Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Dinanzi al tribunal de commerce di Liegi è pendente una lite tra la Louis Erauw-Jacquery SPRL e la societé coopérative La Hesbignonne circa una "convenzione per la moltiplicazione di sementi di cereali" ( in prosieguo : la "convenzione" o l"' accordo ") a norma della quale La Hesbignonne è autorizzata a moltiplicare e vendere nel Belgio le specie e varietà di cereali delle quali la Erauw-Jacquery è costitutore o mandatario . Le due imprese hanno sede nel Belgio .
2 . L' art . 2 di detta convenzione contiene le seguenti disposizioni :
"Il secondo nominato s' impegna nei confronti del primo nominato a moltiplicare per la vendita di queste specie e varietà di cereali alle condizioni seguenti :
a ) moltiplicare nel Belgio la quantità totale di sementi di base E2 o equivalenti fornite dal primo nominato e sottoporle al controllo dell' ONDAH secondo la disciplina vigente . Non vendere o cedere sementi di base E2 o equivalenti di queste varietà ad altri commercianti preparatori o a qualsiasi terzo, eccezion fatta per il coltivatore moltiplicatore, e non esportarle in alcun paese;
(...)
f ) non esportare, direttamente o indirettamente, senza previa autorizzazione scritta del primo nominato, sementi delle varietà per le quali il primo nominato agirà in veste di costitutore o mandatario, indipendentemente dalla classe;
(...)
i ) non vendere a meno dei prezzi di vendita minimi che saranno imposti dal primo nominato per le sementi certificate di tutte le specie, varietà e classi per le quali il primo nominato è il costitutore o il mandatario ".
3 . Il tribunal de commerce di Liegi chiede alla Corte se le lettere a ) e i ) dell' art . 2 ricadano o meno sotto il divieto dell' art . 85 del trattato che istituisce la Comunità economica europea oppure rientrino nella sfera d' applicazione di un' altra disposizione dello stesso trattato .
4 . Poiché d' altro canto la lett . f ) dell' art . 2 ha anch' esso importanza sotto il profilo del diritto europeo della concorrenza, mi pare utile fare del pari alcuni commenti circa questo elemento della convenzione, rimanendo inteso che, nell' ambito di un rinvio pregiudiziale a norma dell' art . 177, la Corte di giustizia delle Comunità europee non può applicare il trattato ad una determinata fattispecie, giacché questo è compito esclusivo del giudice nazionale che deve conoscere della lite .
5 . Per una più ampia esposizione degli antefatti e delle norme comunitarie e belghe in fatto di sementi di cereali, mi permetto di richiamarmi alla relazione d' udienza .
6 . Prima di affrontare l' esame della questione sottoposta vorrei ancora ricordare che, nella sentenza 8 giugno 1982, Nungesse / Commissione ( 1 ), la Corte ha definito il diritto di costituzione come
"(...) il diritto, spettante al costitutore di una nuova varietà o al suo avente causa, di sottoporre alla propria preliminare autorizzazione la produzione, ai fini di distribuzione commerciale, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, in quanto tale, di detta nuova varietà, nonché la messa in vendita e la distribuzione di tale materiale" ( n . 2 ).
7 . Dopo un esame delle caratteristiche della produzione e dell' incoraggiamento delle sementi, la Corte ha concluso quanto segue :
"Non si deve quindi ritenere che il diritto di costituzione sia un diritto di proprietà industriale e commerciale che presenta caratteristiche talmente specifiche da richiedere, per quanto riguarda le norme in materia di concorrenza, un trattamento diverso da quello degli altri diritti di proprietà industriale e commerciale (...)" ( n . 43 ).
8 . E' infine opportuno ricordare che questo diritto, in quanto scaturente dalla legge, sfugge agli elementi contrattuali e di concertazione contemplati dall' art . 85, n . 1 del trattato, ma che il suo esercizio può ricadere sotto i divieti del trattato se risulta essere l' oggetto, il mezzo o la conseguenza di un' intesa ( 2 ).
9 . E' questo lo sfondo sul quale vorrei esaminare ora i vari aspetti della questione sottoposta alla Corte .
I - Sul divieto di vendere e di esportare le sementi di base
Con l' art . 2, lett . a ), della convenzione, il commerciante preparatore s' impegna in sostanza a non assegnare alle sementi di base ( 3 ) uno scopo diverso da quello della moltiplicazione .
10 . Dal canto mio, condivido l' opinione della Commissione secondo la quale questa clausola è insita nell' esistenza stessa del diritto di costituzione vegetale e quindi non ricade sotto il divieto dell' art . 85, n . 1 .
11 . Le sementi di base sono in un certo senso paragonabili a un procedimento di fabbricazione tutelato da un brevetto poiché a partire da esse vengono prodotte le sementi certificate della prima e della seconda riproduzione destinate ad essere vendute agli agricoltori per servire alla produzione di cereali di consumo . Il costitutore ( o il suo mandatario ) deve quindi restare in grado di controllare la destinazione e l' uso delle sementi di base perché, altrimenti, rischierebbe di perdere di fatto il diritto di esclusiva che gli spetta per le varietà nuove che ha ottenuto . La Commissione giustamente fa osservare che la convenzione di moltiplicazione è un contratto stipulato "intuitu personae ".
12 . La situazione del costitutore o del suo mandatario assomiglia quindi sotto certi aspetti a quella del concedente in "franchise" a proposito del quale la Corte ha detto che "il concedente deve poter fornire ai concessionari il suo patrimonio di cognizioni e di tecniche ( know-how ) e prestare loro l' assistenza necessaria per metterli in grado di applicare i suoi metodi cercando di evitare che di dette cognizioni e tecniche di detti metodi si giovino, sia pure indirettamente, dei concorrenti . Ne consegue che le clausole che siano indispensabili per evitare tale rischio non costituiscono restrizioni della concorrenza ai sensi dell' art . 85, n . 1" ( sentenza 28 gennaio 1986, Pronuptia, e 161/84, Racc . pag . 353, n . 16 della motivazione ).
13 . Vi propongo quindi di risolvere come segue la parte della questione relativa alla clausola 2, lett . a ), della convenzione :
"L' art . 85, n . 1, del trattato non osta alla clausola che vieti ad un commerciante preparatore di vendere, cedere o esportare sementi di base messe a sua disposizione dal costitutore o dal suo mandatario al solo scopo della moltiplicazione ".
II - Sulle clausole che prescrivono l' osservanza di prezzi minimi e che vietano l' esportazione delle altre sementi
14 . L' art . 2, lett . i ), del contratto prescrive alla convenuta nella causa principale, La Hesbignonne, di "non vendere a meno dei prezzi di vendita minimi che sono imposti dal primo nominato ( Erauw-Jacquery ) per le sementi certificate di tutte le specie, varietà e classi, per le quali il primo nominato è il costitutore o il mandatario . Questi prezzi minimi saranno comunicati per iscritto (...)".
15 . L' inosservanza dei prezzi minimi da parte di La Hesbignonne per quanto riguarda una semente detta orzo precoce Gerbel è all' origine della lite in occasione della quale il tribunal de commerce di Liegi ha sollevato la questione pregiudiziale di cui mi occupo .
16 . Emerge dalla sentenza di rinvio che la Erauw-Jacquery ha stipulato contratti identici con altri commercianti preparatori . Questi devono essere piuttosto numerosi poiché i prezzi minimi vengono loro comunicati mediante circolare . La vendita al ribasso fatta, in spregio all' art . 2, lett . i ), da La Hesbignonne ha obbligato questi altri commercianti preparatori a ridurre del pari i loro prezzi . Essi sostengono di aver subito per questo motivo un grave danno ( valutato in 15 milioni di BFR ) del quale chiedono il risarcimento all' attrice, che intende rivalersi sulla convenuta .
17 . Ci troviamo quindi dinanzi ad un' intera rete di accordi che hanno identico tenore ed è l' incidenza di questo gruppo di accordi sulla concorrenza nel settore in questione sul commercio tra Stati membri quella che si deve prendere in considerazione . La decisione della Commissione 22 dicembre 1976 relativa all' applicazione dell' art . 85 del trattato CEE ai contratti stipulati dalla società Gerofabriek, ( IV/24 510-Gerofabriek, GU L 16 del 19.1.1977, pag . 8 ) costituisce a questo proposito un precedente interessante anche se, in questo caso, gli accordi vincolavano anche imprese stabilite in altri Stati membri . Un caso ancora più vicino alla lite principale ha costituito oggetto della sentenza della Corte 1° ottobre 1987 nella causa 311/85 ASBL Vereniging van Vlaamse Reisbureaus e ASBL Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten ( Racc . pag . 3801 ).
18 . A - Esaminiamo ora se la clausola sui prezzi minimi abbia lo scopo o l' effetto d' impedire, di restringere o di alterare il gioco della concorrenza nel mercato comune .
19 . Nella sentenza 30 giugno 1966, Societé technique minière ( LTM ) / Maschinenbau Ulm GmbH ( MBU ) ( 4 ), la Corte ha precisato che il carattere non cumulativo ma alternativo di questa condizione, contraddistinto dalla congiunzione "o", implica anzitutto la necessità di considerare l' oggetto stesso dell' accordo, tenuto conto del contesto economico nel quale va applicato . Solo qualora l' esame di dette clausole non mettesse in luce un grado sufficiente di nocività nei confronti della concorrenza si dovrebbero esaminare gli effetti dell' accordo e, per ritenerlo vietato, pretendere che sussistano dei dati che comprovino che il gioco della concorrenza è di fatto stato o impedito o ristretto o alterato in misura rilevante .
20 . Per quanto riguarda la clausola che prescriva l' osservanza dei prezzi minimi, si deve ricordare anzitutto che lo stesso art . 85, n . 1, lett . a ), nomina gli accordi che consistono nel "fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione (...)".
21 . La Corte ha confermato, a proposito di intese orizzontali, che un regime di prezzi di vendita imposti è manifestamente incompatibile con questa disposizione ( 5 ).
22 . Nonostante il fatto che il regolamento n . 2349 della Commissione, 23 luglio 1984, relativo all' applicazione dell' art . 85, n . 3, del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto ai quali aderiscono solo due imprese ( GU L 19 del 16.8.1984, pag . 15 ), non si applica alle costituzioni vegetali, è interessante notare che questo regolamento non esenta dal divieto dell' art . 85, n . 1, gli accordi nel cui ambito "uno dei contraenti è soggetto a limitazioni per quanto riguarda la determinazione dei prezzi, di elementi del prezzo o di sconti per i prodotti oggetto di licenza" ( art . 3, n . 6 ). A maggior ragione lo stesso deve valere quindi per quanto riguarda le reti di accordi .
23 . Nella decisione Gerofabriek, già ricordata, la Commissione ha dichiarato che "il sistema dei prezzi di rivendita imposti non lascia ai rivenditori la possibilità di determinare in modo autonomo i prezzi in funzione dei propri costi e della propria politica commerciale . Il meccanismo della libera formazione dei prezzi e la facoltà di rendere partecipi dei conseguenti vantaggi la clientela si trovano così ostacolati o almeno notevolmente ridotti . Questo sistema è dunque in palese contrasto con il divieto dell' art . 85, paragrafo 1 ". Nella fattispecie, si trattava di rivenditori puri e semplici e non di esclusivisti e i prezzi imposti differivano a seconda degli Stati membri; credo tuttavia, che il ragionamento citato possa applicarsi alla presente fattispecie .
24 . Infine, si deve sottolineare che i prezzi imposti si applicano alle sementi certificate di qualsiasi specie, varietà e classe per le quali la Erauw-Jacquery è costitutore o mandatario . La clausola comprende quindi anche sementi diverse da quelle che La Hesbignonne moltiplica in forza del contratto che la vincola alla Erauw-Jacquery .
25 . Si può quindi concludere che una clausola di osservanza dei prezzi minimi contenuta in una convenzione che fa parte di una serie di convenzioni identiche stipulate dallo stesso costitutore o mandatario di costitutori stranieri e che si applica anche a sementi non moltiplicate in forza di questa convenzione ha l' oggetto di restringere il gioco della concorrenza .
26 . Come abbiamo visto all' inizio, la convenzione-tipo contiene pure la disposizione f ) che vieta al commerciante-preparatore di esportare direttamente o indirettamente, senza previa autorizzazione scritta della Erauw-Jacquery, sementi di varietà per le quali questa società agisce come costitutore o mandatario, indipendentemente dalla classe . Questa clausola riguarda l' esportazione delle sementi da riproduzione, poiché l' esportazione delle sementi di base è già vietata dall' art . 2, lett . a ).
27 . Orbene, risulta dal fascicolo che la Erauw-Jacquery, almeno per quanto riguarda la semente sulla quale verte la causa principale, l' orzo precoce Gerbel, è il mandatario esclusivo per il Belgio della SARL . Florimont-Desprez, con sede in Templeneuve in Francia . Il divieto di esportare tutela quindi questa società francese e i suoi mandatari eventuali in Francia o in altri Stati membri contro la concorrenza di La Hesbignonne e degli altri esclusivisti belgi della Erauw-Jacquery .
28 . Tuttavia non è certo che detta clausola ricada necessariamente sotto il divieto dell' art . 85, n . 1, nella parte in cui vieta a La Hesbignonne di esportare direttamente le sementi in questione . Vorrei ricordare che, nella decisione Raymond-Nagoya del 9 giugno 1972 ( IV/26 813 - GU L 143 del 23.6.1972, pag . 39 ), la Commissione aveva ritenuto che, a motivo in particolare delle caratteristiche dei prodotti in questione, il divieto imposto ad un esclusivista di esportare detti prodotti negli Stati membri della CEE non poteva avere effetto rilevante sul gioco della concorrenza nel mercato comune . Non mi pare comunque possibile esprimersi, nell' ambito del procedimento pregiudiziale a norma dell' art . 177, circa la compatibilità di una siffatta clausola con l' art . 85, n . 1, poiché non conosco abbastanza le caratteristiche del prodotto e del mercato in questione .
29 . Al contrario, nella parte in cui vieta anche le esportazioni indirette, vale a dire quelle effettuate da terzi che hanno acquistato sementi dalla La Hesbignonne, la clausola potrebbe contribuire ad attribuire una protezione territoriale assoluta alle imprese che godono, in altri Stati membri, dell' esclusiva della moltiplicazione dell' orzo precoce Gerbel . Orbene,
"secondo la costante giurisprudenza della Corte ( Consten, cause riunite 56 e 58/64, Racc . 1966, pag . 457 ), la protezione territoriale assoluta a favore di un licenziatario, destinata a permettere il controllo e l' esclusione delle importazioni parallele porta all' artificiale mantenimento di mercati nazionali distinti, incompatibile col trattato" ( Nungesser, 258/78, Racc . 1982, pag . 2015, 2070, n . 61 della motivazione ).
La clausola f ) ha quindi lo scopo di restringere il gioco della concorrenza .
30 . B - Perché cadano sotto il divieto sancito dall' art . 85, n . 1, gli accordi devono non solo restringere il gioco della concorrenza, ma, nel contempo, essere atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri .
31 . Nella sentenza LTM, già citata, la Corte ha fissato a questo proposito i seguenti criteri : l' accordo deve,
"in base ad un complesso di elementi oggettivi di diritto o di fatto, essere tale da far ragionevolmente prevedere che esso possa esercitare un influsso diretto e indiretto, attuale o potenziale, sulle correnti di scambi fra Stati membri, influsso atto ad ostacolare la realizzazione di un mercato unico tra detti Stati . In proposito si deve stabilire in ispecie se l' accordo possa isolare i mercati degli Stati membri relativamente a determinati prodotti ".
E' evidente che una disposizione che vieta anche le esportazioni indirette corrisponde a quest' ultimo criterio .
32 . Resta da stabilire se la clausola sui prezzi minimi sia atta, dal canto suo, a pregiudicare il commercio tra Stati membri . Nelle sentenze 17 ottobre 1972, Vereeniging van Cementhandelaren ( 8/72, Racc . pag . 977, n . 29 ) e 26 novembre 1975, Papiers peints ( 73/74, Racc . pag . 1491, nn . 25 e seguenti ), la Corte ha dichiarato che :
"la circostanza che un' intesa sui prezzi (...) abbia ad oggetto soltanto la distribuzione dei prodotti nell' ambito di un unico Stato membro non è sufficiente per escludere che gli scambi tra Stati membri possano essere pregiudicati ".
E' chiaro che queste cause vertevano su intese orizzontali tra produttori, ma mi sembra che nella fattispecie il regime dei prezzi minimi applicato da tutti gli esclusivisti di Erauw-Jacquery equivalga praticamente ad un' intesa orizzontale di questo tipo, anche se questa rete di convenzioni implica del pari una componente verticale .
33 . Un' altra sentenza interessante nel presente contesto è quella del 30 gennaio 1985, BNIC / Clair ( 123/83, Racc . pag . 391 e, in particolare, pag . 425 ), che verte su un accordo relativo in particolare alla fissazione del prezzo dell' acquavite usata per la produzione del cognac, vale a dire un prodotto semifinito che normalmente non viene inviato fuori della zona del Cognac . A questo proposito la Corte ha dichiarato che
"qualsiasi accordo che abbia l' oggetto o l' effetto di restringere la concorrenza mediante la fissazione di prezzi minimi d' acquisto per un prodotto semifinito può pregiudicare il commercio intracomunitario, anche se questo prodotto semifinito non costituisce come tale oggetto di scambi fra gli Stati membri, qualora esso sia la materia prima di un' altra merce distribuita altrove nella Comunità ".
34 . Si può ritenere che, nella causa principale, la semente da riproduzione rappresenta un prodotto semifinito e la semente per il consumo ( nella fattispecie l' orzo ) un prodotto finito che costituisce, molto probabilmente, oggetto di esportazioni fuori dal Belgio .
35 . Quanto al prodotto semifinito, abbiamo visto che La Hesbignonne ha dovuto impegnarsi a non esportare senza autorizzazione le sementi delle varietà per le quali la Erauw-Jacquery è costitutore o mandatario, indipendentemente dalla classe . Essa potrebbe tuttavia essere indotta a vendere dette sementi nel Belgio a un commerciante che ha l' intenzione, palese o nascosta, di esportarli in un altro Stato membro . ( Mi riferisco qui all' ipotesi di un contratto di vendita perfezionato, mediante l' accordo delle parti sul prezzo e sull' oggetto, nel Belgio ). In questa ipotesi, l' esportazione potrebbe forse effettuarsi, ma non sotto il prezzo minimo . Orbene, questo prezzo, dato il suo livello, potrebbe rendere l' operazione poco conveniente, il che pregiudicherebbe gli scambi intracomunitari .
36 . Vediamo infine se le esportazioni nel Belgio possano risentire di detta clausola ( fermo restando che la convenzione non implica alcun divieto d' importazione ). A questo proposito ci si può chiedere se i commercianti-preparatori, vincolati da contratto alla Erauw-Jacquery, possano essere interessati a importare sementi di riproduzione che possono moltiplicare direttamente in forza dei loro contratti . Se, per ipotesi, volessero tuttavia vendere nel Belgio dette sementi, acquistate a basso prezzo in un altro Stato membro, entrerebbe in gioco la clausola relativa all' osservanza dei prezzi minimi di vendita . Perderebbero quindi l' eventuale vantaggio concorrenziale che potrebbero trarre dalla vendita di queste sementi nel Belgio a un prezzo inferiore a quello minimo . In questo senso le importazioni potrebbero potenzialmente risentire di detta clausola .
37 . E' inoltre necessario dimostrare che possono considerarsi rilevanti la restrizione della concorrenza e il pregiudizio potenziale per il commercio tra Stati membri? E' evidente, leggendo il provvedimento di rinvio, che soprattutto su questi punti il tribunal de commerce di Liegi nutre dubbi .
38 . Orbene, in due sentenze recenti ( 1° ottobre 1987, 311/85, già ricordata, e sentenza 3 dicembre 1987, 136/86, BNIC / Aubert, Racc . pag . 4789 ) la Corte non pare più essersi valsa di questo criterio che così spesso aveva usato in passato ( 6 ). Infatti, dopo aver rilevato che un accordo come quello in questione nella causa principale causava una restrizione del gioco della concorrenza e poteva pregiudicare il commercio tra Stati membri, essa ne ha immediatamente tratto la conclusione che un accordo di questo tipo era rispettivamente "incompatibile con l' art . 85, n . 1, del trattato" e "vietato" da questo articolo .
39 . Di conseguenza, potreste dire qui la stessa cosa a proposito della clausola relativa all' osservanza dei prezzi minimi e di quella che vieta le esportazioni indirette .
40 . Nell' ipotesi contraria, bisognerebbe ricordare che, nell' ambito di una domanda pregiudiziale, solo i giudici nazionali sono in grado di stabilire se, tenuto conto di tutte le caratteristiche della lite di cui devono conoscere e delle informazioni più complete di cui dispongono o che possono ancora procurarsi, la restrizione del gioco della concorrenza e le conseguenze per il commercio tra Stati membri, rilevate dalla Corte, possano considerarsi rilevanti .
41 . Tenuto conto delle caratteristiche della causa principale, mi pare si debba scegliere la seconda soluzione . La Corte può tuttavia fornire al giudice nazionale indicazioni atte ad aiutarlo a svolgere il suo compito .
42 . Quanto al problema se il gioco della concorrenza sia ridotto in misura rilevante dalle clausole che vietano le esportazioni indirette ed impongono prezzi minimi, si può ritenere che molto probabilmente le cose stanno così .
43 . Sono argomenti in questo senso il fatto che ci si trova di fronte ad un complesso di accordi, l' entità del danno asserito dagli altri licenziatari della Erauw-Jacquery e l' entità della superficie sulla quale essi e La Hesbignonne coltivano l' orzo precoce Gerbel, nonché il fatto che le clausole del contratto comprendono anche sementi diverse da quelle che La Hesbignonne moltiplica in forza della convenzione stipulata con la Erauw-Jacquery .
44 . In secondo luogo, per quanto riguarda il pregiudizio rilevante per il commercio tra Stati membri, è necessario, credo, distinguere le due clausole . Quella che vieta le esportazioni indirette è molto probabilmente tale da soddisfare questa condizione, poiché rende impossibile le importazioni parallele delle sementi in questione negli altri Stati membri .
45 . La situazione è meno chiara per quanto riguarda la clausola sui prezzi minimi . Mi pare che la soluzione della controversia principale implichi il chiarimento di diversi aspetti di fatto .
46 . Le convenzioni in questione non contengono clausole che vietino le importazioni di sementi da riproduzione . La Erauw-Jacquery si adopera ciononostante con altri mezzi, come sostiene La Hesbignonne, onde rendere impossibili queste importazioni?
47 . La produzione nazionale belga è tale da sopperire al fabbisogno del paese oppure è necessario importare sementi? In caso affermativo sementi identiche o analoghe a quelle che costituiscono oggetto delle convenzioni stipulate dall' Erauw-Jacquery possono essere offerte nel Belgio a prezzi inferiori a quelli che risultano dalle convenzioni litigiose? Il Belgio è invece autosufficiente o esportatore netto di sementi? Qual è la percentuale della produzione belga di sementi detenuta dalla Erauw-Jacquery e dal complesso dei suoi licenziatari? Sotto questi vari punti di vista qual è la situazione per quanto riguarda le sementi d' orzo? Queste costituiscono un mercato separato? Il potenziale di produzione del Belgio permette a questo Stato membro di divenire esportatore d' orzo o di aumentare le sue esportazioni d' orzo se non vi è una rete di convenzioni che impongono prezzi minimi per le sementi? E' fuori dubbio che solo il giudice nazionale può chiarire questi punti .
Conclusioni finali
48 . In base alle osservazioni che precedono propongo alla Corte di risolvere come segue la questione del tribunal de commerce di Liegi :
"1 ) L' art . 85, n . 1, del trattato non osta ad una clausola che vieti ad un commerciante preparatore di vendere, cedere o esportare sementi di base messe a sua disposizione dal costitutore o dal suo mandatario ai soli fini della moltiplicazione .
2 ) Clausole che impongono l' osservanza di prezzi minimi e vietino le esportazioni anche indirette di sementi da riproduzione, contenute in una convenzione identica ad altre convenzioni stipulate dallo stesso costitutore o mandatario di costitutori stranieri di sementi e che valgano anche per delle sementi non moltiplicate in forza di detta convenzione, hanno lo scopo di restringere il gioco della concorrenza nel mercato comune e possono pregiudicare il commercio tra Stati membri .
Spetta al giudice nazionale stabilire se la restrizione del gioco della concorrenza e il pregiudizio per il commercio intracomunitario possono essere considerati rilevanti ".
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Causa 258/78, Racc . 1982, pag . 2015 .
( 2 ) Sentenza 8 giugno 1982, Nungesser, 258/78, Racc . pag . 2015, n . 28; sentenza 14 settembre 1982, Keurkoop, 144/81, Racc . pag . 2853, nn . 27 e 28; sentenza 22 giugno 1976, Terrapin, 119/75, Racc . pag . 1039, n.5, terza frase; sentenza 8 giugno 1971, Deutsche Grammophon, 78/70, Racc . pag . 487, n . 6,
seconda frase .
( 3 ) Il termine "sementi di base" è usato nel senso di sementi che sono state
prodotte sotto la responsabilità del costitutore e secondo metodi di
selezione per la conservazione della varietà (( ( art . 2, lett . c ) della direttiva 66/402/CEE, 14 giugno 1966, ( GU L 125 dell' 11.7.1966, pag . 2309 ) )).
( 4 ) Causa 56/65, Racc . 1966, pag . 337 .
( 5 ) Sentenza 17 ottobre 1972, Vereeniging van Cementhandelaren, 8/72, Racc . pag .
977, n.19; sentenza 26 novembre 1975, Papiers peints, 73/74, Racc . pag .
1491, n . 10 .
( 6 ) Vedere, in particolare, sentenza 20 giugno 1978, 28/77, Tepea /
Commissione, Racc . pag . 1391, e sentenza 16 giugno 1981, 126/80,
Salonia / Poidomani e Giglio, Racc . pag . 1563 .
Full & Egal Universal Law Academy