Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Stati membri - Obblighi - Esecuzione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
Massima
Uno Stato membro non può eccepire disposizioni o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive .
Parti
Nella causa 310/86,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig . Fiumara, avvocato dello Stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia,
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica italiana, non comunicando le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative con le quali ritiene di aver soddisfatto agli obblighi impostile dalla direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982 ( GU L 213, pag . 1 ), relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio ( gruppo 718 CITI ), nonché dei depositari ( gruppo 720 CITI ), o non adottando le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva, nonché dell' art . 189, terzo comma, e dell' art . 5, primo comma, del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, Y . Galmot, C . Kakouris e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 17 maggio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 dicembre 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso volto a far riconoscere che, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio ( gruppo 718 CITI ), nonché dei depositari ( gruppo 720 CITI ) ( GU L 213, pag . 1 ), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE .
2 In base all' art . 8 della direttiva 82/470/CEE, gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Il termine è scaduto il 2 gennaio 1984 .
3 Non avendo ricevuto dal governo italiano entro il termine prescritto alcuna comunicazione relativa alle misure di attuazione della direttiva, il 16 aprile 1985 la Commissione gli trasmetteva una lettera di diffida invitandolo a presentare, entro due mesi, le proprie osservazioni in merito . Dato che la lettera non aveva sortito effetti, la Commissione, dopo aver emesso, l' 11 aprile 1986, un parere motivato, parimenti rimasto senza risposta, ha presentato il presente ricorso per inadempimento .
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento e dei motivi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
5 Il governo italiano riconosce che non sono ancora stati adottati i provvedimenti necessari per l' attuazione in diritto interno della direttiva . Asserisce che l' interruzione della legislatura ne aveva ritardato l' adozione .
6 Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dalle direttive .
7 Pertanto si deve constatare che, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE .
2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
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