Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con il ricorso in esame la Commissione vi chiede di constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del trattato in materia di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali . Il metodo adottato dallo Stato convenuto è, in sostanza, censurato in quanto si fonda su criteri concepiti in funzione della situazione italiana, che favoriscono espressamente i prodotti nazionali e rendono, dunque, più difficile lo smercio dei prodotti importati .
2 . La Repubblica italiana ha manifestato l' intenzione di adottare quanto prima le modifiche necessarie ad evitare qualsiasi possibile sospetto di discriminazione a danno dei prodotti importati .
3 . Va osservato che la normativa italiana favorisce espressamente i prodotti nazionali sotto diversi profili . Ad esempio, gli stessi principi enunciati al punto A.1 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica ( CIPE ) 11 ottobre 1984 precisano che il metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali dev' essere orientato ad obiettivi di sviluppo del settore farmaceutico nazionale . L' art . 1.1 del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 24 ottobre 1984 ricorda, poi, "la considerazione (( che )) deve essere (...) posta al perseguimento degli obiettivi di sviluppo degli investimenti produttivi sul territorio nazionale" ( 1 ).
4 . Tali finalità trovano riscontro nell' art . B.4.1 della delibera del CIPE, ove si consente che il riconoscimento delle spese di ricerca, generalmente limitato al 10% del ricavo industria, possa essere elevato al 12% per le attività di ricerca che abbiano dato luogo a rilevanti investimenti nel territorio nazionale . Ispirandosi ad identici criteri, l' art . B.4.2 dispone che alle specialità medicinali particolarmente originali ed innovative venga riconosciuta un' aliquota di maggiorazione del ricavo industria pari al 20% in via ordinaria ed al 40% qualora si tratti di prodotti frutto della ricerca effettuata totalmente nel territorio nazionale .
5 . Infine, il metodo adottato trascura la situazione specifica dei prodotti importati .
6 . Ricordo anzitutto il tenore della direttiva della Commissione 70/50/CEE ( 2 ), che sancisce l' incompatibilità con l' art . 30 del trattato delle misure che "rendono impossibile un' eventuale maggiorazione di prezzo del prodotto importato corrispondente alle spese ed agli oneri aggiuntivi inerenti all' importazione" ( 3 ), e di quelle che "fissano i prezzi dei prodotti in funzione del prezzo di costo o della qualità dei soli prodotti nazionali ad un livello tale da ostacolare l' importazione" ( 4 ). La normativa di cui è causa ne costituisce un' infrazione manifesta .
7 . D' altra parte, la vostra sentenza Roussel ( 5 ), pur non avendo pregiudicato la possibilità, per gli Stati membri, di combattere l' inflazione, ammette, sotto questo profilo, unicamente le "iniziative ( che ) non si risolvano a danno dei medicinali importati ". Nelle sentenze Tasca ( 6 ) e Danis ( 7 ), che pure vertevano su discipline di prezzi applicate indistintamente, a differenza del sistema di cui è causa, avete poi dichiarato che tali discipline costituiscono restrizioni quantitative qualora lo smercio dei prodotti importati divenga, di fatto, impossibile o più difficile di quello dei prodotti nazionali . Nella sentenza Cullet ( 8 ) avete inoltre affermato che :
"E (...) necessario, per evitare qualsiasi effetto sfavorevole per lo smercio sul mercato delle merci importate, che questi criteri ( di fissazione dei prezzi ) tengano nel debito conto i prix de reprise di tutti gli operatori economici, indipendentemente dall' origine della merce ".
8 . Nel caso di specie, il sistema posto in essere favorisce espressamente i prodotti nazionali, che traggono vantaggio dal fatto che vengano presi in considerazione le sole ricerche condotte sul territorio italiano, ciò che comporta un' evidente penalizzazione dei medicinali importati . Inoltre, la mancanza di qualsiasi riferimento alle spese ed agli oneri inerenti all' importazione, come pure ai fattori di costo negli altri Stati membri, non può che inasprire la discriminazione .
9 . Concludo dunque chiedendovi di dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del trattato, adottando ed applicando un metodo di calcolo dei prezzi dei prodotti farmaceutici che prende in considerazione elementi specifici ai prodotti nazionali, tali da favorire questi ultimi, e che ignora la situazione dei prodotti importati . E vi invito a condannare lo Stato convenuto alle spese di causa .
(*) Traduzione dal francese
( 1 )
Il corsivo è mio .
( 2 ) Direttiva del 22 dicembre 1969, che trova la sua fonte normativa nel disposto dell' art . 33, paragrafo 7, del trattato, relativa alla soppressione delle misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del trattato CEE ( GU L 13 del 19.1.1970, pag . 29 ).
( 3 ) Art . 2, n . 3, lett . d ).
( 4 ) Art . 2, n . 3, lett . e ).
( 5 ) Causa 181/82, sentenza 29 novembre 1983, Racc . 1983, pag . 3849, punto 24 della motivazione .
( 6 ) Causa 65/75, sentenza 26 febbraio 1976, Racc . 1976, pag . 291 .
( 7 ) Cause riunite da 16 a 20/79, sentenza 6 novembre 1979, Racc . 1979, pag . 3327 .
( 8 ) Causa 231/83, sentenza 29 gennaio 1985, Racc . 1985, pag . 305, punto 26 della motivazione .
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