Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La Commissione delle Comunità europee vi chiede di constatare che la Repubblica federale di Germania si è resa inadempiente agli obblighi impostile dagli articoli 9 e 12 del trattato CEE . Essa consente infatti alle autorità di alcuni Laender di riscuotere una tassa per i controlli svolti sui trasporti degli animali vivi importati in Germania o in transito verso altre destinazioni comunitarie .
Come risulta dal fascicolo di causa, le amministrazioni dei Laender Brema, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale - Vestfalia e Renania-Palatinato esigono dai vettori il pagamento di un tributo quale corrispettivo per i controlli che esse effettuano sulle condizioni di trasporto del bestiame vivo transitante nei rispettivi territori o ivi importato . Il 19 febbraio 1985, e in base all' articolo 169 del trattato, la Commissione contestò al governo di Bonn l' incompatibilità di tale prassi coi citati divieti comunitari e lo invitò a farla cessare . Essendosi la Repubblica federale fermamente rifiutata di prendere le misure indispensabili a questo fine, l' istituzione la convenne dinanzi alla nostra Corte con ricorso introdotto il 26 gennaio 1987 .
2 . Un cenno alla disciplina pertinente . Sul piano comunitario le norme riguardanti la tutela degli animali oggetto di trasporti internazionali figurano nelle direttive 77/489 del Consiglio, del 18 luglio 1977 ( GU L 200, pag . 10 ), e 81/389, del 12 maggio 1981 ( GU L 150, pag . 1 ). Di particolare rilievo sono gli articoli 2 e 3 di quest' ultimo atto : il primo abilita le autorità degli Stati membri di destinazione e di transito a vegliare sul modo in cui i responsabili del trasporto adempiono gli obblighi e le condizioni posti dalla direttiva 77/489; il secondo prevede che tali autorità dispongano - e, in caso di inosservanza, applichino - le misure necessarie a sanare le irregolarità eventualmente riscontrate .
Nulla è invece stabilito per quanto riguarda il finanziamento di questi controlli e, in particolare, la possibilità che le amministrazioni nazionali pretendano a parziale ristoro delle spese sostenute il pagamento di una tassa . Sul punto, muto è anche il decreto 29 marzo 1983 con cui il ministro federale dell' alimentazione, dell' agricoltura e delle foreste dette esecuzione in Germania alla normativa comunitaria . Sono invece i cinque Laender di cui si è detto ad aver istituito un tributo disciplinandone le modalità di riscossione e il calcolo dell' importo .
3 . Ora, la Commissione sostiene che, colpendo le sole merci soggette a scambi intracomunitari, l' onere de quo è una tassa d' effetto equivalente a dazi doganali e perciò contrario al divieto sancito dall' articolo 12 del trattato . Invero, esso non farebbe parte di un sistema generale di tassazione applicabile anche al bestiame trasportato all' interno della RF di Germania e, poiché i controlli in ragione dei quali è riscosso mirano solo a garantire la protezione degli animali, non si configurerebbe come corrispettivo di un servizio reso all' operatore interessato .
Il governo convenuto contesta tali accuse e fonda la propria difesa sui principi da voi posti nella nota pronuncia Bauhuis del 25 gennaio 1977 ( causa 46/76, Racc . 1977, pag . 5 ) e nella giurisprudenza, ormai costante, che ad essa è seguìta . Come in quella specie, infatti, i tributi controversi sono destinati a finanziare un sistema di controlli sanitari uniformi, istituiti da una direttiva per soddisfare un interesse generale della Comunità : la tutela degli animali trasportati nel territorio di questa . Lungi dal costituire tasse d' effetto equivalente, essi contribuiscono dunque alla realizzazione degli obiettivi comunitari .
4 . Che dire degli argomenti così riassunti? Dalla sentenza Bauhuis risulta che la tassa con cui si colpiscono, per il fatto di varcare la frontiera, le merci importate o in itinere verso altri Stati membri non cade sotto il divieto dell' articolo 12 se : a ) è il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato al trasportatore o all' importatore; b ) fa parte di un sistema generale di tributi interni gravanti indistintamente sulle merci nazionali e su quelle importate ed esportate; c ) viene riscosso in funzione di controlli imposti da una direttiva comunitaria . Ovviamente, in ognuna di tali ipotesi la somma percepita non deve eccedere il costo reale dell' operazione di controllo .
Nel nostro caso è pacifico che le autorità regionali tedesche operano in forza delle disposizioni previste dalle direttive 77/489 e 81/389 e proprio al fine di assicurarne l' osservanza . Sappiamo infatti che le due fonti hanno di mira la protezione del bestiame soggetto a trasporti internazionali, ed è evidente che uno scopo del genere può raggiungersi solo con la previsione di un sistema di controlli diretto ad accertare se il trasportatore possiede il certificato sanitario di accompagnamento e rispetta, nel corso dell' intero tragitto, le condizioni di trasporto richieste dalla normativa comunitaria .
Il trasporto, d' altra parte, può aver luogo in modi e in circostanze suscettibili di variare durante il percorso; affinché l' adempimento delle condizioni volute sia verificabile in ogni sua fase, è dunque necessario che i detti controlli non si limitino agli Stati di partenza e di arrivo, ma si estendano ai paesi di transito . Lo stesso articolo 2 della direttiva 81/389 dispone del resto che il potere di vigilare sulla regolarità del trasporto spetta alle autorità degli "Stati membri di transito e di destinazione ".
I controlli intermedi sono, in definitiva, strettamente funzionali all' attuazione dell' interesse generale che la Comunità persegue nel nostro campo . Né si può ritenere, come afferma la Commissione, che tale interesse consista unicamente nello snellimento del traffico intracomunitario e vada realizzato con l' eliminazione o la riduzione dei controlli . Che siffatta esigenza sussista è incontestabile, ma essa non può vanificare, o anche porre in secondo piano, la specifica necessità di garantire un' adeguata tutela agli animali trasportati . Non lo può - aggiungo - neppure in assenza di norme che armonizzino gli oneri pretesi dagli Stati per l' opera di verifica da essi svolta ( sentenza Bauhuis, citata, punto 36 della motivazione ).
5 . Alla luce di questi rilievi, il ricorso della Commissione non appare fondato . Pur non essendo direttamente previsti dalla disciplina comunitaria, i tributi istituiti dai cinque Laender risultano infatti riscossi in ragione dei controlli che essa impone e non possono pertanto considerarsi come tasse d' effetto equivalente a dazi doganali .
Si aggiunga che il loro importo non eccede il costo effettivo del controllo e che essi si effettuano una sola volta nel territorio della Repubblica federale . Il primo dato è stato riconosciuto dalla stessa Commissione; il secondo, fornito dal governo tedesco in risposta a una vostra domanda, fuga il sospetto di abuso che l' istituzione ha avanzato nel corso della procedura .
6 . Per tutte le considerazioni che precedono vi propongo di respingere il ricorso presentato in data 26 gennaio 1987 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania e di condannare alle spese la parte soccombente .
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