Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il presente ricorso è rivolto contro la Repubblica ellenica alla quale si fa carico di essere venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 52 e 59 del trattato, giacché ha riservato ai cittadini greci l' accesso alle professioni di architetto, di ingegnere civile, di geometra e d' avvocato nonché il loro esercizio .
2 . Per le professioni di ingegnere civile, di architetto e di geometra, la Repubblica ellenica sostiene che la disciplina in esame si limita ad imporre ai diplomati greci l' obbligo d' iscrizione alla camera tecnica della Grecia, che deve effettuarla, senza prescrivere altrettanto per i cittadini della Comunità .
3 . Anzitutto, e ciò è stato confermato all' udienza, l' esercizio delle professioni in questione è subordinato in ogni caso all' iscrizione alla camera tecnica . D' altro canto, taluni diritti ( recupero degli onorari, formazione, ecc .) derivano dall' appartenenza a questo ente . Di conseguenza le condizioni d' accesso alla camera tecnica per i cittadini greci e comunitari devono essere strettamente identiche, secondo la norma del trattamento nazionale . Si può ritenere che la disciplina criticata garantisca il rispetto di questo principio?
4 . Osservo che questa normativa implica due menzioni espresse della situazione degli stranieri : quella relativa agli interessati di origine greca e quella che si riferisce alla possibilità di nominare stranieri membri onorari della camera .
5 . Per la Commissione, se ne deve concludere che queste possibilità sono limitative . Il governo ellenico sostiene invece che la legislazione in questione autorizza l' iscrizione dei cittadini comunitari . Questa sarebbe d' altro canto l' interpretazione costante della camera tecnica .
6 . E inevitabile constatare il silenzio delle disposizioni in esame a questo proposito . Però siffatta discussione sulla portata delle norme criticate mette in evidenza che esse comportano, quanto meno, un rilevante margine discrezionale, ammesso che la norma non escluda, al di fuori delle due ipotesi specifiche sopra ricordate, l' iscrizione dei cittadini comunitari . Non posso fare a meno di osservare d' altra parte che, con lettera 17 luglio 1986 in risposta al parere motivato, la rappresentanza permanente della Repubblica ellenica presso la Comunità ha dichiarato :
"Quanto alle discriminazioni fondate sulla cittadinanza che sussistono per l' accesso alle professioni di architetto, di ingegnere civile, di geometra e di avvocato, i competenti Ministeri dell' ambiente, della sistemazione del territorio e dei lavori pubblici nonché il Ministero della giustizia hanno già iniziato il procedimento di elaborazione delle norme in materia che mirano a sopprimere la condizione della cittadinanza ".
7 . Non si potrebbe ammettere più chiaramente ( e questa lettera è posteriore alla legge n . 1486/84 che, secondo il controricorso del governo greco, avrebbe soppresso la condizione della cittadinanza ) l' esistenza della discriminazione nel diritto vigente .
8 . Di conseguenza, sono molto propenso a ritenere che la disciplina greca abbia enunciato limitativamente le possibilità d' iscrizione degli stranieri alla camera tecnica . Nella sentenza Commissione / Francia ( 1 ) avete stabilito che l' inadempimento poteva scaturire da norme che contenessero un divieto implicito e certo . E avete aggiunto che l' applicazione eventuale di un principio generale di diritto nazionale che consenta di interpretare la disposizione criticata in senso conforme al diritto comunitario lascerebbe cionondimeno sussistere talune incertezze circa lo stato del diritto in vigore . Quindi, nella presente fattispecie, l' interpretazione della disciplina greca seguita dalla camera tecnica nell' iscrivere i cittadini comunitari non può bastare per garantire l' osservanza delle disposizioni scaturite dal trattato . Ci troviamo perciò dinanzi ad una prassi amministrativa che, anche se costante, è irrilevante ai fini dell' esistenza di un inadempimento . Ricordo a questo proposito la vostra sentenza Commissione / Italia ( 2 ) nella quale avete deciso che l' incompatibilità di una normativa nazionale con le disposizioni del trattato, anche direttamente applicabili, non può essere eliminata se non mediante disposizioni nazionali di natura cogente che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle che devono essere modificate, e che semplici prassi amministrative, per natura modificabili ad libitum dall' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono considerarsi un valido adempimento degli obblighi del trattato .
9 . Nei limiti in cui l' esercizio delle professioni in esame è subordinato all' iscrizione alla camera tecnica senza distinzioni tra esercizio permanente ed esercizio temporaneo, i motivi che mi inducono a concludere per l' esistenza di un inadempimento in forza all' art . 52 caratterizzano del pari una violazione nel settore dell' art . 59 .
10 . Tuttavia, sottolineo che solo gli aspetti discriminatori della disciplina sono in questione . Resterebbe aperta infatti nell' ambito della prestazione di servizi la questione della liceità dell' obbligo di iscrizione, anche qualora questa non comportasse alcuna discriminazione . Siffatto esame, analogo alle ipotesi che vi sono state sottoposte in particolare nelle cause Van Binsbergen ( 3 ) e Webb ( 4 ), non costituisce oggetto della presente causa . Si tratta qui solo di garantire l' osservanza del principio essenziale di non discriminazione, sancito dall' art . 60, 3° comma, del trattato in fatto di prestazioni di servizi .
11 . Per quanto riguarda la professione d' avvocato, la normativa greca contravviene palesemente all' art . 52 come è stato interpretato costantemente a partire dalla sentenza Reyners; infatti l' accesso alla professione è riservato ai cittadini nazionali .
12 . Il governo ellenico ha dichiarato che i ritardi nel garantire l' osservanza dei propri obblighi si spiega in particolare con l' intento di tener conto di una direttiva comunitaria da emanarsi . Dissipo qui, se fosse necessario, qualsiasi dubbio ricordando che, a partire dalla sentenza Reyners, avete condannato la tesi che intendeva subordinare l' efficacia diretta dell' art . 52 all' adozione della direttiva contemplata dagli artt . 54 e 57 .
13 . Quanto alla valutazione della disciplina criticata sotto il profilo dell' art . 99, essa non richiede lunghi argomenti . La Repubblica ellenica, la quale precisa che l' eliminazione del presupposto della cittadinanza mediante una norma di legge da emanarsi riguarda l' accesso alla professione d' avvocato e l' esercizio della stessa, non contesta questo addebito .
14 . Di conseguenza, ritengo che si debba :
- constatare che, conservando nella propria legislazione disposizioni discriminatorie per l' accesso alla professione di architetto, di ingegnere civile, di geometra e di avvocato nonché per il loro esercizio, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt . 52 e 59 del trattato CEE;
- porre le spese a carico della Repubblica ellenica .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Sentenza 7 febbraio 1985, causa 173/83, Racc . pag . 491 .
( 2 ) Sentenza 15 ottobre 1986, causa 168/85, Racc . pag . 2945; soluzione identica nella sentenza 13 ottobre 1987, causa 236/85, Commissione / Paesi Bassi, Racc . 1987, pag . 3989 .
( 3 ) Sentenza 3 dicembre 1974, causa 33/74, Racc . pag . 1299 .
( 4 ) Sentenza 17 dicembre 1981, causa 279/80, Racc . pag . 3305 .
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