Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Ricorso d' annullamento - Ricorso contro un regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio - Successiva emanazione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo di aliquota inferiore - Conseguenze per quanto riguarda l' interesse ad agire
( Trattato CEE, art . 173 )
2 . Ricorso d' annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardino direttamente ed individualmente - Regolamento che istituisce dei dazi antidumping - Importatori associati all' esportatore, i cui prezzi di rivendita sono stati utilizzati per determinare il margine di dumping o per calcolare il dazio antidumping
( Trattato CEE, art . 173, secondo comma )
3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Importazioni da paesi che non abbiano un' economia di mercato - Aspetto da prendersi in considerazione in primo luogo - Prezzo effettivamente praticato per un prodotto analogo in un paese terzo con economia di mercato - Ricorso al valore costruito - Metodo di sostituzione che presuppone il sussistere di circostanze particolari nel mercato interno del paese scelto come paese di riferimento
( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2176/84, art . 2, n . 5 ,)
4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Confronto fra il valore normale e il prezzo di esportazione - Adeguamenti - Fattori da prendere in considerazione - Elencazione tassativa - Elementi irrilevanti
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2, nn . 9 e 10 )
5 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Confronto fra il valore normale e il prezzo di esportazione - Adeguamenti - Onere della prova
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2, n . 10 )
6 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Fattori da prendere in considerazione - Pluralità - Potere discrezionale delle istituzioni - Diminuzione della quota di mercato dei prodotti importati oggetto di dumping - Fattore non decisivo
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4, n . 2 )
7 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Prodotti originari di paesi diversi - Valutazione globale degli effetti delle importazioni
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4, n . 2 )
Massima
1 . Quando gli importi garantiti come dazio antidumping provvisorio sono stati riscossi, ai sensi del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, all' aliquota del dazio definitivo, nessuna conseguenza giuridica derivante dal regolamento che istituisce un dazio provvisorio e su cui si possa fondare un interesse all' impugnazione di quest' ultimo può essere fatta valere da un importatore che abbia dovuto pagare detti importi .
Sarebbe tuttavia possibile, nel contesto di una richiesta di risarcimento, ma solo per quanto riguarda gli importi costituiti in garanzia a norma del regolamento che istituisce il dazio antidumping provvisorio e poi svincolati a causa del fatto che l' aliquota del dazio definitivo è risultata inferiore a quella del dazio provvisorio, riconoscere l' interesse a far dichiarare la nullità di questo regolamento purché si sia lamentato un danno relativo ai detti importi .
2 . Benché i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping abbiano, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, essi riguardano direttamente ed individualmente, fra gli altri, gli importatori i cui prezzi di rivendita servono da riferimento per la definizione del margine di dumping o per il calcolo del dazio antidumping stesso .
3 . Quando le importazioni assertivamente oggetto di dumping provengono da un paese che non abbia un' economia di mercato e ai sensi dell' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84, occorre scegliere un paese di riferimento per determinare il valore normale dei prodotti di cui è causa, va data la precedenza al prezzo effettivamente praticato sul mercato del paese scelto, perché il valore costruito deve servire solo come sostituto cui si fa ricorso quando le circostanze facciano apparire illogico servirsi del prezzo di mercato ( v . sentenza 5 ottobre 1988, Technointorg / Commissione e Consiglio, cause riunire 294/86 e 77/87, Racc . pag . 6077 ).
Non configurano circostanze del genere la mancanza di importazioni, quando nel mercato esiste una situazione sufficientemente concorrenziale per garantire la rappresentatività dei prezzi che vi sono praticati, né la similarità dei prezzi, quando quest' ultima può risultare da fattori diversi ed estranei ad un controllo statale dei prezzi .
4 . L' art . 2, nn . 9 e 10, del regolamento n . 2176/84, per un valido confronto fra il prezzo all' esportazione ed il valore normale che consenta di determinare il margine di dumping, predispone adeguamenti a causa delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi . Dalle lett . a ) - d ) di questa disposizione risulta che dette differenze attengono alle caratteristiche fisiche del prodotto, alle quantità, alle condizioni di vendita, alle imposte all' esportazione e alle imposte indirette .
Poiché è possibile effettuare adeguamenti solo per questi fattori ( v . sentenza 5 ottobre 1988, Technointorg / Commissione e Consiglio, cause riunite 294/86 e 77/87, Racc . pag . 6077 ), non si può addebitare al Consiglio di non aver preso in considerazione differenze dovute alla mancanza di razionalizzazione della produzione nel mercato del paese scelto, trattandosi di importazioni da paesi che non hanno un' economia di mercato, come paese di riferimento, al costo della manodopera in detti paesi, all' immagine di marca dei prodotti importati ed al rischio assunto dall' acquirente per quel che riguarda l' assistenza post-vendita .
5.La parte la quale, ai sensi dell' art . 2, n . 10, del regolamento n . 2176/84, chieda adeguamenti volti a rendere paragonabili il valore normale e il prezzo all' esportazione al fine di determinare il margine di dumping deve provare che la sua richiesta è giustificata ( v . sentenze 7 maggio 1987, Nachi Fujikoshi / Consiglio, causa 255/84, Racc . pag . 1861; Nippon Seiko / Consiglio, causa 258/84, Racc . pag . 1923 e Minibea / Consiglio, causa 260/84, Racc . pag . 1975 ).
6 . Ai sensi dell' art . 4, n . 2, del regolamento n . 2176/84, la valutazione del danno si basa su di un insieme di fattori, uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo .
Pertanto la riduzione della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping non osta alla rilevazione di un danno notevole da esse causato purché la rilevazione avvenga sulla scorta di diversi fattori, come prevede detta disposizione .
7 . In un procedimento antidumping vertente su prodotti originari di vari paesi, per l' accertamento del danno causato all' industria comunitaria gli effetti delle importazioni controverse devono in linea di principio essere valutati complessivamente ( v . sentenza 5 ottobre 1988, Technointorg / Commissione e Consiglio, cause riunite 294/86 e 77/87, Racc . pag . 6077 ).
( Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 6, la motivazione è sostanzialmente identica a quella della sentenza 11 luglio 1990, Neotype Techmashexport / Commissione e Consiglio, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Racc . pag . 0000 ).
Parti
Nelle cause riunite C-320/86,
Stanko France, société anonyme di diritto francese, con sede in Longjumeau ( Francia ), rappresentata dall' avv . Geneviève Boespflug, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta dal
Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, con sede in Parigi, con gli avv.ti Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
interveniente,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento ( CEE ) della Commissione 30 settembre 1986, n . 3019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kw ed inferiore o pari a 75 kw, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica ( GU L 280, pag . 68 ),
e C-188/87,
Stanko France, société anonyme di diritto francese, con sede in Longjumeau ( Francia ), rappresentata dall' avv . Geneviève Boespflug, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg . H.-J . Lambers, direttore del servizio giuridico, e E . Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore del servizio affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dal
Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée, con sede in Parigi, con gli avv.ti Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Freddy Brausch, 8, rue Zithe,
e dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
intervenienti,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 marzo 1987, n . 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kw ed inferiore o pari a 75 kw, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio ( GU L 83, pag . 1 ),
LA CORTE ( Quinta Sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, M . Zuleeg, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) I ricorsi sono respinti .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese
quelle degli intervenienti .
Full & Egal Universal Law Academy