Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura - Opposizione di terzo - Sentenza che decide di un ricorso per inadempimento - Persone fisiche o giuridiche - Irricevibilità
( Statuto della Corte di giustizia CEE, artt . 37 e 39; regolamento di procedura, art . 97 )
Massima
Le persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità non sono legittimate e proporre una domanda di opposizione di terzo contro una sentenza della Corte che ha deciso di un ricorso per dichiarazione di inadempimento .
Infatti, da un lato, tali soggetti non possiedono il requisito posto dall' art . 39 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE, che riserva l' opposizione di terzo alle sole persone che, come precisa l' art . 97 del regolamento di procedura, avrebbero potuto partecipare alla causa principale, in quanto l' art . 37 del citato protocollo li esclude dal procedimento per dichiarazione di inadempimento, e, dall' altro, sarebbe paradossale, se si tiene conto dell' oggetto dell' opposizione di terzo e della sua funzione nel procedimento contenzioso, che soggetti, cui non è consentito di intervenire in una controversia, potessero attaccare mediante l' opposizione di terzo la sentenza pronunciata in tale controversia .
Parti
Nel procedimento C-147/86 OT 3,
Federazione professionale "Panhellinios Syndesmos Itioktiton Idiotikon Technikon Epangelmatikon ke Naftikon Scholikon Monadon" ( PSIITENSM ) ( Federazione ellenica di proprietari di scuole private tecniche, professionali e marittime ), rappresentate dagli avv . Theodora Dim . Antoniou e Spyros Athanassiou Taliadouros, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Aloyse May, 31, Grand-rue,
terzi opponenti,
contro
Repubblica ellenica
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentate dal sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto presso il proprio ufficio, Centre Wagner, Lussemburgo,
convenute,
avente ad oggetto una domanda d' opposizione di terzo contro la sentenza 15 marzo 1988, Commissione / Repubblica ellenica ( 147/86, Racc . pag . 1637 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodriguez Iglesias, F . Grévisse e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha reso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 8 giugno 1988, la federazione professionale "Panhellinios Syndesmos Idioktiton Idiotikon Technikon Epangelmatikon ke Naftikon Scholikon Monadon" ( PSIITENSM ) ( Federazione ellenica dei proprietari di scuole tecniche, professionali e marittime ) ha presentato, ex artt . 39 del protocollo sullo statuto ( CEE ) della Corte di giustizia e 97, § 1, del regolamento di procedura, una domanda di opposizione di terzo contro la sentenza 15 marzo 1988, Commissione / Repubblica ellenica ( 147/86, Racc . pag . 1637 ).
2 Dopo aver accertato alcuni inadempimenti della Repubblica ellenica, questa sentenza ha respinto le conclusioni della Commissione sul settore delle scuole d' istruzione professionale ai sensi dell' art . 16, n . 7, della costituzione ellenica, volte a far dichiarare un inadempimento degli artt . 52 e 59 del trattato . Per respingere queste conclusioni, la Corte ha segnatamente considerato, al punto 13 della motivazione, che "la Commissione non è riuscita a dimostrare che una legge nazionale permetta, in questo settore, l' istituzione di scuole private, né che tali scuole esistano effettivamente ".
3 La domanda di opposizione di terzo contesta la sentenza controversa, in quanto nel citato punto della motivazione negherebbe la stessa esistenza delle scuole private d' istruzione professionale e in quanto respinge le conclusioni della Commissione che chiedeva di dichiarare l' inadempimento degli artt . 52 e 59 del trattato risultante dalla legislazione ellenica su dette scuole .
4 La Commissione solleva due eccezioni di irricevibilità e chiede, ex art . 91, § 1, del regolamento di procedura, di statuire senza impegnare la discussione nel merito . Essa sostiene, in primo luogo, che i soggetti diversi dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità non sarebbero legittimati a proporre opposizione di terzo contro una sentenza della Corte che decide su un ricorso per dichiarazione d' inadempimento . In secondo luogo la sentenza controversa non pregiudicherebbe i diritti dei terzi opponenti .
5 A sostegno della prima eccezione di irricevibilità, la Commissione fa valere che nel procedimento per dichiarazione d' inadempimento sarebbe esclusa la partecipazione delle persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità . Le prime, infatti, non potrebbero costringere la Commissione a proporre un tale ricorso . Inoltre l' art . 37 del protocollo sullo statuto della Corte non riconosce loro il diritto di presentare istanza di intervento in questo tipo di controversia . La mancanza di legittimazione ad intervenire escluderebbe la legittimazione a proporre un' opposizione di terzo .
6 I terzi opponenti chiedono il rigetto di questa eccezione di irricevibilità sostenendo, in particolare, che l' argomento della Commissione si fonderebbe su una confusione fra il procedimento di intervento e quello di opposizione di terzo . Solo quest' ultimo garantirebbe la tutela giurisdizionale dei terzi lesi nei loro diritti, qualunque sia la natura della controversia .
7 Ai sensi dell' art . 91, § 3, del regolamento di procedura, nel caso di domanda presentata conformemente al § 1 di detto articolo, il procedimento su tale domanda prosegue oralmente, salvo contraria decisione della Corte . Nel caso di specie la Corte ritiene di avere acquisito sufficienti informazioni sul contenuto del fascicolo . La ricevibilità dell' atto introduttivo va quindi decisa con ordinanza senza procedimento orale .
8 Ai sensi dell' art . 39 del protocollo sullo statuto ( CEE ) della Corte "gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunciate senza che esse siano state chiamate in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti ".
9 L' art . 97 del regolamento di procedura, che dà attuazione alla norma precitata, precisa che il terzo opponente deve indicare nell' atto di opposizione per quali motivi la sentenza opposta pregiudica i suoi diritti e per quali motivi non ha potuto partecipare alla causa principale .
10 L' art . 37 del medesimo protocollo dispone dal canto suo : "Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte . Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall' altra ".
11 Risulta da quest' ultima disposizione che le persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità non sono legittimate ad intervenire nei procedimenti ex artt . 169 e 170 del trattato, ove uno Stato membro o la Commissione chiede alla Corte di dichiarare l' inadempimento di obblighi comunitari da parte di uno Stato membro .
12 Detta norma, non consentendo a tali soggetti di partecipare a questo tipo di procedimento li esclude di conseguenza dall' applicazione del citato art . 39 . Essi, infatti, non presentano il requisito posto da detto articolo, secondo il quale possono proporre opposizione di terzo solo le persone che, come precisa l' art . 97 del regolamento di procedura, avrebbero potuto partecipare alla causa principale, in quanto il citato art . 37 del protocollo le esclude dal procedimento di dichiarazione d' inadempimento .
13 Questa interpretazione del combinato disposto degli artt . 37 e 39 del protocollo può trovare conforto anche nella "ratio" dell' opposizione di terzo e nel suo ruolo nell' ambito del procedimento contenzioso .
14 L' opposizione di terzo è destinata a consentire a coloro che avrebbero dovuto o potuto partecipare alla causa di far riconoscere i loro diritti .
15 Come la Corte ha già rilevato, è perciò necessario, nell' interesse dell' amministrazione della giustizia e della certezza dei rapporti giuridici, evitare, nei limiti del possibile, che le persone aventi interesse alla risoluzione della controversia pendente davanti alla Corte facciano valere questo loro interesse dopo che la Corte si è pronunciata risolvendo la questione controversa ( sentenza 12 luglio 1962, Governo del regno del Belgio / Società commerciale Antoine Vloeberghs e Alta Autorità della CECA, 9 e 12/60, OT, Racc . pag . 337 ).
16 Sebbene affermata in una sentenza della Corte che decideva nell' ambito del trattato CECA, questa esigenza conserva tutto il suo valore anche nell' applicazione del trattato CEE .
17 Ciò considerato, sarebbe paradossale che soggetti, ai quali l' art . 37 non consente di intervenire in una controversia, possano attaccare mediante l' opposizione di terzo la sentenza pronunziata in tale controversia .
18 Discende da quanto precede che le persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità non sono legittimate a proporre una domanda di opposizione di terzo contro una sentenza della Corte che ha deciso di un ricorso per dichiarazione d' inadempimento .
19 La presente domanda di opposizione di terzo proposta da un' organizzazione professionale contro la sentenza della Corte del 15 marzo 1988 è quindi manifestamente irricevibile e va pertanto respinta senza che sia necessario pronunziarsi sulla seconda eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda . Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
ordina :
1 ) La domanda di opposizione di terzo è dichiarata irricevibile .
2 ) Il terzo opponente sopporterà le spese .
Lussemburgo, 6 dicembre 1989 .
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