Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . Nella presente causa una dipendente, dopo un lungo periodo d' aspettativa per motivi personali, impugna le dimissioni d' ufficio . Inoltre essa chiede il risarcimento del danno assertivamente recatole dalla mancata reintegrazione tempestiva negli uffici della convenuta .
2 . Dal 1961 la ricorrente era dipendente di ruolo della convenuta presso il Centro comune di ricerca nucleare d' Ispra . Ultimamente era inquadrata nel grado C1 . Nel dicembre del 1975 chiedeva l' aspettativa per motivi personali, adducendo motivi di salute, aspettativa che le veniva concessa per il 1976 . Dopo una duplice proroga l' aspettativa doveva terminare il 5 gennaio 1979 . Già nella lettera con la quale chiedeva la seconda proroga ( 4 novembre 1977 ), essa dichiarava che, alla scadenza dell' aspettativa, desiderava riprendere il servizio presso la convenuta . A richiesta del direttore dell' amministrazione d' Ispra, sig . Hannaert ( lettera 19 gennaio 1979 ) la ricorrente dichiarava con lettera 19 febbraio 1979 di chiedere la reintegrazione .
3 . Con lettera tipo dell' amministrazione, recante la data di circa due anni dopo ( 18 marzo 1981 ), la ricorrente veniva informata che fino a quel momento non vi erano disponibili posti del suo grado e, tra l' altro, le si chiedeva se desiderasse la reintegrazione immediata oppure successiva, al che, con lettera 14 aprile 1981, essa rispondeva di essere interessata alla reintegrazione in un secondo tempo ed esclusivamente nella sede d' Ispra . Un anno dopo, con lettera 4 febbraio 1982, veniva offerto alla ricorrente un posto ad Ispra . A questo punto essa informava l' amministrazione di aver sposato un lussemburghese e quindi di preferire la reintegrazione in Lussemburgo . Inoltre essa informava la convenuta di lavorare ormai solo a mezza giornata . Alle sue domande se fosse possibile un trasferimento a Lussemburgo e se l' offerta di un posto fosse valida anche se essa intendeva trasferirsi immediatamente a Lussemburgo, lo Hannaert rispondeva che era impossibile riservare il posto vacante per il trasferimento a Lussemburgo e che essa avrebbe fatto meglio a rivolgersi direttamente agli uffici di Lussemburgo .
4 . Sempre nell' aprile del 1982 si aveva un colloquio telefonico tra la ricorrente e un addetto all' ufficio del personale di Lussemburgo, in seguito al quale la ricorrente comunicava per iscritto alla convenuta ( 5 aprile 1982 ) che, a causa dell' attività lavorativa del marito, le sarebbe stato impossibile nell' immediato futuro prendere servizio in Lussemburgo . Essa chiedeva perciò che alla sua domanda non fosse dato seguito immediato, e si riservava di riprendere i contatti di sua iniziativa .
5 . Circa due anni dopo, il 28 maggio 1984, gli uffici d' Ispra le chiedevano se desiderasse essere reintegrata ad Ispra o in un' altra sede di servizio, al che essa rispondeva che si doveva escludere la reintegrazione ad Ispra . Il 15 ottobre 1984 le veniva offerto un secondo posto presso la sede d' Ispra, al che essa rispondeva il 28 ottobre 1984 di non desiderare più di essere reintegrata ad Ispra e di essere direttamente in contatto con l' ufficio del personale di Lussemburgo . Nel corso di una nutrita corrispondenza sulla validità delle due offerte la ricorrente, nel dicembre del 1984 ( 16 dicembre ), comunicava che la sua attività lavorativa era divenuta incerta per motivi di salute .
6 . Con lettera 4 giugno 1985 veniva comunicato alla ricorrente che era stato iniziato il procedimento per le dimissioni d' ufficio . Con lettere 1° luglio 1985 e 6 settembre 1985 essa faceva opposizione . Sentita la commissione paritetica ( 14 novembre 1985 ), in data 25 marzo 1986 l' APN procedeva alle dimissioni d' ufficio . Avverso questa decisione essa proponeva reclamo il 18 giugno 1986, sostenendo fra l' altro di non aver mai respinto espressamente il secondo posto offertole; inoltre, nel procedimento per le dimissioni d' ufficio essa non era stata sentita .
7 . La ricorrente chiede :
1 ) l' annullamento della decisione dell' APN 25 marzo 1986 nonché del silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo;
2 ) la condanna della convenuta a reintegrarla nel primo posto vacante della sua carriera e del suo grado e ciò per quanto riguarda l' anzianità di servizio e le spettanze di pensione, con effetto retroattivo dal 5 gennaio 1979;
3 ) la corresponsione della retribuzione spettantele dal 5 gennaio 1979, al netto di quanto ricevuto da altra fonte, con gli interessi dell' 8 % dal giorno in cui avrebbe dovuto essere reintegrata;
4 ) la condanna alle spese della convenuta .
8 . La convenuta chiede la reiezione del ricorso .
9 . Quanto agli altri antefatti ed ai mezzi e argomenti delle parti mi richiamo alla relazione d' udienza .
B - Valutazione della lite
1 ) L' impugnazione
10 . Vediamo anzitutto la legittimità dell' impugnato provvedimento di licenziamento in data 25 marzo 1986 . Nell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto del personale i presupposti e le condizioni delle dimissioni d' ufficio sono così formulati :
"Allo scadere dell' aspettativa per motivi personali il funzionario dev' essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti . Qualora rifiuti l' impiego offertogli, il funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d' ufficio, previa consultazione della commissione paritetica ".
11 . E quindi lasciato alla discrezione dell' APN il procedere alle dimissioni d' ufficio, qualora il dipendente abbia rifiutato due posti effettivamente offertigli . Nell' art . 49, n . 2, dello statuto del personale, che disciplina le dimissioni d' ufficio, oltre al presupposto dell' audizione della commissione paritetica, si prescrive anche l' audizione del dipendente nei seguenti termini :
" La decisione motivata è presa dall' autorità che ha il potere di nomina previo parere della commissione paritetica, sentito l' interessato ".
Sorge quindi il problema se la convenuta abbia fatto alla ricorrente due offerte valide, che sono state rifiutate, e se il procedimento si sia svolto ritualmente .
12 . Il primo posto è stato offerto alla ricorrente indiscutibilmente il 4 febbraio 1982 . Si trattava in quell' occasione di un posto della carriera e del grado della ricorrente presso la sede d' Ispra . Fino a quel momento la ricorrente non aveva ancora espresso il desiderio di essere reintegrata in un' altra sede . Solo con la lettera 15 febbraio 1982 - con la quale rispondeva all' offerta di reintegrazione - essa manifestava per la prima volta la preferenza per Lussemburgo . L' offerta di reintegrazione del 4 febbraio 1982 poteva al massimo essere tardiva . Qui però questa circostanza può essere irrilevante, poiché l' offerta concreta non perde la sua validità per effetto di un precedente comportamento scorretto dell' amministrazione . Il problema può sorgere al massimo sotto un altro profilo, vale a dire quali conseguenze giuridiche possa avere l' eventuale ritardo dell' offerta . L' offerta è quindi valida .
13 . Sorge perciò il problema se essa sia stata "rifiutata" dalla ricorrente ai sensi dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto . Poiché la ricorrente non ha espressamente accettato né rifiutato, la risposta va desunta dal suo comportamento, in special modo dalla corrispondenza prodotta in giudizio .
14 . In proposito si deve accertare anzitutto come si presentava la situazione giuridica per la ricorrente . Nella lettera con cui le si offriva il posto, si fissava il termine di due settimane dal ricevimento della lettera per accettare o rifiutare il posto . Nel contempo le veniva comunicato che se non si fosse fatta viva entro il termine indicato il suo silenzio sarebbe stato interpretato come rifiuto . E vero che la ricorrente ha risposto entro il termine, però solo per sapere se nell' immediato futuro sarebbe stato possibile il trasferimento a Lussemburgo e se l' offerta fosse valida anche qualora essa avesse l' intenzione di farsi trasferire al più presto a Lussemburgo . Dopo la risposta negativa del capo dell' amministrazione, sig . Hannaert, secondo cui non era possibile riservare il posto per il trasferimento a Lussemburgo, essa non ha reagito . E assodato che essa non ha accettato l' offerta né immediatamente né per un momento successivo .
15 . L' amministrazione ha quindi giustamente inteso il silenzio della ricorrente come un rifiuto . Come pura ipotesi esiste invero la possibilità giuridica che un' offerta venga accettata senza espressa dichiarazione . Ma questo non dispensa l' accettante dall' obbligo di manifestare l' accettazione in modo riconoscibile per i terzi . La rinuncia alla dichiarazione dell' accettazione non può implicare che si può fare a meno anche di manifestare la volontà di accettare . Infatti, se si volesse prescindere dalla manifestazione di qualsivoglia volontà di vincolarsi giuridicamente, si finirebbe per attribuire ad un comportamento giuridicamente indifferente conseguenze giuridiche che, in determinati casi, potrebbero creare vincoli giuridici in contrasto con la volontà del potenziale accettante .
16 . Ora la ricorrente sostiene che, stando alla lettera dell' Hannaert, l' offerta non era più valida, e quindi essa non poteva nemmeno più accettarla . Anche se si parte dall' idea che la ricorrente, pure senza aver accettato immediatamente l' offerta, avrebbe ancora dovuto avere la possibilità di valersene in un momento successivo, ciò sarebbe forse ancora stato possibile alle condizioni fissate dall' amministrazione, poiché nella lettera di questa si chiariva soltanto che era fuori discussione il "riservare" il posto per il trasferimento a Lussemburgo . La ricorrente però non si è mai dichiarata disposta ad accettare ciononostante il posto ad Ispra . Poiché la ricorrente non ha avuto più contatti con l' amministrazione per un periodo piuttosto lungo, non si può nemmeno presumere un' accettazione dell' offerta desumibile dalle circostanze . Se però l' offerta non viene accettata né espressamente né mediante un comportamento non ambiguo, si deve ritenere che vi sia "rifiuto" ai sensi dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto, tanto più che un' interpretazione in questo senso era già stata preannunciata per iscritto dalla convenuta .
17 . La seconda offerta veniva fatta alla ricorrente il 15 ottobre 1984, di nuovo per un posto ad Ispra . Quanto alla validità di quest' offerta sorgono però dubbi sotto due aspetti . In primo luogo sorge il problema se il posto offerto corrispondesse alla categoria e al grado della ricorrente . Inoltre ci si deve chiedere se l' offerta di reintegrazione nella sede d' Ispra in quel momento fosse ammissibile oppure l' amministrazione, in ossequio al dovere di assistenza e dato il proprio comportamento precedente, dovesse in buona fede offrire un posto a Lussemburgo . Infine la ricorrente ha criticato il fatto che il posto fosse già stato dichiarato vacante da 17 mesi quando le venne offerto .
18 . E vero che il posto offerto alla ricorrente era stato dichiarato vacante al grado C5-C4 . Era però chiaro già dalla lettera inviata alla ricorrente che essa sarebbe stata reintegrata col suo grado C1 . L' agente della convenuta ha pure insistito all' udienza sul punto che la ricorrente, in caso di reintegrazione, sarebbe stata naturalmente inquadrata col suo grado . La discordanza tra la dichiarazione di vacanza in C5-C4 e la possibilità di occuparlo effettivamente col grado C1 sarebbe stata dovuta alla prassi della convenuta secondo la quale i posti vacanti dovevano essere collocati nel grado più basso possibile ogni qualvolta si faceva appello alle candidature esterne . Diversa sarebbe però stata la situazione quando vi erano precedenze per l' occupazione, come ad esempio nel caso della ricorrente . Questa prassi non era tale da danneggiare la ricorrente . Quindi, nella presente fattispecie, non la si può criticare . L' offerta era perciò valida sotto questo aspetto .
19 . L' offerta fatta nell' ottobre del 1984 per la sede d' Ispra potrebbe però essere viziata da malafede in quanto, già dal febbraio del 1982, alla convenuta era noto che la ricorrente avrebbe preferito essere reintegrata in Lussemburgo . Il principio fondamentale è che il dipendente ha diritto alla reintegrazione solo nella sede e presso la direzione generale dalla quale dipendeva . Ciò però non significa che vada esclusa qualsiasi possibilità di essere reintegrato in un' altra sede . Il comportamento della convenuta ha potuto poi dare l' impressione che la ricorrente potesse scegliere liberamente la sede della reintegrazione . Ad esempio, già nella lettera 3 aprile 1979 ( allegato 8 al ricorso ) comunicava di propria iniziativa che la ricorrente, dato il ridotto numero di posti vacanti poteva rivolgersi ad altri centri di ricerca ed ai competenti uffici di Bruxelles e di Lussemburgo . Nella lettera tipo del 18 marzo 1981 ( allegato 9 al ricorso ) si chiede se la domanda di reintegrazione valga solo per Ispra od anche per altre sedi e se l' indicazione dei posti vacanti debba effettuarsi anche per le altre sedi della Commissione . Nella lettera 8 marzo 1982 ( allegato 13 al ricorso ) la convenuta invitava la ricorrente a rivolgersi direttamente agli uffici della Commissione in Lussemburgo . Ancora nella lettera 28 maggio 1984 ( allegato 16 al ricorso ) si chiedeva alla ricorrente se intendesse essere reintegrata unicamente ad Ispra oppure anche in un' altra sede . Tutte queste lettere sono quanto meno ambigue . Se ci si rifà alle dichiarazioni del patrono della convenuta nella fase orale, secondo le quali non vi era mai stata alcuna possibilità effettiva per un dipendente della sede d' Ispra di essere reintegrato a Lussemburgo, le lettere sopra menzionate - tanto quelle personali, quanto quelle tipo - tracciano un quadro irreale delle possibilità effettivamente esistenti .
20 . La ricorrente ha poi indicato il matrimonio con un lussemburghese come motivo della reintegrazione in Lussemburgo . Anche sotto questo profilo la convenuta era tenuta, in ossequio al dovere di assistenza, a procedere alla reintegrazione in Lussemburgo .
21 . Queste richieste sono però valide solo nei limiti in cui possono essere esaudite . Secondo quanto ha esposto il rappresentante della convenuta senza essere contraddetto, nel periodo dal 1982 al 1984 non erano disponibili posti di grado C1 per dipendenti che provenissero da altre sedi . Perciò non si può far carico alla convenuta di non aver offerto alcun posto di grado C1 in Lussemburgo .
22 . A parte ciò, nemmeno l' eventuale obbligo derivante dal dovere di assistenza del datore di lavoro può essere fondato o valutato prescindendo dal comportamento del dipendente . Il dovere di assistenza, infatti - come la Corte finora ha ripetutamente affermato ( 1 ) - rispecchia l' equilibrio dei diritti ed obblighi reciproci che lo statuto ha creato nei rapporti fra la pubblica amministrazione ed i suoi dipendenti .
23 . Quanto al desiderio della ricorrente di essere reintegrata in Lussemburgo, era stato espresso per la prima nel febbraio del 1982 . L' ufficio del personale della convenuta in Lussemburgo, dal canto suo, con telegramma del 1° aprile 1982, si era rivolto alla ricorrente per trattare di un' offerta di posto . Dopo un colloquio telefonico del 2 aprile 1982, la ricorrente faceva sapere che nell' immediato futuro sarebbe stata impossibile la reintegrazione in Lussemburgo per motivi inerenti all' attività lavorativa del marito . Essa dichiarava di essere interessata alla reintegrazione all' inizio del 1983, ma si riservava nel contempo l' iniziativa di ristabilire i contatti . Questa iniziativa non si concretava, cosicché la situazione per l' amministrazione era la seguente : sede competente era Ispra . Quivi era però noto il desiderio della ricorrente di prestare servizio in Lussemburgo . In Lussemburgo invece si sapeva del fatto che fino a nuovo ordine era esclusa la ripresa del servizio, cosicché la pratica rimaneva giacente come desiderava la ricorrente . Quando poi, dopo oltre due anni, la convenuta prendeva l' iniziativa onde accertare se la ricorrente intendesse sempre essere reintegrata, ciò non prestava il fianco ad alcuna critica . La ricorrente rispondeva di non voler più lavorare ad Ispra, senza però esprimere il desiderio di riprendere servizio in Lussemburgo . In questa situazione era perfettamente logico eliminare il sospeso mediante una seconda offerta da parte dell' ufficio competente . Per questo motivo anche la seconda offerta del 15 ottobre 1984 è stata effettuata validamente .
24 . La ricorrente dichiara ora di non aver mai rifiutato la seconda offerta . Anche questa volta il principio è che essa avrebbe dovuto accettarla entro due settimane . Nel frattempo essa era stata ripetutamente informata delle possibili conseguenze del rifiuto, fra l' altro già nella prima lettera d' offerta, come pure nella lettera 15 ottobre 1984 . Al più tardi al ricevimento dell' offerta la ricorrente avrebbe dovuto capire di non aver più alcuna possibilità di scelta circa la sede di servizio . Ciononostante essa non ha accettato entro il termine prescritto . Al contrario, con lettera 28 ottobre 1984 essa comunicava "(...) Je n' envisage plus d' être réintégrée à Ispra (...)". In seguito a ciò iniziava una corrispondenza sulla validità delle offerte, in cui la convenuta dichiarava ripetutamente di considerarle valide e definitivamente respinte . Nella corrispondenza mai la ricorrente si è dichiarata disposta ad accettare definitivamente le offerte .
25 . Nella sentenza 108/79 ( 2 ) la Corte ha deciso che l' accettazione espressa a parole, ma non seguita dai fatti, va considerata un rifiuto dell' offerta ai sensi dell' art . 40, n . 1 dello statuto . L' occupazione di un posto vacante va effettuata con riguardo alle esigenze del pubblico servizio e non agli interessi personali del dipendente .
26 . Un vizio giuridico della seconda offerta è stato infine ravvisato dalla ricorrente nel fatto che l' offerta stessa le era stata fatta solo 17 mesi dopo la dichiarazione di vacanza . Quest' argomento potrebbe eventualmente corroborare il suo assunto qualora essa avesse immediatamente accettato l' offerta . Ora è noto che la ricorrente, già al momento della pubblicazione dell' avviso di posto vacante ( 29 aprile 1983 ), non era più interessata a tornare ad Ispra ( 3 ). Dalla data della lettera d' offerta non si possono quindi desumere diritti a favore della ricorrente .
27 . La risposta della ricorrente alla seconda offerta ( non voleva essere reintegrata ad Ispra ) è inequivocabile ed univoca . Né giovano a modificarla i successivi tentativi di porre in dubbio la validità delle offerte . Quindi bisogna partire dal presupposto che la ricorrente ha rifiutato entrambe le offerte ai sensi dell' art . 40, n . 4, dello statuto . Sussistevano perciò i presupposti perché la convenuta potesse procedere alle dimissioni d' ufficio .
28 . Con lettera 4 giugno 1985 la ricorrente veniva informata che l' amministrazione avrebbe instaurato il procedimento per le dimissioni d' ufficio . La ricorrente ha sostenuto che la data prescelta era viziata da malafede . E vero che essa aveva dichiarato all' amministrazione che dall' aprile all' agosto del 1985 si sarebbe assentata dalla sua residenza . Ciononostante la data d' inizio del procedimento non può essere criticata . La ricorrente aveva lasciato per più anni la convenuta nell' incertezza circa la sua intenzione di riprendere il lavoro, di lavorare a mezza giornata o per tutto il giorno ed in quale sede . Si può quindi presumere che fosse nell' interesse ben inteso della ricorrente tener in sospeso la cosa e non effettuare le offerte in data anteriore . Dopo che entrambe le offerte erano state respinte e quindi sussistevano i presupposti per le dimissioni d' ufficio, l' assenza prolungata della ricorrente dalla sua residenza non poteva impedire alla convenuta di proseguire per la sua strada .
29 . Nella corrispondenza successiva alla seconda offerta la ricorrente aveva posto in dubbio la validità delle offerte, ma anche in questa fase, nella quale evidentemente partiva dal presupposto che la possibilità di riprendere servizio presso la convenuta sussistesse tuttavia, essa faceva sapere all' amministrazione che, per motivi di salute, non era certa di poter lavorare : nemmeno a mezza giornata ( lettera 16 dicembre 1984, allegato 23 al ricorso ). Il fatto che essa sia, per così dire, "scomparsa" per quattro mesi senza lasciare un recapito, non può essere addebitato alla convenuta . In caso di assenza prolungata spettava alla ricorrente adottare provvedimenti per il normale recapito della posta a lei indirizzata . Poiché la ricorrente, quindi, anche dopo la seconda offerta ha persistito nella sua condotta equivoca e contraddittoria, nulla si può eccepire contro l' avvio del procedimento per le dimissioni d' ufficio .
30 . Nelle cause riunite 126/75, 34 e 92/76 ( 4 ) che vertevano sull' illegittimità del comportamento dell' APN consistente nella tardiva reintegrazione, la Corte ha negato l' illegittimità del comportamento della convenuta in quanto il comportamento del ricorrente aveva contribuito a rendere incerta la situazione e quindi erano sorti dubbi circa la sua volontà di essere reintegrato .
31 . Se quindi la data dell' instaurazione del procedimento non può essere criticata, rimane da esaminare solo l' assunto della ricorrente di non essere stata sentita . Stando alla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, tanto con lettera 1° luglio 1985, quanto con la lettera 6 settembre 1985 essa si è espressa sulle dimissioni d' ufficio . La prescrizione relativa all' audizione è un' espressione del principio del contraddittorio . Nella lettera della convenuta 4 giugno 1985 venivano comunicate alla ricorrente tutte le circostanze essenziali ed essa era espressamente invitata ad esprimersi ai sensi dell' art . 49, n . 2, dello statuto . Solo il fatto che essa, dopo che la commissione paritetica era stata sentita, non abbia più avuto la possibilità di esprimersi potrebbe costituire trasgressione dell' art . 49, n . 2, dello statuto . Bisogna però tenere presente che l' ordine cronologico delle audizioni non è prescritto . Secondo lo spirito della norma, il dipendente deve avere la possibilità di esprimersi nei momenti essenziali . Questa possibilità è stata per l' appunto offerta alla ricorrente che se ne è pure valsa .
32 . In proposito è irrilevante che essa non sia stata invitata ad esprimersi dall' APN, vale a dire dal direttore generale Dinkespiler, bensì dal capo dell' amministrazione . I suoi argomenti erano agli atti e potevano essere tenuti presenti al momento della decisione . Poiché dunque non sono stati lesi i diritti processuali della ricorrente, la decisione 25 ottobre 1986 è legittima . Che poi la convenuta col suo comportamento non abbia trasgredito il dovere di assistenza è rivelato anche dal fatto che l' amministrazione, ancora in corso di causa, ha lasciato alla ricorrente la possibilità di comporre la lite con una transazione ed ancora oggi sarebbe disposta a riassumere la ricorrente purché questa sia effettivamente disposta a lavorare .
2 ) La domanda di risarcimento
33 . Oltre all' annullamento la ricorrente ha chiesto anche il risarcimento dei danni, domanda di dubbia ricevibilità .
E noto che l' azione in una causa di personale dev' essere preceduta dal procedimento amministrativo a norma degli artt . 90 e 91 dello statuto, il quale deve rendere possibile l' amichevole composizione della lite ed inoltre definire la materia del contendere . Anche se nell' interesse del dipendente è opportuno interpretare con larghezza le sue rivendicazioni, nel procedimento giurisdizionale non si può introdurre alcun oggetto del contendere .
34 . Nel reclamo la ricorrente ha impugnato esclusivamente le dimissioni d' ufficio . Solo nell' ambito del sindacato sulla legittimità di questa decisione il comportamento della convenuta rientra nella materia del contendere . Contro questa valutazione non milita nemmeno l' ampia interpretazione della materia del contendere fissata dal ricorso amministrativo, ad esempio nella sentenza Sergy ( 5 ). La lite verteva sulla legittimità di una decisione di reintegrazione e sui danni conseguenti alla sua illegittimità . Questa pretesa però - anche se non in maniera particolareggiata - era già stata accennata nel reclamo amministrativo ( 6 ). Poiché nella presente fattispecie ciò non è avvenuto, a mio parere la domanda di risarcimento è irricevibile per mancanza del reclamo amministrativo previo .
35 . Anche se però la si considerasse ricevibile, verrebbe a cadere nel merito, in quanto non sussiste alcun comportamento illegittimo dell' amministrazione . La prima offerta della convenuta alla ricorrente ( nel febbraio del 1982 ) potrebbe invero considerarsi tardiva, poiché la convenuta in un primo tempo aveva reso nota l' intenzione di reintegrarla alla scadenza dell' aspettativa per motivi personali . A questo proposito bisogna però prendere in considerazione quanto ha dichiarato il patrono della convenuta all' udienza, cioè che dal 1979 e fino al 1981 non era vacante ad Ispra alcun posto di grado C1 . Del resto, non si deve dimenticare nemmeno il comportamento della stessa ricorrente . Nel valutare gli obblighi dell' amministrazione bisogna tener conto anche del comportamento del dipendente, come la Corte ha deciso ad esempio nelle sentenze Sergy e Pizziolo ( 7 ). La ricorrente per due anni non si era chiaramente preoccupata di riottenere un posto . Solo in seguito all' iniziativa della convenuta, nel 1981 comunicava di essere interessata alla reintegrazione in un secondo tempo . Anche il patrono della ricorrente ha ammesso all' udienza che il comportamento delle parti fino al 1984 era perfettamente amichevole . Appare quindi a prima vista - apparenza non contestata dalla ricorrente - che, dal momento che alla scadenza dell' aspettativa per motivi personali non vi erano posti vacanti, il rinvio dell' offerta era del tutto conforme agli interessi della ricorrente, onde non peggiorare la sua situazione mediante un' offerta definitiva .
36 . La legittimità del successivo comportamento della convenuta è stata già esaminata a proposito della domanda d' annullamento ed è risultata sussistere, cosicché in definitiva si deve partire dall' idea che anche la domanda di risarcimento va disattesa, per mancanza di un comportamento illegittimo della convenuta .
37 . A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente . A norma dell' art . 70, del regolamento di procedura, le istituzioni sopportano però le proprie spese nelle cause di personale .
C - Conclusioni finali
Propongo quindi di decidere come segue :
"1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese ".
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Cfr . sentenza 23 ottobre 1986, causa 321/85, Hartmut Schwiering / Corte dei conti delle Comunità europee, Racc . 1986, pag . 3199, n . 18; cfr . anche sentenza 28 maggio 1980, cause 33 e 75/79, Richard Kuhner / Commissione delle Comunità europee, Racc . 1980, pag . 1677, n . 22, e sentenza 9 dicembre 1982, causa 191/81, Onno Plug / Commissione delle Comunità europee, Racc . 1982, pag . 4229, n . 21 .
( 2 ) Cfr . sentenza 5 giugno 1980, causa 108/79, Salvatore Belfiore / Commissione delle Comunità europee, Racc . 1980, pag . 1769, n . 15 .
( 3 ) Cfr . supra n . 22 .
( 4 )
Cfr . sentenza 27 ottobre 1977, cause riunite 126/75, 34 e 92/76, Robert Giry / Commissione delle Comunità europee, Racc . 1977, pag . 1937 .
( 5 ) Cfr . sentenza 1° luglio 1976, causa 58/75, Jacques Henri Sergy / Commissione delle Comunità europee, Racc . 1976, pag . 1139, nn . da 31 a 34 .
( 6 ) Ibidem pag . 1141 .
( 7 )
Cfr . sentenza 5 maggio 1983, causa 785/79, Adriano Pizziolo / Commissione delle Comunità eruropee, Racc . 1983, pag . 1343 .
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