Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Dipendenti - Assunzione - Nomina nel grado e inquadramento nello scatto - Presa in considerazione dell' esperienza professionale - Norme stabilite dalla Commissione - Nomina al grado superiore della carriera - Potere discrezionale dell' amministrazione
( Statuto del personale, artt . 31 e 32, 2° comma )
2 . Dipendenti - Retribuzione - Reinquadramento effettuato in esecuzione di una sentenza della Corte - Arretrati di stipendio - Diritto agli interessi di mora - Insussistenza, in mancanza di un credito certo o determinabile
Massima
1 . In fatto d' inquadramento nel grado e nello scatto all' atto dell' assunzione, l' autorità che ha il potere di nomina gode di un ampio potere discrezionale, entro i limiti stabiliti dagli artt . 31 e 32, 2° comma, dello statuto o delle decisioni interne che applicano gli stessi, nel valutare l' esperienza professionale della persona assunta, per quanto riguarda tanto la natura e la durata di essa, quanto il rapporto più o meno stretto che essa può avere con le esigenze del posto da coprire .
Benché l' art . 3 della decisione 61/IX/81 della Commissione, relativa ai criteri da seguire per la nomina nel grado e per l' inquadramento nello scatto all' atto dell' assunzione, consenta, in determinati casi, la nomina del dipendente appena assunto al grado superiore delle carriere base e delle carriere intermedie, questa disposizione dev' essere intesa come un' eccezione alle norme generali d' inquadramento che rientra, in ogni caso, nel potere discrezionale dell' amministrazione .
2 . L' obbligo di corrispondere interessi di mora può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto al suo ammontare o per lo meno determinabile in base a comprovati elementi obiettivi . Qualora, per l' esecuzione di una sentenza della Corte, l' amministrazione proceda al reinquadramento del dipendente appena assunto, prima della decisione di reinquadramento non vi è alcuna certezza circa l' importo del credito, cosicché gli arretrati di stipendio conseguenti al nuovo inquadramento non danno diritto ad interessi di mora .
Diversa è la questione se l' obbligo di pagare interessi moratori debba essere ammesso nel caso in cui la determinazione stessa dell' importo degli arretrati sia stata effettuata con ingiustificato ritardo .
Parti
Nelle cause riunite 314 e 315/86
Gérard de Szy-Tarisse, residente in avenue Slegers, 156, B-1200 Bruxelles ( causa 314/86 )
e
Yvette Feyaerts, residente in rue de la Fontaine, 6, B-1320 Genval ( causa 315/86 ),
entrambi dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l' avv . Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, avenue Brugmann, 272, B-1180 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Ernest Arendt, Centre Louvigny, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Hendrik van Lier, membro del suo servizio giuridico, assistito dall' avv . Robert Andersen, del foro di Bruxelles, avenue Montjoie, 214, B-1180 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto la rettifica della situazione amministrativa e del trattamento economico dei ricorrenti con effetto dalla data della loro assunzione in qualità di agenti temporanei e il risarcimento di danni,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U . Everling e Y . Galmot, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed in esito alla trattazione orale svoltasi il 20 aprile 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 31 maggio 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti depositati in cancelleria il 16 dicembre 1986, il sig . Gérard de Szy-Tarisse ( causa 314/86 ) e la sig.ra Yvette Feyaerts ( causa 315/86 ), dipendenti della Commissione, hanno proposto a questa Corte due ricorsi intesi all' annullamento della decisione 3 febbraio 1986 con la quale la Commissione ha proceduto ad un nuovo inquadramento dei ricorrenti, nonché alla condanna della Commissione al risarcimento del danno che sarebbe stato loro causato dalla suddetta decisione .
2 I ricorrenti erano dipendenti, assunti in base a contratti speciali, dell' Associazione europea di cooperazione ( in prosieguo : "AEC "), un' associazione internazionale avente lo scopo di agevolare la cooperazione economica intrapresa dalle Comunità europee con i paesi in via di sviluppo . L' AEC disponeva di tre categorie di personale : gli agenti della sede, il personale d' oltremare e il personale assunto in base a contratto speciale il quale prevedeva che gli interessati sarebbero stati messi a disposizione della direzione generale VIII ( Sviluppo ) della Commissione .
3 Con regolamento del Consiglio 26 ottobre 1981, n . 3245, recante istituzione di un' Agenzia europea di cooperazione ( GU L 328, pag . 1 ), i compiti dell' AEC venivano affidati a detta agenzia . Per apportare una soluzione ai problemi relativi alla situazione degli agenti della sede dell' AEC, il Consiglio adottava il regolamento 3 dicembre 1982, n . 3332, "che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l' assunzione di 56 agenti della sede dell' Associazione europea di cooperazione come funzionari delle Comunità europee" ( GU L 352, pag . 5 ). Questo regolamento stabilisce che l' agente in servizio presso la sede dell' AEC alla data del 1° gennaio 1982 può essere nominato dipendente in prova della Commissione e che, in deroga agli artt . 31 e 32 dello statuto, egli é inquadrato nel grado e nello scatto determinati conformemente alla tabella di equivalenza riportata in allegato allo stesso regolamento .
4 Per inserire in organico i 32 dipendenti dell' AEC titolari di contratti speciali ( in prosieguo : "dipendenti CS "), la Commissione applicava invece le disposizioni dello statuto del personale delle Comunità europee . Così, nel giugno 1981, i ricorrenti ricevevano una lettera di licenziamento da parte dell' AEC e, contemporaneamente, la Commissione proponeva loro un contratto di agente temporaneo, ch' essi accettavano . In seguito alla pubblicazione, nel luglio 1981, di un avviso di posto vacante per 32 posti permanenti concessi dall' autorità di bilancio, la Commissione procedeva all' organizzazione di concorsi interni cui i ricorrenti, come la maggior parte degli ex dipendenti CS, partecipavano con successo . Alla scadenza dei loro contratti di agente temporaneo, i ricorrenti venivano nominati dipendenti in prova . L' applicazione dello statuto aveva, per i ricorrenti, il seguente risultato :
- il sig . de Szy-Tarisse, entrato in servizio presso l' AEC il 18 febbraio 1975 e inquadrato, al momento del licenziamento, nel grado 15, 7° scatto, corrispondente al grado A5, 7° scatto, veniva nominato, con decisione del 30 giugno 1982, al grado A5, 3° scatto;
- la sig.ra Feyaerts, entrata in servizio presso l' AEC il 1° aprile 1972 e inquadrata, al momento del licenziamento, nel grado 33, 6° scatto, corrispondente al grado C3, 6° scatto, veniva nominata, con decisione dell' 8 luglio 1982, al grado C4, 3° scatto .
5 Il 27 aprile e l' 11 luglio 1983, vari ex dipendenti CS, fra i quali i ricorrenti, proponevano alla Corte ricorsi miranti, in sostanza, a far dichiarare che gli effetti della loro assunzione alle dipendenze della Commissione risalgono al momento della conclusione del loro contratto di lavoro con l' AEC, nonché a fare annullare le decisioni con cui erano stati nominati dipendenti in prova, nella parte relativa all' inquadramento nel grado e nello scatto . Con sentenza 11 luglio 1985 ( cause riunite da 66 a 68 e da 136 a 140/83, Hattet e a . / Commissione, Racc . pag . 2459 ), la Corte annullava le decisioni impugnate "nella parte in cui fissano il grado e lo scatto dei ricorrenti", mentre, per il resto, i ricorsi venivano respinti e le questioni erano rinviate alla Commissione per nuove decisioni .
6 Con decisione 3 febbraio 1986, adottata per dare esecuzione alla suddetta sentenza, la Commissione procedeva ad un nuovo inquadramento dei ricorrenti, con effetto dalla data della loro nomina in qualità di dipendenti in prova :
- il sig . de Szy-Tarisse veniva nominato al grado A5, 7°scatto, con effetto dal 1° luglio 1982 e con decorrenza dell' anzianità di scatto dal 1° febbraio 1981;
- la sig.ra Feyaerts veniva nominata al grado C3, 7° scatto, con effetto dal 1° luglio 1982 e con decorrenza dell' anzianità di scatto dal 1° aprile 1982 .
Contemporaneamente alla retribuzione del mese di aprile 1986, la Commissione pagava ai ricorrenti i supplementi di stipendio connessi alla decisione 3 febbraio 1986 .
7 Rispettivamente il 12 e il 6 maggio 1986 il sig . de Szy-Tarisse e la sig.ra Feyaerts presentavano reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto contro i provvedimenti adottati nei loro confronti in esecuzione della sentenza 11 luglio 1985 . I reclami venivano respinti dalla Commissione il 19 settembre 1986 .
8 Nei ricorsi proposti alla Corte, i ricorrenti chiedono che alla Commissione sia ingiunto di procedere alla rettifica della loro situazione amministrativa e del loro trattamento economico, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla sentenza 11 luglio 1985 . A loro avviso, il loro reinquadramento deve avere effetto a decorrere dalla data dell' assunzione come agenti temporanei e non da quella della nomina come dipendenti in prova, mentre devono esser loro attribuiti gradi e scatti superiori a quelli ch' essi avevano al momento del licenziamento da parte dell' AEC . Essi chiedono anche il risarcimento del danno materiale che avrebbero subito a causa della parziale mancata esecuzione della suddetta sentenza, danno ch' essi valutano provvisoriamente in una somma di 1 000 000 di BFR a titolo principale, alla quale dovrebbero aggiungersi interessi moratori, e chiedono inoltre la condanna della Commissione a pagare gli interessi di mora sugli importi già corrisposti in parziale esecuzione della suddetta sentenza . D' altra parte, a titolo di danno morale derivante dalla parziale mancata esecuzione della stessa sentenza, essi pretendono la somma di 100 000 BFR, anche questa da aumentare in funzione degli interessi moratori .
9 Per una più ampia esposizione dei fatti, delle varie fasi del procedimento, dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo vengono riportati qui di seguito soltanto per quanto necessario al ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
10 La Commissione solleva un' eccezione di parziale irricevibilità, basata sul fatto che la pretesa dei ricorrenti relativa al risarcimento dei danni derivanti da un asserito ritardo nella loro carriera amministrativa non è mai stata formulata nei loro precedenti ricorsi ( cause 68 e 138/83 ) che hanno dato luogo alla sentenza 11 luglio 1985 .
11 I ricorrenti sostengono che non era necessario formulare tale pretesa, poiché nei suddetti ricorsi essi non avevano chiesto neppure il pagamento di altre somme, il che non ha impedito che la Commissione versasse loro i supplementi di stipendio derivanti dal reinquadramento effettuato in esecuzione della summenzionata sentenza .
12 Si deve rilevare che le somme pretese dai ricorrenti per il danno materiale ch' essi avrebbero subito sono pari ai supplementi di stipendio, aumentati degli interessi di mora, corrispondenti all' inquadramento cui essi ritengono di avere diritto in ragione dell' illegittimità della decisione impugnata . Ora, una siffatta pretesa è indissociabile dalla domanda mirante all' annullamento di tale decisione, la cui ricevibilità non è stata contestata dalla Commissione .
13 In considerazione di quanto precede, l' eccezione d' irricevibilità dev' essere respinta .
Nel merito
Sulla domanda di annullamento
14 I ricorrenti fanno valere in primo luogo che, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte nella sentenza 11 luglio 1985, essi avrebbero dovuto essere reinquadrati con effetto dalla data della loro assunzione come agenti temporanei . A sostegno di questa tesi essi richiamano il principio della parità di trattamento, il quale si opporrebbe al fatto che gli ex dipendenti CS subiscano le conseguenze pregiudizievoli dell' applicazione, nel loro caso, di una procedura diversa da quella seguita per l' inserimento in organico degli ex agenti della sede dell' AEC .
15 La Commissione obietta che nella suddetta sentenza è stato confermato che, in mancanza di un regolamento del Consiglio che istituisse provvedimenti identici a quelli adottati per gli agenti della sede dell' AEC, essa era tenuta ad applicare le disposizioni dello statuto per l' assunzione dei dipendenti CS . D' altra parte, a suo avviso, tale sentenza non aveva affatto dichiarato che i dipendenti CS avrebbero dovuto essere nominati direttamente dipendenti in prova della Commissione .
16 Si deve ricordare che, com' è stato dichiarato dalla Corte nella suddetta sentenza 11 luglio 1985, l' assunzione e la nomina dei dipendenti CS dell' AEC da parte della Commissione costituiscono un' assunzione al di fuori delle istituzioni e l' applicazione delle disposizioni dello statuto contemplate a questo fine non può implicare alcuna illegittimità .
17 E inoltre opportuno osservare che le considerazioni svolte dalla Corte nella summenzionata sentenza a proposito del diverso trattamento riservato ai dipendenti CS rispetto agli agenti della sede dell' AEC riguardano soltanto la fissazione del grado e dello scatto dei ricorrenti nelle decisioni di nomina come dipendenti in prova, non già la data dalla quale decorrono gli effetti di tali decisioni .
18 I ricorrenti non possono, quindi, riferirsi utilmente alla sentenza 11 luglio 1985 per chiedere che il loro reinquadramento abbia effetto dalla data della loro assunzione come agenti temporanei .
19 I ricorrenti sostengono inoltre che, in base all' applicazione degli artt . 5, 31 e 32 dello statuto, da un lato, e della decisione interna della Commissione 61/IX/81, dall' altro, essi avrebbero dovuto essere inquadrati in gradi e scatti superiori a quelli che avevano prima del licenziamento da parte dell' AEC . Il sig . de Szy-Tarisse fa valere che, al momento del suo licenziamento da parte dell' AEC, egli possedeva un' esperienza professionale di 19 anni, che doveva considerarsi pari o superiore a quella di altri ex dipendenti CS, che sono stati nominati al grado A4 . A suo avviso, pertanto, la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli il grado A4 . La sig.ra Feyaerts fa valere che, tenuto conto della sua anzianità di servizio, della sua età e delle sue capacità, la Commissione avrebbe dovuto attribuirle il grado C2 .
20 La Commissione assume di aver applicato correttamente i criteri stabiliti dagli artt . 5, 31 e 32 dello statuto e dalla decisione 61/IX/81 nel procedere al nuovo inquadramento dei ricorrenti . Per di più, questi avrebbero beneficiato, ai sensi dell' art . 8 di tale decisione, di un abbuono di anzianità per tener conto del periodo di servizio da essi compiuto in qualità di agenti temporanei .
21 Secondo la convenuta, il sig . de Szy-Tarisse aveva, al momento della sua nomina come dipendente in prova, un' esperienza professionale di 15 anni, di cui 8 presso l' AEC . In udienza, essa ha poi rilevato, senza essere contraddetta, che l' esperienza professionale fatta valere dal ricorrente comprende un periodo di attività che dev' essere considerato rilevante per la categoria B, ma di cui non si può tenere conto per le funzioni di livello corrispondente alla categoria A .
22 Quanto alla sig.ra Feyaerts, la convenuta sostiene che questa non avrebbe potuto beneficiare dell' art . 3 della decisione 61/IX/81, il quale stabilisce, al secondo comma, che il grado superiore C3-C2 è riservato alle promozioni all' interno della carriera e che quindi non possono essere decise nomine in tale grado .
23 In proposito si deve ricordare anzitutto che, come la Corte ha statuito nella suddetta sentenza 11 luglio 1985, "(...) le decisioni di nomina dei ricorrenti come dipendenti in prova devono essere annullate nella parte in cui inquadrano i ricorrenti in gradi o scatti meno favorevoli di quelli che essi avevano al servizio dell' AEC ". Ora, nella fattispecie risulta che l' inquadramento nel grado e nello scatto effettuato dalla Commissione in esecuzione della suddetta sentenza non è inferiore a quello che i ricorrenti avevano presso l' AEC .
24 Resta tuttavia da esaminare se, come sostengono i ricorrenti, le disposizioni dello statuto o quelle della decisione 61/IX/81 attribuissero loro il diritto ad un inquadramento, nel grado e nello scatto, superiore a quello ch' essi avevano presso l' AEC .
25 Per quanto riguarda la sig.ra Feyaerts, si deve constatare che, mentre il grado C3 le è stato attribuito in applicazione del principio della parità di trattamento enunciato dalla Corte nella sentenza 11 luglio 1985, l' art . 3, secondo comma, della summenzionata decisione osta, invece, alla possibilità ch' essa venga nominata al grado C2, poiché questo grado è riservato alle promozioni all' interno della carriera .
26 Per quanto riguarda il sig . de Szy-Tarisse, si deve rilevare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale, nell' ambito fissato dagli artt . 31 e 32, secondo comma, dello statuto o dalle decisioni interne adottate per la loro attuazione, al fine di valutare l' esperienza professionale anteriore delle persone ammesse fra i dipendenti di ruolo, per quanto concerne sia la natura e la durata dell' esperienza stessa, sia la relazione più o meno stretta ch' essa può avere con le esigenze del posto da coprire .
27 In proposito si deve ricordare che, a norma dell' art . 1 della decisione 61/IX/81, in via di principio l' autorità che ha il potere di nomina effettua la nomina del candidato prescelto in qualità di dipendente in prova nel grado di base della carriera di base della sua categoria o del suo quadro . E vero che, secondo l' art . 3, detta autorità può, in deroga all' art . 1, a titolo eccezionale e per tener conto di esigenze del servizio, nominare il candidato prescelto nel grado superiore delle carriere di base e delle carriere intermedie, qualora l' interessato soddisfi determinate condizioni relative alla durata della sua esperienza professionale . Tuttavia, come la Corte ha precisato, in particolare nella sentenza 21 gennaio 1987 ( causa 219/84, Powell / Commissione, Racc . 1987, pag . 339 ), detta norma dev' essere intesa come un' eccezione alle regole generali d' inquadramento, che rientra, in ogni caso, nel potere discrezionale dell' amministrazione .
28 Nella fattispecie, il ricorrente non ha dimostrato che la Commissione, ritenendo che non si dovesse applicare questa eccezione, abbia superato i limiti del suo potere discrezionale . In effetti, la Commissione, prima di decidere in merito all' inquadramento dei ricorrenti, ha tenuto conto sia della durata, sia della natura dell' esperienza professionale di tutti gli ex dipendenti CS interessati, nonché della relazione più o meno stretta ch' essa può avere con le esigenze del posto da coprire .
29 Ne consegue che i ricorrenti non hanno diritto ad un inquadramento in gradi e scatti superiori a quelli ch' essi avevano al momento del loro licenziamento da parte dell' AEC .
30 Le domande di annullamento devono quindi essere respinte .
Sulle domande di risarcimento
31 Il rigetto delle domande di annullamento implica, come conseguenza, il rigetto delle domande di risarcimento fondate sulla asserita illegittimità delle decisioni impugnate .
32 Resta tuttavia da esaminare la richiesta relativa agli interessi di mora sui supplementi di stipendio corrisposti a seguito del reinquadramento effettuato in esecuzione della sentenza 11 luglio 1985 .
33 Al riguardo si deve ricordare che, com' é stato indicato dalla Corte, in particolare nella sentenza 30 settembre 1986 ( causa 264/83, Delhez e a . / Commissione, Racc . 1986, pag . 2749 ), un obbligo di corrispondere interessi moratori può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto al suo ammontare o quanto meno determinabile sulla base di comprovati elementi obiettivi . Nella fattispecie, il credito è divenuto certo soltanto con la decisione 3 febbraio 1986, in forza della quale ai ricorrenti è stato dato un nuovo inquadramento .
34 Ne deriva che anche questa domanda dev' essere respinta .
35 In subordine, i ricorrenti fanno valere che in ogni caso la Commissione ha dato esecuzione alla sentenza 11 luglio 1985 con un ritardo ingiustificato e che, perciò, sarebbero dovuti interessi moratori sui supplementi di stipendio relativi al periodo compreso fra la data della suddetta sentenza ed il 6 febbraio 1986 .
36 In proposito si deve osservare che, com' è stato rilevato dalla Corte nella summenzionata sentenza 30 settembre 1986, potrebbe porsi la questione del se un obbligo di pagare interessi moratori debba essere ammesso nel caso in cui la determinazione stessa dell' importo della retribuzione dovuta sia intervenuta con ritardo ingiustificato . Nella fattispecie, tuttavia, non si può ritenere, tenuto conto delle difficoltà inerenti alla situazione complessa determinata dall' integrazione degli ex dipendenti CS, che la Commissione abbia dato prova di negligenza nel conformarsi alla sentenza 11 luglio 1985 per aver adottato il 6 febbraio 1986 la decisione di reinquadramento dei ricorrenti .
37 Ne consegue che nei casi in esame non vi è luogo al pagamento d' interessi moratori, né al risarcimento di un preteso danno che sarebbe stato causato dal ritardo della Commissione nel provvedere in merito alla situazione dei ricorrenti . I ricorsi devono quindi essere respinti in ogni loro parte .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese esposte dalle istituzioni restano a carico di queste .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) I ricorsi sono respinti .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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