Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura - Spese - Non luogo a provvedere
( Regolamento di procedura, art . 69, § 5 )
Parti
Nella causa 242/86,
Irlanda, rappresentata dal Chief State Solicitor, Louis J . Dockery, in qualità d' agente, assistito dal sig . Eoghan P . Fitzsimons, SC, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' Ambasciata d' Irlanda, 28, route d' Arlon,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . D . Grant Lawrence, membro del suo ufficio legale, in qualità d' agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 1° luglio 1986, 86/445/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dall' Irlanda per le spese dell' esercizio 1982 finanziate dal FEAOG, sezione "garanzia",
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, O . Due e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, C . Kakouris, R . Joliet e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : J.L . da Cruz Vilaça
cancelliere : J.-G . Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l' 11 settembre 1986, l' Irlanda proponeva, a norma dell' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all' annullamento della decisione della Commissione 1° luglio 1986, 86/445/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dall' Irlanda per le spese dell' esercizio 1982 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" ( GU L 256, pag . 34 ) - in prosieguo : la "decisione" - nella parte in cui la Commissione non ha posto a carico del Fondo l' importo di 729 037,71 IRL per restituzione all' esportazione nei paesi terzi .
2 Con provvedimento del presidente della Corte 4 novembre 1986, adottato ad istanza dell' Irlanda, il giudizio veniva sospeso in attesa della sentenza nella causa 337/85, poiché il problema sollevato nella causa 242/86 era identico a quello della causa 337/85, che aveva del pari ad oggetto un ricorso promosso dall' Irlanda nei confronti della Commissione e mirante all' annullamento della decisione in fatto di liquidazione dei conti FEAOG per l' esercizio finanziario precedente .
3 Nella sentenza 22 ottobre 1987 ( causa 337/85, Irlanda / Commissione, Racc . 1987, pag . 4237 ) la Corte ha annullato quest' ultima decisione della Commissione nella parte pretesa dall' Irlanda .
4 In seguito il giudizio è stato riassunto dalle parti . In quest' occasione l' Irlanda, con memoria 4 maggio 1988, ha dichiarato che, tenuto conto del fatto che la Commissione aveva assunto il preciso impegno di applicare la sentenza 337/85 a decisioni analoghe adottate per gli anni successivi, essa non si opponeva per un' ordinanza che dichiarasse il non luogo a provvedere nella causa 242/86 . Con memoria 25 maggio 1988, la Commissione non si è opposta a detta ordinanza .
5 Così stando le cose, è opportuno dichiarare che non vi è luogo a provvedere .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
6 La Commissione conclude che la Corte voglia condannare alle spese l' Irlanda . Infatti, non sarebbe stato affatto necessario che l' Irlanda intentasse la presente causa, dato che la Commissione aveva chiaramente indicato, nella relazione riassuntiva del 15 gennaio 1986 sulla liquidazione dei conti del FEAOG per l' esercizio 1982, che intendeva riesaminare il problema delle restituzioni all' esportazione litigiose alla luce dell' emananda sentenza della Corte nella causa 337/85, avente lo stesso oggetto . Orbene, questa relazione riassuntiva sarebbe stata trasmessa a tutti gli Stati membri, Irlanda compresa, all' inizio del 1986 e avrebbe costituito il punto di partenza per le discussioni del comitato FEAOG che si sono svolte nel marzo del 1986 . Di conseguenza, l' Irlanda sarebbe stata informata delle intenzioni della Commissione sin dal marzo del 1986 . Queste intenzioni d' altro canto sarebbero state ribadite in termini generali nell' ultimo considerando della decisione impugnata con il presente ricorso .
7 L' Irlanda conclude invece che la Corte voglia porre le spese a carico della Commissione . E vero che l' attenzione delle autorità irlandesi è stata attirata su un estratto della summenzionata relazione riassuntiva,tuttavia questo estratto sarebbe giunto agli uffici competenti solo nel settembre del 1986, quando non era più possibile annullare la proposizione del presente ricorso . Quanto all' ultimo considerando della decisione impugnata, non si potrebbe fare a meno di rilevare che questo è poco chiaro . Solo con telex 10 ottobre 1986 la Commissione avrebbe assunto l' impegno preciso ed interamente soddisfacente per le autorità irlandesi di applicare la sentenza nella causa 337/85 alla decisione impugnata col presente ricorso .
8 Visti questi argomenti, è opportuno ricordare che, a norma dell' art . 69, § 5 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa .
9 Date le circostanze della fattispecie, la Corte ritiene, in particolare a causa della scadenza imminente del termine d' impugnazione contemplato dall' art . 173, n . 3, del trattato CEE e della natura condizionale delle dichiarazioni precontenziose della Commissione destinate a rassicurare il governo irlandese sul punto controverso, che non si potrebbe ragionevolmente far carico all' Irlanda di aver proposto il presente ricorso in via cautelativa .
10 Così stando le cose, tutte le spese vanno poste a carico della Commissione .
Dispositivo
per questi motivi,
LA CORTE
dispone :
1 ) Non vi è luogo a provvedere .
2 ) La convenuta è condannata alle spese .
Lussemburgo, 8 giugno 1988 .
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