Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Nel quadro di una lite tra la società Nicolet Instrument Gmbit e lo Hauptzollamt di Francoforte sul Meno-Aeroporto, la settima sezione del Finanzgericht dell' Assia vi pone un quesito pregiudiziale riguardante la validità della decisione 18 ottobre 1985, C(85 ) 1661/2, con cui la Commissione delle Comunità europee stabilì che l' importazione dell' apparecchio "Nicolet-Data-Acquisition and Processing System, model NIC-1180" non poteva esser effettuata in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune .
A base dell' atto è il nuovo apprezzamento della detta importazione che la Commissione dovette compiere per ottemperare alla pronuncia 7 marzo 1985 ( causa 30/84, Nicolet, Racc . 1985, pag . 771 ) con cui la Corte dichiarò invalido il provvedimento da essa adottato il 7 luglio 1980 e relativo al medesimo computer . Riteneste, infatti, che l' istituzione non avesse "proceduto all' esame delle caratteristiche tecniche obiettive dell' apparecchio in questione, (...) limitandosi ad applicare al caso concreto considerazioni generali valide per tutti i calcolatori" ( punto 15 della motivazione ). La decisione fu inoltre censurata per aver fatto ricorso a un criterio accessorio com' è quello dei fini in vista dei quali gli apparecchi dello stesso tipo sono generalmente utilizzati nella Comunità ( punto 17 della motivazione ).
2 . Nonostante la natura pregiudiziale della controversia, i rilievi mossi dalla Nicolet alla decisione C(85 ) 1661/2 sono formulati come motivi di ricorso . Al provvedimento l' impresa addebita : a ) l' efficacia retroattiva; b ) la violazione delle forme sostanziali; c ) l' insufficienza della motivazione; d ) la manifesta erroneità di fatto e di diritto della valutazione .
Col primo motivo la Nicolet lamenta che la Commissione si sia pronunciata, nell' ottobre 1985, su un' importazione avvenuta cinque anni prima : essa avrebbe cioè emanato un atto retroattivo e pertanto illegittimo . La censura è infondata . Il lungo lasso di tempo trascorso fra l' importazione e la misura controversa ha infatti una causa sola e ben precisa : la nuova valutazione dell' apparecchio a cui la Commissione ha dovuto procedere per effetto della sentenza 7 marzo 1985 .
Il secondo motivo si fonda su due argomenti : la lesione del diritto che l' impresa aveva ad essere sentita e la segretezza della procedura svoltasi nell' ambito della Commissione . Quest' ultimo fattore, in particolare, non consentirebbe di valutare la reale qualificazione scientifica degli esperti consultati .
Entrambi gli argomenti vanno respinti . La procedura seguita dalla Commissione è disciplinata dal regolamento 29 luglio 1983, n . 2290/83 ( GU L 220, pag . 20 ), le cui norme, per quanto qui interessa, sono sostanzialmente analoghe a quelle del regolamento n . 2784/79 ( GU L 318, pag . 32 ). Ora, interpretando queste ultime, la Corte escluse che esse prevedano la partecipazione del soggetto richiedente all' esame svolto dal Comitato per le franchigie doganali e il suo diritto ad essere inteso prima che la Commissione adotti il provvedimento ( sentenze del 25 ottobre 1984, causa 185/83, Regia università di Groninga / Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Racc . 1984, p . 3623, punti 20 e 21; 25 giugno 1986, causa 283/85, Nicolet, Racc . pag . 2049, punti 14 e 15 ).
3 . Gli altri due mezzi possono essere esaminati congiuntamente . La Nicolet rileva che le ragioni per cui la Corte dichiarò invalida la decisione del 7 luglio 1980 valgono anche per il provvedimento attuale . Invero, come aveva fatto cinque anni prima, la Commissione si limita a svolgere considerazioni d' ordine generale e non indica alcun elemento che contraddica persuasivamente le perizie presentate nel 1982 dal professor Bernhard Schrader . Quest' ultimo - ci si ricorda - aveva affermato che le prestazioni di cui è capace l' apparecchio sono di livello troppo alto perché sia utile servirsene ai fini industriali e commerciali; esso è quindi specialmente adatto alla ricerca scientifica .
Inoltre, a un quesito rivoltole dalla Corte sulle ragioni per cui non aveva scelto uno dei calcolatori aventi le caratteristiche indicate nell' atto controverso, l' impresa ha risposto che, all' epoca dell' importazione, quegli apparecchi non erano ancora reperibili sul mercato comunitario .
Una premessa alla valutazione degli argomenti così riassunti . Secondo la vostra costante giurisprudenza, il controllo di cui la Corte dispone nella materia è ristretto all' errore manifesto, di fatto o di diritto, e allo sviamento di potere ( vedasi, da ultimo, sentenza 21 gennaio 1987, causa 13/84, Control Data Belgium / Commissione, Racc . pag . 275, punto 12 della motivazione ).
Ebbene, sotto i detti profili, la decisione C(85 ) 1161/2 non presenta aspetti suscettibili di inficiarne la validità . A differenza del primo provvedimento, essa non nega in astratto la natura scientifica dei calcolatori, ma al contrario esprime in modo esauriente le ragioni ( quali l' assenza di un alto livello di precisione, il possesso di caratteristiche strutturali comuni ad altri apparecchi e il linguaggio impiegato ) per cui il "model NIC-1180" non "è esclusivamente o principalmente ( idoneo ) allo ( svolgimento ) di attività scientifiche" (( ( articolo 3, n . 3, regolamento n . 1798/75 ( GU L 184, pag . 1 ) )). Dalla motivazione risulta inoltre che, compiendo questa indagine, gli esperti del Comitato hanno esaminato - e considerato parte integrante della domanda di franchigia - le perizie prodotte dal professor Schrader nella causa 30/84 .
Infine, la circostanza che sul mercato comunitario gli apparecchi indicati nella decisione controversa fossero irreperibili non costituisce errore manifesto . L' esame condotto dalla Commissione è infatti conforme alle prescrizioni della normativa sulla franchigia dai dazi doganali . Secondo il combinato disposto degli articoli 52 e 54, primo trattino del regolamento n . 918/83 e dell' articolo 7, n . 6, regolamento n . 2290/83, che sul punto non hanno innovato rispetto ai corrispondenti disposti dei regolamenti 1798/75 e 2784/79, quell' indagine ha anzitutto per oggetto la "scientificità" dell' apparecchio importato; ed è solo se riscontra tale carattere che la Commissione deve verificare la presenza sul mercato di apparecchi comparabili prodotti nella Comunità . Ora, al "model NIC-1180" non fu riconosciuta natura scientifica; non si rese pertanto necessario procedere a giudizi di equivalenza .
A prescindere da quel che l' agente della Commissione ci ha detto in udienza, il richiamo agli apparecchi "dello stesso tipo" che figura nella decisione mi sembra piuttosto l' indizio di un esame particolarmente approfondito a cui la Commissione è stata indotta dalla sentenza 7 marzo 1985 . L' istituzione, in altri termini, si è preoccupata di valutare le caratteristiche d' uso del computer anche con riferimento ad apparecchi simili per accertarne la non esclusiva destinazione a fini scientifici .
In conclusione, la Nicolet non ha messo in evidenza alcun errore manifesto di fatto o di diritto nell' apprezzamento della Commissione né ha provato che l' indagine condotta da quest' ultima sia stata viziata da sviamenti di potere .
4 . Per tutte le considerazioni che precedono vi propongo di rispondere come segue al quesito rivoltovi dalla VII sezione del Finanzgericht dell' Assia, con ordinanza 21 gennaio 1987, nella causa dinanzi ad essa pendente fra la società Nicolet Instruments e lo Hauptzollamt di Francoforte sul Meno-Aeroporto :
"L' esame della questione non ha messo in luce alcun elemento che possa inficiare la validità della decisione della Commissione 18 ottobre 1985, C(85 ) 1661/2 ."
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