Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Nel 1968, a seguito di un concorso generale, la sig.ra Engelina Lucas veniva assunta dalla Commissione come dipendente di grado C3, 3° scatto . Nel 1977, dopo aver vinto un altro concorso generale, la stessa veniva nominata in un posto di grado B5 . Nel 1980 essa veniva promossa in grado B4 e, nel 1984, in grado B3 .
La Lucas aveva conseguito un "certificat pratique de langue française ( primo livello )" presso l' università di Parigi nel 1966 e un diploma di laurea in scienze amministrative presso l' Istituto di scienze amministrative di Bruxelles, nel 1983 .
Risultata vincitrice del concorso generale COM/LA/381 per traduttori, essa veniva nominata, con decorrenza dal 1° aprile 1986, come traduttore, con decisione della Commissione del 7 aprile 1986 fondata sullo statuto del personale, in particolare sugli artt . 1, 2, 29 e 30, e sulla decisione della Commissione del 10 marzo 1971 relativa ai criteri per l' attribuzione del grado e dello scatto in occasione del passaggio di categoria dei dipendenti, come modificata dalla decisione 7 gennaio 1976 . La ricorrente veniva inquadrata nel grado LA7, 1° scatto : non le veniva riconosciuto alcun abbuono di anzianità .
La ricorrente riteneva che il suo inquadramento nel primo scatto fosse erroneo e che ad essa sarebbe dovuto spettare il terzo scatto, in funzione della sua esperienza professionale e delle conoscenze linguistiche, oggetto di speciali menzioni nei rapporti informativi che la riguardavano . Il 18 luglio 1986 essa inoltrava un reclamo avverso la decisione che le attribuiva il primo scatto . Al suo reclamo non faceva seguito alcuna risposta, il che comportava il rigetto implicito dello stesso il 19 novembre 1986 . Di conseguenza, la Lucas ha proposto il presente ricorso, con atto depositato il 17 febbraio 1987 .
Nella domanda, essa chiede alla Corte di annullare il rigetto del suo reclamo e di dichiarare che essa deve essere considerata assunta ( conformemente agli artt . 29-32 dello statuto del personale ) e che l' art . 46 dello statuto non si applica al suo caso . Essa chiede inoltre che la questione sia rinviata all' autorità che ha il potere di nomina per l' esecuzione della sentenza della Corte .
La Lucas ritiene di essere stata "assunta" ex novo e non "promossa", cosicché l' APN poteva tener conto, ai sensi dell' art . 32, secondo comma, dello statuto del personale, della sua formazione nonché della sua specifica esperienza professionale per tale posto, onde attribuirle un abbuono di anzianità nel grado di 48 mesi . Ciò significa che le avrebbero dovuto essere attribuiti due scatti aggiuntivi e che le avrebbe dovuto essere attribuito il terzo scatto, tenendo conto del fatto che essa era stata al servizio della Commissione per 17 anni e che durante questo periodo essa si era in gran parte occupata di lavori di traduzione e di compiti corrispondenti a quelli svolti dai dipendenti di categoria A .
La Lucas è quindi passata dalla categoria B al ruolo linguistico . Essa è passata dal grado B3 a quello LA7, vale a dire è salita quattro gradi nella scala gerarchica e da "assistente aggiunta" è divenuta traduttrice .
La Commissione fa valere che il presente ricorso è irricevibile in quanto anche se l' applicazione dell' art . 46 fosse stata erronea, a norma dell' art . 32 si sarebbe giunti comunque allo stesso risultato . Mi sembra che tale argomento richieda che vengano risolte le vere e proprie questioni . Due sono le questioni principali : ( i ) se l' art . 46 dovesse essere applicato e ( ii ), in caso negativo, se la ricorrente potesse validamente sostenere che l' applicazione dell' art . 32 non porterebbe allo stesso risultato . Ritengo che il ricorso sia ricevibile .
Ci si chiede se la Commissione abbia legittimamente considerato come una promozione il passaggio di cui sopra, e se di conseguenza dovesse applicarsi l' art . 46 .
Come la Corte ha dichiarato nelle sentenze pronunziate nella causa 266/83 ( Samara, Racc . 1985, pag . 189 ) e nella causa 273/83 ( Michel, Racc . 1985, pag . 347 ), è assodato che questo tipo di passaggio non costituiva una "promozione" attraverso la nomina al grado superiore ai sensi dell' art . 45, n . 1, dello statuto del personale .
Esso può essere considerato come un "passaggio" da una categoria ad un' altra o da un ruolo all' altro ai sensi dell' art . 45, n . 2 . Il problema, in ogni caso, non è risolto . Il suo esame è solo all' inizio . Da parte mia, per quanto riguarda l' aspetto terminologico ( specie se si accoglie il punto di vista dell' avvocato generale Lenz nella causa Michel, secondo cui vi sarebbe qui un' "accurata scelta delle parole ") ritengo che l' espressione "nominato ad un grado superiore" di cui all' art . 46 si riferisca solo alla "nomina (...) al grado superiore" di cui all' art . 45, n . 1 . Se il redattore dello statuto avesse voluto includere anche il passaggio a un altro ruolo a seguito di concorso ( operazione ben diversa da quella della nomina di coloro che hanno maturato un minimo di anzianità nel loro grado ) non si sarebbe limitato a usare l' espressione "nominato ad un grado superiore ". Egli avrebbe aggiunto, nell' art . 46, dopo la parola "grado", "o passaggio ad un altro quadro ". Di conseguenza, benché nella causa Michel la Corte, pur considerando che vi poteva essere spazio per incertezze, ha ritenuto che l' art . 46 andasse interpretato così da comprendere il passaggio di un dipendente da una categoria all' altra ( e in una certa misura la parola promozione può essere impiegata per definire il passaggio di categoria ai sensi dell' art . 45, n . 2, benché la versione francese dell' art . 45, n . 2, usi "passage" in contrapposizione a "nomination" di cui all' art . 45, n . 1 ), non ne consegue, a mio parere, che il "passaggio ad un altro quadro" sia nella stessa posizione .
D' altro canto, un dipendente che abbia cambiato posto in questo modo non viene in senso stretto "assunto", termine usato all' art . 32, dal momento che egli è già dipendente di ruolo . Mi sembra che vi sia una lacuna nelle varie disposizioni, come pure la Commissione ammette . Il caso presente, di passaggio da una categoria all' altra e da un ruolo all' altro a seguito di un concorso generale, non viene espressamente contemplato e spetta alla Corte stabilire se la Commissione abbia legittimamente applicato l' art . 46 anziché l' art . 32, o se si debba ricorrere per analogia ad altre norme per considerazioni di equità e di sana amministrazione . Come nella sentenza in causa 138/84 ( Spachis, Racc . 1985, pag . 1939 ), in cui la Corte ha dichiarato che la specifica esperienza professionale di cui non si era tenuto conto per una nomina doveva essere presa in considerazione ai fini di una diversa nomina conseguente a un diverso concorso, ai sensi dell' art . 31, n . 2 ) mi sembra che il metodo più appropriato sia quello di stabilire a quale dei due sistemi ( assunzione e promozione ) si avvicini maggiormente la fattispecie di cui trattasi .
Partendo dalla considerazione che "l' art . 46 ha soprattutto lo scopo di garantire, durante lo svolgimento della carriera del dipendente, la massima continuità possibile nell' andamento dell' anzianità e dello stipendio" ( sentenza in causa Michel ) o che "l' art . 46 ha, fra l' altro, lo scopo di garantire, nel corso del normale svolgimento della carriera di un dipendente, la massima continuità possibile nell' andamento della sua anzianità" ( sentenza in causa Samara ), mi sembra che possano porsi dei problemi allorché, a seguito di un concorso esterno, il "salto" sia tale da non potersi effettivamente considerare come normale svolgimento o come attinente alla "massima continuità possibile", situazione contemplata dall' art . 45, n . 1 . Ad esempio, se qualcuno senza una formazione giuridica svolge attività presso i servizi amministrativi della Commissione, ha conseguito una laurea per corrispondenza in giurisprudenza e ottiene l' iscrizione all' ordine forense inglese per essere poi nominato al servizio giuridico della Commissione o come giurista linguista di grado A7 o LA7, non si può verosimilmente sostenere che esso abbia avuto un normale svolgimento di carriera . Pur rimanendo sempre un dipendente della Comunità, egli cambierebbe effettivamente carriera per cominciarne un' altra . Tale situazione non rientra, a mio parere, nell' ambito dell' art . 46 .
Da parte mia, non credo che il fatto che gli stipendi per lo scatto più elevato del grado inferiore corrispondano a quelli dello scatto più basso del grado superiore, o che vi sia una tale corrispondenza tra le varie categorie ( il che potrebbe spiegare l' applicazione, in casi particolari, dell' art . 46 ), significhi che l' art . 46 vada applicato in tutti i casi di passaggio da un ruolo all' altro . La promozione da B3 in A7 e il passaggio da un posto di "assistente aggiunta" a uno di "traduttrice" mi sembra essere un passaggio tale da non rientrare nell' ambito dell' art . 46 .
Stando così le cose, vanno applicate disposizioni analoghe a quelle stabilite dall' art . 32 e ritengo che la ricorrente abbia diritto a ricevere lo stesso trattamento dei candidati esterni che hanno preso parte al concorso generale, come la Corte ha dichiarato nella causa Samara . La presente controversia mi sembra differente dalla causa Michel, o quantomeno costituisce un' eccezione rispetto al principio accolto in quella sentenza, che si fondava sulla premessa secondo cui quando un candidato è nominato per la prima volta la sua esperienza professionale a quella data è già stata tenuta in considerazione ai sensi dell' art . 32, secondo comma, o nel corso della sua carriera . Così avviene probabilmente qualora si tratti di un normale svolgimento della carriera . Tuttavia, se una persona viene ammessa a un determinato posto, la sua esperienza relativa a questo tipo di posto verrà presa in considerazione . La sua pratica e anche il suo livello specifico di capacità in un altro settore ( per esempio come traduttore anziché come segretario o come dattilografo ) possono avere un' importanza marginale o addirittura nulla . Essi rimarranno secondari fino al momento in cui debbono essere presi in considerazione per il nuovo posto ( per esempio, quello di traduttore ).
Vista l' insistenza della Commissione, secondo la quale né la nomina della Lucas in C3 e, a quanto ho capito, neanche le nomine successive ai gradi B5, B4 e poi B3 richiedevano tale qualifica di traduttore, mi sembra che non si possa dire con certezza che la sua formazione e la sua specifica esperienza professionale ( art . 32 ) siano state necessariamente prese in considerazione al momento della sua nomina o di una promozione successiva .
D' altro canto, non credo che si possa configurare nel caso presente una discriminazione in contrasto con l' art . 5 dello statuto del personale, come è emerso invece nel caso Samara . Il bando di concorso generale COM/LA/381 ( GU del 18.2.1983, C 48, pag . 15 ) non distingue tra i candidati dipendenti della Comunità e coloro che non lo erano ancora . La decisione 21 ottobre 1983 relativa ai criteri per l' attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell' assunzione non contiene una siffatta distinzione .
Il vero problema, secondo me, è quello di stabilire se detti criteri siano compatibili, o siano stati applicati in maniera compatibile, con l' art . 32 dello statuto del personale . L' art . 32, dopo aver disposto che un dipendente deve essere assunto al primo scatto del suo grado, stabilisce che "tuttavia, l' autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica dell' interessato, può concedergli un abbuono di anzianità di scatto in tale grado", abbuono che nel grado LA7 non può eccedere i 48 mesi .
Il bando di concorso richiede che i candidati debbono aver compiuto un ciclo di studi universitari completo, sancito da una laurea o da un diploma e che i candidati in possesso di un diploma di laurea in un settore diverso da quello linguistico ( come nel caso della Lucas ) debbono possedere "almeno un anno di esperienza professionale postuniversitaria in un posto che richieda un' ottima conoscenza linguistica ". Non si è posto in dubbio che la ricorrente soddisfacesse a quest' ultima condizione .
La decisione relativa ai criteri stabilisce che il periodo minimo di esperienza professionale per l' attribuzione del primo scatto del grado iniziale di ogni carriera è di tre anni per i gradi A7 e LA7 e che "l' esperienza professionale viene calcolata a partire dal momento in cui è stato conseguito il primo diploma che consente di accedere, ai sensi dell' art . 5 dello statuto, alla categoria nella quale il posto deve essere coperto e deve essere di livello corrispondente a tale categoria ".
La Commissione ha riconosciuto che la laurea in scienze amministrative conseguita dalla Lucas il 24 febbraio 1983 costituiva un diploma ai fini di cui sopra e che alla data della sua nomina a traduttrice di grado LA7, il 7 aprile 1986, essa aveva compiuto i tre anni necessari per la nomina al primo scatto del grado LA7 . La sua esperienza professionale è stata pertanto riconosciuta "di livello corrispondente alla categoria LA7 ".
La Lucas fa valere di aver prestato servizio presso la Commissione dal 1968 . In ogni caso essa era stata assistente aggiunta dal 1977, per cui nell' aprile del 1986 essa aveva già prestato servizio come tale per 9 anni . Non è contestato che essa sia un' eccellente traduttrice . Tuttavia, la Commissione ha obiettato che la sua attività corrispondeva a quella che potrebbe essere svolta da ciascun dipendente della Commissione nel tradurre documenti e che il livello richiesto non era quello di un LA7 . Tale argomento è stranamente in contrasto col riconoscimento del fatto che il suo livello corrispondesse a quello richiesto per la categoria LA7 .
Ci si chiede se sia legittimo tener conto solo dell' esperienza professionale successiva al conseguimento del suo diploma di laurea .
Posso senz' altro ammettere che per opportunità amministrativa è utile tener conto solo del periodo di esperienza professionale successivo al conseguimento del diploma, il che costituisce una condizione di ammissione specifica di questo concorso, e che esistono argomenti a sostegno di tale punto di vista . D' altra parte, né l' art . 5, né in particolare l' art . 32, secondo comma, limitano la durata dell' "esperienza professionale equivalente" o della "formazione e dell' esperienza professionale specifica" al periodo successivo al conseguimento di un diploma . L' art . 32 è formulato in modo molto generico .
Considerati tutti i vari elementi, mi sembra che la politica adottata dalla Commissione nell' elaborare i criteri sia esageratamente restrittiva e che la Commissione abbia circoscritto il suo potere discrezionale entro limiti incompatibili con l' art . 32, secondo comma . Vi possono essere casi in cui il conseguimento di un diploma di laurea conferisce per la prima volta a una persona la qualificazione richiesta per svolgere un lavoro di livello corrispondente alla categoria del nuovo posto . Ad esempio, una persona in possesso di una limitata conoscenza di una lingua che in seguito studia per un diploma universitario in quella lingua può avere acquisito la capacità di svolgere attività al livello e al rendimento richiesto per un traduttore soltanto al momento in cui essa consegue tale diploma . Pertanto sarebbe perfettamente ragionevole tener conto soltanto dell' esperienza professionale successiva al conseguimento del diploma . Per contro, se una persona consegue un diploma di laurea in un settore diverso da quello linguistico ( storia, economia, scienze ) che poco o nulla aggiunge alle sue conoscenze linguistiche, ma che consente di essere ammessa ad un concorso per una diversa categoria o per un diverso ruolo, mi sembra in questo caso strano riconoscere come elemento qualificante la sua esperienza professionale e le sue capacità nel tradurre successive al conseguimento della sua laurea in storia, ed escludere invece l' esperienza professionale e le capacità da lei acquisite prima della laurea, se queste sono dello stesso livello di quelle successive al conseguimento di tale laurea .
Di conseguenza, ritengo da parte mia che l' argomento addotto dalla Commissione, secondo cui anche se fosse stato applicato l' art . 32 la ricorrente non sarebbe comunque stata inquadrata nel grado LA7, 3° scatto, non possa essere accolto e che la decisione impugnata vada annullata .
Ciò non significa necessariamente che la Lucas abbia diritto ad essere inquadrata nel grado LA7, 3° scatto . La Corte non dispone di informazioni sufficienti per valutarlo, né spetta ad essa farlo . Sono in ogni caso del parere che la Commissione debba riesaminare la questione . Qualora l' esperienza professionale della Lucas prima del conseguimento della laurea fosse di livello pari a quella successiva alla laurea ( dato che quest' ultima è stata riconosciuta conforme ai criteri, e quindi all' art . 32 ), la Commissione dovrebbe, a mio parere, prenderla in considerazione .
Pertanto propongo di annullare la decisione in esame e di porre a carico della Commissione le spese sostenute dalla Lucas .
(*) Traduzione dall' inglese .
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