Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A -- Gli antefatti
1 . Oggetto della presente causa, intentata da un' associazione italiana di imprese siderurgiche nonché da tre produttori di acciaio italiani ( dei quali due sono imprese concentrate ai sensi dell' art . 66 del trattato CECA ) è ancora una volta la disciplina di quote siderurgiche introdotta ai sensi dell' art . 58 del trattato CECA la quale, nelle sue varie vicissitudini dal 1980, ha già formato oggetto di esame in una serie di cause .
2 . Prima della scadenza della disciplina introdotta dalla decisione n . 234/84/CECA ( 1 ) ( in vigore a norma del suo art . 18 fino al 31 dicembre 1985 ), la Commissione, nell' autunno 1985, procedeva ad una valutazione della situazione . A seguito di questa - come si può desumere da una comunicazione al Consiglio del 25 settembre 1985 - essa perveniva alla conclusione che dal 31 dicembre 1985 in poi potevano essere escluse dalla disciplina delle quote, che rimaneva in vigore per il resto, le categorie IV, V, Ic e Ib . Dato che il Consiglio non emanava al riguardo il parere conforme richiesto dall' art . 58, n . 1, del trattato CECA, la decisione n . 3485/85/CECA ( 2 ), che prorogava il sistema delle quote fino al 31 dicembre 1987, si limitava a liberalizzare le categorie Id e V . In tale decisione, tuttavia, veniva anche menzionata l' intenzione da parte della Commissione di chiedere prima della fine dell' anno 1986, il parere conforme del Consiglio sull' esclusione dal 1° gennaio 1987, di ulteriori categorie di prodotti dal sistema delle quote ( art . 19 ).
3 . Conseguentemente la Commissione, in una comunicazione del 2 ottobre 1986, proponeva al Consiglio la liberalizzazione dal 1° gennaio 1987 anche per le categorie di prodotti IV, Ic, VI nonché per i prodotti semilavorati della categoria Ic e per una parte della categoria III . Nemmeno tale proposta otteneva un esito favorevole . Come è noto, essa non si basava sull' art . 58, n . 3, del trattato CECA, espressamente menzionato nell' art . 18 della decisione n . 3485/85/CECA e che così recita
"La disciplina delle quote finisce su proposta presentata al Consiglio dall' Alta Autorità, dopo consultazione del comitato consultivo, oppure dal governo di uno Stato membro, salvo decisione contraria del Consiglio, all' unanimità se la proposta viene dall' Alta Autorità, e a maggioranza semplice se essa viene da un governo ".
4 . La Commissione preferiva piuttosto - come essa indica all' art . 19 della decisione n . 3485/85/CECA - ottenere il parere conforme del Consiglio ai sensi dell' art . 58, n . 1, del trattato CECA, il cui tenore è il seguente
"In caso di diminuzione della domanda, l' Alta Autorità, se reputa che la Comunità si trovi in un periodo di crisi manifesta e che i modi d' azione previsti dall' art . 57 non permettano di contrastarvi, deve, dopo consultazione del comitato consultivo e con parere conforme del Consiglio, stabilire una disciplina di quote di produzione integrata, per quanto necessario, con i provvedimenti previsti all' art . 74 ".
5 . Dal momento che tale parere conforme non veniva emanato ( nella riunione del Consiglio del 20 ottobre 1986 i rappresentanti del Belgio, della Germania e del Lussemburgo si opponevano ad una liberalizzazione delle categorie III, IV e VI, né modificavano la loro posizione nel corso della riunione del 18 novembre 1986 ), con la decisione n . 3746/86/CECA che modifica la decisione n . 3485/85/CECA ( 3 ) venivano esclusi dalla disciplina delle quote solo i prodotti della categoria Ic ed i rispettivi prodotti semilavorati . Anche dopo l' ulteriore esame del problema nelle riunioni del 19 marzo 1987 ( nella quale le rappresentanze lussemburghese e greca si opponevano ad un' ulteriore liberalizzazione ) e del 1° giugno 1987, la situazione non subiva modifiche . Solo con la decisione 6 gennaio 1988, n . 194/88/CECA ( 4 ), le categorie IV e VI venivano escluse dal sistema delle quote .
6 . Non concordando con la procedura di elaborazione della decisione n . 3746/86/CECA, l' associazione sopra menzionata ( i cui 74 aderenti producono prevalentemente prodotti rientranti nelle categorie IV e VI; uno degli aderenti si occupa anche del settore rientrante nella categoria III ) proponeva, il 3 febbraio 1987 un ricorso diretto ad ottenere l' annullamento della decisione n . 3746/86/CECA, che a suo parere non era stata adottata in modo regolare .
7 . Sulla base della decisione n . 3485/85/CECA, modificata dalla decisione n . 3746/86/CECA, e in conformità alla decisione n . 3673/86/CECA ( 5 ) ( nella quale sono indicati i tassi di riduzione valevoli per il primo trimestre del 1987 ) venivano fissate, con comunicazioni del 23 dicembre 1986, per le altre imprese menzionate all' inizio ( le quali producono - come la ricorrente nella causa 52/87 - solo prodotti della categoria IV oppure - come la ricorrente nella causa 57/87 - profilati pesanti della categoria III ), le quote in vigore per il primo trimestre del 1987 . Ritenendo anche esse impugnabile - per quanto vada rinvenuto nella decisione n . 3746/86/CECA - il fondamento giuridico di tali comunicazioni, dette imprese hanno del pari proposto, il 20 e il 25 febbraio 1987, ricorsi volti all' annullamento delle lettere della Commissione del 23 dicembre 1986 ad esse indirizzate .
8 . Le tre cause suddette, considerato tutto quanto è stato argomentato nella fase scritta e nella fase orale, vanno a mio parere valutate come segue .
B - Parere
I - Sulla ricevibilità
9 . Poiché la Commissione ha espresso dubbi sulla ricevibilità della causa 32/87, occorre occuparsi in primo luogo di questi ultimi .
10 . Vi è poco da dire circa l' osservazione della Commissione secondo cui la decisione n . 3746/86/CECA che ha liberalizzato soltanto la categoria Ic non riguarderebbe la ricorrente, dal momento che nessuno dei suoi membri fabbrica tali prodotti; pertanto, per essa non costituirebbe atto pregiudizievole .
11 . Mi sembra che la Commissione non abbia più mantenuto tale punto di vista dopo che la ricorrente ha chiarito che la predetta decisione non veniva impugnata perché liberalizzava la categoria Ic, ma perché essa non escludeva dalla disciplina delle quote anche altre categorie ( il che sarebbe stato possibile in base all' art . 58, n . 3, del trattato CECA ). La ricorrente e i suoi aderenti lamentano infatti che la decisione impugnata non è abbastanza estesa ( dato che l' art . 4 della decisione n . 3485/85/CECA non ha liberalizzato anche le categorie III, IV e VI ), e sotto questo profilo non sussistono certamente dubbi sull' esistenza dell' interesse ad agire .
12 . Un' ulteriore obiezione in ordine alla ricevibilità del ricorso si fonda sul fatto che l' atto impugnato costituisce una vera e propria decisione generale . E noto che tali atti possono essere direttamente impugnati da imprese e da associazioni d' imprese soltanto per sviamento di potere nei loro confronti . La Commissione sostiene però che un siffatto mezzo di ricorso non è stato dedotto; a suo parere, il ricorso conterrebbe in realtà soltanto argomenti attinenti al merito, ma non verrebbe fatto valere uno sviamento di potere nei confronti della ricorrente né esposti concludenti motivi in tal senso .
a ) Al riguardo essa fa riferimento, in primo luogo, alla giurisprudenza secondo cui dev' essere formalmente denunciato uno sviamento di potere e devono esserne indicate le ragioni ( sentenza in causa 3/54 ) ( 6 ); secondo tale giurisprudenza ( come ad es . nella sentenza nelle cause riunite 55-59 e 61-63/63 ( 7 )) dev' essere denunciato in modo attendibile uno sviamento di potere nei confronti del ricorrente; ovvero ( come nella sentenza nelle cause riunite 3 e 4/64 ( 8 )) i ricorrenti devono indicare in modo pertinente i fatti e le circostanze atti a far presumere l' esistenza di uno sviamento di potere .
13 . Tuttavia non mi sembra che si possa sostenere che il ricorso non soddisfi a tali requisiti . Infatti, l' elemento centrale delle sue argomentazioni è l' assunto secondo cui la Commissione, nell' adottare la decisione impugnata avrebbe commesso uno sviamento di procedura, avendo essa applicato l' art . 58, n . 1, anziché l' art . 58, n . 3 . Tale circostanza rientra nella categoria dello sviamento di potere, come si precisa nelle sentenze nella causa 2/57 ( 9 ) e nelle cause riunite 140, 146, 221 e 226/82 ( 10 ) ( nelle quali viene trattata l' elusione di una speciale procedura ). Non si può inoltre mettere in dubbio - senza che sia ora necessario soffermarsi ulteriormente su questo punto -, che il ricorso contenga al riguardo argomentazioni dettagliate, che ne rendono plausibile la fondatezza .
14 . Pertanto, per quel che riguarda l' esistenza di un mezzo fondato sullo sviamento di potere ( la cui fondatezza va valutata in sede di esame del merito ), non si possono lasciar sussistere dubbi .
15 . Diversamente potrebbe semmai avvenire per il requisito secondo cui occorre dimostrare che uno sviamento di potere è stato commesso nei confronti della ricorrente . A una tale ipotesi ci induce la precedente giurisprudenza al riguardo, da me raccolta nelle conclusioni presentate nella causa 250/83 ( 11 ). Da essa infatti si deduce che l' espressione testé citata dovrebbe restringere il diritto ad agire a fattispecie nelle quali prevalgono gli elementi individuali; com' è affermato nella sentenza pronunziata nelle cause riunite 55-59 e 61-63/63, ai sensi dell' art . 33, n . 2, del trattato CECA, è necessaria la condizione che siano stati lesi in modo diretto gli interessi del ricorrente, la qual cosa non si può tuttavia presupporre allorché un gran numero di imprese sia riguardato allo stesso modo da una decisione generale .
16 . Nel caso in esame risulta tuttavia chiaro che la limitata liberalizzazione contestata non riguarda soltanto i 74 aderenti dell' associazione ricorrente, ma tutti i fabbricanti di prodotti per i quali, nonostante la proposta di liberalizzazione avanzata dalla Commissione, non si sia verificata un' esenzione .
17 . Cionondimeno si può avere l' impressione che la giurisprudenza più recente della Corte non autorizzi più a una siffatta visione restrittiva . Mi riferisco alla sentenza pronunziata nelle cause riunite 140, 147, 221 e 226/82, in cui si dichiara ricevibile il ricorso di un' associazione alcuni aderenti della quale erano stati esclusi dall' aumento delle quote stabilito nella decisione generale impugnata . Ricordo anche il fatto che la Corte di giustizia nella causa 250/83 non ha seguito il parere da me espresso nelle conclusioni ( secondo cui non si potrebbe parlare di un sacrificio particolare della ricorrente per il fatto che essa, come la maggior parte delle grosse acciaierie, era stata esclusa dalla normativa di adeguamento per aver percepito aiuti alle imprese ) e anche in questo caso ha ritenuto ricevibile il ricorso avverso una decisione generale .
18 . Volendo di conseguenza applicare un criterio estensivo, si può senz' altro ritenere sufficiente - per quel che riguarda i requisiti di ricevibilità di cui all' art . 33, n . 2, del trattato CECA - che la ricorrente abbia fatto valere che i suoi aderenti sarebbero particolarmente colpiti dalla decisione impugnata dal momento che essi fabbricano prodotti di per sé da liberalizzare e che essi sarebbero discriminati nei confronti dei produttori i cui prodotti sono stati effettivamente liberalizzati .
19 . Infine, è stata posta in dubbio anche l' esistenza di un interesse ad agire .
20 . Al riguardo la Commissione ha precisato, nelle sue difese scritte, in primo luogo che non è affatto sicuro che l' applicazione dell' art . 58, n . 3, avrebbe effettivamente condotto ad una liberalizzazione più ampia ( poiché questa poteva essere impedita dal voto unanime del Consiglio ); in secondo luogo, che non si potrebbe nemmeno escludere - qualora fosse dichiarata l' illegittimità della decisione impugnata per mancata applicazione dell' art . 58, n . 3 - che la Commissione, che dovrebbe poi nuovamente occuparsi della questione, pervenga a conclusioni differenti nel valutare la situazione, formulando quindi anche proposte di modifica più ristrette di quelle del 1986 .
21 . Nel corso della trattazione orale la Commissione ha inoltre sottolineato che essa non pensa più effettivamente, per il prossimo futuro ( vale a dire oltre il 1° luglio 1988 ), ad una liberalizzazione parziale per la categoria III ( e questo in funzione dei quantitativi di riferimento nel frattempo trasferiti in questa categoria nonché della difficoltà di distinguere tra i vari prodotti appartenenti a questa categoria ). Inoltre la Commissione, nelle sue difese orali, sembra mettere in dubbio l' esistenza di un interesse ad agire in considerazione del fatto che nel frattempo è intervenuta ( con la decisione 6 gennaio 1988 ) la liberalizzazione per le categorie IV e VI ritenuta equa dalla ricorrente .
22 . L' ultima delle considerazioni testé riportate non può, a mio parere, essere senz' altro ritenuta convincente . La ricorrente sostiene infatti che la decisione adottata il 5 dicembre 1986 con effetto 1° gennaio 1987, da lei impugnata, è viziata in quanto non ha determinato la liberalizzazione anche delle categorie IV e VI nonché di parte della categoria III . La ricorrente mira pertanto ad ottenere che ne venga dichiarata l' illegittimità, che venga riesaminata la situazione dal 1° gennaio 1987 e che la decisione venga sostituita, con effetto dalla sua entrata in vigore, da un' altra, comportante una liberalizzazione più ampia . Ciò può senz' altro presentare un interesse per la ricorrente tenuto conto dei quantitativi effettivamente prodotti nell' anno 1987, e tale interesse è distinto da quello soddisfatto dalla decisione 6 gennaio 1988 . Pertanto - per quel che riguarda le due categorie di prodotti di cui sopra - non si può certo contestare l' esistenza dell' interesse ad agire eccependo la modificazione della situazione giuridica dal 1° gennaio 1988 .
23 . Quanto all' argomento addotto dalla Commissione, secondo cui non sarebbe certo che l' applicazione dell' art . 58, n . 3, nell' autunno 1986 avrebbe comportato un esito differente ( ossia una liberalizzazione pari a quella che la Commissione perseguiva ), la ricorrente ha giustamente osservato, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte in materia, che il problema non è quello di stabilire con certezza che facendo applicazione dell' art . 58, n . 3 si sarebbe ottenuto un risultato diverso da quello avutosi con la decisione impugnata; nell' ambito dell' esame sulla ricevibilità è invece sufficiente che possa considerarsi concepibile o anche probabile che dall' applicazione dell' art . 58, n . 3, sarebbe derivato un diverso risultato . Orbene, quest' ultima ipotesi è sicuramente plausibile, in altre parole, si può supporre che almeno uno degli Stati membri ( il che è sufficiente per l' art . 58, n . 3 ) avrebbe potuto non sostenere le proposte della Commissione . Mi riferisco al riguardo a una riserva espressa dalla delegazione italiana durante la riunione del Consiglio del 18 novembre 1986 circa la liberalizzazione della sola categoria Ic nonché ad una dichiarazione contenuta nel processo verbale della riunione del Consiglio del 18 marzo 1987 secondo cui la delegazione italiana propendeva per la liberalizzazione prioritaria della categoria VI, e vorrei ricordare anche che la ricorrente ha fatto valere inoltre che anche i Paesi Bassi si erano schierati in favore di una liberalizzazione più ampia . Né a quanto sopra si può opporre il fatto che nessuno di questi stati abbia impugnato la decisione della Commissione, dimostrando in tal modo di non rinunciare ad una liberalizzazione più ampia . E ovvio infatti che sono due cose distinte impugnare una decisione dinanzi alla Corte di giustizia e condividere semplicemente la posizione della Commissione sull' applicazione dell' art . 58, n . 3, in una riunione del Consiglio impedendo in tal modo un veto unanime .
24 . Del resto, quanto al problema delle conseguenze che la Commissione potrebbe trarre da un eventuale annullamento della decisione impugnata - se si possa ritenere che dalla valutazione della situazione emerga un risultato analogo a quello anteriore all' adozione della decisione impugnata ovvero si delinei una modifica - occorre distinguere secondo le categorie di prodotti di cui trattasi .
25 . Per le categorie IV e VI bisogna senz' altro riconoscere che già all' epoca della proposizione del ricorso non v' era motivo di attendere una diversa valutazione ( difatti la Commissione, nel marzo 1987, ha fatto chiaramente intendere al riguardo di essere favorevole ad una liberalizzazione a seguito della fine della crisi e di non voler in nessun caso sostenere una proroga del sistema oltre il 1987 ). Orbene, ciò è oggi tanto più vero dato che com' è noto, nel frattempo, con decisione 6 gennaio 1988, su parere conforme del Consiglio, si è giunti ad escludere definitivamente le due categorie summenzionate dal sistema delle quote . Pertanto, benché la Commissione sia tenuta, dopo un eventuale annullamento della decisione impugnata, ad elaborare una disciplina per queste categorie a norma dell' art . 58, n . 3, del trattato CECA, per il periodo che va dal 1° gennaio 1987 in poi, è senz' altro ovvio ritenere che essa procederà al riguardo nello stesso modo .
26 . Diverso è invece il caso dei piccoli profilati pesanti rientranti nella categoria III . Questo perché, come la Commissione ha risolutamente dichiarato a tal proposito, essa ha dovuto rivedere il proprio punto di vista - per i motivi che ho sopra precisato ( 12 ) - e una liberalizzazione non è pertanto immaginabile in questo caso nemmeno successivamente al 1° luglio 1988 . Di conseguenza si può ritenere con certezza che se la categoria III fosse mantenuta nella disciplina delle quote dopo l' annullamento della decisione impugnata e dopo la nuova formulazione di quest' ultima ai sensi dell' art . 58, n . 3, la situazione giuridica al riguardo non verrebbe modificata .
27 . Ne consegue che non si può riconoscere l' esistenza di un interesse ad agire laddove si fa valere l' omessa liberalizzazione della categoria III ( piccoli profilati pesanti ) a causa della mancata applicazione della corretta procedura ai sensi dell' art . 58, n . 3, del trattato CECA .
28 . 4 . Pertanto è da ritenere, in sintesi, al termine della prima parte dell' esame, che non possa essere contestata la ricevibilità del ricorso nella causa 32/87 - l' unico per il quale la ricevibilità è stata posta in dubbio - e che diversamente si può concludere soltanto per quel che riguarda il trattamento della categoria III nella decisione impugnata . D' altro canto da ciò discende anche - sia detto sin d' ora - che nella causa 57/87, promossa da imprese che fabbricano solo prodotti della categoria III, va ritenuto irricevibile il mezzo con cui viene contestata la decisione generale n . 3746/86/CECA in quanto adottata in base all' art . 58, n . 1, del trattato CECA e senza provvedere alla liberalizzazione della categoria III .
II - Nel merito
29 . 1 . Nelle tre cause le ricorrenti fanno valere, in primo luogo - nella causa 32/87 anzi esclusivamente - che la decisione n . 3746/86/CECA, che modifica la decisione n . 3485/85/CECA, non è stata adottata seguendo una procedura corretta . Correttamente essa avrebbe dovuto essere adottata a norma dell' art . 58, n . 3, del trattato CECA, secondo cui una proposta di liberalizzazione presentata dalla Commissione allorché questa ritenga che non sussistano più le condizioni di cui all' art . 58, n . 1 può essere respinta dal Consiglio solo all' unanimità, quindi, in altri termini, una siffatta proposta della Commissione viene accolta se essa è appoggiata da almeno uno degli Stati membri ( mentre nel procedimento ex art . 58, n . 1, in realtà applicato, viene richiesto il parere conforme del Consiglio, e cioè un voto favorevole con la maggioranza specificata all' art . 28 ).
30 . Al riguardo si è fatto valere che l' applicazione dell' art . 58, n . 3, non sarebbe indicata soltanto in caso di soppressione completa del sistema delle quote, bensì anche nel caso in cui alcuni prodotti vengano esclusi dalla disciplina in causa, con la conseguenza che la loro produzione non incontrerebbe più limitazioni . Si è del pari sottolineato che l' art . 58, n . 3, andrebbe considerato, nei confronti del n . 1 dello stesso articolo, come una lex specialis, la quale - con le condizioni meno rigorose da essa richieste per la soppressione del sistema delle quote - si spiegherebbe con il fatto che una disciplina delle quote non sarebbe di regola consona a taluni principi ( soprattutto al divieto della ripartizione dei mercati - art . 4, lett . d )) e che andrebbe vista come qualcosa da tollerare ( come chiarirebbero gli artt . 5 e 57 ) solo in via eccezionale .
31 . Come si è visto e sentito in udienza, la Commissione propende per la tesi - sostenuta anche in dottrina - secondo cui sarebbe contemplata per la soppressione di un sistema di quote una procedura semplificata, in considerazione del fatto che esso costituirebbe un corpo estraneo all' interno del sistema del trattato . La Commissione condivide inoltre la tesi secondo cui l' art . 58, n . 3, troverebbe applicazione - nonostante la sua non chiara formulazione letterale - anche quando si tratti soltanto della soppressione di un sistema di quote per uno o per alcuni gruppi di prodotti, poiché evidentemente la ratio legis dell' art . 58, n . 3, avrebbe valore anche in questo caso .
32 . Cionondimeno essa asserisce recisamente che l' art . 58, n . 3, non può affatto considerarsi come una lex specialis rispetto al n . 1 dello stesso articolo . Alla Commissione spetterebbe invece la facoltà di scegliere ed essa potrebbe senz' altro utilizzare un "actus contrarius" all' istituzione del sistema delle quote ( di cui si tratta solo all' art . 58, n . 1 ), e applicare pertanto l' art . 58, n . 1, anche allo scopo di sopprimere lo stesso sistema di quote . Difatti andrebbe tenuto conto del fatto che la valutazione della situazione economica sotto il profilo della sussistenza o del superamento di una crisi è una questione molto delicata, dal momento che nei vari Stati membri, e persino all' interno di uno Stato membro, la situazione potrebbe essere molto differente . Pertanto in questa valutazione occorrerà tener conto in modo equo delle obiezioni mosse dagli Stati membri, in particolare da quelli le cui imprese si trovino in ritardo con le misure di ristrutturazione . Inoltre andrebbe tenuto conto del fatto che la Commissione - ove un sistema di quote venga eliminato solo parzialmente - avrebbe bisogno, per superare la crisi negli altri settori della produzione, di una fiduciosa collaborazione con la maggioranza del Consiglio . Di quanto sopra occorrerebbe pertanto tener conto già in sede di adozione di provvedimenti per la limitazione di un sistema di quote .
33 . Sotto questo profilo, andrebbe innanzitutto ricordato anche nella sentenza che il trattato CECA si basa sulla libertà di espansione delle imprese ( 13 ) e che l' Alta Autorità deve ricorrere di preferenza ai modi d' azione indiretti ( 14 ). Qualora l' Alta Autorità voglia far ricorso a modi d' azione diretti e cioè in questo caso all' istituzione di quote di produzione restrittive della libertà di espansione delle imprese, essa è tenuta, nell' ambito dei principi fondamentali del trattato ( 15 ), ad attenersi al criterio secondo cui "la Comunità si trova in un periodo di crisi manifesta" ( 16 ). Essa non può istituire arbitrariamente un sistema di quote di produzione, ma deve attenersi ad una procedura giuridicamente determinata, e cioè la consultazione del comitato consultivo e il parere conforme del Consiglio 16 .
34 . Conformemente all' orientamento di fondo del trattato, favorevole alla libera espansione delle imprese ed all' utilizzazione da parte dell' Alta Autorità di modi d' azione indiretti, per la soppressione di un sistema di quote viene prescritta, secondo il palese meccanismo dell' art . 58, una procedura semplificata . Ciò deriva chiaramente dalla constatazione che gli interventi sui rapporti di produzione consentiti dall' art . 58 dovrebbero avere il valore di eccezioni le quali non trovano più giustificazione ove la loro premessa, cioè la crisi manifesta, venga meno .
35 . In considerazione di tale sistema del trattato, nel quale la libertà d' impresa è la regola e i poteri d' intervento dell' Alta Autorità costituiscono l' eccezione, non può essere condivisa l' opinione della Commissione secondo cui essa avrebbe la facoltà di scegliere tra la procedura di cui al n . 1 e quella di cui al n . 3 . Allorché la crisi manifesta sia cessata essa deve eliminare il sistema delle quote, utilizzando al riguardo tutte le possibilità di azione di cui essa dispone . Essa deve, pertanto, applicare l' art . 58, n . 3, a norma del quale per porre fine a situazioni eccezionali è sufficiente la consultazione del comitato consultivo e la mancanza di un voto contrario unanime del Consiglio, il che significa che l' Alta Autorità ha bisogno, in questo caso, dell' appoggio di uno solo degli Stati membri .
36 . A norma dell' art . 58, n . 3, l' Alta Autorità, cioè la Commissione, presenta la sua proposta solo dopo consultazione del comitato consultivo . Qualora non ne emergano elementi che confermino il permanere di una crisi manifesta, essa è tenuta ad utilizzare tutti i modi di azione di cui dispone allo scopo di ristabilire la situazione normale, vale a dire, essa deve presentare la proposta di abolire il sistema delle quote sempreché non sussista più una crisi manifesta .
37 . Va del pari rilevato che la procedura semplificata di cui all' art . 58, n . 3, si applica anche in caso di soppressione parziale del sistema delle quote, e cioè di una sua riduzione . A dire il vero dal tenore dell' art . 58, n . 3 - "il sistema delle quote finisce (...)"; "le régime des quotas prend fin (...)" - si potrebbe desumere che tale disposizione faccia riferimento soltanto alla soppressione dell' intero sistema di quote . Se così fosse, tuttavia, bisognerebbe constatare - dal momento che l' art . 58, n . 1, contempla solo l' istituzione del sistema delle quote e non una parziale modifica - che la disciplina presenta lacune e si dovrebbe perciò applicare per analogia la norma di contenuto più simile onde colmare detta lacuna, che nel caso della restrizione di un sistema di quote è sicuramente l' art . 58, n . 3, che tratta della fine, e non il n . 1 dello stesso articolo, relativo all' introduzione del sistema . Ciò è stato giustamente fatto rilevare durante la trattazione orale .
38 . Su questa base, cioè se si ritiene che l' art . 58, n . 3, si applichi anche nel caso di una soppressione parziale del sistema delle quote, può apparire poi ragionevole ritenere che solo questa procedura possa essere applicata, anche se l' art . 58, n . 3, non fa espressamente cenno a tale applicabilità esclusiva . E significativo infatti che l' art . 58, n . 3, reciti "la disciplina delle quote finisce (...)" (" le régime des quotas prend fin (...)") e non ad esempio "può" finire, il che indicherebbe altrimenti l' esistenza di un potere discrezionale . Inoltre è stato fatto giustamente rilevare, al riguardo, che una libertà di scelta come quella rivendicata dalla Commissione non sarebbe solo un fatto del tutto inusuale, dato che essa condurrebbe alla confusione e pregiudicherebbe la certezza del diritto . In particolare, essa sarebbe altresì in contrasto con la constatazione che un sistema di quote - di per sé incompatibile coi principi cui è informato il trattato - va assolutamente soppresso alla cessazione dello stato di crisi che lo ha messo in azione, la qual cosa potrebbe essere però resa difficile o impedita dalla partecipazione maggioritaria degli Stati membri ( che ai sensi dell' art . 38 del trattato è sottoposta al controllo della Corte solo in modo molto limitato ).
39 . In senso contrario, ad esempio, non si può trarre spunto come ha tentato la Commissione - dall' art . 61 del trattato CECA, nel quale si parla solo di fissazione di prezzi, il che suggerisce effettivamente la conclusione secondo cui per la soppressione di tali provvedimenti si dovrebbe ricorrere - come actus contrarius - a questa disposizione . L' art . 58 si differenzia senza dubbio dal suddetto caso dal momento che in esso sono espressamente prescritte due distinte procedure per l' istituzione e per la soppressione di una disciplina delle quote .
40 . Né possono essere fatte valere, a mio parere, le difficoltà collegate alla valutazione di una situazione di crisi e della misura in cui la stessa continua a sussistere . Tali difficoltà possono indubbiamente indurre la Commissione, qualora essa si attenga al disposto dell' art . 58, n . 3, a procedere ad indagini particolarmente approfondite avvalendosi della collaborazione degli Stati membri, della consultazione obbligatoria del Comitato consultivo ( 17 ) e della forma più opportuna di partecipazione del Parlamento europeo . Tali difficoltà non possono tuttavia condurre la Commissione a liberarsi largamente della propria responsabilità, rimettendo in sostanza alle maggioranze delle suddette istituzioni la valutazione necessaria ai fini dell' art . 58 .
41 . Infine non si può ritenere convincente nemmeno il riferimento fatto alla preoccupazione di mantenere un rapporto di fiducia con gli Stati membri, e questo nell' interesse del superamento della crisi nei settori residui ( il che dipende ad esempio dal modo in cui è organizzata la protezione esterna, dal finanziamento di nuove possibilità di occupazione ai sensi dell' art . 56 del trattato CECA o dell' incoraggiamento alla ristrutturazione di intere regioni ). Anche a voler concedere senz' altro una certa comprensione al riguardo, non si può tuttavia giustificare il fatto di aver tenuto in non cale attribuzioni di competenze molto chiare, che vanno considerate alla luce dell' equilibrio istituzionale perseguito nel trattato . Del resto sembra anche dubbio che, in caso di corretta applicazione dell' art . 58, n . 3, sia effettivamente da temere tra alcuni Stati membri, un disaccordo tale che diventi quindi impossibile adottare i provvedimenti necessari in materia ( ad esempio, una necessaria riduzione delle capacità ) per i quali gli Stati membri debbono prestare la loro collaborazione .
42 . Si può ritenere, pertanto, che la Commissione nell' adottare la decisione impugnata si sia fondata su di un' errata interpretazione dell' art . 58 e che essa non abbia, di conseguenza, assunto la responsabilità che le è propria ai sensi dell' art . 58, n . 3, al fine di giungere ad una riduzione del sistema delle quote che avrebbe potuto essere più ampia di quella realizzata con la decisione impugnata . La decisione n . 3746/86/CECA va quindi considerata illegittima nei limiti in cui essa non ha liberalizzato anche le categorie IV e VI, con la conseguenza che i ricorsi delle cause 32 e 52/87 ( aventi ad oggetto una comunicazione di quote per la categoria IV, fondata sulla decisione n . 3485/85/CECA, quale modificata dalla decisione n . 3746/86/CECA ) vanno accolti .
43 . Ciò significa - mi si consenta di aggiungerlo - che la Commissione dovrà riprendere la procedura di modifica della decisione n . 3485/85/CECA con effetto dal 1° gennaio 1987, sulla base dell' art . 58, n . 3 . Al riguardo essa non potrà semplicemente richiamarsi alla comunicazione del 2 ottobre 1986 . Non si può escludere, infatti, che le valutazioni in essa contenute siano state effettuate in considerazione di una procedura di concertazione del tutto particolare, influenzata in maniera determinante dal Consiglio, procedura che ha costituito il presupposto di negoziati tendenti ad un compromesso e che ha fissato probabilmente posizioni corrispondenti . Non va dimenticato inoltre che il suddetto documento va considerato alla luce delle osservazioni svolte dal rappresentante della Commissione nel corso della trattazione orale, secondo le quali la Commissione ha optato per la procedura di cui all' art . 58, n . 1, in quanto la valutazione della permanenza di uno stato di crisi costituirebbe un compito molto delicato, nel quale la Commissione, che deve in linea di principio effettuare valutazioni globali, è tenuta senz' altro a prendere in considerazione le obiezioni sollevate dagli Stati membri in riferimento alla loro specifica situazione . Pertanto la Commissione, in quanto consapevole delle proprie responsabilità ai sensi dell' art . 58, n . 3, deve ormai crearsi un quadro nuovo ed approfondito della situazione economica e, in base a questo, modificare la situazione giuridica, inviando, se del caso, una nuova comunicazione delle quote alla ricorrente nella causa 52/87 .
44 . 2 . Sulla causa 32/87, nella quale - come si è già rilevato - viene dedotto solo il mezzo che si è appena esaminato, non v' è più nulla da aggiungere : del pari sembra superfluo, nella causa 52/87 - dopo aver constatato l' illegittimità della decisione n . 3746/86/CECA - procedere ancora all' esame degli altri mezzi diversi da quello trattato, dato che essi sono collegati con quest' ultimo in maniera così stretta che sembra doversi escludere ogni diversa valutazione .
45 . Tuttavia, per le ricorrenti nella causa 57/87, le quali - come si è già ricordato - fabbricano solo prodotti della categoria III, assumono rilevanza taluni altri mezzi . Si è infatti mostrato, al riguardo, che il mezzo di cui finora si è trattato - mancata applicazione dell' art . 58, n . 3 - non va accolto in quanto è da ritenere che anche nel caso dell' applicazione di una procedura corretta non si sarebbe conseguita la liberalizzazione della categoria III .
46 . Quanto alla causa 57/87 resta perciò ancora da esaminare la censura di violazione dell' art . 58, in quanto la disciplina delle quote è stata mantenuta per prodotti per i quali non sussisterebbe uno stato di crisi manifesta . In secondo luogo, va stabilito se possa essere a ragione contestato alla Commissione il fatto di aver discriminato i prodotti della categoria III rispetto a quelli della categoria I c, in quanto essa - pur nella convinzione che non sussistesse più uno stato di crisi per entrambi i tipi di prodotto - ha escluso dalla disciplina delle quote, nella decisione impugnata, soltanto quest' ultima categoria .
47 . a ) Al riguardo è da ritenere - per quel che riguarda il mezzo menzionato per primo - che la situazione attuale sia diversa da quella esistente all' epoca dell' avvio della procedura sfociata nell' adozione della decisione impugnata ( allorquando, nella comunicazione della Commissione 2 ottobre 1986, veniva altresì proposta la liberalizzazione di una parte dei prodotti della categoria III ). Al riguardo, la Commissione, per motivi determinati che sono stati in precedenza menzionati, ha radicalmente modificato il proprio punto di vista e reputa ora improponibile una liberalizzazione della categoria III anche a partire dal 1° luglio 1988 . Ciò significa che le ricorrenti nella causa 57/87 non possono semplicemente richiamarsi alle affermazioni della Commissione per sostenere la tesi secondo cui non sussisterebbe più una crisi manifesta per i prodotti della categoria III . Poiché esse del resto non hanno contestato le affermazioni della Commissione nella trattazione orale né hanno addotto argomenti a dimostrazione della fondatezza della tesi secondo cui non vi sarebbe più crisi manifesta, dal 1° gennaio 1987, per i piccoli profilati pesanti, va loro obiettato che il mezzo da esse dedotto in ordine alle violazioni dell' art . 58, in quanto non sussisterebbe più una crisi manifesta, è infondato .
48 . b ) E evidente che si debba pervenire alle stesse conclusioni per il secondo dei mezzi menzionati, nei limiti in cui in esso si fa valere una discriminazione a danno dei prodotti della categoria III . Dato che la Commissione nel frattempo si è scostata dalla tesi secondo cui in nessuna delle tre categorie III, IV e VI potrebbe rilevarsi l' esistenza di una crisi ( la sua posizione è ora diversa riguardo alla categoria III ), e dato che la ricorrente non ha dimostrato il venir meno della crisi per i prodotti della categoria III come per quelli della categoria Ic, non rimane che concludere che una diversità di trattamento al riguardo, in presenza di situazioni tra loro non paragonabili, non può essere considerata discriminatoria .
49 . c ) Pertanto, ne consegue che per le ricorrenti nella causa 57/87 il ricorso non può essere accolto in quanto, per quel che riguarda il primo dei mezzi da esse dedotti ( mancata applicazione dell' art . 58, n . 3 ) manca un interesse ad agire ed in quanto gli altri mezzi non appaiono infondati .
50 . Tuttavia, poiché la Commissione ha modificato il proprio punto di vista circa la categoria III solo nel corso della trattazione orale e dato che la comunicazione della Commissione del 2 ottobre 1986 poteva senz' altro giustificare un ricorso anche per la mancata liberalizzazione della categoria III, ritengo che essa dovrebbe essere condannata anche alle spese nella causa 57/87 .
C - Conclusione
51 . Alla luce delle considerazioni sopra svolte propongo che la Corte si pronunci nel senso :
- di accogliere i ricorsi nelle cause 32 e 52/87 nei limiti in cui la decisione n . 3746/86/CECA è stata adottata a norma dell' art . 58, n . 1, del trattato CECA e non ha liberalizzato le categorie IV e VI;
- di respingere il ricorso nella causa 57/87;
- di condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali in tutte e tre le cause .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU L 29 del 1984, pag . 1 e seguenti .
( 2 ) GU L 340 del 1985, pag . 5 e seguenti .
( 3 ) GU L 348 del 1986, pag . 1 .
( 4 ) GU L 25 del 1988, pag . 1 e seguenti .
( 5 ) GU L 339 del 1986, pag . 20 .
( 6 ) Sentenza 11 febbraio 1955, causa 3/54 (( Associazione industrie siderurgiche italiane ( Assider ) / Alta Autorità della CECA, Racc . pag . 125 )).
( 7 ) Sentenza 9 giugno 1964, cause riunite 55-59 e 61-63/63 ( Acciaierie fonderie ferriere di Modena e sette altre ricorrenti / Alta Autorità della CECA, Racc . pag . 413 ).
( 8 ) Sentenza 8 luglio 1965, cause riunite 3 e 4/64 ( Chambre syndicale de la sidérurgie française e 16 altre ricorrenti / Alta Autorità della CECA, Racc . pag . 825 ).
( 9 ) Sentenza 13 giugno 1958, causa 2/57 ( Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse / Alta Autorità della CECA, Racc . pag . 121 ).
( 10 ) Sentenza 21 febbraio 1984, cause riunite 140, 146, 221 e 226/82 ( Walzstahl-Vereinigung e Thyssen Aktiengesellschaft / Commissione delle Comunità europee, Racc . pag . 951 ).
( 11 ) Conclusioni del 27 novembre 1984, causa 250/83 ( Finsider / Commissione delle Comunità europee, Racc . pag . 132 ).
( 12 ) Cfr . n . 21 .
( 13 ) Artt . 2 e 4 del trattato CECA .
( 14 ) Art . 57 del trattato CECA .
( 15 ) Art . 31 del trattato CECA .
( 16 ) Art . 58 del trattato CECA .
( 17 ) Art . 58, n . 3 .
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