Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il regime di controllo della produzione introdotto dal regolamento del Consiglio n . 856/84 ( 1 ), destinato a ristabilire l' equilibrio del mercato lattiero-caseario caratterizzato da forti eccedenze strutturali, instaura per un periodo di cinque anni un prelievo supplementare, in aggiunta al prelievo di corresponsabilità istituito nel 1977 sui quantitativi di latte raccolti oltre un limite di garanzia .
2 . Nell' attuazione di detto regime, comunemente designato con l' espressione "quote di latte", è essenziale la determinazione del quantitativo di riferimento, in quanto il suo superamento comporta la riscossione di un prelievo pari al 100% del prezzo indicativo del latte raccolto .
3 . Gli Stati membri possono scegliere tra una formula A e una formula B . Nella prima, il prelievo è dovuto dal produttore allorché le consegne eccedono un quantitativo di riferimento pari alle consegne effettuate dall' interessato nel corso dell' anno di riferimento prescelto dagli Stati membri entro il periodo 1981-1983 . Nell' ambito della formula B, adottata dalla Francia, il quantitativo di riferimento è attribuito alle latteria e rappresenta il totale dei quantitativi di latte acquistati nel corso di un anno prescelto entro il periodo di riferimento, per la Francia il 1983 . In caso di superamento, il prelievo viene riscosso sull' acquirente, che lo trasferisce sui produttori che hanno superato il quantitativo individuale che costituisce la base per la determinazione del quantitativo di riferimento dell' acquirente .
4 . La controversia sottoposta al giudice a quo verte sull' art . 3, n . 3, del regolamento del Consiglio n . 857/84 ( 2 ) che, nell' ambito delle formule A e B, permette ai produttori la cui produzione di latte abbia sensibilmente risentito di eventi eccezionali nel corso dell' anno di riferimento considerato di ottenere, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983 .
5 . Il territorio francese risentiva nel 1983 di una siccità la cui gravità induceva le autorità nazionali ad adottare i decreti interministeriali che riconoscevano il verificarsi di calamità naturali nella maggior parte dei dipartimenti; sulla base di detti decreti veniva istituita una procedura per l' attribuzione di "supplementi calamità ".
6 . Secondo il governo francese, il metodo applicato era inteso ad accordare un diverso anno di riferimento ai soli produttori sinistrati, senza accordare agli acquirenti quantitativi di riferimento supplementari impiegati a fini ingiustificati .
7 . La Centrale laitière de Franche-Comté veniva assoggettata, per la campagna 1985-86, al prelievo che essa trasferiva sugli attori nella causa principale . Questi ultimi contestano il metodo adottato dalle autorità francesi per giungere a tale calcolo e sostengono che una corretta applicazione delle norme comunitarie non avrebbe dovuto condurre a un simile risultato .
8 . E' peraltro disagevole delimitare con precisione la controversia sottoposta al giudice a quo, in quanto determinati elementi di fatto hanno portato a dichiarazioni contraddittorie in udienza tra Governo francese e attori nella causa principale, in particolare circa la questione se i produttori interessati avessero beneficiato integralmente dell' opzione concessa dalla norma comunitaria . Non è mio compito, comunque, nell' ambito del presente procedimento, approfondire l' esame dei fatti e nemmeno quello di vagliare la regolarità del metodo nazionale di cui è causa .
9 . Nonostante questa relativa incertezza in ordine alla controversia, che non è dissipata dalla formulazione della decisione di rinvio, è chiaro che due aspetti del metodo attuato sono criticati dagli interessati . In primo luogo, l' anno di riferimento "sostituito" non sarebbe stato attribuito del tutto ai produttori interessati, in contrasto con il disposto dell' art . 3, n . 3, del regolamento di cui si tratta . In secondo luogo, sarebbe stata trasgredita la regola secondo la quale nella formula B solo il quantitativo di riferimento dell' acquirente determina il limite di riscossione del prelievo .
10 . Pertanto, così come la Commissione, vi suggerisco di invertire l' ordine delle questioni . Più precisamente, vi propongo di esaminare dapprima quale sia l' ampiezza dell' opzione di cui all' art . 3, n . 3, ovvero se essa implichi che il quantitativo individuale del produttore corrisponda all' intera sua produzione nell' anno "sostituito ". In caso di soluzione affermativa, non occorrerà evidentemente esaminare se il fatto che ai produttori che riforniscono una medesima latteria vengano attribuite "percentuali calamità" diverse sia discriminatorio, dal momento che lo stesso principio che informa una simile riduzione viene ad essere escluso . Sarà poi opportuno precisare se esista una fungibilità dei quantitativi individuali dei produttori all' interno del quantitativo di riferimento della latteria, il cui superamento, soltanto, può comporta la riscossione del prelievo .
11 . L' art . 3, n . 3, stabilisce che "i produttori la cui produzione lattiera ha risentito sensibilmente, durante l' anno di riferimento considerato, di eventi eccezionali, ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983 ".
12 . Una formulazione del genere attribuisce necessariamente un diritto agli interessati . Poiché si tratta di stabilirne l' esatta portata, vorrei far rilevare, con la Commissione, che al nuovo anno di riferimento vanno applicate le regole generali che disciplinano la fissazione dei quantitativi di riferimento, quali la riduzione uniforme e le modulazioni di cui all' art . 2, n . 2, del regolamento n . 857/84 .
13 . Tuttavia, fatti salvi quei correttivi che vanno indistintamente applicati a tutti i produttori a prescindere dal fatto che il loro anno di riferimento sia quello normale o quello sostituito, il quantitativo individuale determinato in applicazione dell' art . 3, n . 3, non può essere gravato da un' ulteriore riduzione . Quest' ultima sarebbe in contrasto con il disposto di detto articolo .
14 . A tal proposito va ricordato che per il governo francese, che del resto sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che tale è il senso della prima questione, occorre stabilire se il fatto che l' area di raccolta di una latteria sia situata in una zona riconosciuta sinistrata a seguito di calamità agricole implichi ipso facto un diritto a un "riferimento supplementare" per tutti i produttori consociati nella latteria, a prescindere dalla misura in cui essi abbiano risentito individualmente di tali calamità .
15 . Va quindi precisato che solo la valutazione della singola situazione del produttore interessato permette la concessione del beneficio dell' opzione di cui all' art . 3, n . 3 . Così, è necessario che la produzione individuale dell' interessato abbia risentito in modo sensibile degli eventi eccezionali elencati nel suddetto articolo . Certamente, una procedura amministrativa non può esentare dall' esame delle situazioni individuali . In ogni caso, però, qualora un produttore soddisfi alle condizioni prescritte, sarebbe in contrasto con il carattere imperativo e preciso della summenzionata disposizione attribuirgli solo una frazione dell' anno scelto in sostituzione . Questa regola, del resto, non è messa in discussione dal Governo francese, anche se gli attori sostengono che essa non è stata di fatto rispettata .
16 . Resta solo da chiarire se esista una fungibilità delle produzioni individuali nell' ambito della formula B, l' unico criterio da prendere in considerazione essendo il superamento del quantitativo di riferimento dell' acquirente . Vorrei preliminarmente far rilevare che detto quantitativo va eventualmente aumentato per effetto di situazioni particolari quali quelle che risultano dall' applicazione della disposizione in esame . Il primo comma dell' art . 3, n . 3, infatti, ne contempla espressamente la presa in considerazione ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento nell' ambito delle formule A e B .
17 . Sia detto sin d' ora : nell' ambito della formula B, in linea di massima, solo il superamento del quantitativo di riferimento dell' acquirente così determinato comporta la riscossione del prelievo . Il superamento dei quantitativi individuali non ha, di per sè, alcuna incidenza . Questa è l' economia di tale opzione, quale risulta espressamente dall' art . 1 del regolamento n . 856/84 :
"Formula B
Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di dodici mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi ".
E vorrei ricordare che quest' ultimo è necessariamente pari al quantitativo di latte acquistato nel corso dell' anno di riferimento e adeguato in caso di applicazione dell' art . 3 . Precisato ciò, nell' ambito della formula B, il quantitativo individuale del produttore permette essenzialmente di procedere al calcolo del trasferimento individuale del prelievo in caso di superamento del quantitativo di riferimento della latteria . Solo in via eccezionale il regolamento n . 773/87 ( 3 ), peraltro successivo ai fatti nel caso in esame, stabilisce che nell' ambito della formula B gli Stati membri possono riscuotere un prelievo qualora i produttori abbiano superato di 20 000 litri o del 10% il loro quantitativo individuale . Pur essendosi così riconosciuta una simile facoltà, ciò presuppone evidentemente che il superamento del quantitativo individuale nella formula B resti normalmente, in quanto tale, senza incidenza sul sorgere del prelievo .
18 . E' incontrovertibile, quindi, che nella formula B i produttori che effettuano consegne ad una medesima latteria possono eventualmente beneficiare, salvo ormai il regolamento n . 773/87, testé citato, della mancata utilizzazione dei quantitativi individuali di altri produttori che riforniscono la medesima latteria, qualora il quantitativo di riferimento dell' acquirente non venga superato . Cionondimeno, una simile possibilità non può, come osserva la Commissione, attribuire un diritto all' eventuale riporto a vantaggio dei produttori interessati . Si tratta in questo caso di una conseguenza annuale, puramente aritmetica ed aleatoria, della formula B, che non implica alcuna ripercussione in ordine alla determinazione dei quantitativi individuali .
19 . Vi propongo, di conseguenza, di pronunciarvi in tal senso :
"- Al produttore che soddisfi alle condizioni di cui all' art . 3, n . 3, del regolamento n . 857/84 va attribuito, su sua richiesta, un quantitativo individuale pari al quantitativo effettivo della sua produzione nell' anno da lui scelto in sostituzione, fatta salva soltanto l' applicazione delle riduzioni e delle modulazioni che si applicano indistintamente a tutti i produttori .
- Nell' ambito della formula B, solo il superamento del quantitativo di riferimento dell' acquirente può, in linea di principio, comportare la riscossione del prelievo ".
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari ( GU del 1°.4.1984, L 90, pag . 10 ).
( 2 ) Regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU del 1°.4.1984, L 90, pag . 13 ).
( 3 ) Regolamento 16 marzo 1987, n . 773 ( GU del 20.3.1987, L 78,
pag . 1 ).
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