Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
La Società laminazione a freddo pA ( in prosieguo : "LAF ") ha proposto il ricorso di cui è causa, ai sensi dell' art . 33, 2° comma, e 36 del trattato CECA, per ottenere l' annullamento della decisione della Commissione 9 gennaio 1987, n . C(87 ) 51 def . 8, non pubblicata ( in prosieguo : la "decisione impugnata ") o, in subordine, la riduzione dell' ammenda di 50 000 ecu inflitta ex art . 64 del trattato CECA . A termini della decisione impugnata, la LAF ha trasgredito la decisione della Commissione 23 dicembre 1983, n . 3715/83/CECA, che fissa i prezzi minimi per alcuni prodotti siderurgici ( GU 1983, L 373, pag . 1, in prosieguo : la "decisione generale "), decisione non impugnata dalla LAF .
La decisione generale era stata adottata a norma dell' art . 61 del trattato, che autorizza la Commissione a fissare "prezzi minimi all' interno del mercato comune, se essa riconosce l' esistenza o l' imminenza di una crisi manifesta e la necessità di tale decisione per conseguire gli scopi definiti all' art . 3" di detto trattato . A termini della decisione generale, "data la portata delle difficoltà in cui si trova l' industria siderurgica, la Commissione ha riconosciuto l' esistenza di una crisi manifesta" ( secondo punto della motivazione ). La Commissione osservava, in particolare, quanto segue :
"Per garantire il successo del sistema dei prezzi minimi è necessario applicarlo nel modo più ampio possibile (...); per gli stessi motivi è indispensabile, in linea di massima, applicarlo anche ai contratti a lungo termine .
La situazione particolare di alcuni consumatori che hanno concluso contratti a lungo termine prima che venissero introdotti i prezzi minimi giustifica talune deroghe se per detti contratti sono stati stipulati prezzi fissi o se trattasi di contratti contenenti clausole di cooperazione industriale" ( nono e decimo punto della motivazione ).
L' art . 1 della decisione ha quindi imposto prezzi minimi, fra l' altro, per "f ) lamiere laminate a freddo ". A norma dell' art . 3, i prezzi minimi sono "obbligatori" per le consegne effettuate nel mercato comune a decorrere dal 1° gennaio 1984 . Lo stesso articolo, al n . 2, dispone quanto segue :
"Per i contratti a lungo termine conclusi tra imprese siderurgiche e consumatori di acciaio, prima del 9 novembre 1983, validi per consegne da effettuare dopo il 30 giugno 1984, le imprese possono ottenere una deroga ai prezzi minimi, se si tratta di contratti contenenti clausole di cooperazione industriale o se nei contratti il prezzo è fissato in maniera precisa . A tale scopo, le imprese debbono presentare alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro e non oltre il 31 gennaio 1984 . (...). I prezzi minimi sono applicabili fino a quando la Commissione non abbia deliberato sulle richieste ."
Stando alla decisione impugnata, la LAF non avrebbe rispettato i prezzi minimi imposti dalla decisione generale in occasione delle consegne di lamiere laminate a freddo effettuate a società del gruppo Fiat nel primo trimestre 1985 .
Il contesto commerciale in cui s' iscrivono tali vendite era il seguente : nel 1982 la Fiat aveva deciso di abbandonare la produzione di taluni acciai fino ad allora prodotti da società controllate . Gli impianti destinati alla produzione di detti acciai venivano trasferiti a società di nuova formazione, il cui capitale sociale sarebbe stato acquisito da società del gruppo Finsider .
Gli impianti di laminazione a freddo venivano trasferiti alla LAF . La nuova Italsider, società del gruppo Finsider, acquisiva il 50% del capitale sociale della LAF il 1° ottobre 1982 ed il 50% residuo nel dicembre 1985 . La Fiat si impegnava ad acquistare, e la Finsider a fornire, l' 80% del suo fabbisogno annuale di tali acciai per un periodo di dieci anni . Questo accordo veniva formalizzato il 21 luglio 1982 con un contratto sottoposto alla Commissione per la necessaria autorizzazione, che veniva rilasciata con decisione 22 settembre 1982, n . C(82 ) 1302 def ., non ancora pubblicata .
Non è controverso che la LAF : a ) ha effettuato vendite a prezzi inferiori ai prezzi minimi, b ) non ha presentato richiesta di deroga alla Commissione ai sensi dell' art . 3, n . 2, della decisione generale . I due principali motivi d' impugnazione della LAF sono che le vendite di cui è causa non rientravano nell' ambito di applicazione del sistema dei prezzi minimi e che, pertanto, non era necessario chiedere una deroga . Con un terzo motivo, la LAF fa valere un eccesso di potere da parte della Commissione .
Il primo motivo della LAF trova fondamento nell' assunto secondo cui le vendite in parola non erano sottoposte al sistema di prezzi minimi in quanto non costituivano "operazioni equiparabili" ai sensi dell' art . 60 del trattato CECA, che vieta, al n . 1, talune pratiche in materia di prezzi e segnatamente "le pratiche discriminatorie implicanti, nel mercato comune, applicazione da parte di un venditore di condizioni disuguali ad operazioni equiparabili ". Ciò comporta due asserzioni : che le operazioni fossero "non equiparabili" e che siffatte operazioni fossero estranee al sistema dei prezzi minimi . La Commissione sostiene, in via principale, che la nozione di operazioni equiparabili non ha rilevanza alcuna in un sistema di prezzi minimi imposti ex art . 61 e solo in via subordinata replica che le operazioni sono comunque equiparabili come si sostiene nella decisione impugnata . Esaminerò gli argomenti in questo ordine .
Il riferimento alle "operazioni equiparabili" si trova nella parte dell' art . 60, n . 1, che vieta pratiche discriminatorie in materia di prezzi da parte dei venditori . Se le operazioni sono equiparabili il venditore deve fatturare lo stesso prezzo . Onde impedire le pratiche vietate, e per consentire agli acquirenti di paragonare i prezzi per verificare se vi siano state discriminazioni, nonché per consentire alle imprese di allineare i prezzi su quelli praticati dai concorrenti ( causa 1/54, Francia / Alta Autorità, Racc . 1954, pag . 1, in particolare pag . 24, concetto spesso ripetuto dalla Corte, per esempio nella causa 149/78, Rumi / Commissione, Racc . 1979, pag . 2523, in particolare pag . 2536 ), l' art . 60, n . 2, impone ai venditori la pubblicazione dei listini secondo le modalità stabilite dall' Alta Autorità . Le norme afferenti si trovano nella decisione n . 31/53 ( GU L 187 del 24.12.1963, pag . 2792 ), successivamente modificata, in particolare, con decisione n . 72/441/CECA, GU L 297 del 30.12.1972, pag . 42; il testo ora vigente si trova in una comunicazione della Commissione nella GU C 29 del 1973, pag . 32; le successive modifiche sono irrilevanti ai fini della presente causa ). In tali norme si distingue tra "pubblicazione" e "notificazione ".
La regola generale è che le imprese sono obbligate a "pubblicare" i propri listini prezzi ( art . 1 ), il che significa che sono tenute a tenere aggiornati i listini, che debbono essere comunicati a chiunque ne faccia richiesta e che vanno inviati alla Commissione almeno 2 giorni prima che i prezzi entrino in applicazione ( art . 4 ). Nondimeno, l' art . 5 dispone che "gli scarti applicati (...) per talune categorie di utilizzatori" non vanno pubblicati, ma vanno comunque "notificati" alla Commissione . L' art . 5, n . 3, impone che nella notificazione vengano indicate le categorie di utilizzatori in questione .
E chiaro che, come afferma la Commissione nella controreplica, tali scarti si possono applicare solo per le operazioni non equiparabili . Più precisamente, gli scarti regolarmente notificati possono essere applicati solo alle categorie di operazioni che non sono paragonabili a tutte le altre vendite ( cui si applicano i prezzi pubblicati ).
L' art . 3, n . 1, della decisione n . 30/53 enuncia i criteri in base ai quali un' operazione può considerarsi equiparabile ai sensi dell' art . 60, n . 1 ( GU CECA del 13.1.1954, pag . 217, modificata, in particolare, con decisione n . 72/440 ( GU L 297 del 30.12.1972, pag . 39 ); il testo ora in vigore è pubblicato nella comunicazione della Commissione nella GU C 29 del 1973, pag . 30; le modifiche successive sono irrilevanti ai fini della presente causa ). Esso recita :
"Sono equiparabili, ai sensi dell' art . 60, paragrafo 1, le transazioni
a ) concluse con acquirenti
- che si trovino in concorrenza tra di loro,
- o che fabbrichino prodotti identici o simili,
- o che svolgano analoghe funzioni commerciali;
b ) che riguardino prodotti identici o simili;
c ) le cui altre caratteristiche commerciali essenziali non differiscano in maniera sensibile ".
Nella sentenza pronunciata nella causa 29/67, De Wendel / Commissione, Racc . 1968, pag . 349, in particolare pag . 369, la Corte ha chiarito che "non possono essere esclusi dalla sfera d' applicazione ( dell' art . 60, n . 1 ) i negozi che, pur avendo diverse caratteristiche speciali nei confronti dei negozi normali e pur godendo per questa ragione di particolari condizioni di vendita, sono tuttavia tra di loro comparabili ". In altre parole, è lecito applicare scarti tra categorie di operazioni ( o tra "gruppi di utilizzatori "), ma non al loro interno .
Questa è la base normativa su cui è stato innestato il sistema dei prezzi minimi . Nella presente causa non è in discussione se i prezzi praticati dalla LAF alla Fiat fossero inferiori ai prezzi pubblicati e se, in tal caso, gli scarti fossero stati notificati alla Commissione in conformità all' art . 5 della decisione n . 31/53 . La prima questione è se le vendite alla Fiat, nell' ipotesi in cui fossero "non equiparabili", fossero estranee all' ambito di applicazione della decisione generale . Come afferma la Commissione, la decisione generale non contiene norme specifiche per le operazioni non comparabili . La LAF sostiene che ciò si spiega col fatto che era inteso che i prezzi minimi sarebbero stati applicati solo alle operazioni concluse sulla base dei listini prezzi delle imprese e perciò, per definizione, non alle operazioni non equiparabili . Mi sembra che varie disposizioni della decisione generale contraddicano tale argomento .
La prima è l' art . 2, che, nelle parti che qui ci interessano, recita :
"1 . I prezzi minimi (...) si intendono dedotti di tutti i ribassi, eccetto quelli per i commercianti che sono pubblicati nei listini (...).
3 . Le riduzioni e gli sconti, di qualsiasi natura, pubblicati nei listini dei prezzi e condizioni di vendita o notificati alla Commissione non possono essere maggiorati .
4 . Le imprese nei cui listini pubblicati o nelle cui condizioni notificate siano indicati prezzi inferiori a quelli minimi devono pubblicare o notificare nuove condizioni conformi alla presente decisione entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore" ( i corsivi sono miei ).
Grazie al riferimento alle "notificazioni" appare chiaro che dagli scarti praticati a norma dell' art . 5 della decisione n . 31/53 ( e cioè notificati alla Commissione ma che non figurano nei listini dei prezzi pubblicati ) non possono scaturire prezzi inferiori ai prezzi minimi e che, pertanto, il sistema instaurato dalla decisione generale non si limita ai prezzi di listino .
La seconda disposizione rilevante è il citato art . 3 . Vi si precisa che i prezzi minimi sono obbligatori, salve le possibilità di deroga di cui all' art . 3, n . 2 . La LAF sostiene che tale norma si riferisce soltanto a due dei possibili tipi di operazioni non equiparabili e che, pertanto, ladecisione generale è viziata in quanto non contiene disposizioni adeguate per tutti i tipi di operazioni di questo genere . L' argomento della Commissione, che condivido, è che l' art . 3, n . 2, indica chiaramente che solo due specifiche categorie di operazioni eccezionali potevano essere escluse dall' applicazione generalizzata del sistema dei prezzi minimi . Quanto alla possibilità che le vendite della LAF alla Fiat rientrassero in tale deroga, ciò che la Commissione ritiene dubbio, la questione è inconferente giacché gli interessati non hanno presentato richiesta a tal fine .
In terzo luogo, la tesi secondo cui i prezzi minimi vanno considerati un limite minimo assoluto, salva solo la deroga di cui all' art . 3, n . 2, trova conforto nell' art . 6, ove si dispone che gli allineamenti sulle offerte dei paesi terzi, ove siano leciti, non possono dar luogo a prezzi inferiori a quelli minimi .
Le imprese sono quindi soggette sia al sistema dei prezzi minimi istituito dalla decisione generale a norma dell' art . 61, sia al divieto di discriminazione per operazioni equiparabili risultante dall' art . 60, n . 1, e dalle disposizioni di attuazione contenute nella decisione n . 30/53 . Il fattoche quest' ultimo divieto possa intendersi, al contrario, come una libertà ( di praticare prezzi differenziati per operazioni tra loro non equiparabili ) non deve ingenerare confusione in merito .
Nella replica la LAF ha sostenuto che la decisione generale è illegittima per eccesso di potere, essendo discriminatorio imporre un unico prezzo minimo a vendite di natura diversa . Le operazioni non equiparabili rappresentano una quota veramente minima delle vendite nel mercato siderurgico considerato nel suo complesso . La Commissione ha correttamente ribattuto che il motivo dedotto dall' eccesso di potere è inammissibile in quanto è stato sollevato per la prima volta nella replica, ma che, lungi dal rappresentare una quota di mercato insignificante, le vendite nel settore automobilistico costituiscono il 25% circa delle vendite di laminati a freddo nella Comunità e che la Fiat si rifornisce per l' 80% del suo fabbisogno dalla LAF . Percentuali del genere non possono definirsi insignificanti e debbono rientrare nell' ambito di applicazione della decisione generale . Ancora più importante è un punto che la Commissione non ha esaminato : la decisione generale non vuole imporre un prezzo unico per tutte le operazioni . Essa impone prezzi minimi al di sotto dei quali le imprese non possono vendere la merce, ma non vieta loro di vendere a prezzi più alti, sempre nel rispetto dell' art . 60 .
A mio parere, è chiaro che gli artt . 60 e 61 si riferiscono a situazioni assai diverse . L' art . 60 vieta pratiche discriminatorie che consistono nell' applicazione da parte di un venditore di condizioni disuguali ad operazioni equiparabili . L' art . 61 autorizza la Commissione a fissare, dopo le prescritte consultazioni, prezzi minimi in situazioni specifiche, qualora ciò sia necessario per conseguire gli scopi definiti nell' art . 3 del trattato . In questo caso la decisione generale è stata adottata perché la Commissione ha riconosciuto l' esistenza di una crisi manifesta, ai sensi dell' art . 61, lett . b ), del trattato . Ritengo che i poteri attribuiti alla Commissione dall' art . 61 non si possano considerare subordinati al rispetto delle disposizioni dell' art . 60 .
La conclusione che tutte le operazioni ricadono nel sistema dei prezzi minimi rende del tutto superfluo discutere se le vendite della LAF alla Fiat si possano considerare "non equiparabili", come sostiene la LAF . Se avessi accolto la tesi opposta sarebbe stato necessario esaminare questo argomento .
In termini generali, la LAF sostiene che le relazioni commerciali tra la LAF e la Fiat trovano origine in una serie di accordi stipulati fra le parti nell' accordo del 1982 ( tra le quali va notato, non figurava la LAF ): non si tratterebbe di semplici forniture effettuate nel corso normale del commercio .
Secondo la LAF, i contratti di fornitura sono del tutto atipici nel settore siderurgico ed in particolare nel settore automobilistico per quattro particolari aspetti . In primo luogo, la durata decennale è assolutamente eccezionale rispetto alla norma di sei mesi o di un anno . In secondo luogo, il prezzo è determinato in base a quello mediamente praticato dai produttori siderurgici tedeschi e francesi ai produttori di autoveicoli dei rispettivi paesi; in caso di disaccordo tra le parti sul prezzo, la controversia va composta mediante arbitrato inappellabile, clausola assai rara in contratti del genere . In terzo luogo, si prevede uno scambio di informazioni commerciali, di innovazione tecnologica e di tecniche e la LAF è tenuta a soddisfare esigenze assai specifiche per quanto riguarda la qualità dei servizi, gli standard e l' innovazione; il mancato rispetto dei capitolati comporta il diritto per la Fiat di rifiutare le consegne . La LAF garantisce che la qualità delle merci sarà analoga a quella dei produttori siderurgici francesi e tedeschi . Quarto ed ultimo punto, la Fiat è obbligata a ritirare l' 80% del proprio fabbisogno di laminati a freddo, percentuale inconcepibile in un comune accordo di somministrazione; tuttavia, nel caso di cambiamenti delle politiche di approvvigionamento dei principali produttori di autoveicoli tedeschi e francesi, la Fiat avrà diritto ad un adeguamento dei prezzi o ad una riduzione del grado di fedeltà .
La LAF afferma che questi elementi rendono i contratti del tutto anomali rispetto ai normali contratti di fornitura di prodotti siderurgici all' industria automobilistica, anche a medio termine . Da quando è stata costituita, nel 1982, la LAF ha venduto alla Fiat il 65% della propria produzione . Invero, la LAF asserisce di essere stata controllata dalla Fiat fino al dicembre 1985; secondo la ricorrente, ciò è importante in quanto, per prassi costante della Commissione, i contratti stipulati tra società appartenenti allo stesso gruppo vanno considerati non equiparabili . La Commissione osserva, a ragione, che una partecipazione del 50% non può conferire il potere di controllo . La LAF replica che una siffatta partecipazione è più che sufficiente per stabilire la comunanza di interessi che determina la non equiparabilità delle vendite .
La LAF afferma inoltre che la Commissione ha riconosciuto che le vendite di cui è causa debbono ritenersi non equiparabili . Prima di adottare la decisione impugnata, la Commissione, ottemperando all' obbligo impostole dall' art . 36 del trattato, aveva scritto alla ricorrente il 21 marzo 1986 per consentirle di presentare le proprie osservazioni sulle presunte infrazioni . Nella lettera la Commissione contestava una trasgressione della decisione n . 30/53, poiché la LAF non aveva applicato alla Fiat le proprie condizioni di vendita pubblicate per quanto riguarda i termini di pagamento e i costi di trasporto . Nelle osservazioni presentate in seguito alla lettera la LAF avanzava l' argomento della non equiparabilità e la decisione impugnata non fa alcun riferimento ad una trasgressione della decisione n . 30/53 . La LAF ne inferisce che la Commissione ha ammesso la non equiparabilità delle vendite in parola .
E vero che non è stata inflitta alcuna ammenda per trasgressione della decisione n . 30/53, ma nella stessa decisione impugnata si afferma esplicitamente che i contratti sono equiparabili a molti altri accordi stipulati nel settore automobilistico . La Commissione sostiene che ricorrono le tre condizioni enunciate all' art . 3, n . 1, della decisione n . 30/53 : a ) perché la Fiat è in condizioni di concorrenza con altri produttori di autoveicoli che acquistano prodotti siderurgici analoghi; b ) perché, secondo lo stesso tenore del contratto, la qualità delle forniture deve corrispondere alle analoghe transazioni effettuate in Francia e in Germania; c ) per le seguenti ragioni : nonostante la considerevole durata del contratto, il prezzo deve essere determinato ogni sei mesi, come di norma, e le clausole per la determinazione dei prezzi di vendita sono così precise da rendere improbabile il ricorso ad un collegio arbitrale, il che priva di pratica rilevanza tale caratteristica eccezionale del contratto; infine, la percentuale dell' 80% del fabbisogno della Fiat è senz' altro elevata, ma in Francia, in Germania ed in Gran Bretagna i costruttori automobilistici si riforniscono anch' essi in una proporzione simile presso le imprese siderurgiche di ciascuno di questi paesi .
Comunque, rispetto a tutti questi argomenti va osservato che le discriminazioni in materia di prezzi vietate dall' art . 60 e dalla decisione n . 30/53 sono quelle effettuate da un' impresa tra i suoi acquirenti e non le differenze tra le politiche dei prezzi di diverse imprese .
La LAF precisa di essere estremamente interessata all' affermazione della non equiparabilità delle vendite alla Fiat . Tuttavia, nell' ottica della tesi che ho accolto, la questione è inconferente ai fini della pronunzia in questa causa e, inoltre, è impossibile giungere ad una conclusione in merito . La Corte non dispone di alcuna informazione sulle altre vendite della LAF e sugli elementi di analogia o di discrepanza rispetto alle vendite praticate alla Fiat . La Commissione non ha sviluppato l' argomento secondo cui la LAF ha infranto la decisione n . 30/53 discostandosi, nel caso della Fiat, dalle condizioni generali da essa pubblicate, addebito che implica necessariamente l' accusa di pratiche di prezzi discriminatorie per operazioni equiparabili .
La Corte dispone, di fatto, di due soli elementi di informazione . Il primo è che la LAF ha venduto a prezzi inferiori ai prezzi minimi, il che è privo di rilevanza rispetto all' equiparabilità di tali vendite con le altre vendite effettuate dalle imprese . Il secondo è che il 65% della produzione della LAF viene venduto alla Fiat . Non mi sembra che un' impresa possa sostenere che una siffatta percentuale della propria produzione possa essere considerata tanto eccezionale da giustificare la disapplicazione dei prezzi pubblicati . A proposito di un argomento analogo nella precitata causa Rumi, l' avvocato generale Capotorti ebbe a dire : "(...) l' ambito della non comparabilità è limitato ai contratti di vendita fondamentalmente diversi da quelli stipulati di solito dalla medesima impresa fornitrice . Si potrà cioè parlare di transazioni non comparabili ( rispetto a quelle che debbono essere effettuate conformemente al listino ) solo qualora si tratti di contratti anomali, che vengono stipulati dall' impresa in via del tutto eccezionale (...). Questo non è certo il caso dei contratti qui considerati (...) i quali, lungi dal rappresentare un' eccezione nell' attività di vendita dell' impresa in relazione alle caratteristiche peculiari del prodotto venduto, rappresentano invece la normalità (...)" ( pag . 2545 ).
Naturalmente, ciò non significa che le altre vendite della LAF siano necessariamente equiparabili a quelle alla Fiat . Tuttavia, si deve presumere che sia giustificato uno scarto rispetto ai prezzi pubblicati solo per le altre vendite, che costituiscono una percentuale inferiore della produzione .
Comunque, non è necessario che la Corte si pronunci in merito all' equiparabilità delle vendite alla Fiat per respingere il primo e principale motivo d' impugnazione della LAF .
Con il secondo motivo la LAF sostiene che le operazioni non equiparabili, non essendo sottoposte al sistema di prezzi minimi, non debbono essere notificate a norma dell' art . 3, n . 2, della decisione generale . I due argomenti - mi sembra - simul stabunt, simul cadent . Ritengo che solo i contratti che rispondono ai requisiti enunciati all' art . 3, n . 2, possano sfuggire al sistema dei prezzi minimi e, anche in questo caso, solo su domanda rivolta alla Commissione . La decisione generale non ha contemplato deroghe "automatiche ".
Il terzo motivo concerne l' eccesso di potere, per aver la Commissione omesso di motivare in modo adeguato l' equiparabilità delle vendite della LAF . Si sostiene che la Commissione si sia contraddetta, ammettendo, in altra occasione, che i contratti non erano equiparabili e sostenendo ora invece la loro equiparabilità . Ritengo di dover respingere tale argomento per le ragioni già esposte . La Commissione sottolinea comunque di aver preso posizione in merito al carattere equiparabile delle operazioni solo al fine di respingere il relativo argomento della LAF, ciò che giustifica la brevità delle sue osservazioni . Anche se si dovesse ammettere che la motivazione fornita dalla Commissione è insufficiente, la decisione sulla vendita a prezzi inferiori a quelli minimi non è viziata da eccesso di potere, in quanto, a mio parere, il carattere equiparabile è irrilevante rispetto alla questione della trasgressione della decisione generale da parte della LAF .
La LAF ha però chiesto alla Corte di ingiungere alla Commissione di esibire i dati di cui dispone relativi agli altri contratti di fornitura ad industrie automobilistiche, nonché le altre sedici decisioni individuali della Commissione che infliggono ad imprese siderugiche fornitrici di industrie automobilistiche ammende identiche a quelle inflitte alla LAF . Questi elementi mi sembrano inconferenti al fine della decisione sull' equiparabilità delle vendite della LAF alla Fiat rispetto alle altre forniture da essa effettuate e, a fortiori, in quanto la nozione di operazioni equiparabili è estranea al regime di prezzi minimi istituito ex art . 61 .
Per tutte le ragioni fin qui esposte ritengo che il ricorso della LAF vada respinto . La decisione impugnata è legittima e non v' è motivo di ridurre l' ammenda con essa inflitta . Propongo di condannare la LAF a rifondere le spese sostenute dalla Commissione .
(*) Traduzione dall' inglese .
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