Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Le tre questioni sottopostevi dal giudice di pace del secondo cantone della città di Anversa vertono sul regolamento della Commissione n . 2040/86 ( 1 ), alcuni aspetti del quale hanno oggi costituito oggetto di mie precedenti conclusioni . La terza questione, che verte sulla validità di detto regolamento, viene sollevata soltanto nel caso in cui risolviate in senso negativo la seconda questione .
2 . In sostanza, il giudice a quo vi sottopone questioni in merito al tasso di conversione da applicarsi per il calcolo del prelievo di corresponsabilità dovuto dagli operatori che effettuano la "prima trasformazione" di cereali, in conformità all' art . 1 del regolamento della Commissione n . 2040/86 che dà attuazione all' art . 4 del regolamento del Consiglio n . 2727/75 ( 2 ), emendato dal regolamento del Consiglio n . 1579/86 ( 3 ).
3 . Le soluzioni da dare alle predette questioni mi sembrano relativamente semplici . Poiché il prelievo dev' essere pagato all' ente nazionale competente da colui che procede alla prima trasformazione, il tasso di conversione da applicare può essere soltanto quello vigente nello Stato in cui avviene la trasformazione . In altre parole, l' ammontare del prelievo fissato dal regolamento del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1584, per la campagna di commercializzazione 1986/1987 ( 4 ), in 5,38 ecu la tonnellata deve necessariamente essere convertito nella moneta dello Stato in cui avviene la trasformazione al tasso di conversione agricolo vigente in detto Stato .
4 . Per quanto riguarda la seconda questione, questa verte in sostanza sull' art . 5 del regolamento della Commissione n . 2040/86 e più precisamente sul se detta disposizione implichi che l' onere del prelievo di corresponsabilità dev' essere interamente trasferito dai trasformatori sui loro fornitori . Anche su questo punto la soluzione mi pare chiara . Tenuto conto della neutralità del prelievo sancita dalla vigente normativa comunitaria, il trasferimento dell' onere può avere luogo unicamente per intero .
5 . Concludo pertanto suggerendovi di dichiarare che
"- il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali dev' essere calcolato sulla base del tasso di conversione agricolo vigente nello Stato in cui avviene la prima trasformazione,
- l' onere di questo prelievo di corresponsabilità dev' essere trasferito interamente dai trasformatori sui loro fornitori ".
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, che stabilisce le modalità d' applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali ( GU L 173, del 1°.7.1986, pag . 65 ).
( 2 ) Regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 281 del 1°.11.1975, pag . 1 ).
( 3 ) Regolamento del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1579, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 139, del 25.5.1986, pag . 29 ).
( 4 ) GU L 139 del 24.5.1986, pag . 41 .
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