Conclusioni dell avvocato generale
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Signor presidente,
signori giudici,
1 . Nel 1983 il governo del Regno Unito, preoccupato per il numero dei pescherecci spagnoli che ottenevano l' immatricolazione e cui venivano concesse licenze di pesca nel Regno Unito, adottava una serie di norme ( il British Fishing Boats Act e il British Fishing Boats Order ) con cui esigeva che, per poter pescare all' interno delle zone di pesca del Regno Unito, almeno il 75% dei componenti dell' equipaggio dei pescherecci britannici avessero la cittadinanza britannica o quella di un altro Paese della Comunità .
2 . La società Agegate Ltd, attrice nella causa principale, è esercente di un siffatto peschereccio, denominato "Ama Antxine", che a seguito di regolare registrazione nel Regno Unito, nel 1981, batte bandiera britannica . L' equipaggio della "Ama Antxine", tuttavia, continuava ad essere composto essenzialmente di pescatori spagnoli, peraltro retribuiti in partecipazione, ossia in base al ricavato della vendita delle loro catture . La stessa Agegate Ltd è una società registrata nel Regno Unito, con sede a Londra . Il suo capitale sociale fa capo per il 95% ad azionisti spagnoli e per il 5% ad azionisti britannici .
3 . Il 23 gennaio 1986 la Agegate Ltd otteneva, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, il rinnovo di una serie di licenze per la "Ama Antxine ". Le condizioni per il rilascio di tali licenze erano però state modificate in modo da garantire meglio, dal punto di vista delle autorità britanniche, che i pescherecci che imputavano le loro catture ai contingenti assegnati al Regno Unito avessero un "effettivo legame economico" con questo paese .
4 . Le predette condizioni sono di tre specie :
1 ) il peschereccio deve esercitare la propria attività a partire dal Regno Unito, dall' isola di Man o dalle isole del Canale;
2 ) L' equipaggio dev' essere composto, almeno per il 75%, di cittadini britannici o della CEE abitualmente residenti 'a terra' nel Regno Unito, nell' isola di Man o nelle isole del Canale ( esclusi tuttavia, fino al 1° gennaio 1988, i cittadini greci e, fino al 1° gennaio 1993, i cittadini spagnoli o portoghesi, ad eccezione dei coniugi o figli minori di 21 anni di lavoratori greci, spagnoli o portoghesi già stabiliti nel Regno Unito;
3 ) Il comandante e l' intero equipaggio devono versare contributi alla previdenza sociale del Regno Unito o agli enti corrispondenti dell' isola di Man o delle isole del Canale .
5 . Mentre la prima condizione, relativa alle condizioni di esercizio dei pescherecci, è oggetto della causa 216/87, le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte dalla High Court di Londra nella presente causa mirano sostanzialmente ad ottenere una pronuncia sulla compatibilità con il diritto comunitario delle due ulteriori condizioni, concernenti l' una la cittadinanza e la residenza e l' altra iscrizione dell' equipaggio di detti pescherecci a un regime previdenziale, e ciò in particolare alla luce dell' interpretazione da dare agli artt . 55 e 56 dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo ( 1 ) nonché a talune altre norme del diritto comunitario, tra cui quelle relative alla politica comune della pesca .
6 . Preliminarmente, però, il giudice nazionale, con la sua prima questione pregiudiziale chiede alla Corte
"quali siano i criteri da seguire per decidere se, a norma del diritto comunitario, il pescatore in partecipazione sia un prestatore di servizi ovvero un lavoratore ".
Quanto alla prima questione
7 . Tale questione si spiega col fatto che, per quanto riguarda la Spagna, l' atto di adesione contiene disposizioni transitorie in materia di libera circolazione dei lavoratori, ma non in materia di libera prestazione di servizi .
8 . Va ricordato, innanzitutto, che a norma dell' art . 60 del trattato CEE
"sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone"
Perciò, soltanto qualora le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori non possano essere applicate, si può tener conto di quelle concernenti la libera prestazione dei servizi .
9 . Secondo una costante giurisprudenza della Corte, ribadita, in particolar modo, nella sentenza 3 luglio 1986 ( causa 66/85, Lawrie-Blum / Land Baden-Wuerttemberg, Racc . pag . 2121 ),
"poiché la libera cicolazione dei lavoratori costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità, la nozione di lavoratore ai sensi dell' art . 48 non può essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha portata comunitaria ".
10 . Sin dalla sentenza 19 marzo 1964, Unger ( 2 ), la Corte ne aveva chiarito i motivi, precisando che se tale nozione
"dovesse ricavarsi dal diritto interno, ciascuno Stato potrebbe modificare la portata della nozione di 'lavoratore migrante' ed escludere a suo piacimento determinate categorie di persone dalle garanzie offerte dal trattato" ( Racc . pag . 364 ).
Secondo la stessa giurisprudenza della Corte,
"la nozione comunitaria di lavoratore, che definisce la sfera di applicazione di tale libertà fondamentale, non può essere interpretata restrittivamente ".
11 . Da quanto sopra si desume che non è possibile fondarsi, nel contesto che ci occupa, sulla qualificazione giuridica che gli ordinamenti nazionali riservano ai pescatori retribuiti in partecipazione .
12 . Altrettanto dicasi della qualificazione che le stesse parti attribuiscono al loro rapporto . Nella sua sentenza Lawrie-Blum, testé citata, la Corte ha infatti precisato che
"tale nozione ( comunitaria di lavoratore ) dev' essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate . Ora, la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un' altra e sotto la direzione di quest' ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione" ( punto 17 della motivazione ).
13 . Pur essendo certo che il coacervo degli elementi indicati dalla Corte serve a determinare se una persona è o meno un lavoratore, un' importanza particolare va tuttavia attribuita al fatto che il lavoro sia prestato a favore e sotto la direzione di un' altra persona e che esso abbia una certa durata . Tale ipotesi sembra ricorrere nella fattispecie .
14 . Quanto al criterio della retribuzione, esso serve piuttosto a stabilire se si è o meno in presenza di un' attività economica .
15 . La Corte ha già avuto modo di precisare ( 3 ) che il livello della retribuzione percepita da una persona non osta a che questa venga considerata lavoratore . Neppure la circostanza che il livello della retribuzione vari nel tempo può avere un simile effetto . Nulla, di cui io sappia, contraddice dunque alla natura di lavoratore di una persona che venga retribuita, ad esempio, proporzionalmente alla quantità di minerale estratto o in base al numero di pneumatici fabbricati in un determinato periodo . Non potrebbe essere diversamente, a fortiori, per il caso di un pescatore la cui attività, contrariamente a quanto avviene negli esempi prima addotti, venga prestata in connessione assai diretta con quella di altre persone che svolgono un' attività identica, senza che si possa isolare il contributo di ciascuno al risultato finale . Il pescatore viene infatti retribuito in base al lavoro svolto dall' equipaggio nel suo insieme e la sua paga non consiste nel poter trattenere in suo possesso quantitativi di pesce che egli avrebbe tratto dal mare personalmente e da solo, né il controvalore in denaro di detti quantitativi .
16 . La mera circostanza che la retribuzione dei pescatori in partecipazione dipenda dal volume ( variabile ) delle catture non esclude, quindi, la loro natura di lavoratori subordinati .
17 . Conseguentemente, ritengo che la prima questione pregiudiziale vada risolta nel senso che
"un pescatore che fornisca, a favore di un' altra persona e sotto la direzione di quest' ultima, prestazioni in contropartita delle quali egli riceva una retribuzione, deve essere considerato lavoratore ai sensi dell' art . 48, n . 1, del trattato CEE, anche se la retribuzione vari in funzione del ricavato della vendita delle catture cui egli ha contribuito e qualunque sia la qualificazione giuridica che l' ordinamento nazionale o le parti stesse attribuiscono ai loro rapporti"
Quanto alla seconda questione
18 . La seconda questione pregiudiziale è del seguente tenore :
"Se uno Stato membro, nel concedere, dopo l' adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, una licenza al proprietario o noleggiatore di un peschereccio battente la sua bandiera ed in esso registrato, possa rifarsi agli artt . 55 e 56 dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee ( che riguardano unicamente i lavoratori ) e prescrivere che :
i ) il 75% dell' equipaggio di un peschereccio registrato in tale Stato membro e battente la sua bandiera sia composto di cittadini della CEE residenti a terra in tale Stato membro, escludendo tuttavia, fino al 1° gennaio 1993, i cittadini spagnoli che non siano coniugi o figli di meno di 21 anni di lavoratori spagnoli già stabiliti nello Stato membro che rilascia la licenza; e che
ii ) il comandante e l' intero equipaggio versino contributi alla previdenza sociale di detto Stato membro ".
19 . Va ricordato, innanzitutto, che, secondo l' art . 55 dell' atto di adesione,
"l' art . 48 del trattato CEE è applicabile, per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori tra la Spagna e gli altri Stati membri, soltanto con riserva delle disposizioni transitorie di cui agli artt . da 56 a 59 del presente atto ".
20 . Quanto all' art . 66, n . 1, dell' atto di adesione, esso nel suo primo comma così recita :
"Gli artt . da 1 a 6 del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità sono applicabili soltanto dal 1° gennaio 1993 in Spagna nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri e negli altri Stati membri nei confronti dei cittadini spagnoli ".
21 . Gli articoli da 1 a 6 di tale regolamento ( 4 ) riguardano le condizioni di accesso all' impiego ed attuano in tale ambito il principio della parità di trattamento già enunciato all' art . 48 del trattato . A seguito dell' atto di adesione, quindi, tale principio è stato sospeso, nei rapporti tra la Spagna e gli altri Stati membri, fino al 1° gennaio 1993 .
22 . Il secondo comma dello stesso art . 56, n . 1, dell' atto di adesione, precisa inoltre che
"il regno di Spagna e gli altri Stati membri hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1992, rispettivamente nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri e dei cittadini spagnoli, le norme nazionali o risultanti da accordi bilaterali, per cui l' immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l' accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un' autorizzazione preventiva ".
23 . Orbene, si è sostenuto che nel presente caso ci si troverebbe dinanzi allo stesso tipo di situazione cui si riferisce la sentenza Peskeloglou del 23 marzo 1983 ( 5 ), nella quale era in causa l' art . 45, n . 1, secondo comma, dell' atto di adesione della Grecia ( 6 ), di contenuto identico a quello dell' art . 56, n . 1, secondo comma, dell' atto di adesione della Spagna .
24 . In quella sentenza la Corte ha dichiarato che la disposizione in causa, costituendo una deroga al principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall' art . 48 del trattato CEE, va interpretata in senso stretto e che di conseguenza essa, pur autorizzando gli Stati membri e quelli aderenti a mantenere in vigore restrizioni preesistenti, non può in nessun caso, dopo l' entrata in vigore dell' atto di adesione, autorizzarli a rendere più gravose per i loro rispettivi cittadini le condizioni di accesso ad un posto di lavoro con l' adozione di nuovi provvedimenti restrittivi ( punti 12 e 13 della motivazione ).
25 . Vediamo ora però di cosa si trattava nella sentenza Peskeloglou . La normativa tedesca relativa all' accesso dei cittadini di paesi terzi a un posto di lavoro era stata resa effettivamente più restrittiva successivamente all' adesione della Grecia, dal momento che un permesso di lavoro non poteva più essere rilasciato al coniuge di un lavoratore straniero se non dopo un soggiorno regolare di almeno due anni nel paese .
26 . Nel caso in esame, la situazione è, a mio parere, assai diversa . I cittadini spagnoli erano già esclusi dal 75% dell' equipaggio che doveva essere composto di cittadini britannici e comunitari dal 1983, anno in cui sono entrati in vigore il British Fishing Boats Act e l' Order, in quanto essi a quell' epoca non erano cittadini comunitari .
27 . Dopo tale data, essi non beneficiavano ancora dei diritti di accedere a un posto di lavoro che gli articoli da 1 a 6 del regolamento n . 1612/68 accordano ai lavoratori della Comunità, e la loro situazione resta perciò analoga, sotto tale profilo, a quella dei cittadini di paesi terzi . Poiché la regola del 75% è anteriore all' adesione, essa può continuare ad essere applicata .
28 . Il comunicato stampa del 6 dicembre 1985 e la clausola, figurante su tutte le licenze di pesca rilasciate successivamente a tale data, che esclude i pescatori spagnoli dal 75% dell' equipaggio, lungi dal costituire una nuova misura, sono semplicemente il segno, secondo me, che il Regno Unito intende far uso della facoltà offertagli dall' art . 56, n . 1, dell' atto di adesione, di mantenere in vigore nei confronti dei cittadini spagnoli il regime che era loro applicabile anteriormente .
29 . Circa la condizione di residenza a terra, questa non è una misura che riguarda i cittadini dei paesi terzi o assimilati, bensì quelli della Comunità, ivi compresi i cittadini britannici . Anche se nuova, tale condizione non rientra perciò nella clausola di standstill di cui all' atto di adesione . Nondimeno occorrerà esaminare, più in là, la sua compatibilità con il diritto comunitario in generale .
30 . Resta ancora da spendere qualche parola sulla "Dichiarazione comune relativa ai lavoratori degli Stati membri attuali stabiliti in Spagna o in Portogallo e ai lavoratori spagnoli o portoghesi stabiliti nella Comunità nonché ai membri delle loro famiglie" ( 7 ). Non ritengo che essa sia tale da modificare la conclusione cui sono appena pervenuto .
31 . Detta dichiarazione è del seguente tenore :
"1 ) Gli Stati membri attuali ed i nuovi Stati membri s' impegnano a non applicare ai cittadini degli altri Stati membri che risiedono o lavorano regolarmente sul loro territorio qualsiasi nuova misura restrittiva che essi dovessero eventualmente adottare a decorrere dalla data della firma del presente atto in materia di soggiorno o di impiego degli stranieri .
2 ) Gli Stati membri attuali ed i nuovi Stati membri s' impegnano a non introdurre nella loro normativa, dopo la firma del presente atto, nuove restrizioni in materia di accesso all' impiego dei membri della famiglia di questi lavoratori ".
32 . Orbene, la regola secondo cui i cittadini spagnoli restano esclusi dal 75% degli equipaggi non costituisce, come si è visto, un nuovo provvedimento restrittivo e non può quindi essere toccata da questa dichiarazione comune ( allegata, del resto, all' atto finale e non all' atto di adesione stesso ).
33 . Va rilevato, peraltro, che in forza del n . 1 della suddetta dichiarazione l' impegno degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri a non applicare le nuove misure restrittive che essi adotteranno eventualmente dal 12 giugno 1985 in poi in materia di soggiorno o di impiego degli stranieri vale solo per i cittadini degli altri Stati membri " che risiedono o lavorano regolarmente sul loro territorio ". Lo stesso suo titolo conferma che essa riguarda solo i lavoratori già "stabiliti" sul territorio di uno Stato membro della Comunità .
34 . Tuttavia, anche nei confronti di questi ultimi, la condizione contenuta nelle nuove licenze di pesca non costituisce una nuova restrizione, poiché si limita a confermare che essi resteranno come prima esclusi da quel 75% dell' equipaggio che deve essere composto da cittadini comunitari .
35 . Prima del 12 giugno 1985 del resto nessun cittadino spagnolo poteva rientrare "regolarmente" nell' ambito della predetta quota .
36 . Le considerazioni sopra svolte non vengono, a mio giudizio, smentite dal fatto che l' art . 57, n . 1, dell' atto di adesione accorda, alle condizioni da esso stabilite, il diritto di accedere ad un posto di lavoro ad alcuni familiari del lavoratore, vale a dire il coniuge e i discendenti minori di anni 21 o a carico (( si veda l' art . 10, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 1612/68 )), "regolamente installati con il lavoratore sul territorio di uno Stato membro" vuoi alla data della firma (( lett . a ) )), vuoi dopo la data della firma (( lett . b ) )) dell' atto di adesione .
37 . Senza dubbio è probabile che il Regno Unito accordi ora il diritto di essere inclusi nel 75% ai coniugi ed ai figli minori di 21 anni dei lavoratori spagnoli già stabiliti nel Regno Unito alla data del 12 giugno 1985, a causa di questa disposizione . Nondimeno, se la mia interpretazione è corretta, il Regno Unito non era obbligato a farlo, in quanto prima di tale data nessun cittadino spagnolo aveva diritto ad essere incluso nella quota del 75% e nessuno poteva perciò trasmettere tale diritto ai suoi familiari .
38 . Dato però che il Regno Unito accorda ora il diritto di cui trattasi ai familiari di un cittadino spagnolo già stabiliti nel suo territorio prima della firma dell' atto di adesione, esso dovrebbe in pari modo accordarlo allo stesso lavoratore che soddisfi tale condizione . Inoltre, come si vedrà più in là, i contingenti di pesca devono recare profitto alla parte della popolazione di ogni Stato membro che trae le proprie risorse dalla pesca . Se un cittadino spagnolo già viveva nel Regno Unito prima del 12 giugno 1985, non v' è ragione di non consentirgli di esercitare, successivamente a tale data e a partire da tale territorio, l' attività di pescatore includendolo nella quota del 75 %.
39 . Infine, per quel che riguarda la condizione relativa alla previdenza sociale, va rilevato che l' unica disposizione transitoria dell' atto di adesione, al riguardo, è l' art . 60 ( 8 ), che tuttavia concerne solo le prestazioni e gli assegni familiari . La compatibilità della condizione anzidetta con il diritto comunitario non va quindi, neanch' essa, valutata in relazione all' atto di adesione, bensì in relazione al diritto "comune" comunitario, tanto più che essa si applica all' intero equipaggio .
40 . Alla luce delle considerazioni sopra svolte, propongo di risolvere la seconda questione pregiudiziale nel seguente modo :
"Gli articoli 55, 56 e 57 dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo vanno interpretati nel senso che autorizzano uno Stato membro a mantenere in vigore, nei confronti dei cittadini spagnoli, le stesse restrizioni concernenti l' accesso, nel suo territorio, ad un' attività lavorativa subordinata, che si applicavano nei loro confronti prima dell' entrata in vigore dell' atto di adesione ".
Quanto alla terza questione
41 . Mentre la seconda questione pregiudiziale fa espresso riferimento ai soli articoli 55 e 56 dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo e, così come formulata, riguarda esclusivamente la situazione dei cittadini spagnoli, la terza questione attiene, in modo assai generale, alla compatibilità con il diritto comunitario, ivi compresa la politica comune della pesca, delle condizioni relative alla cittadinanza, alla residenza ed all' affiliazione alla previdenza sociale imposte mediante le licenze controverse, rispettivamente al 75% ed alla totalità dei componenti degli equipaggi dei pescherecci britannici .
42 . Essa è così formulata :
"In ogni caso, se, dopo l' adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il rilascio, da parte di uno Stato membro, di una licenza al proprietario o noleggiatore di un peschereccio registrato in tale Stato membro e battente la sua bandiera, rilascio subordinato alle seguenti condizioni :
i ) che almeno il 75% dei membri dell' equipaggio siano a ) cittadini dello Stato membro che rilascia la licenza o cittadini della CEE ( esclusi tuttavia fino al 1° gennaio 1993 i cittadini spagnoli che non siano coniugi o figli di meno di 21 anni di lavoratori spagnoli già stabiliti nello Stato membro che rilascia la licenza, a norma degli accordi provvisori sulla libera circolazione dei lavoratori in seguito all' adesione della Spagna alle Comunità contenuti nel trattato di adesione ) e b ) residenti nello Stato membro che rilascia la licenza ( residenza significa residenza a terra, restando escluso il servizio a bordo di navi di detto Stato membro );
ii ) che il comandante e l' intero equipaggio versino i contributi alla previdenza sociale dello Stato membro che rilascia la licenza;
sia compatibile col diritto comunitario, ivi comprese le norme relative alla pesca ".
A - Le condizioni relative alla cittadinanza ed alla residenza
43 . Per quel che riguarda il punto i ) della terza questione sottopostavi dalla High Court, occorre sicuramente partire dalla sentenza della Corte 19 gennaio 1988 ( causa 223/86, Pesca Valentia, Racc . pag . 83 ).
44 . Secondo tale sentenza, dalle disposizioni del regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 gennaio 1976, n . 101, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ( 9 ), emerge che, in attesa dell' entrata in vigore di provvedimenti comunitari relativi all' esercizio della pesca ai sensi dell' art . 4 del suddetto regolamento,
"gli Stati membri possono applicare il proprio regime di esercizio della pesca nelle acque marittime su cui esercitano la loro sovranità o giurisdizione ( art . 2 ) e definire le loro politiche delle strutture in tale settore ( art . 1 )".
Voi avete ancora precisato :
"Va osservato, inoltre, che le disposizioni del regolamento fanno riferimento a pescherecci 'battenti bandiera' di uno Stato membro o colà 'immatricolati' , lasciando però la definizione di queste nozioni alle normative degli Stati membri" ( punto 13 della motivazione ).
Ne avete dedotto che
"né l' art . 1, né l' art . 2, n . 1, del regolamento ostano a che gli Stati membri dettino un provvedimento, come quello di cui trattasi, in materia di composizione degli equipaggi delle imbarcazioni che battono le loro bandiere e che esercitano la pesca nelle acque marittime sottoposte alla loro giurisdizione" ( punto 14 della motivazione ).
45 . Va ricordato che il provvedimento irlandese oggetto della causa Pesca Valentia era identico a quello britannico, a parte il fatto che non conteneva alcuna condizione di residenza .
46 . Dopo aver così confermato la competenza degli Stati membri ad adottare un simile provvedimento, voi avete altresì dichiarato ( al punto 21 della motivazione della sentenza ) che nemmeno la condizione relativa alla percentuale minima di cittadini della Comunità era in contrasto con l' art . 7 del trattato CEE .
47 . Pertanto, poiché una parte della questione sottopostavi dalla High Court può essere risolta alla luce della sentenza Pesca Valentia, resta solo da esaminare la condizione relativa alla residenza .
48 . Prima di affrontare tale aspetto, vorrei tuttavia sottolineare che dal passo della sentenza Pesca Valentia, relativo alla competenza degli Stati membri a definire le loro politiche delle strutture, si desume che questi ultimi hanno il potere di limitare la capacità della loro flotta peschereccia, onde evitare che, a causa di un aumento incontrollato del numero delle imbarcazioni da pesca, i pescherecci preesistenti vedano ridursi le loro possibilità di cattura in modo tale da far sorgere un gran rischio per la loro redditività e per il tenore di vita dei pescatori occupati a bordo .
49 . Il regolamento n . 101/76 prevede del resto che gli Stati membri ( art . 8 ) oppure la Comunità ( art . 9 ) possono accordare aiuti finanziari intesi ad aumentare la produttività dell' attività di pesca, in particolare mediante una ristrutturazione delle flotte . Il regolamento ( CEE ) del Consiglio 4 ottobre 1983, n . 2908, che istituisce un' azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell' acquicoltura ( GU L 290, pag . 1 ), fondato sull' art . 9, n . 2, del regolamento n . 101/76, mira anch' essa a realizzare, nell' ambito di programmi pluriennali, un equilibrio soddisfacente tra la capacità di pesca e le risorse marine disponibili ( si vedano, in particolare, il terzo 'considerando' e gli articoli 3, 4 e 11 ).
50 . Infine, la direttiva del Consiglio 4 ottobre 1983, n . 83/515, relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca ( GU L 290, pag . 15 ), mira a incoraggiare gli Stati membri a mettere in opera azioni specifiche di adattamento strutturale delle loro flotte pescherecce con propri mezzi legislativi, regolamentari e amministrativi ( si vedano, in particolare, il quinto, sesto e settimo 'considerando' ). La direttiva in parola autorizza gli Stati membri ad accordare premi forfettari di immobilizzazione ai pescherecci la cui redditività non è garantita a causa delle limitazioni di cattura, oppure indennità di immobilizzazione volte a diminuire in maniera permanente la capacità di pesca delle flotte che, per le loro caratteristiche tecniche, sono difficilmente adattabili alle possibilità di cattura prevedibili a medio termine .
51 . Tutte queste norme sono la conferma del fatto che gli Stati membri hanno mantenuto la competenza ad adottare, nell' ambito dei parametri definiti dalla Comunità, tutti i provvedimenti necessari per una razionale ristrutturazione della loro flotta peschereccia . Tale competenza ingloba necessariamente quella di rifiutare l' immatricolazione di nuovi pescherecci se le autorità competenti ritengono che un aumento del tonnellaggio complessivo della loro flotta sia incompatibile con il mantenimento di un equo tenore di vita per le persone che traggono le loro risorse dalla pesca ( si veda il quinto 'considerando' del regolamento n . 101/76 ).
52 . La stessa preoccupazione di mantenere un determinato rapporto tra le possibilità di cattura e il numero dei pescherecci ha presieduto alla stesura degli articoli da 156 a 164 del trattato di adesione del 12 giugno 1985 . Fatta salva la fissazione annuale di contingenti, queste disposizioni prevedono, per quel che si riferisce alla Spagna, un elenco nominativo di navi autorizzate ad esercitare a turno attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati facenti già parte della Comunità e, per quanto attiene a questi ultimi, la fissazione annuale del numero di navi, in funzione delle possibilità di pesca accordate a detti Stati membri nelle acque soggette alla giurisdizione della Spagna .
53 . Infine, il rilievo contenuto nella sentenza Pesca Valentia in ordine al potere degli Stati membri di definire direttamente le nozioni di peschereccio "battente bandiera" o "immatricolato" implica soprattutto, a mio modo di vedere, il potere di questi Stati di adottare i provvedimenti opportuni affinché la loro bandiera non diventi quella che convenzionalmente viene definita "bandiera di comodo ".
54 . Resta da stabilire se uno Stato membro, il quale ritenga di non doversi spingere fino al diniego della registrazione di nuovi pescherecci, possa nondimeno adottare provvedimenti allo scopo di garantire che le catture effettuate da questi nuovi pescherecci giovino precipuamente ai pescatori residenti nel suo territorio .
55 . Vediamo , innanzitutto, quale norma del diritto comunitario vada applicata al caso di specie . Poiché trattando della prima questione siamo giunti a concludere che i pescatori retribuiti in partecipazione sono lavoratori subordinati, può trattarsi solo degli articoli 48 e seguenti e del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno delle Comunità ( GU L 257, pag . 2 ). L' art . 1, n . 1, di tale regolamento stabilisce che
"ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un' attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l' occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato ".
56 . Esaminiamo ora la normativa britannica contestata alla luce di questi principi .
57 . Il primo rilievo da farsi è che, nell' ambito della regola del 75%, il Regno Unito ha interamente assimilato i cittadini degli altri Stati membri ai propri . Per poter essere ricompresi nella quota del 75%, i cittadini britannici devono anch' essi risiedere nel Regno Unito . La condizione relativa alla residenza si applica indistintamente ai cittadini britannici e a quelli degli altri Stati membri .
58 . Dal 1° gennaio 1993 in poi, i cittadini spagnoli fruiranno a loro volta di tale assimilazione . A questo punto delle mie conclusioni, devo perciò prescindere dalla situazione in cui versano transitoriamente i cittadini spagnoli ( problema, questo, oggetto della seconda questione deferita dalla High Court ) e limitarmi all' esame degli argomenti addotti in relazione alla condizione di residenza in quanto essa è imposta ai cittadini degli altri Stati membri, qualunque sia la loro cittadinanza .
59 . In terzo luogo, il Regno Unito non impedisce, in linea generale, la libera circolazione dei pescatori di altri Stati membri, potendo questi ultimi in qualsiasi momento stabilire la loro residenza in questo paese ed esercitare lì la loro attività . La restrizione di cui trattasi ha piuttosto i caratteri di un divieto di esercitare tale attività, per così dire, come lavoratore frontaliero o stagionale, senza che tali espressioni siano da intendere in senso tecnico .
60 . Va rilevato, brevemente, che può sorgere il dubbio se un lavoratore il quale si imbarchi in uno Stato membro su un peschereccio immatricolato in un altro Stato membro per pescare in acque situate oltre la zona di sovranità di 12 miglia di quest' altro Stato membro senza mai scendere a terra, che non sia affiliato alla previdenza sociale di detto paese, che sia pagato nella moneta del suo paese di origine, che faccia ritorno, al termine della spedizione di pesca, direttamente in un porto del suo paese, eserciti davvero il diritto di spostarsi liberamente nel territorio di un altro Stato (( art . 48, n . 3, lett . b ) )) o di prendere dimora in un altro Stato membro al fine di svolgervi un' attività di lavoro (( art . 48, n . 3, lett . c ) )). La maggior parte dei paesi, infatti, non considera i pescherecci alla stregua di una particella del territorio del paese di cui essi hanno la "nazionalità ".
61 . Tuttavia mi asterrò dall' approfondire tale punto, non potendosi far dipendere la soluzione del nostro problema da una situazione di fatto che può variare da caso a caso .
62 . Nella dichiarazione con cui il Ministro dell' agricoltura, della pesca e dell' alimentazione britannico ha presentato al Parlamento britannico, il 6 dicembre 1985, le nuove condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle licenze di pesca a decorrere dal 1° gennaio 1986, si afferma che "gli obiettivi della politica comune della pesca e in particolare il principio della stabilità relativa delle attività di pesca verrebbero palesemente messi a repentaglio se pescherecci di altri paesi potessero raccordarsi artificialmente a uno Stato membro per imputare le loro catture ai contingenti di quest' ultimo ".
63 . In sostanza, quindi, la posizione britannica si risolve nel considerare il concetto stesso di contingenti nazionali come la "giustificazione obiettiva" su cui ciascuno Stato membro può far leva per adottare provvedimenti diretti a garantire che a trarre beneficio da tali contingenti siano in maggior parte le persone che, nel suo territorio, vivono della pesca .
64 . La Agegate, da parte sua, sostiene ( punto 56 della relazione di udienza ) che "il sistema dei contingenti istituito dalla Comunità non può costituire un mezzo dissimulato per sopprimere il principio della parità di accesso alle acque territoriali degli Stati membri ".
65 . Orbene, in ordine a quest' ultimo argomento, si deve sottolineare che, anche se il sistema dei contingenti non abolisce tale principio, ne restringe tuttavia la portata in modo molto sostanziale, senza che la Corte abbia ritenuto di doverlo dichiarare illegittimo .
66 . Come tutte le politiche comuni, quella della pesca è anch' essa fondata sul principio della parità di trattamento . Nella specie, tale principio è stato enunciato all' art . 2, del regolamento n . 101/76 nel seguente modo :
"Il regime applicato da ciascuno degli Stati membri all' esercizio della pesca nelle acque marittime su cui esercita la sua sovranità o giurisdizione non può comportare differenze di trattamento nei confronti di altri Stati membri .
Gli Stati membri assicurano, in particolare, a tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno degli Stati membri e sono immatricolate nel territorio della Comunità parità di condizioni di accesso e di sfruttamento dei fondali situati nelle acque di cui al comma precedente ".
67 . Il principio della "parità di condizioni di accesso" costituisce dunque l' enunciazione, per il settore particolarissimo della pesca in alto mare, del principio generale della parità di trattamento sancito dall' art . 7 del trattato CEE e del quale costituiscono ulteriori enunciazioni gli articoli 48 ( libera circolazione dei lavoratori ), 52 ( libertà di stabilimento ) e 59 ( libera prestazione di servizi ).
68 . Dato però che, nel settore della pesca, lo sfruttamento eccessivo delle riserve delle principali popolazioni ittiche ha messo in pericolo il tenore di vita delle persone che traggono le loro risorse da tale attività, con il trattato di adesione del 1972, con vari regolamenti del Consiglio nonché con il trattato di adesione del 1985, sono state introdotte, transitoriamente, eccezioni assai rilevanti al principio della parità di condizioni di accesso .
69 . Così, entro una zona di 6 miglia, gli Stati membri sono autorizzati a riservare l' esercizio della pesca alle imbarcazioni la cui attività di pesca sia tradizionalmente esercitata in tali acque e a partire dai porti della zona geografica rivierasca . La stessa regola vale per le acque situate tra 6 e 12 miglia, salvo che in questo caso l' allegato I del regolamento n . 170/83 accorda ai pescatori degli altri Stati membri, in determinate zone, diritti definiti per ciascuna specie ( talora questi diritti possono essere esercitati anche nella zona compresa tra 3 o 4 e 12 miglia ). Nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri, ossia quelle situate tra 12 e 200 miglia, gli Stati membri possono esercitare la pesca solo rispettando i contingenti di cattura fissati ogni anno per ciascuna specie e per ogni Stato membro . I diritti di cattura ottenuti dalla Comunità nelle acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi e nelle acque internazionali sono del pari ripartiti tra gli Stati membri, sotto forma di contingenti . Infine, l' atto di adesione della Spagna e del Portogallo, che ha conferito valore di trattato al sistema dei contingenti, ha ristretto il numero delle navi autorizzate alla pesca .
70 . La ripartizione del totale ammissibile di catture si effettua secondo la regola sancita dall' art . 4, n . 1, del regolamento n . 170/83, e cioè
"il volume delle catture disponibili per la Comunità (...) è ripartito fra gli Stati membri in modo da assicurare a ciascuno Stato membro una stabilità relativa delle attività esercitate su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate ".
71 . Per ciascuna specie di pesce la percentuale del volume delle catture disponibili attribuita a ciascuno Stato membro è calcolata tenendo conto dei quantitativi pescati in media dalle flotte dei vari Stati membri nel periodo 1973-1978 .
72 . Nella sentenza Romkes ( 10 ), al punto 23 della motivazione, voi avete dichiarato che
"un tale metodo non è incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all' art . 7 del trattato poiché impone ai pescatori di ciascuno Stato membro sforzi di limitazione proporzionati ai quantitativi da essi pescati prima dell' entrata in vigore del regime comunitario di conservazione delle riserve della pesca ".
73 . Il sistema dei contingenti, quindi, pur costituendo una fondamentale deroga al principio del libero accesso, giustificata dalla penuria di pesce, non viola il principio di non discriminazione, poiché ripartisce su una base obiettiva i sacrifici imposti ai pescatori di ciascuno Stato membro .
74 . Ne consegue che se i pescatori di uno di tali Stati, cui sono stati assegnati contingenti sulla base delle loro catture nel periodo 1973-1978, devono improvvisamente far fronte alla concorrenza di navi precedentemente immatricolate in un altro Stato membro e aventi a bordo marinai residenti in altri Stati membri o in paesi terzi, essi potranno considerarsi vittime di una discriminazione, poiché si viene a rompere a loro sfavore l' equilibrio dei sacrifici richiesto dal legislatore comunitario .
75 . A ciò non si potrebbe infatti obiettare che la disciplina comunitaria dei contingenti intende semplicemente "assicurare a ciascuno Stato membro una stabilità relativa delle attività esercitate su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate" e che poco importa che tali attività vengano esercitate da cento o da centocinquanta pescherecci, da persone residenti in tale Stato o da persone che si limitano a navigare nelle acque soggette alla sua giurisdizione .
76 . Dai 'considerando' e dal disposto della maggior parte dei regolamenti adottati nel settore della pesca, infatti, si evince chiaramente che l' obiettivo di tutta questa normativa è quello di assicurare "alle persone che (...) traggono le loro risorse" dalla pesca marittima "un equo tenore di vita" ( quinto 'considerando' del regolamento del Consiglio 19 gennaio 1976, n . 101, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ).
77 . E evidente che può trattarsi solo delle persone che vivono effettivamente in un determinato Stato membro, atteso che se a una parte dei contingenti di uno Stato potessero avere accesso persone che si limitano a navigare nelle acque soggette alla sua giurisdizione, il tenore di vita dei residenti verrebbe messo in pericolo .
78 . Il tenore di vita dei pescatori che vivono in altri Stati membri deve essere garantito dai contingenti assegnati a questi ultimi .
79 . Il sistema comunitario dei contingenti impone alle comunità di pescatori di ciascuno Stato membro sforzi di limitazione proporzionati ai quantitativi che essi pescavano prima dell' entrata in vigore del regime comunitario di conservazione delle risorse della pesca; ed è a queste stesse comunità di pescatori che il sistema dei contingenti nazionali intende garantire il proseguimento delle loro attività di pesca su una base stabile a lungo termine .
80 . Questo regime eccezionale si giustifica in quanto, come il Consiglio ha rilevato nel secondo 'considerando' del regolamento n . 101/76,
"il settore della pesca marittima (...) presenta una struttura sociale particolare e condizioni specifiche proprie dello sfruttamento del mare ".
81 . Proprio alla luce di queste caratteristiche particolari del settore della pesca e della necessità di permettere che il sistema dei contingenti consegua le sue finalità, è necessario riconoscere la compatibilità con il diritto comunitario della condizione di residenza prescritta dal Regno Unito .
82 . Tale condizione di residenza costituisce, per così dire, il corollario della deroga a talune regole del diritto comunitario che il sistema dei contingenti di per sé implica .
83 . La condizione relativa alla composizione dell' equipaggio può oltretutto considerarsi una modalità di utilizzazione dei contingenti nazionali ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( GU L 24, pag . 8 ).
84 . Questa disposizione è del seguente tenore :
"Gli Stati membri determinano, conformemente alle disposizioni comunitarie applicabili, le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati ".
85 . Nella sentenza De Boer ( sentenza 3 ottobre 1985, causa 207/84, De Boer / Produktschap voor Vis en Visprodukten, Racc . pagg . 3203, 3218 ), voi avete dichiarato che
"una disciplina nazionale, qualora controlli il numero di pescherecci che possono praticare la pesca delle aringhe, assumendo come criterio di ammissione al contingente la capacità del pescatore richiedente di lavorare a bordo le aringhe pescate (...) costituisce una modalità d' uso del contingente ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 170/83, che rientra nella competenza degli Stati membri (...)" ( punto 28 della motivazione ).
86 . E indubbio, quindi, che tale articolo conferisce a sua volta agli Stati membri il potere di subordinare a determinate condizioni il diritto dei loro pescherecci di esercitare la pesca di specie ittiche contingentate .
87 . Nella fattispecie uno Stato membro controlla il numero di navi che possono partire per la pesca, stabilendo, quale criterio di ammissione al contingente, che l' equipaggio di dette navi sia composto fino al 75% di cittadini comunitari residenti a terra in detto paese . Essendosi già ritenuta tale regola compatibile con il diritto comunitario, essa poteva di conseguenza essere adottata a norma del summenzionato art . 5, n . 2 .
88 . Non ritengo che l' argomento della Commissione fondato sulla sentenza 20 aprile 1978, Ramel ( 11 ), possa contrastare tale conclusione .
89 . Avvalendosi soprattutto di questa sentenza, la Commissione ha sostenuto che anche se il legislatore comunitario, nell' attribuire agli Stati membri la competenza a stabilire le modalità di utilizzazione dei contingenti, avesse voluto autorizzarli a derogare a una qualsiasi disposizione del trattato, in particolare a una di quelle disposizioni che riguardano le libertà fondamentali, esso non sarebbe stato certo autorizzato a farlo .
90 . E pur vero che, come la Corte ha più volte ribadito a proposito della libera circolazione delle merci ( 12 ), in mancanza di un' eccezione, del resto da interpretarsi restrittivamente, chiaramente prevista, le competenze ancorché estese di cui le istituzioni comunitarie dispongono non permettono loro di derogare o di autorizzare gli Stati membri a derogare alle disposizioni del trattato, particolarmente a quelle che si riferiscono ai principi fondamentali del mercato comune .
91 . Cionondimeno va rilevato che la Corte, nella stessa sentenza Ramel, pur riaffermando questo principio, ha ammesso che tali deroghe siano possibili ove esista una disposizione del trattato che le prevede o le autorizza non solo "formalmente", ma anche "tacitamente" ( punto 26 della motivazione, Racc . 1978, pag . 946 ). Orbene, il sistema dei contingenti, in seguito all' atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha valore di trattato .
92 . Del pari la Corte, nella sentenza 2 febbraio 1988 ( causa 61/86, Regno Unito / Commissione, Racc . pag . 431 ) ha esplicitamente ammesso che
"un ostacolo per la libera circolazione delle merci nel mercato comune (...) può tuttavia trovare una giustificazione in un' organizzazione di mercato non ancora interamente unificata, qualora sia destinato a compensare disuguaglianze derivanti dallo stato di imperfetta realizzazione dell' organizzazione comune di mercato, allo scopo di consentire ai prodotti in essa compresi di circolare alla pari, senza che la concorrenza tra produttori di diverse regioni venga alterata" ( punti 10 e 11 della motivazione ).
93 . Poiché la libera circolazione delle persone è parte integrante dei fondamenti della Comunità al pari di quella delle merci, mi sembra che tale giurisprudenza debba altresì applicarsi alle norme del trattato che la garantiscono, onde le eccezioni alla norme del trattato in materia, anche se non espressamente previste, pur rimanendo nell' ambito di un' interpretazione restrittiva, sono ammissibili se non eccedono i limiti di quanto è necessario per garantire che altre norme del diritto comunitario, peraltro interamente giustificate e conformi agli obiettivi del trattato, possano conseguire l' effetto voluto dal legislatore .
94 . Nel settore della pesca la Corte aveva già affrontato un' analoga situazione nella causa Kramer . In un periodo in cui non esistevano ancora norme comunitarie in materia di conservazione e di gestione delle risorse, si era contestata la compatibilità dei contingenti nazionali con la normativa comunitaria in materia di politica delle strutture e di organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca .
95 . La Corte ha dovuto riconoscere, nella sentenza 14 luglio 1976 ( 13 ), che siffatte misure potevano avere ripercussioni sul funzionamento di taluni elementi del sistema complessivo posto in essere in tale settore, e in particolar modo sul regime di prezzi, ed ha affermato l' obbligo degli Stati membri di vegliare a che la limitazione delle catture venga operata in modo da ridurre al minimo tali ripercussioni . Ciononostante, essa ha concluso che gli Stati membri, emanando siffatti provvedimenti, non pregiudicano gli obiettivi o il funzionamento del regime comunitario ( punti da 50 a 52 della motivazione ).
96 . Nel suo ragionamento la Corte si è espressamente basata sul sistema complessivo e sugli obiettivi della normativa comunitaria emanata nel settore della pesca, nonché, in particolare, sulla natura e sulle condizioni di "produzione" del pesce ( punti 56 e 57 della motivazione ).
97 . Non v' è dubbio che nella fattispecie occorra ugualmente ritenere che i provvedimenti nazionali diretti a fare in modo che la popolazione dello Stato membro interessato che trae le proprie risorse dalla pesca benefici almeno in parte dei contingenti siano conformi al sistema complessivo e agli obiettivi della normativa comunitaria emanata in materia .
98 . In altre sentenze la Corte ha ammesso la possibilità di derogare a una norma del trattato . Così, dalla sentenza "claw-back" del 2 febbraio 1988 ( causa 61/86 ) si evince che le deroghe possono trovare giustificazione nello stato incompleto di un' organizzazione comune dei mercati .
99 . Del pari, nella sentenza 27 settembre 1988 ( causa 51/87, SPG, Racc . 1988, pag . 5459 ), cui la Commissione si è ampiamente richiamata in udienza, la Corte ha ammesso che
"allo stato attuale della politica commerciale comune, un sistema del genere ( di quote nazionali, suscettibile di provocare distorsioni e sviamenti di traffico ) può essere compatibile con gli articoli 9 e 113 del trattato qualora la ripartizione in quote nazionali sia giustificata da circostanze vincolanti di natura amministrativa, tecnica o economica che ostino alla gestione comunitaria del contingente" ( punto 8 della motivazione ).
100 . Infine, nella sentenza Pigs Marketing Board ( Racc . 1978, pag . 2347 ), citata in udienza dal Regno Unito, la Corte ha dichiarato che
"dall' art . 38, n . 2 del trattato CEE, risulta che le norme del trattato relative alla politica agricola comune prevalgono, in caso di divergenza, sulle altre norme relative all' instaurazione del mercato comune" ( punto 37 della motivazione ).
Essa ha aggiunto che
"le disposizioni specifiche che istituiscono un' organizzazione comune dei mercati hanno quindi la precedenza, nella specifica materia, sul regime contemplato dall' art . 37 a favore dei monopoli nazionali aventi carattere commerciale" ( punto 38 della motivazione ).
101 . Nella sentenza 4 dicembre 1986 sulle "assicurazioni" ( causa 205/84, Commissione / Germania ), la Corte ha ritenuto che,
"se è vero che il requisito relativo all' autorizzazione costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi, il requisito relativo allo stabilimento è di fatto la negazione stessa di tale libertà . Esso ha la conseguenza di privare di ogni efficacia pratica l' art . 59 del trattato, il cui scopo consiste per l' appunto nell' eliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi da parte di persone non stabilite nello Stato nel cui territorio deve essere fornita la prestazione ".
Cionondimeno essa ha anche precisato che
"tale requisito può essere ammissibile qualora sia provato che esso costituisce una condizione indispensabile per raggiungere lo scopo perseguito" ( punto 52 della motivazione ).
Nella fattispecie lo scopo perseguito era la tutela del contraente dell' assicurazione e dell' assicurato, tutela che il governo tedesco riteneva di poter apprestare efficacemente soltanto mediante controlli effettuati su imprese stabilite in modo permanente e in possesso di tutta la necessaria documentazione .
102 . Nelle cause Agegate e Jaderov, lo scopo perseguito è quello di riservare i contingenti nazionali a coloro a vantaggio dei quali essi sono stati istituiti, vale a dire i pescatori di ciascuno Stato membro . Come si è già rilevato, può trattarsi solo dei pescatori che vivono nello Stato membro interessato, senza alcun riguardo alla loro cittadinanza .
103 . Cito anche, per concludere, la sentenza 15 gennaio 1987 ( cause riunite 271/83, 15, 36, 113, 158, 203/84 e 13/85, Ainsworth e a ., Racc . pag . 167 ), nella quale voi avete ammesso che alcuni ricercatori scientifici, che svolgevano un lavoro identico a quello svolto nello stesso luogo da altri ricercatori, potevano percepire una retribuzione inferiore dato che la situazione del tutto particolare in cui si trovava la United Kingdom Atomic Energy Authority, cui essi appartenevano, a differenza degli altri ricercatori, costituiva una giustificazione obiettiva di tale differenza di trattamento .
104 . Va osservato, infine, che nel caso in esame i cittadini comunitari, e persino quelli di paesi terzi, che non soddisfano alla condizione di residenza, non per questo vengono necessariamente esclusi dall' equipaggio dei pescherecci britannici . Infatti essi possono pur sempre rientrare nella quota del 25% dei componenti dell' equipaggio sui quali non grava tale condizione .
105 . B - Resta da esaminare la condizione relativa all' affiliazione alla previdenza sociale, che viene imposta all' intero equipaggio e non solamente a quei componenti di esso che devono obbligatoriamente risiedere nel Regno Unito, nell' isola di Man o nelle isole del Canale . Al riguardo va ricordato, in primo luogo, che conformemente a una giurisprudenza costante le disposizioni del titolo II del regolamento ( CEE ) 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, esteso ai lavoratori autonomi dal regolamento del Consiglio n . 1390/81,
"costituiscono un sistema di norme di conflitto il cui carattere completo ha l' effetto di sottrarre al legislatore di ciascuno Stato membro il potere di determinare la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale, ratione personae e ratione loci . Come la Corte ha infatti rilevato nelle sentenze 23 settembre 1982 ( G.T . Kuijpers, già ricordata, e G.F . Kocks, 275/81, Racc . 1982, pag . 3013 ), 'gli Stati membri non hanno la facoltà di determinare entro quali limiti è applicabile la loro legislazione o quella di un altro Stato membro' giacché sono 'tenuti a rispettare le disposizioni del diritto comunitario vigente' ( vedasi sentenza 12 giugno 1986, Ten Holder, 302/84, Racc . 1986, pag . 1821 )" ( punto 14 della motivazione ) ( 14 ).
106 . Orbene, l' art . 13, n . 2, del regolamento n . 1408/71 ( 15 )stabilisce che
"con riserva degli articoli da 14 a 17 : (...)
(...)
c ) la persona che esercita la sua attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;
(...)".
107 . Ne discende che una condizione che impone all' intero equipaggio di un peschereccio che batte bandiera britannica di versare contributi alla previdenza sociale del Regno Unito è, in linea di principio, compatibile con il diritto comunitario .
108 . Sotto tale profilo è irrilevante che i componenti dell' equipaggio, per le attività che essi svolgono a bordo del peschereccio, vadano considerati lavoratori subordinati oppure autonomi . L' art . 13, n . 2, lett . c ), testé citato, parla in modo generale di "attività professionale", diversamente dal caso delle lettere a ) e b ), nelle quali si distingue tra attività subordinata e autonoma .
109 . E pur vero che nel testo inglese si usa il termine "employed", il quale ( in contrapposizione al "self-employed" di cui alla lett . b ) e in conformità dell' "employed" che compare alla lett . a ) della stessa disposizione ) potrebbe interpretarsi come riguardante solo le persone che esercitano un' attività lavorativa subordinata . Le altre versioni linguistiche, tuttavia, rispecchiano quella francese e in esse vengono impiegate, ad esempio, espressioni come "Berufstaetigkeit", "beroepswerkzaamheden", "attività professionale ". Per giunta, si evince chiaramente dal testo inglese dell' art . 14 ter, che si applica solo alla gente di mare, che l' art . 13, n . 2, lett . c ), ricomprende anche coloro che esercitano un' attività autonoma a bordo di una nave . Va altresì rilevato che nel caso in esame si è in presenza di un errore di traduzione e che l' effettiva volontà del legislatore era di determinare la norma da applicare alla gente di mare in funzione della bandiera del pescereccio sul quale tali persone prestano le loro attività, senza alcun riguardo alla natura subordinata o autonoma di quest' ultime .
110 . L' art . 14 ter, tuttavia, prevede talune ipotesi nelle quali si applica la legislazione di un altro Stato membro . Pertanto, solo nel caso in cui la condizione secondo cui il comandante e l' intero equipaggio devono versare contributi alla previdenza sociale britannica abbia portata così assoluta da non potersi ammettere alcuna eccezione ricorrendo le ipotesi di cui all' art . 14 ter, tale disposizione è incompatibile con il diritto comunitario . Nulla autorizza però a supporre che le autorità britanniche non siano disposte ad applicare quest' articolo nei casi, probabilmente eccezionali, in cui le circostanze da esso ipotizzate si verifichino .
111 . A conclusione di quanto sopra, propongo che la Corte risolva la terza questione pregiudiziale nel senso che
"a ) Il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una licenza di pesca a un peschereccio registrato in detto Stato e battente la sua bandiera alla condizione che almeno il 75% dell' equipaggio sia composto di cittadini dello Stato membro che accorda la licenza ovvero di cittadini della CEE, né a che esso imponga che, per la pesca di specie ittiche contingentate, i componenti dell' equipaggio risiedano abitualmente nel suo territorio .
b ) Fatti salvi i casi particolari menzionati all' art . 14 ter del regolamento del Consiglio n . 1408/71, il diritto comunitario non osta a che detto Stato membro esiga che il comandante e l' intero equipaggio di un siffatto peschereccio versino contributi al suo regime di previdenza sociale ".
Quanto alla quarta questione
112 . Con la sua quarta questione pregiudiziale, il giudice di rinvio chiede se
"dinanzi al giudice nazionale, il titolare di una licenza del genere possa far valere l' incompatibilità col diritto comunitario di una o di entrambe le condizioni esposte nella questione n . 3, al fine di provare che le condizioni, o una di esse, sono illegittime e vanno annullate ".
113 . La High Court solleva dunque la questione della diretta applicazione delle norme di diritto comunitario che si sono sopra esaminate e che garantiscono, entro i limiti delle disposizioni transitorie dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità .
114 . Nella sentenza 4 dicembre 1974 ( causa 41/74, Van Duyn, Racc pag . 1337 ), la Corte ha ammesso che l' art . 48 del trattato ha un siffatto carattere e "attribuisce ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare ".
115 . Altrettanto dicasi per le disposizioni dei regolamenti nn . 1612/68 ( 16 )e 1408/71, i quali per la loro stessa natura possono essere fatti valere in giudizio dinanzi ai giudici nazionali .
116 . Si è tuttavia constatato, in particolare, che la condizione relativa alla composizione dell' equipaggio non è incompatibile con il diritto comunitario, cosicché la questione è divenuta, sotto tale profilo, priva di oggetto .
117 . Quanto alla condizione relativa all' affiliazione alla previdenza sociale, si è visto come essa sia compatibile con il diritto comunitario, se si eccettua il caso in cui si sia verificata una delle ipotesi menzionate all' art . 14 ter del regolamento n . 1408/71 .
118 . Di conseguenza propongo che la Corte risolva la quarta questione pregiudiziale nel senso che
"le disposizioni dell' art . 14 ter del regolamento n . 1408/71 possono essere fatte valere in giudizio dai singoli dinanzi ai giudici nazionali per resistere all' applicazione di norme del diritto interno confliggenti con esse ".
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU L 302 del 15.11.1985 .
( 2 ) Causa 75/63 ( Racc . 1964, pag . 349 ).
( 3 ) Si vedano, in questo senso, le sentenze 23 marzo 1982 ( causa 53/81, Levin, Racc . pag . 1035 ) e 3 giugno 1986 ( causa 139/85, Kempf, Racc . pag . 1741 ).
( 4 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ).
( 5 ) Causa 77/82 ( Racc . 1983, pag . 1085 ).
( 6 ) GU L 291 del 19.11.1979 .
( 7 ) GU L 302 del 15.11.1985, pag . 480 .
( 8 ) Per il Portogallo è l' art . 220 .
( 9 ) GU L 20 del 28.1.1976, pag . 19 .
( 10 ) Sentenza 16 giugno 1987 ( causa 46/86, Albert Romkes / Officier van Justitie del circondario di Zwolle, Racc . pag . 2671 ).
( 11 ) Cause riunite 80 e 81/77, Les Commissionaires réunis e Les Fils de Henri Ramel / Esattore della dogana ( Racc . 1978, pag . 927 ).
( 12 ) Si vedano, oltre alla citata sentenza nella causa Ramel, le sentenze 7 ottobre 1985 ( causa 199/84, Procuratore della Repubblica / Migliorini e Fischl, Racc . pag . 3317 ) e 2 febbraio 1988 ( causa 61/86, Regno Unito / Commissione, Racc . pag . 431 ).
( 13 ) Cause riunite 3, 4 e 6/76 ( Racc . 1976, pag . 1279 )
( 14 ) Si veda, in particolare, la sentenza 10 luglio 1986 ( causa 60/85, M.E.S . Luijten / Raad van Arbeid di Breda, Racc . pag . 2368, in particolare pag . 2372 e 2373 ), punto 14 della motivazione .
( 15 ) Per una versione codificata, si veda il regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001 ( GU L 230, pag . 6 ).
( 16 ) Al riguardo si veda, in particolare, la sentenza 4 aprile 1974 ( causa 167/73, Commissione / Francia, Racc . pag . 359 ), al punto 35 della motivazione .
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