Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . In data 2 febbraio 1987 il signor Eckhard Sperber, funzionario della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha promosso un ricorso che mira all' annullamento : a ) della decisione 5 marzo 1986 con cui la Corte, in quanto autorità investita del potere di nomina ( in prosieguo . "AIPN "), lo inquadrò nel 3° scatto del grado LA 6; b ) della decisione 4 novembre 1986 con cui la competente commissione della Corte respinse il reclamo da lui presentato nei confronti dell' atto di nomina .
La causa ha per oggetto l' interpretazione dell' articolo 32 dello statuto del personale . Il disposto stabilisce al primo comma che "il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado" e aggiunge al secondo che "per tener conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica dell' interessato, ( l' AIPN ) può concedergli un abbuono di anzianità di scatto in tale grado; l' abbuono non può superare 72 mesi nei gradi da A 1 ad A 4, LA 3 e LA 4 e 48 mesi negli altri gradi ".
2 . Iscritto il 17 giugno 1983 nell' elenco di riserva costituito in esito al concorso generale CJ 15/82 per l' assunzione di traduttori di lingua tedesca ( carriera LA 6/LA 7 ), Sperber si vide offrire, in mancanza di impieghi permanenti, un contratto di agente temporaneo . Egli accettò la proposta e dal 3 ottobre 1983 fu assunto quale giurista-linguista con inquadramento al 3° scatto del grado LA 6 . Due anni più tardi, e cioè il 1° ottobre 1985, il dipendente maturò lo scatto successivo .
Resosi vacante un posto nella divisione tedesca della traduzione, la Corte nominò Sperber funzionario in prova dal 1° dicembre 1985 assegnandolo dapprima al grado LA 6 ( 20-21 novembre 1985 ) e poi, nell' ambito di tale grado, allo scatto 3° ( 5 marzo 1986 ). Di tale inquadramento, che a suo avviso importava una retrocessione, il dipendente si dolse; ma il reclamo che inoltrò contro l' atto dell' AIPN in base all' articolo 90 punto 8 ), dello statuto, fu rigettato il 4 novembre 1986 .
3 . A sostegno del ricorso Sperber avanza cinque mezzi : a ) erronea applicazione dell' articolo 32 dello statuto; b ) violazione del principio di non discriminazione; c ) violazione dell' articolo 5, n . 3, dello statuto; d ) lesione dei princìpi di buona gestione, sana amministrazione ed equità; e ) violazione dei diritti quesiti .
Il primo e l' ultimo mezzo possono esser esaminati insieme perché il ricorrente li fonda sulla medesima argomentazione . In contrasto - egli afferma - con la regola ne bis in idem, l' articolo 32 gli fu applicato a due riprese : quando fu assunto come agente temporaneo e poi, di nuovo, quando venne nominato funzionario . Gli illegittimi effetti della seconda applicazione sono evidenti : essa indusse l' AIPN a non tener conto, nel valutare la sua esperienza professionale, della carriera che Sperber aveva già compiuto alla Corte e per ciò stesso la portò a retrocederlo, così ledendo un diritto da lui maturato .
L' AIPN avrebbe invece dovuto riconoscere che, una volta superato il concorso, Sperber era idoneo ad occupare subito un posto di ruolo e da ciò desumere che il suo rapporto d' impiego non sorgeva con la nomina a funzionario, ma era già sussistente per essere nato nel momento in cui fu concluso il contratto di agente temporaneo . Lungi dall' innovare la situazione istituita da quest' ultimo, il provvedimento di nomina si limitava dunque a "regolarizzarla ". Che tale ricostruzione corrisponda alla realtà lo dimostrano, del resto, vari elementi : Sperber, per esempio, non fu sottoposto a una nuova visita medica e si vide assegnati i compiti che aveva già svolto in qualità di agente .
Ma v' è di più . Offrendogli un contratto - osserva il funzionario -, la Corte violò un impegno da essa preso il 17 giugno 1981 e consistente nell' assumere subito in ruolo i traduttori che avessero superato un concorso . Il detto vincolo milita comunque per la tesi da lui sostenuta, mentre a questa non si oppongono le sentenze richiamate dalla decisione che respinse il suo reclamo ( 12 luglio 1984, causa 17/83, Angelidis / Commissione, Racc . 1984, pag . 2907, 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis / Corte dei conti, Racc . 1985, pag . 1723, in particolare, pag . 2225; 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams / Corte dei conti, Racc . 1985, pagg . 1723, 2225 ). Nelle relative specie, infatti, l' assunzione ad agente temporaneo aveva avuto luogo prima che il concorso fosse stato superato .
4 . I due mezzi sono privi di fondamento . Osservo anzitutto che il successo ottenuto nel concorso e la conseguente iscrizione in un elenco di riserva non attribuiscono al vincitore alcun diritto di essere nominato funzionario in prova . Il perché è evidente . A termini dell' articolo 4 dello statuto, la nomina deve "servire esclusivamente a coprire i posti vacanti"; se i posti mancano, essa è dunque impossibile e la conclusione del contratto d' agente - peraltro in nessun modo obbligatoria - diviene la sola strada di cui il vincitore disponga per entrare al servizio della Comunità . Assurdo è poi qualificare tale conclusione come una violazione dell' impegno che la Corte assunse nel 1981; anche quest' ultimo, infatti, ha un limite invalicabile nel disposto dell' articolo 4 .
D' altro canto, tutti sanno che nell' impiego pubblico comunitario il regime dei funzionari è nettamente distinto da quello degli agenti, siano temporanei, ausiliari o locali . Passare dal secondo al primo implica quindi la costituzione di un nuovo rapporto e conseguentemente esclude - salvo per quanto riguarda il trattamento di quiescenza - che il contratto di agente sia la fonte di diritti invocabili come "quesiti" dal dipendente immesso in ruolo . Per le stesse ragioni è da escludere la fondatezza del riferimento che Sperber ha fatto alla regola ne bis in idem : il ricorrente fu sì inquadrato due volte, ma - ecco il punto - a fini diversi e rispetto a due status tra cui v' è soluzione di continuità .
Ancora . La differenza che Sperber individua tra il suo caso ( assunzione in qualità di agente successiva al concorso ) e le specie delle sentenze Angelidis e De Santis ( concorso superato dopo l' assunzione ) è reale, ma certo non sensibile al punto da rendere queste ultime inconferenti . Esse pongono infatti principi che hanno portata generale e sono quindi applicabili ad ogni situazione di passaggio dallo status di agente a quello di funzionario . Così, Angelidis dispone che "il dipendente ammesso per la prima volta a far parte del personale statutario" va inquadrato secondo le regole dell' articolo 32 ( punto 12 ), e De Santis afferma che "nessuna disposizione dello statuto consente di tener conto, sotto forma di conservazione dell' anzianità (...), di un (...) periodo nel quale il dipendente di ruolo ha prestato servizio (...) come agente temporaneo" ( punto 17 ).
In definitiva, l' esperienza professionale che il ricorrente aveva maturato prima di esser assunto in ruolo, e perciò anche nella fase contrattuale del suo impiego presso la Corte, poteva essere presa in considerazione solo ai sensi dell' articolo 32 . Ora, noi sappiamo : a ) che questo disposto autorizza l' AIPN a concedere un abbuono di anzianità suscettibile, nel grado LA 6, di giungere fino a due scatti ( 48 mesi ); b ) che di tale beneficio Sperber fruì in modo pieno e che, anche se la sua esperienza fosse stata maggiore, non avrebbe potuto ottenere di più . Sulla legittimità dell' inquadramento che gli fu riservato non possono dunque sussistere dubbi .
5 . Col secondo mezzo Sperber afferma che, sottraendogli uno scatto al momento della nomina, la Corte lo discriminò : a ) rispetto agli altri candidati del suo concorso, a cui fu offerto subito un impiego permanente ( tale rilievo è ripreso nel terzo mezzo, relativo alla violazione dell' articolo 5, n . 3, dello statuto ); b ) rispetto ai traduttori che lo hanno preceduto, nella misura in cui questi beneficiarono della prassi allora seguita dalla Corte e consistente nel riconoscere ai funzionari l' anzianità maturata in quanto agenti temporanei; c ) rispetto a un funzionario della categoria A a cui l' istituzione accordò una nomina retroattiva e perciò il riconoscimento dell' anzianità corrispondente .
Dico subito che nessuna delle tre censure mi sembra fondata . La prima dimentica che i candidati immessi in ruolo subito dopo l' espletamento del concorso precedevano Sperber nell' elenco di riserva; anteponendoli a lui, l' AIPN applicò dunque un criterio razionale e, in ogni caso, non trasgredì il principio, sancito dall' articolo 5, n . 3, che impone eguaglianza di condizioni in materia di assunzione e di carriera . Discriminazione, peraltro, non vi fu neppure in rapporto ai traduttori del passato . La prassi a cui allude Sperber, infatti, non fu disapplicata nel suo caso particolare, ma modificata in via generale ed astratta dopo l' interpretazione che le sentenze Angelidis, De Santis e Williams dettero dell' articolo 32 .
Non più persuasivo è il rilievo sub c ); ma poiché in sede di procedura orale la difesa del ricorrente lo ha sviluppato trattando del quarto mezzo, rimando all' esame di questo la dimostrazione della sua inconsistenza .
6 . Il quarto mezzo si riferisce alla lesione dei principi di buona gestione, di sana amministrazione e di equità . Sperber afferma che la Corte gli promise di riconoscere l' anzianità da lui maturata come agente temporaneo; a tale impegno, tuttavia, essa è venuta meno e ciò la obbliga oggi, se non altro per l' eccezionalità che caratterizza la situazione del ricorrente, ad attribuirgli il detto beneficio . Un siffatto provvedimento sarebbe del resto conforme alla prassi delle altre istituzioni; quel che più conta, ai valori di giustizia sostanziale che lo ispirerebbero la Corte rese omaggio nel caso or ora menzionato della nomina retroattiva .
Questo mezzo non è più accoglibile degli altri . Lo stesso ricorrente ha ammesso in udienza che l' AIPN non gli fece alcuna promessa, né all' atto di stipulare il contratto di agente, né nel corso dei due anni successivi . Del tutto infondata è poi la sua pretesa di essere, a titolo di equità, nominato con effetto retroattivo . In tal senso si pronuncia anche l' istituzione convenuta che peraltro fa leva su argomenti inconferenti, quali il difetto di posti vacanti nel momento in cui Sperber fu assunto, o, per così dire, masochistici, come l' opportunità di non ribadire nel caso del ricorrente una decisione forse illegittima .
Le cose stanno diversamente . Il caso di Sperber non ha nulla di eccezionale perché dalla sua posizione di agente egli trasse non un danno, ma un vantaggio : aver potuto profittare della prassi a cui stregua la Corte assume in ruolo gli agenti iscritti su un elenco di riserva prima dei soggetti che, pur essendo meglio classificati di loro, abbiano rifiutato l' offerta di un impiego temporaneo in attesa della vacanza di un posto . Eccezionale, per contro, fu la situazione che indusse l' AIPN ad effettuare la nomina di cui s' è detto . Come risulta dagli atti di causa, quella decisione intese infatti riparare al grave ritardo che, per errori e negligenze dell' amministrazione, si era avuto nella copertura del posto .
Per finire, mi limiterò a constatare che la prassi delle altre istituzioni invocata da Sperber è in conflitto col disposto dell' articolo 32 così come lo interpretano le citate pronunce della Corte .
7 . Alla luce delle considerazioni sin qui svolte vi propongo di respingere il ricorso promosso dal signor Eckhard Sperber contro la Corte di giustizia delle Comunità europee e, ai sensi dell' articolo 70, regolamento di procedura, di compensare le spese fra le parti .
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