Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Proponendo il suo ricorso per annullamento, il sig . André Hecq, dipendente della Commissione a Bruxelles, si oppone alla sua nuova assegnazione all' interno del servizio "gestione immobili e attrezzatura ". Il ricorrente sostiene che le sue nuove mansioni sono inferiori al suo grado e che la sua nuova assegnazione costituisce una sanzione disciplinare dissimulata . Stando ai documenti prodotti dalla Commissione, il sig . Hecq era stato trasferito allo scopo di porre fine a taluni dissidi sorti nel settore in cui egli prestava servizio .
2 . Gli atti impugnati dal ricorrente sono :
a ) la nota 3 gennaio 1986 del direttore dell' amministrazione generale al capo del servizio "gestione immobili e attrezzatura", contenente la decisione di massima di "far uscire il ricorrente dal settore "immobili" e di attribuirgli la responsabilità in materia termica e dei sanitari dei nuovi immobili nei quali la Commissione si era insediata o doveva insediarsi dal dicembre 1984";
b ) la decisione in data 23 gennaio 1986, del capo del servizio competente, di esecuzione della decisione di massima 3 gennaio 1986, nella quale venivano indicati i nuovi compiti affidati al ricorrente, nonché tre note successive che precisavano con maggiore esattezza la portata di detti compiti o confermavano le precedenti decisioni;
c ) la decisione della Commissione 30 ottobre 1986, che respingeva esplicitamente il reclamo del ricorrente contro le note summenzionate nel loro complesso .
3 .
Per un' esposizione più dettagliata degli antefatti, mi permetto di rinviare alla relazione d' udienza . Vi propongo di esaminare in successione le tre serie di mezzi sulle quali il ricorrente basa il proprio ricorso di annullamento .
I - Quanto al mezzo fondato sulla violazione degli artt . 5, n . 4, e 7, n . 1, dello statuto del personale e del principio della parità di trattamento
4 . L' art . 5, n . 4, dello statuto stabilisce che "la corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere è stabilita nella tabella, di cui all' allegato I . Sulla base di questa tabella ogni istituzione (...) definisce le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego tipo ".
5 . A norma dell' art . 7, n . 1, "l' autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro ".
6 . Il ricorrente ritiene che le sue nuove mansioni non siano corrispondenti al suo grado . Il fatto di dover lavorare da solo, senza avere la responsabilità di una sezione di un' unità amministrativa, non sarebbe più in corrispondenza con la descrizione delle mansioni e dei compiti propri dell' impiego tipo di assistente tecnico, corrispondenti al grado BT 3 in cui egli è inquadrato . Egli sarebbe così discriminato rispetto ai suoi colleghi che lavorano in gruppo .
7 . a ) Riguardo alla censura fondata sulla trasgressione della regola dell' equivalenza tra il grado e l' impiego, vorrei far rilevare quanto segue .
8 . Da una giurisprudenza costante discende che l' autorità gerarchica è la sola responsabile dell' organizzazione dei servizi, che essa deve poter determinare e modificare in funzione delle esigenze del servizio, senza tuttavia pregiudicare i diritti che lo statuto conferisce ai dipendenti ( 1 ). In particolare, dagli artt . 5 e 7 dello statuto risulta che il dipendente ha diritto di svolgere mansioni complessivamente conformi al grado nel quale è inquadrato ( 2 ). Il sottrarre ad un dipendente una parte degli incarichi che egli svolgeva in precedenza può, in certi casi, ledere il diritto summenzionato ( 3 ). Una differenza fra le attribuzioni dei diversi impieghi dello stesso grado, se può giustificare, da parte del dipendente, una preferenza personale per l' uno o l' altro posto, non contravviene tuttavia in alcun modo al principio della corrispondenza fra il grado e l' impiego, di cui i dipendenti possono pretendere l' applicazione ( 4 ). Perché un provvedimento come quello contestato dal ricorrente leda i suoi diritti statutari, non è sufficiente che esso implichi un semplice cambiamento o una qualsiasi riduzione delle attribuzioni del dipendente, ma occorre che le sue nuove attribuzioni, nel loro complesso, siano chiaramente inferiori a quelle corrispondenti al suo grado e impiego, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza ( 5 ).
9 . E' necessario quindi verificare se le nuove mansioni e attribuzioni affidate al ricorrente siano, nel loro complesso, nettamente inferiori a quelle di un assistente tecnico di grado BT 3/2, quali contemplate dalla decisione della Commissione 28 maggio 1973 ( 6 ), contenente una descrizione delle mansioni e delle attribuzioni relative agli impieghi tipo di cui all' art . 5, n . 4, dello statuto . Infatti, la Corte ha riconosciuto il potere dell' autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : l' "AIPN "), incaricata di emanare l' avviso di posto vacante ( o il bando di concorso ), di precisare, tenuto conto delle esigenze del servizio, la descrizione effettuata dall' istituzione ( 7 ); tuttavia, essa ha pure dichiarato che il principio della corrispondenza tra il grado e l' impiego, sancito in particolare dall' art . 7 dello statuto, implica, in caso di modifica delle mansioni di un dipendente, non già un raffronto tra le sue mansioni attuali e quelle anteriori, bensì tra le sue mansioni attuali ed il suo grado gerarchico ( 8 ).
10 . Nella summenzionata decisione, la Commissione descrive le mansioni di assistente nel modo seguente :
"B 2 e B 3 : Assistente - impiegato di concetto :
- responsabile di una sezione di un' unità amministrativa;
- incaricato dell' attuazione di operazioni amministrative che comportano, se del caso, l' interpretazione di regolamenti e di istruzioni generali;
- incaricato di effettuare, nel quadro di direttive generali, lavori difficili e complessi ."
11 .
Nell' avviso di posto vacante COM/P/181/84, relativo al posto di grado BT 3/2 per il quale il sig . Hecq aveva presentato la propria candidatura, e per il quale egli era stato nominato il 1° febbraio 1984, l' AIPN descrive nel modo seguente le mansioni da svolgere :
"Impiegato di concetto incaricato di effettuare, nel quadro di direttive generali, lavori tecnici difficili e complessi nell' ambito del riscaldamento, del condizionamento d' aria e della regolazione, e in particolare :
- la supervisione dei lavori effettuati dalle imprese incaricate della conduzione e della manutenzione degli impianti termici e sanitari ( 9 );
- l' esame, la preparazione dei bandi di gara e il controllo dell' esecuzione dei lavori di sistemazione relativi agli impianti suddetti;
- il coordinamento dei lavori del gruppo di tecnici della sezione impianti 'termici e sanitari' 9 ".
12 . La descrizione dei compiti affidati al ricorrente, in seguito al suo trasferimento a partire dal 1° febbraio 1986, è la seguente :
"Nel settore climatizzazione / riscaldamento e sanitari :
- controllo dell' esecuzione dei contratti stipulati con le imprese esterne per la manutenzione e la sistemazione degli edifici e dei loro impianti tecnici;
- controllo delle domande di intervento, della loro esecuzione e ricezione;
- partecipazione agli studi condotti nell' ambito del servizio, alla costituzione dei fascicoli di consultazione delle imprese, all' esame delle offerte ricevute e all' elaborazione dei contratti;
- vari altri lavori amministrativi, e in particolare la redazione di corrispondenza e di relazioni di attività in forma di sintesi ."
13 .
Dal raffronto tra queste diverse descrizioni risulta, innanzitutto, che già nel posto di grado B 3 cui il sig . Hecq era stato nominato a decorrere dal 1° febbraio 1984, posto che egli aveva accettato senza alcuna riserva, il ricorrente aveva il compito di occuparsi al tempo stesso del settore termico e di quello dei sanitari . Non si comprende pertanto per quale motivo il ricorrente, due anni dopo, contesti il fatto di doversi ormai effettivamente occupare allo stesso tempo di questi due settori .
14 . In secondo luogo, è incontrovertibile il fatto che la descrizione dell' impiego tipo dell' assistente della carriera B3/2 contempla la responsabilità di una "sezione di un' unità amministrativa ". Resta da stabilire se tale espressione stia necessariamente a significare che chi ricopre un posto del genere debba avere delle persone ai propri ordini ovvero debba essere incaricato del "coordinamento dei lavoro di un gruppo di tecnici", come si precisava nell' avviso di posto vacante relativo al posto per il quale il sig . Hecq era stato nominato nel 1984 .
15 . A mio parere, tale problema va esaminato alla luce della natura dei compiti concreti che un dipendente di questo tipo è incaricato di svolgere . Nel caso di specie, il ricorrente opera in un' unità amministrativa la cui attività non consiste nell' amministrare personale o nel gestire una parte delle attività della Commissione, bensì nel vigilare sul buon funzionamento degli edifici occupati dai servizi di quest' ultima . Dalla nota del direttore dell' amministrazione generale del 24 marzo 1986 ( allegato 4 al ricorso ) risulta che "gli edifici affidati alla responsabilità del sig . Hecq nei settori termico e dei sanitari sono i seguenti ". Segue l' elenco di cinque edifici . Il ricorrente è quindi il solo responsabile del buon funzionamento di una parte degli edifici la cui gestione è affidata all' unità amministrativa cui egli appartiene . Ritengo quindi possibile considerare il sig . Hecq come responsabile di una "sezione" di tale unità amministrativa .
16 . La questione se il ricorrente debba essere o meno coadiuvato nei suoi compiti da collaboratori dipende dal carico che tale lavoro comporta . Spetta ai superiori gerarchici decidere di quanti immobili una persona sola possa efficacemente occuparsi, sia sotto il profilo del riscaldamento che sotto quello dei sanitari . In un primo momento il direttore dell' amministrazione generale ( nota 5 marzo 1986 ) aveva affidato al sig . Hecq sei immobili . Dal 24 marzo 1986, tale numero è stato ridotto a cinque . Infine, quando alla fine del 1986 o all' inizio del 1987 veniva tolta al ricorrente la responsabilità dell' immobile situato in Square du Frère Orban, il ricorrente stesso inoltrava un reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto ( seguito da ricorso in sede giurisdizionale, causa 280/87 ), sostenendo quanto segue :
" Tengo a ricordare che detto edificio mi è stato affidato nell' interesse del servizio, considerati i difficili problemi che esso poneva e la mia esperienza in questo settore ( Impianti termici e sanitari ) specializzato ".
17 . Lo stesso sig . Hecq ha ritenuto, pertanto, che le sue nuove mansioni comportassero responsabilità abbastanza rilevanti, che queste gli fossero state affidate nell' interesse del servizio e che gli fosse possibile occuparsi da solo di diversi immobili .
18 . Faccio rilevare infine, per inciso, che se il sig . Hecq fosse assistente di segreteria di grado B 3 o B 2, egli sarebbe "responsabile nell' ambito di un' unità amministrativa o di un gruppo di dipendenti nel quadro di direttive generali, di lavori di segreteria difficili e complessi ". La responsabilità di una sezione di un' unità amministrativa non è perciò una caratteristica inerente alla carriera B3/2, bensì alla mansione di assistente .
19 . Il ricorrente censura inoltre il fatto che nella descrizione delle sue nuove mansioni le sue responsabilità circa gli studi condotti nell' ambito del servizio sono state ridotte, dal momento che nell' avviso di posto vacante del 1984 si menzionava "l' esame, la preparazione dei bandi di gara (...)", mentre la descrizione delle sue nuove mansioni fa riferimento alla "partecipazione agli studi condotti nell' ambito del servizio, alla costituzione dei fascicoli di consultazione delle imprese, all' esame delle offerte ricevute e all' elaborazione dei contratti ".
20 . Orbene, dalla lettura delle descrizioni dei vari impieghi tipo risulta chiaro che è il capodivisione il "responsabile di studi o di controlli sotto la supervisione di un direttore generale o di un direttore ."
21 . Pertanto, è difficilmente immaginabile che il ricorrente sia stato in precedenza incaricato, come egli sostiene alla pagina 11 della replica, "di svolgere da solo e sotto la propria responsabilità mansioni di carattere concettuale ed amministrativo per i bandi di gara (...)".
22 . La precedente espressione "esame e preparazione dei bandi di gara" tende piuttosto a dimostrare che in quel caso si trattava anche di studiare un problema, di preparare un bando di gara e sottoporlo per approvazione o modifica ai superiori gerarchici cui competeva la responsabilità della decisione finale . In altri termini, si trattava anche in precedenza di un' attività di partecipazione agli studi e alla costituzione dei fascicoli .
23 . Quanto alla parte della nuova descrizione delle mansioni del ricorrente in cui gli si attribuisce il "controllo dell' esecuzione dei contratti stipulati con le imprese esterne per la manutenzione e la sistemazione degli edifici e dei loro impianti tecnici", è giocoforza constatare che essa corrisponde esattamente alla definizione figurante nella descrizione precedente, in cui si parlava di "supervisione dei lavori effettuati dalle imprese incaricate della conduzione e della manutenzione degli impianti tecnici e sanitari (...) e controllo dell' esecuzione dei lavori di sistemazione compiuti su detti impianti ".
24 . La circostanza che un dipendente di grado inferiore ( D 3, nel caso di specie ) sia anch' esso incaricato, tra le altre cose, di effettuare tali controlli, appare inevitabile all' interno di un servizio il cui compito non consiste nell' effettuare direttamente lavoro di manutenzione o di sistemazione, bensì di vigilare sull' esecuzione dei lavori effettuati da imprese private .
25 . b ) Sempre nell' ambito di questo secondo mezzo, il ricorrente fa valere, inoltre, la trasgressione del principio della parità di trattamento .
26 . Il ricorrente sostiene che la Commissione gli avrebbe riservato
"un trattamento peggiore rispetto a quello dei suoi ex collaboratori, in quanto essa lo ha obbligato a :
- lavorare da solo, anziché in gruppo;
- occuparsi soltanto dei nuovi edifici, compito molto più complesso considerata la messa a punto di avviamento;
- occuparsi simultaneamente di due settori ( quello termico e quello dei sanitari ), mentre i suoi colleghi operano nell' uno o nell' altro ".
27 .
Su questo punto il ragionamento del ricorrente non mi è molto chiaro, visto che nell' ambito di tale censura egli chiede di fatto di essere trattato alla stessa stregua di dipendenti di grado inferiore al suo ( e cioè due B 4, un D 1 e tre D 3 ). Ora, è assodato che la parità di trattamento deve essere valutata in relazione alle responsabilità di dipendenti dello stesso grado . Il fatto che il sig . Hecq sia chiamato ad occuparsi da solo di edifici nuovi e in entrambi i settori termico e dei sanitari dimostra, a mio parere, che la Commissione ha provveduto, al contrario, ad attribuirgli incarichi di una certa ampiezza e di una certa difficoltà, corrispondenti alla sua esperienza professionale, e dei quali essa non avrebbe assolutamente potuto incaricare dipendenti di grado inferiore . Il ricorrente stesso, del resto, lo ha riconosciuto nel reclamo relativo all' edificio di Square Orban, citato in precedenza .
28 . Si è pertanto costretti a concludere che nemmeno la censura basata sulla trasgressione del principio di uguaglianza è fondata .
II - Quanto al mezzo fondato sulla violazione dell' art . 25 dello statuto e del principio di buona amministrazione
29 . Il ricorrente sostiene che gli atti impugnati arrecano un grave pregiudizio ai propri interessi materiali e morali, in quanto essi sono stati adottati :
- senza un' espressa motivazione;
- senza permettegli di far conoscere preventivamente il suo punto di vista;
- senza prendere in considerazione il suo interesse .
a ) La censura fondata sulla carenza di motivazione
30 . Il ricorrente fa valere che la decisione adottata nei suoi confronti non soddisfa al requisito della motivazione richiesto dall' art . 25, comma 2, dello statuto del personale .
31 . Come la Corte ha riconosciuto nella sua giurisprudenza, poiché l' obbligo di motivare ha lo scopo sia di permettere all' interessato di valutare se l' atto sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità, sia di rendere possibile il controllo giurisdizionale, ne deriva che la portata di tale obbligo dev' essere di volta in volta valutata in concreto ( 10 ). La Corte ha anche affermato che, "per stabilire se, nella fattispecie, fossero soddisfatte le condizioni poste dall' art . 25 relativamente alla motivazione, si devono prendere in considerazione non solo la decisione di tramutamento in quanto tale, ma anche le note interne che l' avevano preceduta, note portate a conoscenza dell' interessato e per mezzo delle quali egli era stato chiaramente informato dei motivi su cui si basa la suddetta decisione" ( 11 ).
32 . Nel caso di specie, la decisione formale di nuova assegnazione è stata preceduta da una nota del direttore dell' Amministrazione generale del 3 gennaio 1986, indirizzata al capo del servizio interessato e in copia al ricorrente . In questa nota il direttore, constatando la perdita di tempo, conseguenza dello scambio di note avvenuto all' interno del settore "immobili" della IX.B.5, e augurandosi che le indiscutibili energie e qualità dei dipendenti interessati si concentrassero sui compiti assegnati al servizio, osserva che il modo migliore di conseguire tale obiettivo è quello di far uscire il ricorrente dal settore "immobili" e di affidargli le mansioni che sappiamo . Con tale nota il ricorrente è stato dunque informato dei motivi su cui si fondava la sua imminente nuova assegnazione . Del resto, dai documenti prodotti agli atti, e in particolare da quelli prodotti su richiesta della Corte, risulta che il ricorrente è effettivamente l' autore di buona parte delle note con cui si esprimevano i dissensi persistenti, che ostacolavano il buon funzionamento del servizio .
33 . Il ricorrente ha quindi potuto rinvenire già nel primo degli atti censurati, e cioè la decisione di principio del 3 gennaio 1986, gli elementi che hanno ispirato la decisione dell' amministrazione, elementi che egli non poteva ignorare ( 12 ).
34 . La censura di carenza di motivazione va quindi respinta .
b ) La censura fondata sulla mancata consultazione preliminare
35 . Può considerarsi assodato che il parere del ricorrente non sia stato richiesto, né prima della decisione di principio del 3 gennaio 1986 né prima della decisione formale di nuova assegnazione del 23 gennaio 1986 .
36 . Nella nota 3 gennaio 1986 rivolta al sig . de Hoe, capo del servizio specializzato "gestione immobili ed attrezzatura", il sig . Pratley, direttore dell' amministrazione generale, aveva così precisato : "Sono pronto, naturalmente, a ricevere Lei come pure il sig . Brusset e il sig . Hecq al momento opportuno, tuttavia attualmente credo di essere in possesso di tutti gli elementi necessari per la mia decisione ." Non si è sostenuto che il sig . Hecq abbia insistito per ottenere comunque un colloquio immediato, e che a tale richiesta sia stato opposto rifiuto . Si può anche ritenere che al direttore fosse ben noto il punto di vista del sig . Hecq nel merito della controversia, dato che nel luglio 1985 si era tenuta una riunione e dato che tutte le note del sig . Hecq al sig . Brusset erano state trasmesse da quest' ultimo al sig . Pratley .
37 . Sta di fatto, comunque, che il sig . Hecq non ha avuto la possibilità di esprimersi oralmente sulla nuova assegnazione progettata . Ora, come la Corte ha sottolineato nella sentenza Arning ( 13 ):
" Sarebbe conforme alla buona fede ed alla reciproca fiducia, che devono caratterizzare le relazioni fra i dipendenti e l' amministrazione, che questa metta, per quanto possibile, il dipendente in condizione di far conoscere il proprio punto di vista sulla progettata decisione . Una prassi del genere sarebbe pure atta a prevenire controversie ."
38 . Dunque ci si può solo rammaricare che non siano state sentite le osservazioni del sig . Hecq . Resta da stabilire, nella fattispecie, se si sia in presenza di una violazione di un obbligo . Riflettendo, ritengo che, date le circostanze del caso di specie, tale ipotesi non si configuri . Nelle sentenze pronunciate nelle cause Kuhner ( 14 ) e Arning, la Corte ha difatti affermato che l' amministrazione deve permettere ai dipendenti di far conoscere il loro punto di vista solo in caso di provvedimenti che ledano in modo grave i loro interessi . Negli altri casi, in mancanza di un' espressa disposizione dello statuto, uno obbligo del genere non esiste e le formalità stabilite dall' art . 90 dello statuto per la tutela degli interessi dei dipendenti sono da ritenere sufficienti, salvo un eventuale controllo giurisdizionale della Corte .
39 . Orbene, in queste due cause i ricorrenti contestavano il fatto di essere stati rimossi dalle loro funzioni di capodivisione e, rispettivamente, di capo di un servizio specializzato ( 15 ), per essere incaricati di compiti specifici presso il direttore e, rispettivamente, all' interno di un altro servizio specializzato . La Corte ha ritenuto che tali decisioni non potessero essere considerate gravemente lesive nei confronti degli interessati .
40 . Poiché si è visto, a proposito della nuova assegnazione del sig . Hecq, che essa non ha pregiudicato né il suo grado, né le responsabilità derivanti dal suo impiego-tipo, si può analogamente concludere che essa non leda gravemente i suoi interessi e che, pertanto, non era necessario, sotto il profilo giuridico, consentirgli di presentare le sue osservazioni .
c ) La censura fondata sulla mancata presa in considerazione dell' interesse del ricorrente
41 . Il ricorrente si richiama inoltre alla giurisprudenza della Corte secondo cui il dovere di assistenza dell' amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti "esprime l' equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo statuto ha creato nei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i suoi dipendenti . Questo dovere, come pure il principio di sana amministrazione, implica in particolare che quando si pronunzia sulla situazione di un dipendente, l' amministrazione prenda in considerazione il complesso degli elementi che possono determinare la sua decisione e che, nel far ciò, essa tenga conto non solo dell' interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente ( 16 )".
42 . Se comprendo bene, il sig . Hecq, sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto modificare le sue mansioni, onde tener conto del suo interesse personale .
43 . Non v' è alcun dubbio, tuttavia, che il mantenimento dello status quo avrebbe comportato il protrarsi delle dispute e delle tensioni all' interno di questa unità amministrativa, con tutte le loro ripercussioni negative sull' andamento del servizio . L' interesse personale del dipendente e l' interesse del servizio erano pertanto, nella fattispecie, manifestamente incompatibili .
44 . Orbene, prima nella sentenza Arning e in seguito nella sentenza Delauche ( 17 ), la Corte ha chiaramente affermato che "le esigenze del dovere di assistenza non possono impedire all' amministrazione di adottare i provvedimenti da essa ritenuti necessari nell' interesse del servizio ". La Corte ha pure avuto modo di affermare più volte di non poter sostituire la propria valutazione dell' interesse del servizio a quella fatta dall' autorità che ha il potere di nomina, ma che il suo controllo deve limitarsi ad accertare che, tenuto conto delle considerazioni che hanno potuto indurre l' amministrazione alla propria valutazione, essa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto un uso manifestamente erroneo del proprio potere ( 18 ). Più in particolare, a proposito di dissidi verificatisi tra dipendenti, la Corte ha dichiarato che a partire dal momento in cui si riveli impossibile appianare i contrasti sorti tra un dipendente e il suo superiore gerarchico, l' istituzione ha il diritto di adottare qualsiasi provvedimento atto a ristabilire la serenità nel servizio interessato ( 19 ).
45 . Poiché nel caso di specie esistevano tensioni, sia nei rapporti tra il ricorrente ed il suo superiore gerarchico che nei rapporti tra il primo ed i suoi collaboratori ( la Commissione ha infatti allegato agli atti le domande di trasferimento inoltrate da ciascuno di questi ultimi ), si può ritenere che il provvedimento di nuova assegnazione adottato dal direttore responsabile costituisce una "ragionevole reazione alla situazione venutasi a creare per il deterioramento dei rapporti di lavoro" ( 20 ) nel servizio di cui trattasi .
46 . Nessuno degli argomenti addotti nell' ambito del secondo mezzo può quindi essere condiviso .
III - Quanto al mezzo fondato sulla violazione dell' art . 87 dello statuto e sullo sviamento di potere
47 . Il sig . Hecq sostiene, infine, di essere stato "colpito da una sanzione disciplinare dissimulata, in primo luogo, perché le sue mansioni sono state ridotte, e, in secondo luogo, perché si è ridotta la retribuzione reale ( da lui ) percepita mediante il sistema delle permanenze sul luogo di lavoro, a causa della sua qualità di rappresentante sindacale ". Si sarebbe pertanto verificata una trasgressione dell' art . 87 dello statuto, a norma del quale le sanzioni più gravi, come ad esempio la retrocessione, possono essere inflitte solo attraverso il procedimento disciplinare definito in dettaglio all' allegato IX dello statuto .
48 . Nella replica, il sig . Hecq adduce, a sostegno della propria tesi, una serie di fatti successivi alla sua nuova assegnazione e che non potrebbero quindi costituire il fondamento di quest' ultima .
49 . Già in precedenza, del resto, sono giunto alla conclusione che le mansioni del ricorrente non sono state effettivamente ridotte, cosicché non può parlarsi di retrocessione dissimulata . Ho altresì ritenuto che la decisione sia stata validamente motivata con riferimento allo scambio di note tra il sig . Hecq e il sig . Brusset, che costituisce la prova concreta dei dissidi menzionati dalla Commissione .
50 . Quanto alla censura fondata sulla riduzione della retribuzione reale del ricorrente, dovuta alla perdita dell' indennità di permanenza, essa mi pare giuridicamente infondata . Lo statuto, infatti, pur garantendo al dipendente il grado ottenuto, nonché un impiego corrispondente a tale grado, non gli attribuisce alcun diritto ad un posto determinato, ma riserva invece all' autorità che ha il potere di nomina la competenza di assegnare i dipendenti, nell' interesse del servizio, ai vari impieghi corrispondenti al loro grado ( 21 ). Il dipendente, pertanto, non ha il diritto di occupare un posto il cui titolare sia regolarmente soggetto a permanenze sul luogo di lavoro e benefici, di conseguenza di un' indennità . La Commissione è nel giusto quando fa rilevare che l' indennità di permanenza non è una parte dello stipendio relativo al grado e allo scatto del dipendente, ma un semplice compenso per l' obbligo imposto al dipendente di restare a disposizione dell' istituzione, e che ove tale obbligo di permanenza venga meno detta indennità compensativa non si giustifica più . Anche questo mezzo va pertanto disatteso .
51 . Resta da esaminare la censura di sviamento di potere . Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati ( 22 ).
52 . Il ricorrente fa valere per la prima volta nella replica di essere stato assoggettato ad una sanzione per essersi impegnato in attività sindacali . Ora, delle due l' una . O la Commissione ha l' abitudine di "punire" i suoi dipendenti impegnati in tali attività, ed in tal caso il ricorrente non avrebbe avuto difficoltà a fornire la prova di un simile comportamento da parte dell' istituzione, cosa che invece non ha fatto . Oppure, il sig . Hecq si è distinto per aver compiuto personalmente degli atti, di per sé normali per un sindacalista, che però sono risultati particolarmente sgraditi all' istituzione, al punto che questa ha deciso di infliggergli individualmente una sanzione . Cionondimeno, il ricorrente non ha neppure cercato di provare l' esistenza di tali atti né, a fortiori, l' esistenza di un nesso causale tra questi e la sua nuova assegnazione . Stando così le cose, il mezzo di sviamento di potere non può considerarsi fondato .
53 . Poiché nessuno dei mezzi dedotti dal ricorrente può a mio parere essere accolto, sono necessariamente indotto a proporvi di respingere integralmente il ricorso .
IV - Quanto alle spese
54 . La Commissione sostiene, che il ricorso è temerario e defatigatorio ai sensi dell' art . 69, § 3, del regolamento di procedura della Corte e che le spese devono essere, di conseguenza, poste interamente a carico del ricorrente .
55 . Sotto questo profilo, tuttavia, ritengo che vadano presi in considerazione i seguenti elementi :
- il ricorso non è manifestamente irricevibile, né manifestamente infondato ( 23 );
- il ricorrente nel corso della controversia, non ha formulato accuse eccessive ( 24 );
- il ricorso non è manifestamente dilatorio ( 25 );
- il ricorrente non ha potuto ottenere dalla Commissione, prima della proposizione dell' azione giudiziaria o nel corso di questa, una modifica dell' atto impugnato ( 26 );
- l' amministrazione della Commissione non ha preso posizione, nella decisione di nuova assegnazione e nelle note connesse, sulla parte di responsabilità dei vari protagonisti nell' origine e nello sviluppo delle tensioni;
- il ricorrente non ha avuto l' opportunità di far conoscere il proprio punto di vista sul progettato provvedimento che lo riguardava, la qual cosa, pur non essendo giuridicamente dovuta, sarebbe stata preferibile .
56 .
Stando così le cose, a mio parere, il presente ricorso non può ritenersi come un' azione chiaramente eccessiva .
57 . Di conseguenza, vi propongo di applicare l' art . 70 del regolamento di procedura e di decidere che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Sentenza 16 giugno 1971, G . Vistosi / Commissione, causa 61/70, Racc . pag . 535, punto 14 della motivazione; nello stesso senso, vedasi anche sentenza 21 giugno 1984, C Lux / Corte dei conti, causa 69/83, Racc . pag . 2447, punto 17 della motivazione .
( 2 ) Vedasi sentenza 16 giugno 1971, G . Vistosi / Commissione, precitato punto 15 della motivazione; nello stesso senso, vedasi sentenza 15 dicembre 1965, W . Klaer / Alta Autorità CECA, causa 15/65, Racc . pag . 1296 e in particolare pag . 1308, primo capoverso; vedasi anche sentenza 23 gennaio 1986, causa 173/84, Rasmussen / Commissione, punto 24 della motivazione .
( 3 ) Vedasi sentenza 16 giugno 1971, G . Vistosi / Commissione, precitato, punto 16 della motivazione .
( 4 ) In tal senso, e a proposito del posto di direttore generale di grado A 1, vedasi sentenza 28 maggio 1970, causa 36/69, F . Peco / Commissione, Racc . pag . 361, punto 15 della motivazione e, a proposito del posto di direttore e di consigliere principale, vedasi sentenza 13 maggio 1970, causa 46/69, A . Reinarz / Commissione, Racc . pag . 275, punto 10 della motivazione .
( 5 ) In tal senso, vedasi sentenza 20 maggio 1976, causa 66/75, M . Macevicius / Parlamento europeo, Racc . pag . 593, punto 16 della motivazione .
( 6 ) In seguito modificata e pubblicata in una versione coordinata in informazione amministrative 9 luglio 1982, n . 373 .
( 7 ) Sentenza 28 marzo 1968, causa 33/67, D . Kurrer / Consiglio, Racc . pag . 170, in particolare pag . 188 .
( 8 ) Sentenza 20 maggio 1980, cause riunite 33 e 75/79, R . Kuhner / Commissione, Racc . pagg . 1677, 1697 punto 20 della motivazione .
( 9 ) Il corsivo è mio .
( 10 ) Sentenza 14 luglio 1983, causa 176/82, Th . Nebe / Commissione, Racc . pag . 2475, punto 21 della motivazione; si veda nello stesso senso, sentenza 21 giugno 1984, causa 69/83, C . Lux / Corte dei conti, Racc . pag . 2447, punto 36 della motivazione .
( 11 ) Sentenza 12 ottobre 1978, causa 86/77, K . Ditterich / Commissione, Racc . pag . 1855, punto 40 della motivazione; vedasi nello stesso senso anche la sentenza 14 luglio 1977, causa 61/76, J.-J . Geist / Commissione, Racc . pag . 1419, punto 23 della motivazione; vedasi anche sentenza 14 luglio 1983, causa 176/82, Th . Nebe / Commissione, Racc . pag . 2475, punto 21 della motivazione; anche sentenze 29 ottobre 1981, causa 125/80, G . Arning / Commissione, Racc . pag . 2539, punto 13 della motivazione, e 28 maggio 80, cause riunite 33 e 75/79, R . Kuhner / Commissione, Racc . pag . 1677, punto 15 della motivazione, seconda frase .
( 12 ) Sentenza 12 ottobre 1978, causa 86/77, K . Ditterich / Commissione, Racc . pag . 1855, punto 42 della motivazione; sentenza 14 luglio 1977, causa 61/76, J.-J . Geist / Commissione, Racc . pag . 1419, punto 26 della motivazione .
( 13 ) Sentenza 29 ottobre 1981, causa 125/80, G . Arning / Commissione, Racc .
pagg . 2539, 2554, punto 17 della motivazione .
( 14 ) Sentenza 20 maggio 1980, cause riunite 33 e 75/79, R . Kuhner /
Commissione, Racc . pagg . 1677, 1698, punto 25 della motivazione .
( 15 ) Il servizio specializzato equivale in pratica ad una divisione, salvo il fatto che esso è diretto da un A 4 anzichè da un A 3 .
( 16 ) Sentenza 4 febbraio 1987, causa 417/85, H . Maurissen / Corte dei conti, Racc . pag . 551, punto 12 della motivazione; in tal senso, vedasi sentenza 28 maggio 1980, cause riunite 33 e 75/79, R . Kuhner / Commissione, Racc . pag . 1677, punto 22 della motivazione .
( 17 ) Sentenza 16 dicembre 1987, causa 111/86, E . Delauche / Commissione, Racc . pag . (...), punto 26 della motivazione .
( 18 ) In tal senso, sentenza 12 febbraio 1987, causa 233/85, A . Bonino /
Commissione, Racc . pag . 739, punto 5 della motivazione .
( 19 ) In tal senso, vedasi sentenza 12 luglio 1979, causa 124/78, H . List / Commissione, Racc . pag . 2499, punto 13 della motivazione; vedasi anche sentenza 11 luglio 1968, causa 16/67, H . Labeyrie, Racc . pag . 432, 445, lett . a ), 1a e 2a frase; sentenza 14 giugno 1979, causa 18/78, Sig.ra V . / Commissione, Racc . pag . 2093, punto 18 della motivazione .
( 20 ) Si veda sentenza H . List, precitata .
( 21 ) In tal senso, vedasi sentenza 6 maggio 1969, causa 21/68, A . Huybrechts / Commissione, Racc . pag . 85, punto 8 della motivazione; e sentenza 13 maggio 1970, causa 46/69, A . Reinarz / Commissione, Racc . pag . 275, punto 5 della motivazione .
( 22 ) Vedasi, per esempio, sentenza 21 giugno 1984, causa 69/83, C . Lux / Corte dei conti, Racc . pag . 2447, punto 30 della motivazione; nello stesso senso, sentenza 10 giugno 1987, causa 307/85, A . Gavanas / Comitato economico e sociale delle CC.EE ., Racc . pag . 2435, punto 37 della motivazione .
( 23 ) Per quel che riguarda i ricorsi manifestamente infondati, si vedano per esempio la sentenza 10 gennaio 1980, causa 116/78 rev ., A . Bellitani / Commissione, Racc . pag . 23; ordinanza 11 dicembre 1986, causa 25/86, B . Suss, Racc . pag . 3929 . Per i ricorsi manifestamente irricevibili, si veda, per esempio, sentenza 17 marzo 1983, causa 252/81, M . Macevicius / Parlamento europeo, Racc . pag . 867, o anche sentenza 6 ottobre 1983, cause riunite 118-123/82, M.G . Celant / Commissione, Racc . pag . 95; sentenza 12 luglio 1984, causa 227/83, S . Moussis / Commissione, Racc . pag . 3133; sentenza 21 gennaio 1987, causa 204/85, V . Stroghili / Corte dei conti, Racc . pag . 389 .
( 24 ) Il ricorrente è condannato alle spese se, nel corso della controversia, ha formulato accuse eccessive - vedasi, in tal senso, sentenza 1° giugno 1983, cause riunite 36, 37 e 218/81, P.W . Seton / Commissione, Racc . pag . 1789, punto 59, o se ha reso affermazioni ingiuriose, ritirate solo nel corso dell' udienza, vedasi, in tal senso, per esempio, sentenza 17 maggio 1984, causa 338/82, C . Albertini e M . Montagnani / Commissione, Racc . pag . 2123 .
( 25 ) Si vedano, per esempio, le ordinanze 9 giugno 1980, cause 123/80 R e 123/80, C.A.A . Broekhuyse / Parlamento, Racc . pagg . 1793 e 1789, e la sentenza 15 gennaio 1981, causa 731/79, sig . Broekhuyse / Parlamento, Racc . pag . 107 .
( 26 ) Sentenza 3 luglio 1980, cause riunite 6 e 97/79, D . Grassi / Consiglio, Racc . pag . 2141; sentenza 19 febbraio 1981, cause riunite 122 e 123/79, M . Schiavo / Consiglio, Racc . pag . 473 .
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