Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno vi chiede di interpretare le norme di due regolamenti relativi all' export-import di carne bovina e di statuire sulla validità di un terzo atto col quale la Commissione sospese temporaneamente la prefissazione delle restituzioni all' esportazione di tale merce .
Il venerdì 10 febbraio 1984 l' impresa tedesca Moksel rivolse al Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung di Francoforte sul Meno ( in seguito : "BALM ") 155 domande per il rilascio di altrettante licenze di esportazione di carne bovina, con fissazione anticipata della restituzione all' esportazione e degli importi compensativi monetari . Con decisione 14 maggio 1984 il BALM respinse tali domande richiamandosi al regolamento 15 febbraio 1984, n . 387/84 ( GU L 46, pag . 39 ), entrato in vigore due giorni più tardi . A sensi di questo atto, emanato in via d' urgenza, l' esecutivo aveva infatti sospeso per il periodo dal 17 al 21 febbraio 1984 la prefissazione delle restituzioni .
Secondo l' articolo 8 bis, n . 2, regolamento 4 settembre 1980, n . 2377/80 ( GU L 241, pag . 5; la norma fu introdotta dal regolamento 28 settembre 1981, n . 2798/81, GU L 275, pag . 24 ), il rilascio dei relativi certificati deve avvenire entro "il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché - ed è qui il punto - non siano adottate, durante questo periodo, misure particolari " ( il corsivo è mio ). Ora, a parere del BALM, il regolamento n . 387/84 doveva considerarsi una misura di questo tipo . Non potendosi inoltre tener conto del sabato nel computo dei cinque giorni lavorativi, l' ultimo giorno utile per il detto rilascio cadeva il venerdì 17, cioè nel periodo di sospensione previsto dal regolamento n . 387/84 . Da qui il rigetto delle domande di Moksel . Quest' ultima impugnò il provvedimento dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte che, ai sensi dell' articolo 177 trattato CEE, vi ha posto quattro quesiti . Essi possono così riassumersi :
"1 ) Se le domande di prefissazione depositate prima del periodo di sospensione, ma la cui data di rilascio cada nel corso di tale periodo, siano legittimamente rigettabili;
2 ) in caso di risposta affermativa, se il sabato possa essere escluso dal computo dei cinque giorni previsti a tal fine dal regolamento n . 2377/80;
3 ) se il regolamento n . 387/84 possa ritenersi valido sotto il profilo dell' obbligo di motivazione e, in caso affermativo, se risulti correttamente applicato nella specie per quanto attiene al requisito dell' estrema urgenza;
4 ) in caso di risposta negativa alle domande da 1 ) a 3 ), se l' ente nazionale possa rilasciare un certificato di prefissazione con effetto retroattivo ".
Nel nostro procedimento hanno presentato osservazioni scritte e sono intervenute all' udienza la società Moksel e la Commissione delle Comunità europee .
2 . Un breve cenno alla pertinente normativa comunitaria . Base giuridica del regolamento n . 387/84 - con cui, ripeto, la Commissione sospese la prefissazione delle restituzioni - è l' articolo 5, n . 4, del regolamento 28 giugno 1968, n . 885/68 ( GU L 156, pag . 2 ) nel testo modificato dal regolamento 21 giugno 1976, n . 1504/76 ( GU L 168, pag . 7 ). In virtù di tale disposto e in caso di "estrema urgenza", l' esecutivo può derogare alla procedura ordinaria, che prevede la preventiva consultazione del "comitato di gestione" ( vedasi articolo 27, regolamento 27 giugno 1968, n . 805/68, GU L 148, pag . 24 ), e sospendere "dopo un esame (...) di tutti gli elementi di informazione di cui dispone" la prefissazione delle restituzioni per un periodo massimo di tre giorni lavorativi .
Per finire, l' ultima parte della norma prevede che le domande "presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili ". Nulla è detto, invece, in merito alle domande già pendenti .
3 . Col primo quesito il giudice tedesco chiede lumi proprio su quest' ultimo punto : vuole sapere cioè se le domande introdotte prima del periodo di sospensione, ma sulle quali l' amministrazione è chiamata a provvedere nel corso dello stesso termine, vadano accolte o respinte .
Ricordo a tale proposito che in una situazione in fatto ed in diritto identica all' attuale, ma riguardante il settore dei latticini, la Corte statuì come segue : "Il provvedimento di sospensione della prefissazione delle restituzioni all' esportazione (( che la Commissione adotta alle condizioni stabilite dal diritto comunitario )) va considerato (( ai sensi della legislazione vigente come )) una 'misura particolare' . Di conseguenza (...), (( una volta emanato il provvedimento )), la domanda di prefissazione presentata anteriormente alla sospensione stessa, ma sulla quale si debba decidere durante il periodo d' attesa, va respinta (( alla stessa stregua )) delle domande presentate durante il periodo di sospensione" ( sentenza 27 ottobre 1983, causa 276/82, De Beste Boter, Racc . 1983, pag . 3331, punti 11 e 16 della motivazione ).
Ora, nonostante i dubbi e le riserve che rispetto a questa pronuncia avanza il giudice a quo, nulla giustifica, nel caso di specie, una diversa o contraria soluzione . Invero, come emerge dalla motivazione della citata sentenza e dalle conclusioni dell' avvocato generale VerLoren van Themaat, il regime di "sospensione dell' applicazione delle disposizioni che contemplano la prefissazione dei prelievi e delle restituzioni in vari settori dell' organizzazione comune dei mercati (...) 'è stato previsto ai fini (( di assicurare la )) (...) stabilità delle transazioni commerciali' . La possibilità di adottare provvedimenti particolari mira (( pertanto )) ad evitare, 'in caso di ricorso eccessivo degli interessati a tale sistema, difficoltà sul mercato in causa' " ( punto 7 della motivazione ).
Questi motivi d' opportunità sono gli stessi che, nel settore delle carni bovine, giustificarono l' adozione dei regolamenti nn . 1504/76 e 2798/81 e dei rispettivi articoli 5, n . 4, e 8 bis . In definitiva, dall' insieme di tali norme risulta con chiarezza che la possibilità di sospendere in particolari situazioni la prefissazione dei prelievi e delle restituzioni ha essenzialmente lo scopo di "proteggere il sistema (...) contro le (( richieste di )) esportazioni improvvise, massicce e molto spesso speculative" ( punto 14 della motivazione ). Certo, l' articolo 5, n . 4, dispone che siano dichiarate irricevibili solo le domande presentate durante il periodo di sospensione . Per le ragioni appena accennate, tuttavia, è evidente che "l' efficacia pratica della sospensione sarebbe fortemente sminuita" se l' irricevibilità non potesse estendersi anche alle domande di prefissazione proposte prima di quel periodo . Ne viene - così concluse la Corte nella citata sentenza De Beste Boter - "che il rigetto di tali domande non è in contrasto con l' articolo 5, n . 4" ( punto 19 della motivazione ).
Al primo interrogativo si deve dunque dare risposta positiva .
4 . Le considerazioni svolte fin qui mi inducono ad esaminare subito il terzo quesito che ha per oggetto la validità del regolamento n . 387/84 . Il giudice a quo, abbiamo visto, dubita che l' atto sia sufficientemente motivato; egli ritiene inoltre che nella specie manchi il presupposto di fatto - cioè l' estrema urgenza - necessario a legittimare l' adozione di una misura particolare com' è la sospensione .
Questi rilievi non possono essere condivisi . In merito al primo osservo che, secondo il considerando n . 1 del regolamento, la sospensione delle prefissazioni fu decisa a causa dell' "incertezza" in materia di prezzi, regnante in quell' epoca sul mercato della carne bovina . In tali circostanze - si legge ancora nel testo citato - "la riduzione, a partire dall' 11 febbraio 1984, delle restituzioni (...) può dar luogo alla fissazione in anticipo delle restituzioni a scopi speculativi " ( il corsivo è mio ). Ora, avuto riguardo alla natura e allo scopo del nostro atto, a me sembra che questi chiarimenti facciano "apparire in forma (...) non equivoca l' iter logico (( seguito dall' ))istituzione (...) (( e pertanto consentano )) agli interessati di prendere conoscenza delle giustificazioni del provvedimento (...) ed alla Corte di esercitare (( su di esso )) il proprio controllo" ( sentenza 28 ottobre 1982, cause riunite 292 e 293/81, Lion e Loiret & Haentjens / FIRS, Racc . 1982, pag . 3887, punto 18 della motivazione ). Aggiungo che a una conclusione analoga la Corte pervenne anche rispetto al regolamento n . 2993/80 e che, mutatis mutandis, tale atto era stato adottato con la motivazione e coi contenuti della fonte in esame ( sentenza De Beste Boter, citata, punto 10 della motivazione ).
Per quanto riguarda la seconda osservazione del Verwaltungsgericht, il fascicolo di causa mette in evidenza che all' inizio del 1984 il prezzo medio della carne bovina sul mercato mondiale ( e cioè il dato a cui bisogna riferirsi per determinare l' importo della restituzione all' esportazione ) conobbe una impennata brusca e superiore al 4 %. A seguito di tale aumento il detto importo subì ovviamente un adeguamento al ribasso a cui si provvide puntualmente con l' adozione del regolamento 10 febbraio 1984, n . 355/84 ( GU L 40, pag . 18 ), entrato in vigore il giorno successivo .
I dati forniti dalla Commissione indicano inoltre che, nonostante la tempestività di questo intervento, nella sola giornata del 10 febbraio - ultimo giorno utile per ottenere i certificati al "vecchio" e più favorevole tasso di restituzione - furono depositate domande di titoli d' esportazione con prefissazione per complessive 15 880 tonnellate di carne, ossia per un quantitativo da 10 a 20 volte maggiore di quello ordinario . L' istituzione, d' altra parte, ebbe conoscenza di tali domande e di quelle presentate tra il venerdì 10 e il lunedì 13 febbraio 1984 solo alle ore 16 di quest' ultimo giorno . In condizioni del genere, la sospensione appare l' unico strumento utile che il diritto comunitario offra alla Commissione per proteggere il sistema di prefissazione dalle richieste di "esportazioni improvvise, massicce e (...) speculative", a cui danno luogo le situazioni di mercato simili a quella descritta . L' adozione di tale misura è dunque pienamente giustificata .
5 . Col secondo quesito il giudice del rinvio vuole sapere se al termine "Werktag" ( articolo 8 bis ) debba attribuirsi il significato proprio della parola "Arbeitstag", che figura nel regolamento 3 giugno 1971, n . 1182/71 contenente le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini stabiliti negli atti comunitari ( GU L 124, pag . 1 ). Se così fosse, infatti, dal computo del periodo di cinque giorni che dispone la prima norma si dovrebbe escludere il sabato .
Anche in questo caso la risposta dev' essere affermativa . Ricordo che, ai sensi dell' articolo 2, n . 2, del regolamento n . 1182/71, sono considerati "giorni lavorativi (...) tutti i giorni che non siano festivi, le domeniche o i sabati" e che, secondo l' articolo 8 bis, il rilascio dei certificati di esportazione deve avvenire entro "il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda ". Ora, se è vero che nelle rispettive versioni tedesche e spagnole il termine controverso è reso con due parole differenti (" Arbeitstage" e "Werktag", "días hábiles" e "día laborable "), è anche certo che i testi danese, inglese, francese, italiano, olandese e portoghese ricorrono allo stesso termine ( arbejdsdage/arbejdsdag; working days/working day; jours ouvrables/jour ouvrable; giorni lavorativi/giorno lavorativo; werkdagen/werkdag; dias úteis/dia útil ).
Ciò premesso, e come è ben noto, in caso di divergenza tra le versioni linguistiche di una norma comunitaria "le esigenze (...) dell' applicazione uniforme del diritto comunitario (( e )) del principio d' uguaglianza (( impongono )) (...) che una disposizione (...) (( non contenente )) (...) alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell' intera Comunità, ad un' interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa" ( sentenza 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro / Produktschap voor Vee en Vlees, Racc . 1984, pag . 107, punto 11 della motivazione ).
Ora, è pacifico che nello stabilire per il rilascio dei certificati in questione il termine perentorio di cinque giorni l' articolo 8 bis intese fissare un identico periodo di attesa in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali . Le indicate esigenze di uniformità e di eguaglianza impongono dunque di dare al termine "Werktag", impiegato nella versione tedesca della norma, il significato, prevalente nelle altre versioni linguistiche, di "Arbeitstag ". Questa soluzione è, del resto, la sola che sia conforme alle norme del regolamento n . 1182/71 sul computo del tempo negli atti comunitari .
6 . Alla luce delle soluzioni raggiunte nei nn . da 3 a 5, l' ultimo quesito del giudice a quo risulta privo di oggetto .
7 . Per tutte le considerazioni che precedono vi propongo di rispondere come segue ai quesiti sollevati dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza del 22 gennaio 1987 nella causa dinanzi ad esso pendente tra l' impresa Moksel e la Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung di Francoforte sul Meno :
"1 ) L' articolo 5, n . 4, del regolamento 885/68, come modificato dall' articolo 1 del regolamento n . 1504/76, va interpretato nel senso che le domande di prefissazione delle restituzioni all' esportazione di carne bovina presentate prima del periodo di sospensione disposto dalla Commissione sulla base della specifica legislazione in materia, ma su cui occorra provvedere durante tale periodo, devono essere respinte .
2 ) Il termine "Werktag", di cui alla versione tedesca dell' articolo 8 bis, n . 2, del regolamento n . 2377/80, va interpretato nel senso che non si riferisce al sabato, così come dispone l' articolo 2, n . 2, del regolamento n . 1182/71 relativo al computo del tempo e dei termini stabiliti negli atti adottati dal Consiglio e dalla Commissione .
3 ) L' esame delle questioni sottoposte alla Corte non ha messo in luce elementi tali da inficiare la validità del regolamento della Commissione 15 febbraio 1984, n . 387/84 ".
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