quello delle stesse monete sul mercato regolamentato . Gli acquisti di monete straniere sul mercato libero ne avevano risentito . Al contrario, le vendite di divise straniere sullo stesso mercato erano vantaggiose .
7 Facendosi pagare in biglietti di banca per le vendite di bestiame all' estero, il Lambert è riuscito a convertirli sul mercato libero . Egli ha quindi potuto guadagnare sul cambio circa 5 milioni di BFR/LFR .
8 Con sentenza 17 maggio 1985 il tribunale di Diekirch condannava il Lambert al pagamento di un' ammenda e disponeva la confisca dei 5 milioni di BFR/LFR costituenti l' utile tratto dal reato . Il Lambert, nonché il Pubblico ministero, hanno interposto appello contro questa sentenza dinanzi alla cour d' appel del Granducato . Avendo il Lambert sostenuto che l' art . 8 del regolamento I ostacolava la libertà di commercio ed era per questo motivo incompatibile con il trattato, la corte d' appello ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte cinque questioni pregiudiziali, che sono le seguenti :
1 ) Se la liberalizzazione dei pagamenti relativi agli scambi intracomunitari di merci, sancita dagli artt . 67, n . 2, e 106, n . 1, del trattato CEE, osti a che ad un importatore residente nel territorio dell' Unione economica belgo-lussemburghese venga imposto l' obbligo di cedere la valuta estera ricevuta in pagamento di merci vendute in Germania e nei Paesi Bassi, sul mercato ufficiale dei cambi a banche autorizzate, dato che l' importo in definitiva ricevuto in valuta nazionale risulta diminuito del 5-10% rispetto a quello che avrebbe potuto percepire sul mercato libero .
2 ) Se la liberalizzazione dei pagamenti venga ostacolata dal divieto di riscuotere il prezzo delle esportazioni di cui sopra in biglietti di banca stranieri o nazionali .
3 ) Se il divieto di discriminazioni sancito dall' art . 7 del trattato CEE si applichi ad una differenza di trattamento alla rovescia, cioè a provvedimenti nazionali che hanno l' effetto pratico ma non perseguito di penalizzare gli esportatori dello Stato membro interessato rispetto a quelli stabiliti negli altri paesi membri .
4 ) Se i principi comunitari posti dall' art . 3, lettere a ) e f ), del trattato CEE, cioè l' abolizione delle misure di effetto equivalente a dazi doganali all' uscita delle merci e la creazione di un regime che garantisca che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, vietino questo tipo di discriminazione alla rovescia qualora, indipendentemente dallo scopo specifico perseguito con la normativa restrittiva, le sue conseguenze attribuiscano un vantaggio sostanziale ad operatori economici analoghi di altri paesi membri e siano pertanto atte ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi fra gli Stati membri .
5 ) Se le disposizioni di "standstill" degli artt . 5, 31, 32 e 34 del trattato CEE si applichino ai provvedimenti esposti nelle questioni n . 1 e n . 2, adottati prima della sua entrata in vigore, ma che hanno da allora effetti di distorsione rilevanti quando la differenza fra i tassi praticati sul mercato regolamentato e quelli praticati sul mercato libero dei cambi aumenta sino a circa il 5-10% del controvalore in valuta nazionale del prezzo fatturato in valuta estera, come è avvenuto nel caso di specie negli anni 1981, 1982 e 1983 .
9 Per una più ampia esposizione dello sfondo normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento della procedura e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa richiamo alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
10 E opportuno ricordare, in via preliminare che, come la Corte ha osservato nella sentenza 31 gennaio 1984 ( Luisi e Carbone, cause riunite 286/82 e 26/83, Racc . 1984, pag . 377 ), l' art . 106 riguarda i pagamenti correnti, vale a dire le rimesse di divise che costituiscono la controprestazione del negozio sottostante, mentre l' art . 67 riguarda i movimenti di capitali, vale a dire le operazioni finanziarie che mirano essenzialmente ad impiegare o investire l' importo in questione, non già di remunerare una prestazione .
11 La prima e la seconda questione del giudice nazionale devono quindi essere intese nel senso che mirano in sostanza ad accertare se una disciplina che prescriva agli esportatori di farsi versare le divise relative alle loro vendite tramite banca e di cederle sul mercato regolamentato dei cambi e che quindi vieta loro di farsi pagare in biglietti di banca ostacoli la libertà dei pagamenti relativi agli scambi di merci in modo incompatibile con l' art . 106 del trattato .
12 A questo proposito è opportuno osservare anzitutto che una siffatta disciplina mira a garantire che i pagamenti correnti si effettuino esclusivamente sul mercato regolamentato e che il mercato libero venga riservato ai movimenti di capitali . E quindi destinata, in definitiva, a garantire la separazione tra questi due mercati .
13 Si deve osservare poi che l' art . 1, n . 1, 1° comma, della prima direttiva relativa alla liberalizzazione dei movimenti di capitali ( GU 1960, pag . 921 ) stabilisce che i movimenti di capitali liberalizzati, a norma di questa direttiva, devono effettuarsi in linea di massima allo stesso tasso di cambio di quello praticato per i pagamenti correnti, vale a dire al cambio vigente sul mercato regolamentato . Tuttavia l' art . 1, n . 2, 2° comma, attribuisce agli Stati membri che abbiano anche un mercato sul quale le oscillazioni dei tassi di cambio non sono ufficialmente limitate la facoltà di conservarlo e di prescrivere che i movimenti di capitali liberalizzati, a norma della direttiva, vengano convogliati su questo mercato . Questa deroga vale solo nel caso in cui i tassi sul mercato libero non facciano registrare scarti notevoli e duraturi rispetto a quelli praticati per i pagamenti correnti sul mercato regolamentato .
14 A questo proposito il Lambert ha sottolineato che, durante il periodo in questione, gli scarti tra il tasso ufficiale e quello libero avevano superato i limiti di questa deroga . Tuttavia il Lambert non può comunque far valere l' eventuale trasgressione della direttiva, dalla quale d' altra parte egli stesso cercava di trarre vantaggio . Infatti, l' operazione che egli ha effettuato non costituiva un movimento di capitali, ma consisteva in un trasferimento di divise relativo ad uno scambio di merci .
15 Come emerge dall' art . 5, n . 1, della stessa direttiva, lo Stato membro che abbia un regime di doppio mercato dei cambi può adottare le misure indispensabili per garantire che i pagamenti correnti si effettuino esclusivamente sul mercato regolamentato e che il mercato libero sia riservato ai movimenti di capitali . A questo scopo può in particolare prescrivere agli esportatori di farsi versare tramite banca le divise relative ai loro negozi correnti .
16 Siffatta prescrizione non è in contrasto con l' art . 106, n . 1, del trattato . In forza di questa disposizione, lo Stato membro nel quale risiede l' importatore deve autorizzare quest' ultimo a pagare l' esportatore nella moneta dello Stato nel quale questi risiede . Una disciplina come quella ora in esame non ostacola né la possibilità per l' importatore di effettuare il pagamento nella moneta dello Stato dell' acquirente, né la possibilità per l' esportatore di ricevere questo pagamento . Questa disciplina verte infatti solo sul modo in cui l' esportatore deve ricevere le divise, espresse tanto in moneta straniera, quanto in moneta nazionale .
17 Si deve inoltre rilevare che il divieto per gli esportatori di farsi pagare in biglietti di banca, il quale costituisce il corollario della prescrizione di cui sopra, non è nemmeno esso incompatibile con l' art . 106 del trattato il quale, come la Corte ha osservato nella sentenza 23 novembre 1978 ( Regina c / Thompson, causa 7/78, Racc . pag . 2247 ) mira a garantire la libertà dei trasferimenti di divise necessari per la libera circolazione delle merci . Infatti, come la Corte ha già detto nella sentenza 11 novembre 1981 ( Casati, causa 230/80, Racc . pag . 2595 ), i trasferimenti di biglietti di banca non possono considerarsi necessari per la libera circolazione delle merci, dato che questo modo di pagamento non è conforme agli usi .
18 Così stando le cose, si devono risolvere la prima e la seconda questione sollevate dal giudice a quo nel senso che "nello stato attuale del diritto comunitario la disciplina che prescriva agli esportatori di farsi versare le divise relative alle loro vendite tramite banca e di cederle sul mercato regolamentato dei cambi e che quindi vieti loro di farsi pagare in biglietti di banca non ostacola la libertà dei pagamenti relativi agli scambi di merci in modo incompatibile con l' art . 106 del trattato ".
19 La terza e la quarta questione del giudice nazionale mirano ad accertare se una disciplina, come quella ora in questione, implichi una discriminazione incompatibile con l' art . 7 del trattato .
20 Il giudice nazionale ha sollevato tali questioni in quanto riteneva che siffatta disciplina potesse svantaggiare gli esportatori che vi sono soggetti rispetto ai loro concorrenti stabiliti negli altri Stati membri, ove vige un regime diverso .
21 Basta osservare che l' eventuale disparità di trattamento degli esportatori stabiliti nell' UEBL e i concorrenti stabiliti in altri Stati membri deriva semplicemente dalle diversità tra le normative degli Stati membri in questione .
22 Secondo la costante giurisprudenza, siffatta disparità di trattamento non implica discriminazione ai sensi dell' art . 7 del trattato se la normativa in causa riguarda tutte le persone interessate secondo criteri obiettivi e indipendentemente dalla loro cittadinanza .
23 Così stando le cose, si devono risolvere la terza e la quarta questione del giudice nazionale nel senso che una disciplina come quella in esame non implica una discriminazione incompatibile con l' art . 7 del trattato .
24 La quinta questione sollevata dal giudice nazionale mira in sostanza ad accertare se un regime di doppio mercato dei cambi, deciso prima dell' entrata in vigore del trattato, ma che produce effetti di distorsione durante un periodo successivo a questa entrata in vigore, sia incompatibile con talune disposizioni di "standstill" del trattato in fatto di libera circolazione delle merci .
25 Dato che la disciplina contestata dinanzi al giudice nazionale non ha causato alcun ostacolo per la libertà dei pagamenti correnti garantita dall' art . 106 del trattato, gli scambi di merci non hanno subito alcun intralcio a motivo di essa . Di conseguenza, la quinta questione è priva d' oggetto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dai governi belga, lussemburghese ed italiano nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili; nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione ),
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dalla cour d' appel del Granducato di Lussemburgo, con sentenza 25 novembre 1986, dichiara :
1 ) Nello stato attuale del diritto comunitario la disciplina che prescriva agli esportatori di farsi versare le divise relative alle loro vendite tramite banca e di cederle sul mercato regolamentato dei cambi e che quindi vieti loro di farsi pagare in biglietti di banca non ostacola la libertà dei pagamenti relativi agli scambi di merci in modo incompatibile con l' art . 106 del trattato .
2 ) Una disciplina come quella in questione non implica una discriminazione incompatibile con l' art . 7 del trattato CEE .
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