Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nell' ambito di una procedura di gara permanente per la vendita di olio di oliva detenuto dall' ente d' intervento greco, la società Inter-Kom è stata dichiarata aggiudicataria per circa 8 000 tonnellate d' olio . Con decisione 7 settembre 1983 le è stata attribuita una partita di 2 423 tonnellate d' olio lampante . L' ente d' intervento ha invitato l' attrice a procedere al più tardi il 6 dicembre 1983 al ritiro di detta partita, in conformità all' art . 13, n . 1, come modificato ( 1 ), del regolamento n . 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell' olio d' oliva detenuto dagli organismi d' intervento ( 2 ), a norma del quale se l' interessato è stato dichiarato aggiudicatario per un quantitativo superiore a 3 000 tonnellate, il ritiro deve concludersi, al più tardi, il novantesimo giorno successivo alla data della notificazione del risultato della sua partecipazione alla gara .
2 . L' art . 15 del medesimo regolamento dispone :
"Se il ritiro dell' olio non è concluso alla data indicata all' art . 13, § 1 :
a ) il prodotto resta in deposito, a rischio e pericolo dell' acquirente;
b ) l' acquirente versa all' organismo d' intervento un' indennità di magazzinaggio calcolata in funzione del quantitativo da ritirare ed un importo da determinare per ogni periodo o frazione di periodo di 30 giorni di permanenza supplementare in deposito ".
3 . Il carico della partita di 2 423 tonnellate è iniziato il venerdì 2 dicembre 1983 . Esso veniva interrotto il giorno stesso, alle 15.30, a causa dell' "imprevisto peggioramento delle condizioni meteorologiche ". Il sabato 3 e la domenica 4 dicembre 1983 erano giorni non lavorativi . Il lunedì 5 dicembre, fra le ore 16 e le ore 20, la consegna è stata sospesa a causa di un' interruzione della corrente elettrica . Si deve notare che tanto l' ente per l' energia elettrica quanto l' impresa ove l' olio è stato immagazzinato dipendono dallo Stato greco . Il 6 dicembre 1983 si è avuta una nuova interruzione della corrente elettrica durata quattro ore . 882,642 tonnellate d' olio sono state quindi ritirate solo l' indomani 7 dicembre 1983, vale a dire dopo la scadenza del termine prescritto .
4 . Per questo motivo, l' ente d' intervento greco ha trattenuto a carico dell' Inter-Kom, in forza dell' art . 15 del citato regolamento n . 2960/77, un importo di DR 1 371 620 a titolo di indennità di magazzinaggio .
5 . Il provvedimento è stato impugnato dinanzi ai giudici nazionali . Lo Stato greco è stato condannato in prima istanza a svincolare l' importo trattenuto, in quanto la mora nel carico e nel ricevimento della merce era imputabile ad eventi imprevedibili ed estranei alla volontà della società Inter-Kom, ed in quanto lo Stato greco non era stato in grado di consegnare la merce venduta all' acquirente con l' intermediazione della società incaricata dell' esecuzione del contratto . Chiamata a conoscere dell' appello interposto contro tale sentenza, la corte d' appello di Atene, prima sezione, ha sottoposto alla Corte quattro questioni la cui formulazione sarà da me richiamata in occasione del rispettivo esame .
6 . Nel procedere a tale esame, muovo dal presupposto dell' effettivo superamento del termine . Esso è avvenuto se la notizia della decisione con cui l' ente d' intervento greco, il 7 settembre 1983, ha attribuito all' Inter-Kom la partita di 2 423 tonnellate è giunta a detta società il giorno stesso . Avendo cominciato a decorrere alle ore 0 dell' 8 settembre 1983, il termine di 90 giorni è spirato alla mezzanotte del 6 dicembre 1983 . Ciò risulta dall' art . 3, nn . 1 e 2, lett . b ), del regolamento del Consiglio 3 giugno 1971, n . 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ( GU L 124, 8.6.1971, pag . 1 ). Il problema della divergenza che sembra esistere tra la versione in lingua greca e tutte le altre versioni linguistiche di questo regolamento, per quel che concerne il momento iniziale del termine, a mio parere deve essere deciso a favore di queste altre versioni . Difatti, le differenti versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura ed un' interpretazione di una norma di diritto comunitario comporta quindi il raffronto delle versioni linguistiche ( sentenza Cilfit, 6 ottobre 10.1982, causa 283/81, Racc . pag . 3415 e, in particolare, pag . 3430, punto 18 della motivazione ). Inoltre, la Grecia ha aderito alla Comunità solo dopo l' adozione del regolamento in questione; dunque la divergenza fra la versione in lingua greca ed il testo pubblicato nel 1971, e da allora mantenuto nelle altre lingue, non può che essere imputabile ad un errore di traduzione .
Sulla prima questione
7 . La corte d' appello di Atene chiede in primo luogo quale sia il significato dell' espressione "a rischio e pericolo dell' acquirente" che figura alla lettera a ) dell' art . 15 del regolamento n . 2960/77 .
8 . Ora, non vi è alcun elemento che consenta di concludere che nel diritto comunitario quest' espressione abbia un significato diverso rispetto ai diritti nazionali . Essa dunque significa che nel caso di perimento o deterioramento dell' olio aggiudicato, dopo la scadenza del termine stabilito per il suo ritiro, l' acquirente debba ugualmente pagare l' intero prezzo pattuito .
9 . Poiché non è stato sostenuto che nel caso di specie si sia verificato un simile evento, la norma in questione non rileva al fine della decisione della causa principale .
10 . Propongo dunque di risolvere la prima questione nel modo seguente :
"L' espressione 'a rischio e pericolo dell' acquirente' che figura alla lettera a ) dell' art . 15 del regolamento n . 2960/77 significa che nel caso di perimento o deterioramento della merce, dopo la scadenza del termine stabilito per il suo ritiro, l' acquirente è ugualmente obbligato al pagamento dell' intero prezzo pattuito ".
11 . La questione se la disposizione di cui all' art . 15, lett . a ), si applichi anche qualora l' acquirente non fosse in alcun modo responsabile del tardivo ritiro della merce non dipende dall' interpretazione della lettera a ), ma dalla frase iniziale dell' art . 15 (( (" se il ritiro dell' olio non è concluso alla data indicata (...)") )). Il problema è oggetto della seconda e della quarta questione che intendo ora esaminare .
Sulla seconda e sulla quarta questione
12 . La giurisdizione nazionale chiede inoltre se l' acquirente assuma "il rischio anche qualora siano sopravvenuti eventi estranei alla sua responsabilità come, nella fattispecie, il maltempo e l' interruzione della corrente elettrica nella sottostazione di Elaiourgiki, incaricata dell' esecuzione del contratto ". Con la quarta questione essa mira a sapere chi dei due contraenti risulti in mora in simili circostanze e quali siano le relative conseguenze .
13 . Per risolvere tali questioni occorre partire, a mio parere, dalla ratio dell' art . 15 del citato regolamento . Essa è espressa nel quattordicesimo considerando del regolamento n . 2960/77 che recita :
"considerando che, ai fini di un rapido smaltimento dell' olio venduto, è necessario fissare la data a decorrere dalla quale il prodotto dev' essere messo a disposizione dell' acquirente e la data limite entro la quale deve concludersi il ritiro del prodotto medesimo; che è inoltre necessario porre a carico dell' acquirente le conseguenze di eventuali ritardi nel ritiro ".
14 . Con le sanzioni disposte dall' art . 15 si mirava dunque ad indurre gli aggiudicatari a ritirare l' olio entro il termine stabilito . Ma allo stesso tempo ed allo stesso scopo, il legislatore comunitario ha voluto fissare la data a decorrere dalla quale l' olio deve essere messo a disposizione dell' acquirente . A tal fine, l' art . 13, n . 1, seconda proposizione, dispone che "il ritiro può iniziare dal momento in cui è versato l' importo provvisorio di cui all' art . 12, § 1 ". Da questo momento, l' ente alienante deve quindi essere in grado di consegnare la merce .
15 . Ne consegue dunque che quando la consegna non può avvenire che per mezzo di impianti tecnici, come delle pompe, l' ente alienante deve essere in grado di far funzionare tali impianti affinché l' acquirente possa effettivamente esercitare il suo diritto di ritirare la merce .
16 . Nei periodi di tempo durante i quali questi impianti non possono funzionare, ad esempio per un' interruzione della corrente elettrica, è l' alienante a non essere in grado di adempiere la sua obbligazione di "mettere a disposizione" la merce . Il rischio della mora, imputabile a simili incidenti, resta dunque a suo carico .
17 . Questa responsabilità è particolarmente evidente dal momento che, come è stato dimostrato, i responsabili della cooperativa erano stati informati in anticipo delle interruzioni di corrente, vi avevano dato il loro assenso, ma avevano trascurato di informarne la ditta Inter-Kom .
18 . Quanto alla sospensione del carico dovuta al maltempo, in mancanza di più precise informazioni suppongo che ciò non abbia dato luogo ad un' interruzione di corrente elettrica, ma che il mare sia diventato talmente agitato da provocare un movimento della nave che ha reso impossibile qualsiasi operazione di carico .
19 . Se è questo lo svolgimento dei fatti, detto evento non ha quindi posto l' alienante nell' impossibilità di consegnare la merce, ma ha impedito all' acquirente di proseguirne il ritiro .
20 . Si pone quindi un duplice problema :
- se la forza maggiore possa essere presa in considerazione nell' ambito dell' art . 15 del regolamento n . 2960/77;
- se possa essere considerata un caso di forza maggiore la tempesta che si è verificata .
21 . Sul primo aspetto del problema, condivido la posizione espressa dalla Commissione sub b ), n . 2, delle sue osservazioni, secondo la quale si può tener conto della forza maggiore - pur in assenza di una disposizione che vi faccia esplicito riferimento - a condizione che essa non contrasti con lo scopo della disposizione in causa .
22 . Penso che la Commissione abbia ragione nell' indicare che nel caso di specie la ratio legis della norma di cui è causa consista nell' assicurare il normale smaltimento delle merci immagazzinate, al fine di evitare la congestione dei depositi . Ebbene, un ritardo a titolo eccezionale di uno fra i tanti aggiudicatari non può compromettere gravemente tale scopo . Va dunque ammessa, in linea di principio, la possibilità di prendere in considerazione la forza maggiore . Qualora, ad esempio, la nave incaricata di prendere in consegna la merce fosse andata distrutta da un incendio al momento dell' arrivo nel porto di Eleusis, è certo che tale possibilità non avrebbe potuto essere negata .
23 . Tuttavia, non tutti i casi di forza maggiore sono altrettanto evidenti, donde la necessità di fare riferimento a criteri stabiliti al riguardo dalla Corte . Secondo la Corte "sebbene la nozione di forza maggiore non postuli un' impossibilità assoluta, cionondimeno essa esige che il mancato verificarsi dell' evento sia imputabile a circostanze estranee a chi la fa valere, straordinarie ed imprevedibili, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado tutta la diligenza impiegata" ( da ultimo, vedasi sentenza 27 ottobre 1987, causa 109/86, Ioannis Theodorakis / Stato greco, punto 7 della motivazione, Racc . pag . 4319 ).
24 . Il maltempo è certamente una circostanza estranea a chi la fa valere, ma ci si può chiedere in quale misura esso sia imprevedibile .
25 . Un operatore avveduto e prudente che intendesse caricare una nave nella baia di Eleusi all' inizio del mese di dicembre avrebbe dovuto prendere in considerazione la possibilità di una perturbazione atmosferica tale da rendere impossibile il carico e quindi prevedere per esso un periodo di tempo un po' più lungo? Oppure simili perturbazioni sono del tutto eccezionali in questa zona geografica e in questo periodo dell' anno, di guisa che sarebbe irragionevole esigere che l' operatore economico tenga conto in anticipo di una simile eventualità?
26 . Non spetta evidentemente alla Corte di giustizia delle Comunità europee risolvere questo problema, bensì alla corte d' appello di Atene, chiamata a conoscere del merito della controversia .
27 . Non è escluso, tuttavia, che la corte d' appello giunga alla conclusione che le due interruzioni di elettricità fossero, esse sole, di durata equivalente a tutto il superamento del termine e che non sia quindi necessario esaminare se nella fattispecie la tempesta costituisse un evento straordinario ed imprevedibile .
28 . Sulla base di quanto precede propongo di risolvere come segue la seconda e la quarta questione :
"Non gravano sull' acquirente le conseguenze di un ritardo nel ritiro della merce qualora essa sia stata causata da un' interruzione della corrente elettrica che ha posto l' alienante nell' impossibilità di consegnargli la merce, ovvero da un periodo di maltempo suscettibile di essere considerato un caso di forza maggiore ".
Sulla terza questione
29 . La giurisdizione nazionale chiede inoltre : "Quale sia per l' acquirente, ai sensi delle stesse disposizioni, l' incidenza del fatto che egli abbia iniziato il carico della merce solo 4 giorni prima della scadenza del termine di 90 giorni ".
30 . Sul punto, ha indubbiamente ragione la Commissione, allorché fa valere che "i termini sono fissati per essere esauriti e che gli operatori economici possono avere legittimi motivi di prevedere l' adempimento della loro obbligazione poco prima della scadenza dei termini stabiliti ".
31 . Spetta tuttavia all' acquirente di calcolare con molta attenzione il tempo che gli è necessario per effettuare tempestivamente il ritiro della merce .
32 . La decisione della lite che la corte d' appello di Atene è chiamata a conoscere dipende dunque dalla questione se, in circostanze normali, vale a dire in assenza dell' interruzione di elettricità e della tempesta ( nella misura in cui la corte d' appello ammetterà che la tempesta era responsabile di una parte di ritardo e che era imprevedibile ), il periodo di 4 giorni, che l' aggiudicatario si è lasciato, sarebbe stato sufficiente per effettuare il ritiro di un simile quantitativo d' olio .
33 . A prima vista, sembra che esso fosse effettivamente sufficiente . Non è infatti contestato che, malgrado l' interruzione di corrente durata quattro ore, nel corso della giornata del 6 dicembre 1983 la società cooperativa ha consegnato all' Inter-Kom Kg 713 086 d' olio . Alla fine di detto giorno restava nel serbatoio, secondo il governo greco, un quantitativo d' olio di Kg 882.642 che sono stati ritirati l' indomani, cioè il 7 dicembre 1983 . In ogni caso, era dunque tecnicamente possibile ritirare 882 tonnellate d' olio al giorno . Ne consegue che il carico di un quantitativo di 2 423 tonnellate poteva essere effettuato in poco meno di 3 giorni .
34 . Dal momento, però, che nell' ambito di un procedimento pregiudiziale la Corte non è competente a conoscere di un punto in fatto della causa principale, propongo di risolvere come segue la terza questione :
"Ai sensi dell' art . 13, n . 1, del regolamento n . 2960/77, è sufficiente che l' acquirente inizi il ritiro dell' olio in un momento tale da consentire che, in condizioni normali, il carico sia concluso prima dello spirare del termine ."
Conclusioni
35 . Ricapitolando, propongo di risolvere nel modo seguente le questioni sottoposte dalla corte d' appello di Atene :
"1)L' espressione 'a rischio e pericolo dell' acquirente' che figura alla lett . a ) dell' art . 15, del regolamento n . 2960/77, significa che, nel caso di perimento o deterioramento della merce prima dello spirare del termine prescritto per il suo ritiro, l' acquirente resta ugualmente obbligato al pagamento dell' intero prezzo pattuito .
2)Non gravano sull' acquirente le conseguenze di un ritardo nel ritiro della merce allorché essa sia stata causata da un' interruzione della corrente elettrica che ha posto l' alienante nella momentanea impossibilità di consegnare la merce ovvero da un periodo di maltempo che possa essere considerato un caso di forza maggiore .
3 ) Ai sensi dell' art . 13, n . 1, il regolamento n . 2960/77, è sufficiente che l' acquirente inizi il ritiro dell' olio in un momento tale da consentire che, in condizioni normali, il carico sia concluso prima dello spirare del termine ".
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) L' art . 13 del regolamento è stato modificato dal regolamento della Commissione 3 maggio 1979, n . 883, che modifica il regolamento n . 2960/77 ( GU L 111, del 4.5.1979, pag . 16 ), e dal regolamento della Commissione 22 luglio 1983, n . 2041, recante sesta modifica del regolamento n . 2960/77 ( GU L 200, del 23.7.1983, pag . 25 ).
( 2 ) GU L 348, del 30.12.1977, pag . 46 .
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