Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Atti delle istituzioni - Direttive - Esecuzione da parte degli Stati membri - Necessità di trasposizione completa
( Trattato CEE, art . 189, 3° comma )
Parti
Nella causa 322/86,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Enrico Traversa, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia,
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che la Repubblica italiana, omettendo di adottare nel termine prescritto i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ( GU L 222, pag . 1 ), è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, Y . Galmot, C . Kakouris e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 24 febbraio 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 marzo 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 dicembre 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, omettendo di adottare nel termine stabilito i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, n . 78/659, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ( GU L 222, pag . 1 ) - in prosieguo : la "direttiva" - è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE .
2 La direttiva ha lo scopo di tutelare o di migliorare la qualità delle acque dolci correnti o stagnanti nelle quali vivono o potrebbero vivere, se l' inquinamento fosse ridotto o eliminato, i pesci appartenenti a determinate specie . A norma dell' art . 1, n . 1, la direttiva si applica alle acque designate dagli Stati membri come bisognose di detta tutela o di detto miglioramento . L' art . 4 dispone che gli Stati membri procedano ad una prima designazione di acque salmonicole e di acque ciprinicole entro due anni dalla notifica della direttiva . Inoltre l' art . 5 stabilisce che entro cinque anni da detta designazione le acque designate devono essere rese conformi ai valori fissati dagli Stati membri, per i parametri fisico-chimici indicati nell' allegato I della direttiva, mediante programmi che gli Stati stabiliscono onde ridurre l' inquinamento . A tenore dell' art . 17, gli Stati membri emanano le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni dalla notifica della stessa e ne informano immediatamente la Commissione . Poiché la direttiva è stata notificata il 20 luglio 1978, detto termine è scaduto il 20 luglio 1980 .
3 La Commissione, non avendo ricevuto dal governo italiano alcuna comunicazione relativa ai provvedimenti di trasposizione della direttiva, inviava a detto governo, l' 11 marzo 1985, una lettera di diffida con la quale lo invitava a presentare le sue osservazioni . Con lettera 5 novembre 1985, la rappresentanza permanente dell' Italia presso le Comunità europee rispondeva che un gruppo di esperti del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento stava predisponendo un disegno di legge per la trasposizione della direttiva nell' ordinamento giuridico italiano . Non essendo pervenuta alcuna ulteriore comunicazione circa l' approvazione di detto disegno di legge, il 28 febbraio 1986 la Commissione emetteva un parere motivato a norma dell' art . 169, 1° comma, del trattato . In risposta a detto parere motivato il governo italiano osservava, con lettera della rappresentanza permanente dell' Italia 15 luglio 1986, che l' iter del suddetto disegno di legge era stato bloccato, giacché il Consiglio dei ministri aveva approvato e trasmesso al Parlamento italiano, il 23 maggio 1986, un disegno di legge che, nell' art . 24, autorizzava il governo ad emanare, con decreto avente forza di legge, un testo unico inteso a riordinare, tenendo conto delle direttive comunitarie in materia, l' intera normativa italiana vigente sulla tutela delle acque contro l' inquinamento e sullo smaltimento dei rifiuti . Poiché detto testo unico non è stato emanato dal governo italiano, la Commissione ha promosso il presente ricorso per inadempimento .
4 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d' udienza . Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte .
5 Il governo italiano ammette l' inadempimento, ma fa osservare che le pubbliche autorità italiane preposte alla gestione e alla tutela del demanio pubblico delle acque, vale a dire lo Stato e le regioni, dispongono, in base alla normativa vigente in materia, di tutti i poteri necessari per l' attuazione della direttiva e in particolare dell' art . 4, relativo alla designazione delle acque salmonicole e delle acque ciprinicole . A questo proposito esso fa presente che il ministro dell' agricoltura e delle foreste ha provveduto, con decreto 16 gennaio 1981, a designare un certo numero di acque dolci comprese nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, considerate idonee alla vita dei pesci . Per quanto riguarda le azioni da svolgere sulle acque così designate per adempiere gli obblighi stabiliti dall' art . 5 della direttiva, il governo italiano rileva che l' art . 1, lett . d ), della legge 10 maggio 1976, n . 319 ( GURI n . 141 del 29.5.1976 ), contempla l' elaborazione di piani regionali e di un piano nazionale di risanamento delle acque, nell' ambito dei quali devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per la tutela delle acque contro l' inquinamento . Di conseguenza, l' inadempimento si limiterebbe alla trasposizione incompleta della direttiva in ragione dell' insufficiente designazione delle acque da tutelare .
6 Si deve ricordare, come la Corte ha fatto da ultimo nella sentenza 2 marzo 1988 ( causa 309/86, Commissione / Repubblica italiana, Racc . 1988, pag . 0000 ), che la trasposizione delle direttive comunitarie nell' ordinamento interno deve garantirne effettivamente la piena applicazione . Orbene, si deve ammettere che i provvedimenti adottati dal governo italiano per trasporre la direttiva di cui trattasi nell' ordinamento giuridico nazionale sono insufficienti . Infatti, il governo suddetto non ha provveduto alla designazione di acque salmonicole e ciprinicole situate in parti del territorio della Repubblica italiana diverse dalla provincia autonoma di Bolzano . Inoltre, ha omesso di fissare, per dette acque, valori concreti per i parametri indicati nell' allegato I della direttiva e di stabilire programmi per garantire che detti parametri siano conformi ai valori fissati .
7 Si deve pertanto rilevare che la Repubblica italiana, omettendo di adottare nei termini stabiliti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) La Repubblica italiana, omettendo di adottare nei termini stabiliti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE .
2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
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