Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illegalità - Danno - Nesso causale
( Trattato CEE, art . 215, n . 2 )
2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Vino - Conformità dei prodotti alle norme comunitarie - Obblighi di controllo degli Stati membri - Protezione della salute del consumatore - Intervento della Comunità - Presupposti
( Regolamenti del Consiglio n . 337/79, art . 64, e n . 359/79, art . 3; decisione del Consiglio 84/133 )
Massima
1 . E' necessario, perché sussista la responsabilità della Comunità in forza dell' art . 215, 2° comma, del trattato CEE, che si riscontri un complesso di condizioni inerenti all' illegittimità di un atto o di un comportamento delle istituzioni, alla realtà del danno e all' esistenza di un nesso causale tra l' atto o il comportamento e il danno asserito .
2 . Le istituzioni comunitarie devono intervenire per garantire l' osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo solo qualora sussistano elementi che dimostrino che i competenti organi nazionali non svolgono in modo soddisfacente i compiti di controllo che sono loro affidati in questo settore dall' art . 64 del regolamento n . 337/79 e dall' art . 3 del regolamento n . 359/79, nonché dalla decisione 84/133, che instaura un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l' uso di prodotti di consumo .
Parti
Nelle cause riunite 326/86 e 66/88,
Benito Francesconi, residente in Bruxelles 1070 ( Belgio );
Enoteca nazionale italiana di Benito Francesconi Sprl, con sede in Bruxelles 1070 ( Belgio );
La vinoteca d' Italia Sprl, con sede in Bruxelles 1070 ( Belgio );
Italianissimo Sprl, con sede in Bruxelles 1070 ( Belgio );
Fromagerie Sita SC, con sede in Fayt-les-Manage ( Belgio );
Gapi Sprl, con sede in Bruxelles 1050 ( Belgio );
Willems-de Lunardo & Fils Sprl, con sede in Jemeppes-sur-Meuse ( Belgio );
Nino Cucci, residente in Louvain-la-Neuve ( Belgio );
Gebroeders Salerno PVBA, con sede in Tienen ( Belgio );
Vincenzo Smeraglia, residente in Heemskerk ( Paesi Bassi );
Napoli Houtplein BV, con sede in Haarlem ( Paesi Bassi );
Bertolo e Figli Srl, con sede in Torino ( Italia );
Luigi Brezza, residente in San Giorgio Monferrato ( provincia di Alessandria, Italia );
Marco Franchino, residente in Gattinara ( provincia di Vercelli, Italia );
Mario Patriarca, residente in Gattinara ( provincia di Vercelli, Italia );
Oreste Cillario, residente in Dogliani ( provincia di Cuneo, Italia );
Ninetto Vairetto, residente in Crema ( provincia di Torino, Italia );
Melchiorre Balbiano, residente in Andezeno ( provincia di Torino, Italia );
Aldo Canale, residente in Serralunga ( provincia di Cuneo, Italia );
Silvio Grasso, residente in La Morra ( provincia di Cuneo, Italia );
tutti con l' avv . Dominique Buysschaert, indi con l' avv . Pierre Sculier del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Guy Harles, 4, avenue Marie-Thérèse ( causa 326/86 ),
e
Giuseppe Visigalli, residente in Pavia ( Italia );
Gina, Idelfonso, Manuela, Renzo e Rosanna Cappelletti, residenti in Milano ( Italia );
Matteo Bisogni, residente in Torino ( Italia );
Clarissa Nagliato, Moreno e Mascia Casetto, residenti in Milano ( Italia );
Filomena Fasciano, residente in Milano ( Italia );
con l' avv . Lucette Defalque del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Alex Schmitt, 13, boulevard Royal ( causa 66/88 ),
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig.ra Denise Sorasio, in qualità d' agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
cause aventi ad oggetto :
- il risarcimento del danno subito per colpa della Commissione, che non ha divulgato le informazioni che consentissero di identificare i produttori/distributori di vini adulterati ( cause 326/86 ),
- il risarcimento del danno subito a causa della negligenza della Commissione nel contesto della pratica dei vini adulterati con metanolo, che ha provocato il decesso dei familiari dei ricorrenti ( cause 66/88 ),
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 19 aprile 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, all' udienza del 25 maggio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti depositati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 23 dicembre 1986 ( causa 326/86 ) e il 3 marzo 1988 ( causa 66/88 ) venti commercianti, ristoratori e produttori di vini italiani nonché gli aventi causa di persone decedute dopo aver consumato vino italiano contenente metanolo hanno proposto, a norma degli artt . 178 e 215, 2° comma, del trattato CEE, due ricorsi contro la Commissione delle Comunità europee miranti ad ottenere il risarcimento del danno subito per la presenza di detto vino adulterato sul mercato vitivinicolo .
2 I ricorrenti dichiarano di aver subito un danno consistente per taluni di essi nella diminuzione delle esportazioni di vini italiani e nella riduzione delle vendite che ne è derivata ( causa 326/86 ) e per gli altri nella perdita di uno dei loro parenti ( causa 66/88 ).
3 Nell' aprile del 1985 venivano scoperti sul mercato della Repubblica federale di Germania vini austriaci adulterati con dietilene glicolo . In una conferenza stampa tenutasi il 27 agosto 1985, la Commissione dichiarava che tracce molto deboli di dietilene glicolo erano state trovate altresì in taluni vini italiani .
4 Il 19 marzo 1986 le autorità italiane informavano la Commissione che taluni vini italiani erano adulterati con metanolo . Il giorno successivo, la Commissione trasmetteva questa informazione agli altri Stati membri . I primi decessi per ingestione di vini italiani adulterati con metanolo erano stati segnalati il 2 marzo 1986 .
5 I ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un illecito . Anzitutto le fanno carico di cattiva gestione e di carente sorveglianza del mercato del vino, in quanto non si è assicurata che venissero correttamente applicati i provvedimenti generali del mercato vitivinicolo negli Stati membri . I ricorrenti assumono poi che questi provvedimenti generali sono inadeguati . Essi rilevano a questo proposito che i provvedimenti emanati nel settore vitivinicolo sono tali da stimolare la produzione di vini adulterati, allo scopo in particolare di soddisfare il consumo . I ricorrenti dichiarano infine che la Commissione avrebbe dovuto rendersi conto dall' aumento notevole del volume dei vini nel 1984 . Dall' agosto del 1985 avrebbe dovuto provvedere, adottando adeguati provvedimenti, a circoscrivere gli effetti negativi derivanti per gli operatori economici dallo scandalo causato dall' esistenza sul mercato di vini adulterati .
6 La Commissione contesta tanto che sussista l' illecito cui si riferiscono i ricorrenti quanto la possibilità di dimostrare un nesso causale tra questo presunto illecito e il danno che i ricorrenti dichiarano di aver subito .
7 Per una più ampia esposizione dei fatti e dei precedenti della lite, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa richiamo alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte .
8 Onde esaminare il merito del ricorso, è opportuno ricordare le ipotesi nelle quali la responsabilità della Comunità può sussistere in forza dell' art . 215, 2° comma, del trattato CEE . Secondo la costante giurisprudenza della Corte ( vedasi, in particolare, sentenza 15 gennaio 1987, GAEC de la Ségaude / Consiglio e Commissione, causa 253/84, Racc . pag . 123 ), la responsabilità della Comunità presuppone che sussista un complesso di condizioni inerenti all' illegittimità di un atto o di un comportamento delle istituzioni, alla realtà del danno e all' esistenza di un nesso causale tra l' atto o il comportamento e il danno asserito .
9 E' opportuno accertare in primo luogo se i ricorrenti abbiano provato il comportamento illegittimo della Commissione e, in caso affermativo, se sussistano i due altri presupposti della responsabilità della Comunità .
10 Si deve osservare, in via preliminare, che spetta agli Stati membri garantire l' osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo .
11 Infatti, in forza dell' art . 64 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 337, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( GU L 54, pag . 1 ), gli Stati membri designano uno o più organi incaricati di controllare l' osservanza di queste disposizioni . D' altro canto, in forza dell' art . 3 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 359, relativo alla collaborazione diretta tra i servizi incaricati dagli Stati membri di controllare l' osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo ( GU L 54, pag . 136 ), gli organi competenti degli Stati membri effettuano uno studio approfondito dei fattori che possono dimostrare che il prodotto non è conforme alle disposizioni vinicole . Sono del pari gli Stati membri che, in forza della decisione 84/133 del Consiglio del 2 marzo 1984, che instaura un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l' uso di prodotti di consumo ( GU L 70, pag . 16 ), decidono di adottare provvedimenti urgenti per impedire la vendita di un prodotto a causa del pericolo grave ed immediato che esso costituirebbe per la salute e per la sicurezza dei consumatori .
12 Emerge dal tenore di questa disciplina che le istituzioni comunitarie devono intervenire solo qualora sussistano elementi che dimostrino che gli organi nazionali non svolgono in modo soddisfacente il loro compito di controllo .
13 Prima di esaminare i mezzi dedotti dai ricorrenti è opportuno sottolineare che la Commissione ha adottato vari provvedimenti relativi alle strutture di gestione del mercato vitivinicolo . In particolare essa ha adottato il regolamento 13 luglio 1984, n . 2102, relativo alle dichiarazioni di raccolta di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo ( GU L 194, pag . 1 ) e il regolamento 20 agosto 1984, n . 2396, che stabilisce le modalità di applicazione per la stesura del bilancio di previsione del settore vitivinicolo ( GU L 224, pag . 14 ). D' altro canto la Commissione è riuscita ad ottenere alcune modifiche del regime della distillazione mediante l' adozione del regolamento del Consiglio 18 settembre 1984, n . 2687 ( GU L 255, pag . 1 ), che modifica il regolamento del Consiglio 25 luglio 1983, n . 2179, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione ( GU L 212, pag . 1 ).
14 I ricorrenti sostengono che i provvedimenti così adottati nel settore vitivinicolo non sono adeguati, in quanto sono tali da stimolare la produzione di vini artefatti, tenuto conto in particolare dell' insussistenza di analisi chimiche accurate dei prodotti destinati alla distillazione .
15 A questo proposito è opportuno rilevare, come fa la Commissione, che non è stato provato alcun nesso tra il regime di distillazione e la produzione dei vini adulterati . Le sostanze nocive sono state rinvenute nei vini destinati al consumo umano e non in quelli destinati alla distillazione .
16 I ricorrenti hanno d' altro canto dichiarato all' udienza che solo vini non adulterati sarebbero stati avviati alla distillazione e che i vini adulterati erano stati convogliati sul mercato per il consumo umano . L' argomento dei ricorrenti, secondo il quale il regime della distillazione avrebbe assorbito tutto il vino naturale e la produzione di vino adulterato sarebbe stata necessaria per soddisfare il consumo, va disatteso dato che esistono eccedenze di vini naturali .
17 Lo stesso deve dirsi dell' argomento relativo all' insufficienza delle analisi . Anche volendo ammettere che vini adulterati siano stati destinati alla distillazione, è sufficiente constatare che, in forza dell' art . 27 del sopramenzionato regolamento del Consiglio n . 2179/83, spetta agli Stati membri adottare i provvedimenti necessari per garantire il controllo dell' applicazione del regime della distillazione . Questo controllo delle caratteristiche dei prodotti forniti per la distillazione che, a norma dell' art . 22 di questo stesso regolamento, verte in particolare sulla quantità, sul colore e sulla gradazione alcolica del prodotto è sufficiente per consentire alle autorità competenti di sorvegliare il regime comunitario della distillazione dei vini e di scoprire i vini adulterati avviati alla distillazione .
18 I ricorrenti assumono inoltre che la Commissione avrebbe dovuto rendersi conto dell' aumento considerevole della quantità di vino destinato alla distillazione nel 1984, nonché delle giacenze di vini italiani alla fine dello stesso anno .
19 Va osservato che l' aumento di queste quantità di vino non doveva necessariamente far concludere che venisse messo sul mercato vino adulterato . E' infatti opportuno sottolineare in proposito, come fa la Commissione, che l' abbondanza del raccolto nel 1983 come pure gli errori di valutazione del consumo e le inesattezze nella dichiarazione delle giacenze hanno avuto peso notevole .
20 I ricorrenti sostengono infine che la Commissione avrebbe dovuto adottare, subito dopo la conferenza stampa del 27 agosto 1985, iniziative per ritirare dal mercato i vini al dietilene glicolo, per informare i consumatori dello scandalo dei vini adulterati e per rafforzare il controllo degli organi nazionali competenti nell' ambito della sorveglianza del regime comunitario della distillazione .
21 Si deve osservare anzitutto che la Commissione non è competente a ritirare i vini adulterati dal mercato, in quanto questa è prerogativa degli organi nazionali .
22 Si deve dire poi che la Commissione non ha l' obbligo di portare a conoscenza del pubblico l' identità degli operatori economici eventualmente coinvolti in scandali . Il sistema d' informazioni per scoprire le frodi e le irregolarità nel settore vitivinicolo, nonché per prevenire i pericoli conseguenti all' uso dei prodotti di consumo, lascia agli organi nazionali l' iniziativa di adottare provvedimenti per l' informazione dei consumatori .
23 A parte ciò, il 16 agosto 1985 le competenti autorità britanniche hanno fornito alle autorità degli altri Stati membri informazioni sul vino italiano al dietilene glicolo . E' opportuno aggiungere che al momento in cui teneva la conferenza stampa, la Commissione era al corrente solo di tracce molto esigue di dietilene glicolo in taluni vini italiani . Essa ha quindi potuto legittimamente ritenere che un atteggiamento riservato fosse preferibile alla divulgazione dell' identità delle imprese coinvolte nel commercio di questi vini, che avrebbe implicato una pubblicità negativa ancor più deleteria per lo smercio del vino italiano . Si deve poi ricordare che quando i ricorrenti hanno invitato la Commissione ad indicare i nomi delle imprese ( il 26 marzo 1986 ), il vino italiano al metanolo aveva già provocato vari decessi . Se ciò non bastasse, la Commissione ha immediatamente trasmesso agli altri Stati membri le informazioni sul vino italiano adulterato al metanolo ricevute nel marzo del 1986 dalle autorità italiane .
24 Si deve infine considerare che, anche dopo la comparsa, nel 1985, di vino italiano con tracce di dietilene glicolo, la Commissione disponeva solo di elementi insufficienti per sottoporre a controllo i provvedimenti di sorveglianza italiani del regime di distillazione . D' altro canto si deve aggiungere che un controllo a norma dell' art . 9 del regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n . 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( GU L 94, pag . 13 ) avrebbe dovuto vertere sul finanziamento delle operazioni di distillazione da parte del Fondo europeo agricolo d' orientamento e di garanzia, non già, come vogliono far credere i ricorrenti, sulla vendita dei vini sul mercato .
25 Emerge dal complesso delle considerazioni che precedono che i ricorrenti non sono riusciti a provare il comportamento illegittimo della Commissione dopo la scoperta dello scandalo dei vini italiani al metanolo . Di conseguenza, non è il caso di accertare se sussistano gli altri presupposti della responsabilità della Comunità .
26 Ne consegue che il ricorso va respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . I ricorrenti sono rimasti soccombenti e quindi vanno condannati alle spese . Il Francesconi sopporterà le spese causata dall' istanza d' intervento nella causa 66/88, respinta con ordinanza 15 marzo 1989 .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) I ricorrenti sono condannati alle spese . Il Francesconi sopporterà le spese causate dall' istanza d' intervento .
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