Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Nel quadro di una lite in tema di aiuti agli investimenti che oppone la società Andrianou-Gizinou all' amministrazione finanziaria ellenica, il tribunale collegiale di prima istanza di Atene vi chiede d' interpretare il regolamento del Consiglio 15 febbraio 1982, n . 389/82, riguardante le associazioni di produttori e le loro unioni nel settore del cotone ( GU L 51, pag . 1 ). In particolare, il giudice a quo vuol sapere se gli Stati membri abbiano l' obbligo di corrispondere i benefìci previsti da tale atto quando le relative condizioni siano soddisfatte e se, nel selezionare le richieste d' aiuto, possano escludere certi gruppi a causa della loro forma giuridica .
La Andrianou-Gizinou, impresa agricola di diritto ellenico, è un' associazione di produttori di cotone, riconosciuta in base all' articolo 2 del detto regolamento . Il 5 ottobre 1984 essa presentò un progetto di investimenti consistente nell' acquisto di una macchina raccoglitrice . Il progetto fu approvato dalle competenti autorità nazionali che lo inclusero nel programma generale di investimenti trasmesso alla Commissione delle Comunità europee . Quest' ultima, a sua volta, approvò tale programma con decisioni 7 marzo 1983, n . 106, e 23 luglio 1985, n . 412 ( rispettivamente nella GU 1983, L 66, pag . 18 e nella GU 1985, L 229, pag . 19 ).
Poiché le richieste di aiuti agli investimenti avevano superato la somma prevista dal programma, l' amministrazione ellenica decise di selezionarle concedendo di preferenza i benefìci alle associazioni costituite in forma di cooperativa . Contro il conseguente rifiuto di ammetterla alla sovvenzione, la Andrianou-Gizinou adì il tribunale collegiale di prima istanza di Atene che, con pronuncia 30 giugno 1986, vi rivolse i seguenti quesiti pregiudiziali :
a ) Se uno Stato membro sia tenuto, ai sensi degli articoli 4 e 5 regolamento n . 389/82, a corrispondere gli aiuti richiesti da un' associazione riconosciuta di produttori, e relativi ad investimenti da effettuare nel quadro delle finalità indicate dai detti disposti, che risultino approvati ed inclusi nel programma annuale di agevolazioni finanziarie .
b ) Se, nell' ipotesi sub a ), uno Stato membro possa selezionare le richieste di aiuti dando la preferenza a quelle provenienti dalle associazioni costituite su base cooperativa .
Nel nostro procedimento hanno presentato osservazioni scritte le parti del giudizio principale e la Commissione . Quest' ultima e il governo ellenico sono altresì intervenuti in udienza .
2 . Come giustamente osserva la Commissione, l' accenno che il primo quesito fa all' articolo 4 è il frutto di una svista . Rilevante per la soluzione del problema posto dal giudice a quo è infatti il solo articolo 5, secondo cui "(...) gli Stati membri concedono alle associazioni (...) e alle unioni, costituite a norma dell' articolo 2, aiuti agli investimenti : a ) necessari per l' applicazione delle regole comuni (...) (( e )) la commercializzazione; (...) b ) destinati ad essere utilizzati dall' associazione o dall' unione (...); c ) che si inseriscono in programmi approvati ".
Com' è ovvio, tutta la questione si riduce a stabilire se il termine "concedono" abbia o no un valore obbligatorio . Il governo di Atene è per la seconda risposta . Io sono dell' avviso contrario . Quando impongono un comportamento, infatti, le norme comunitarie non qualificano il verbo che esprime il contenuto dell' obbligo con un altro verbo servile (" dovere", "esser tenuti a "), ma lo usano direttamente all' indicativo presente . Di questa tecnica il trattato CEE offre esempi innumerevoli e in gran parte riferiti agli Stati membri : vedansi articoli 5, 6, 11, 12, 14, nn . 3 e 6, 15, n . 2, 16, 17, nn . 2 e 3, 18, 23, n . 1, 27, da 31 a 33, 35, 37, nn . 1 e 2, 40, 50, 53, 64, 67, 68, 71, 72, 74 e così via .
3 . Passiamo al secondo quesito . Secondo il governo ellenico, lungi dal discriminare tra le associazioni di produttori in ragione della loro veste giuridica, l' amministrazione ha applicato criteri oggettivi . Questo rilievo, peraltro, non convince . A smentirlo sono il giudice a quo, che fonda la sua domanda sul dato della forma scelta dai gruppi tra i quali ha luogo la selezione, e lo stesso intervenuto, che ha alluso allo scopo di lucro perseguito dalla Andrianou-Gizinou per giustificare la sua esclusione dal beneficio . E' ben noto, infatti, che le cooperative si distinguono dalle altre società proprio in quanto perseguono finalità prevalentemente mutualistiche .
Ciò premesso, si legga l' articolo 2, n . 1, lettera c ) del regolamento n . 389/82 . Esso dispone che il riconoscimento è accordato alle associazioni aventi la "personalità giuridica (...) o la capacità giuridica necessaria per essere, secondo la legislazione nazionale, soggetti di diritti e di obblighi"; e con ciò dà chiaramente a vedere di prescindere dalla forma in cui il gruppo si costituisce . Se ne deduce che gli Stati membri non possono rifiutarsi di ammettere talune associazioni al beneficio del regime previsto dal regolamento solo perché assumono una forma determinata .
Una simile differenza di trattamento sarebbe d' altro canto incompatibile col principio di non discriminazione a cui, in forza dell' articolo 4O, n . 3, 2° comma, del trattato, dev' essere improntata l' attuazione della politica agricola comune . Essa confliggerebbe inoltre con la vostra giurisprudenza : vedasi infatti, con riguardo al concetto di imprenditore agricolo a titolo principale, la pronuncia 18 dicembre 1986, causa 312/85 ( Villa Banfi / Regione Toscana, Racc . 1986, pag . 4039, punto 10 ).
4 . Per tutte le considerazioni che precedono vi suggerisco di rispondere come segue ai quesiti rivoltovi dal tribunale collegiale di prima istanza di Atene con pronunzia 30 giugno 1986 nella causa dinanzi ad esso pendente tra la società Andrianou-Gizinou e l' amministrazione finanziaria ellenica :
"a ) l' articolo 5 del regolamento n . 389/82 va interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a corrispondere gli aiuti richiesti da un' associazione riconosciuta di produttori e relativi ad investimenti da effettuare nel quadro delle finalità indicate dal detto disposto, in quanto siano approvati ed inclusi nel programma annuale di agevolazioni finanziarie;
b ) lo stesso articolo, in combinato disposto con l' articolo 2, va interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di escludere dai benefìci previsti dal regolamento talune associazioni di produttori per il solo motivo della loro forma giuridica ".
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